Qui Mineo - 2012.06.25 (n. 003)

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Dal C.A.R.A. di Mineo

(continua da p. 1) Si fa riferimento alla prassi già tristemente invalsa presso l’Organo preposto all’esame della domanda di patrocinio a spese dello Stato (ovvero il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania) di negare ai cittadini extracomunitari richiedenti status di rifugiato ospiti presso il CARA di Mineo, l’ammissione a poter fruire dell’assistenza legale gratuita (poiché a spese dello Stato) dinanzi l’Autorità giudiziaria competente (Tribunale di Catania) alla valutazione giurisdizionale delle domande di protezione internazionale rigettate in prima istanza dalla Commissione territoriale (ex art 35 Dlgs 25/2008). Ciò che costituisce con tutta evidenza una violazione del diritto di difesa, poiché preclude al cittadino richiedente asilo (in quanto soggetto in palese condizione di indigenza) di agire e difendersi dinanzi la giurisdizione (art 24, comma 3° Costituzione), troverebbe fondamento (negli intenti dei sostenitori di tale tesi) nella non rispondenza del documento di identificazione (c.d. attestato nominativo) rilasciato al migrante dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catania, ai requisiti espressamente previsti dalla disciplina di legge in materia (DPR 115/2002), in quanto non idoneo ad identificare il ricorrente. Quanto esposto costituisce null’altro che un paradosso!!! Si osserva, infatti, come il c.d. attestato nominativo rilasciato al richiedente asilo, è espressamente prescritto dalla legge (ai sensi dell’art. 26 del D. legs 25/2008) ai fini dell’avvio dell’iter procedimentale funzionale all’esame della domanda, in quanto idoneo a dare certezza dell’identità della persona fisica dimorante sul territorio della Repubblica che ha formalizzato l’istanza di protezione internazionale. Da ciò, l’attestato sarebbe un documento idoneo all’individuazione del soggetto cui lo Stato potrebbe riconoscere la protezione internazionale ma non idoneo all’individuazione dello stesso soggetto… ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ma soprattutto appare di tutta evidenza come l’interpretazione contestata sia in palese contrasto con gli artt.li 25-27 della Convenzione di Ginevra, laddove è espressamente stabilito che un rifugiato politico che – OVVIAMENTE – non può rivolgersi al proprio Stato di appartenenza, al fine di ottenere una certificazione attestante le proprie generalità strumentale all’eserci-

zio di un diritto (qual è il diritto di difesa costituzionalmente garantito), debba ottenere una certificazione idonea (ovvero l’attestato nominativo) ad opera dello Stato cui chiede rifugio. Non pare dubbio, pertanto, come un’interpretazione costituzionalmente orientata – oltre che coerente con gli accordi internazionali ratificati dallo Stato italiano – della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, debba condurre al pacifico riconoscimento di tale beneficio (come già espressamente riconosciuto in diverse Pronunce del Tribunale di Catania) a favore dei richiedenti status di rifugiato. L’evidenza di quello che potremmo definire un corto circuito giuridico, assume tutta la propria drammaticità a seguito del susseguirsi ed intensificarsi dei contatti instaurati da svariati avvocati specialisti nella materia ed importanti associazioni rappresentative degli stessi, cui nonostante gli argomenti esposti, il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto di dar riscontro mediante una delibera dispositiva della sospensione delle domande di patrocinio in attesa di un parere di validità (sollecitata all’Autorità Giudiziaria) sui contestati documenti di riconoscimento. Delibera che, a seguito della tempestiva impugnazione effettuata dinanzi al Tar di Catania da una delle associazioni sopra indicate (A.S.G.I.) sarebbe stata – altrettanto tempestivamente – revocata dallo stesso Consiglio dell’Ordine. Ad oggi, alla luce del protratto ostracismo manifestato dall’Organo rappresentativo degli avvocati catanesi, non pare sia prossima un’adeguata soluzione al problema. Preme sottolineare, inoltre, come al descritto stato dell’arte, si aggiungano ulteriori limitazioni al diritto di difesa dei migranti, il cui significativo accesso alla tutela giurisdizionale (a seguito dell’intensificarsi degli sbarchi di rifugiati sul territorio Italiano) ancora oggi continua a porre a dura prova il sistema organizzativo degli Uffici Giudiziari. Si fa riferimento alla pretesa richiesta dell’immediato pagamento degli oneri economici previsti per la proposizione del ricorso introduttivo e dell’eventuale reclamo innanzi la Corte di Appello che, in questo secondo caso, ammontano ad una cifra superiore 120 €, nonostante la proposizione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ciò sulla scorta di una interpretazione letterale – ancora una volta disgiunta dal contesto normativo di riferimento – della disciplina di legge in materia (art. 109 T.u. spese di giustizia),

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ad opera del Ministero della Giustizia in risposta a vari quesiti posti dall’Ill.mo Presidente della Corte di Appello di Catania (Circolare n.42/2011 Corte di Appello di Catania). Invero, si ribadisce come una interpretazione sistematica delle citate leggi con le norme che – a livello nazionale, comunitario ed internazionale – prescrivono una fattiva tutela dei rifugiati, deve garantire l’accesso agevolato alla Giustizia a favore della peculiare situazione in cui versano questi soggetti al momento dell’arrivo sul territorio dello Stato. LA RETE ANTIRAZZISTA CATANESE NELL’ESPRIMERE IL PROPRIO DISAPPUNTO SULLE SEGNALATE PROBLEMATICHE DEL SISTEMA GIUSTIZIA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, invita tutti gli operatori del diritto e l’associazionismo democratico A SOLLECITARE IL FATTIVO INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA, AFFINCHE’ sostengano nella prossima seduta l’adozione di una delibera che riconosca il c.d. attestato nominativo rilasciato ai richiedenti status rifugiato, quale documentazione idonea ad identificare il ricorrente ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. avv. Giuseppe Carnabuci info-adesioni: studiolegalecarnabuci@hotmail.it

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(Esso)

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