Assessore comunale ruoli e funzioni dei vari assessorati

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Assessore (enti territoriali italiani) Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Nell'ordinamento italiano è detto assessore il componente dell'organo esecutivo di un ente territoriale locale, in particolare della giunta regionale, provinciale o comunale, diverso dal presidente (che, nel caso del comune, è il sindaco). La denominazione è utilizzata anche nelle giunte delle unioni di comuni, comprese le comunità montane e, in certe città (ad esempio Roma), delle circoscrizioni di decentramento comunale.

Nomina Gli assessori comunali e provinciali sono nominati dal sindaco o, rispettivamente, dal presidente della provincia fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità , eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nelle province e nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti [1] gli assessori possono essere nominati al di fuori dei componenti del consiglio, mentre nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tale possibilità deve essere prevista dallo statuto. Il numero di assessori è stabilito dallo statuto comunale o provinciale e non può essere superiore a un terzo (arrotondato) del numero dei consiglieri comunali o provinciali (computando a tale fine anche il sindaco o il presidente della provincia) e comunque a dodici[2]. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e nelle province la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale; qualora un consigliere assuma la carica di assessore, cessa da quella di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Per quel che riguarda le regioni a statuto ordinario, secondo l'art. 122 della Costituzione: "Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta". La disposizione costituzionale nulla dice sui requisiti per la nomina ad assessore, che sono quindi lasciati alla disciplina dello statuto regionale. La generale interpretazione della disposizione costituzionale ritiene comunque compatibile con essa la possibilità di nominare assessori esterni al consiglio regionale, prevista dalla generalità degli statuti. Gli statuti prevedono anche il numero massimo di assessori che possono essere nominati (in Piemonte, ad esempio, è fissato in quattordici). Norme analoghe a quelle ora viste sono contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, con l'eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige che hanno mantenuto l'elezione degli organi esecutivi da parte del consiglio regionale, come avveniva in tutte le regioni prima della riforma costituzionale del 1999. Nella pratica gli assessori sono scelti tra gli esponenti delle forze politiche appartenenti alla coalizione che sostiene il sindaco, il presidente della provincia o il presidente della regione. La prassi adottata dal Movimento 5 Stelle è la scelta degli assessori in base ai curriculum vitae ricevuti dai cittadini incensurati indifferentemente dalla loro appartenenza politica[3][4][5][6][7][8][9]. In Trentino-Alto Adige è vigente una norma che limita a tre legislature consecutive i possibili mandati di un assessore comunale. [10]

Funzioni A ciascun assessore è solitamente attribuita la "delega" per un determinato settore dell'attività amministrativa dell'ente, sebbene non si tratti necessariamente di unadelega amministrativa in senso proprio, comportante l'esercizio di poteri esterni. In virtù della delega l'assessore, oltre a riferire in giunta sulle questioni afferenti al suo settore e a fungere da relatore per le relative deliberazioni, sovrintende ad un insieme di uffici dell'ente che nella prassi è denominato assessorato. Sebbene l'assessorato sia per certi versi assimilabile ad un piccolo ministero, a differenza di questo non costituisce un'amministrazione distinta ma una semplice ripartizione organizzativa in seno dell'ente. Da quanto detto emerge che l'assessore opera come membro di un organo collegiale dell'ente, la giunta, e non come organo monocratico, a differenza dei ministri (e degli assessori della Regione Siciliana) che, invece, uniscono i due ruoli. L'assessore assume anche la veste di organo monocratico solo nel momento in cui riceve dal sindaco o dal presidente una delega in senso proprio, comportante l'esercizio di poteri a rilevanza esterna. Peraltro, si ritiene che gli statuti regionali, provinciali e comunali, grazie alla maggior autonomia organizzativa riconosciuta in questi ultimi anni agli enti, possano diversamente configurare il rapporto tra assessore e giunta, attribuendo direttamente al primo poteri a rilevanza esterna.


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