Tar luglio 2017 controllo effettuato mediante etilometro drager alcotest 7110 mkiii serie aryb 0010

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TAR luglio 2017: controllo effettuato mediante etilometro Drager Alcotest 7110 MKIII serie ARYB-0010.Impugnato provvedimento ritiro e sospensione patente Pubblicato il 21/07/2017 N. 08880/2017 REG.PROV.COLL. N. 15691/2016 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15691 del 2016, proposto da: xxx xxx, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Casalini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Baiamonti, 10; contro U.T.G. - Prefettura di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento - del provvedimento prot. n. U15955064v del 07.11.2016 mediante il quale l'Amministrazione resistente confermava l'obbligo ai sensi dell'art. 128 c.d.s. di sottoposizione a visita medica presso la Commissione medica per le patenti di guida, giĂ intimato con provvedimento del 12.05.2016 annullato con sentenza n. 34235/2016 del Giudice di pace di Roma. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Roma; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 il dott. Alessandro Tomassetti


e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il giorno 28 aprile 2016, alle ore 20.40 circa, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Legione Carabinieri Lazio, Compagnia Roma Ostia, nel corso di un servizio di accertamento finalizzato al controllo della circolazione stradale nonché alla prevenzione ed alla repressione delle violazioni in materia di Codice della strada, fermava il Sig. xxx xxx mentre si trovava alla guida del motociclo BMW C600 targato xxx. Nel controllare la documentazione esibita dal xxx e colloquiando con lui, i carabinieri percepivano un forte alito vinoso che si aggiungeva ad un parlare incerto ed alla visibile alterazione del suo stato d'animo, ragione per cui ritenevano di dover procedere ad accertamento preliminare dello stato di ebbrezza alcolica mediante utilizzo di “precursore”. L’accertamento in questione aveva esito positivo e, conseguentemente, il Sig. xxx era sottoposto ad accertamento qualitativo dell'aria espirata dai polmoni mediante utilizzo di “etilometro”. Dopo la prima prova, effettuata con apparecchiatura Drager Alcotest 7110 MKIII serie ARYB-0010 regolarmente omologata e revisionata come da libretto "meteorologico" mostrato al xxx, iniziata alle ore 21:00 e terminata alle ore 21:01, lo strumento rilevava una concentrazione di alcol pari a 1.93 g/1, mentre nella seconda prova, iniziata alle ore 21:15 e terminata alle 21:16, la rilevazione era pari a 2.02 g/1. In virtù dì quanto sopra il Sig. xxx che, secondo quanto appurato mediante consultazione Banca dati delle Forze di Polizia, risultava già responsabile del reato di “omicidio colposo” a seguito di sinistro stradale, veniva deferito in stato di libertà ai sensi dell'art. 186, comma 2, del Codice della strada poiché sorpreso alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche con un tasso superiore a 1.5 g/1. La Prefettura di Roma, informata con nota del 29 aprile 2016 di quanto sopra, con ordinanza del 12 maggio 2016, notificata il 25 maggio successivo, decretava - ai sensi del combinato disposto degli art. 128, 186, commi 1 e 2 e 223 del Codice della Strada la sospensione della patente di guida del Sig. xxx per un periodo di 12 mesi e disponeva la sua sottoposizione ad accertamenti sanitari da parte della Commissione Medica Locale di Roma ai sensi dell’art.119, comma 4, del Codice della Strada. L’ordinanza in questione veniva impugnata dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Roma che, con la sentenza n. 34235/2016 nella contumacia della Prefettura di Roma, perveniva all’accoglimento del ricorso in opposizione. Nel prendere atto del predetto pronunciamento, la Prefettura di Roma, con provvedimento del 28 ottobre 2016 notificato al ricorrente in data 7 novembre 2016, revocava la propria precedente determinazione nella parte avente ad oggetto la sospensione della patente di guida, ma ribadiva che il ricorrente aveva l’obbligo di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica per le patenti di guida ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada.


Deduce il ricorrente la illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge, violazione del giudicato ed eccesso di potere sotto vari profili. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. All’udienza del 4 luglio 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio. Il ricorso è infondato. Con la prima e la seconda censura il ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato per violazione/elusione del giudicato, vincolo di presupposizioneconsequenzialità e invalidità derivata ad effetto caducante; censura, inoltre, il provvedimento impugnato per violazione dell’art.128 del Codice della Strada, insussistenza dei presupposti, violazione degli art. 3 e 7 della l.n.241/1990, difetto di motivazione e comunicazione di avvio procedimento In sintesi, il ricorrente lamenta che la Prefettura di Roma, pur avendo formalmente dato esecuzione al dictum dell’Ufficio del Giudice di Pace disponendo la revoca della sospensione della patente, ha, al contrario, confermato la necessità per l’istante di sottoporsi ad accertamenti sanitari in evidente contrasto con quanto statuito nella sentenza mediante la quale, stante “l’insussistenza del presupposto sostanziale” (e, cioè, del verbale di accertamento e contestazione dell’infrazione) era stato annullato il provvedimento di sospensione della patente di guida. Secondo il ricorrente, infatti, la statuizione assunta dal Giudice di Pace non deve ritenersi avere riguardo puramente e semplicemente all’ordinanza prefettizia con la quale è stata disposta la sospensione della patente di guida del ricorrente, ma anche al provvedimento a monte (verbale di accertamento e contestazione dell’infrazione), che costituiva provvedimento presupposto rispetto all’ordine impartito all’istante di sottoporsi ad accertamenti sanitari. L’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, secondo la prospettazione del ricorrente, con la sentenza del mese di ottobre del 2016, avrebbe già accertato l’insussistenza del presupposto (verbale di accertamento e contestazione delle infrazioni di cui agli art.186 e 187) in presenza del quale la Prefettura di Roma avrebbe potuto disporre che l’istante si sottoponesse ad accertamenti sanitari e che quest’ultima nemmeno si era fatta carico di fornire alcun chiarimento riguardo alle ragioni che l’avevano indotta a dubitare della persistenza in capo all’istante “dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità fisica”. Le censure sono infondate. Come si è già avuto modo di evidenziare, a seguito di un normale controllo, una pattuglia dei Carabinieri sottoponeva il ricorrente ad accertamenti poiché lo stato in cui si trovava deponeva nel senso che si fosse messo alla guida del proprio motoveicolo dopo aver bevuto consistenti quantitativi di alcol ed all’esito dei predetti accertamenti elevava nei suoi confronti un verbale ex art. 186, comma 2, lett.c) del Codice della Strada. La Prefettura di Roma, informata con nota del 29 aprile 2016 di quanto sopra, con ordinanza del 12 maggio 2016, notificata il 25 maggio successivo, disponeva - ai sensi del combinato disposto degli art.128, 186, commi 1 e 2 e 223 del Codice della Strada -


la sospensione della patente di guida per un periodo di 12 mesi e la sottoposizione del ricorrente ad accertamenti sanitari da parte della Commissione Medica Locale di Roma ai sensi dell’art.119, comma 4, del Codice della Strada. L’ordinanza in questione era immediatamente impugnata dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Roma che, con la sentenza n. 34235/2016, perveniva all’accoglimento del ricorso in opposizione. Nel prendere atto del predetto pronunciamento, la Prefettura di Roma con provvedimento del 28 ottobre 2016 notificato al ricorrente in data 7 novembre 2016, revocava la propria precedente determinazione nella parte avente ad oggetto la sospensione della patente di guida, ma ribadiva che il ricorrente aveva l’obbligo di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica per le patenti di guida ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada. Rileva il Collegio come secondo il disposto di cui all’art. 186, C.d.S., “(…) Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 a euro 2.127, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida è' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è' stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222”; il comma


8 dell’art. 186 prevede, peraltro, che “Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni”. Accanto a tale fattispecie di (sospensione della patente e) sottoposizione a visita medica ad opera del Prefetto, è poi prevista una ulteriore ipotesi nel disposto di cui all’art. 128, comma 1, C.d.S., secondo cui “Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonchè il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente”. Osserva il Collegio come mentre la sottoposizione a visita medica ex art. 186 C.d.S. è conseguenza automatica dell’accertamento del reato - e della conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno - la fattispecie di cui all’art. 128 C.d.S., non risulta connessa all’accertamento dell’illecito, ma soltanto occasionata dai fatti dai quali scaturiscono le fattispecie previste dagli artt. 186 e 187 C.d.S. (dovendosi, necessariamente, distinguere dalla ipotesi di cui all’art. 186, comma 8, C.d.S.). Mentre, infatti, nella prima fattispecie, l’atto prefettizio di sottoposizione a visita medica risulta essere vincolato e conseguente all’accertamento del fatto-reato ed alla sanzione amministrativa accessoria (con conseguente giurisdizione del giudice ordinario ex art. 223, comma 5, C.D.S.), la fattispecie di cui all’art. 128 C.d.S. si caratterizza per la discrezionalità del potere concesso al Prefetto in occasione del realizzarsi dell’evento e, conseguentemente, determina la giurisdizione del giudice amministrativo in connessione con l’esercizio del potere amministrativo. Appare, dunque, evidente che il provvedimento impugnato, assunto dal Prefetto in attuazione del disposto di cui all’art. 128 D.Lgs. n. 285/1992, si caratterizza per la discrezionalità della fattispecie e giustifica la sottoposizione dello stesso alla giurisdizione del giudice amministrativo. D’altra parte, occorre anche osservare come la rilevata natura discrezionale del potere esercitato dal Prefetto ex art. 128, comma 1, C.d.S. esercitabile in occasione di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore connesso con le fattispecie di cui agli art. 186 e 187 C.d.S., consente allo stesso l’esercizio del potere pur in presenza dell’annullamento, ad opera del Giudice di Pace, del provvedimento di sospensione della patente e di sottoposizione a visita medica ex art. 186 C.d.S. Erra, dunque, il ricorrente nel momento in cui afferma che la sottoposizione a visita medica è misura che può essere assunta solo a seguito della sospensione (provvisoria) della patente di guida e che, conseguentemente, l’accertamento del Giudice di pace in merito alla illegittimità della sospensione della patente di guida comporta –


automaticamente – l’esaurimento del potere prefettizio anche in merito alla sottoposizione a visita medica. Quanto poi alla circostanza che l’ordine non sarebbe stato preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, va osservato che la Prefettura ha preso in considerazione gli elementi già emersi dal verbale e dagli accertamenti svolti dall’Arma alla presenza dell’istante che quindi era (o doveva essere) consapevole del seguito che il verbale redatto nei suoi confronti avrebbe potuto avere. Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso se ne rileva la sostanziale inammissibilità poiché con esso si sollevano dubbi e contestazioni riguardo all’accertamento svolto dall’Arma dei Carabinieri e, dunque, rispetto ad un verbale che non può formare oggetto del presente procedimento giurisdizionale. Quanto, infine, al quarto motivo contenuto nel ricorso, osserva il Collegio che il provvedimento oggetto di impugnazione risulta essere quello con cui si dispone l’obbligo di sottoposizione del ricorrente a visita medica e non già quello di sospensione della patente, con conseguente insussistenza di alcuna lesione – di per sé – alla libera circolazione del ricorrente. D’altra parte, come osservato dalla Avvocatura dello Stato nella memoria depositata in data 13 giugno 2017 “il combinato disposto degli art.186 e 223 del Codice della strada prevede testualmente che in attesa del pronunciamento del Giudice Penale il Prefetto è obbligato a disporre la sospensione della patente lasciandogli margini di apprezzamento in merito alla durata della sospensione e alla possibilità di consentire al singolo di circolare in alcune fasce orarie ove questi dimostri di averne assoluta necessità per motivi di lavoro ma non risulta che il ricorrente abbia avanzato alcuna richiesta di tal genere pur se lamenta che la privazione del titolo di guida gli cagiona gravi problemi sul piano lavorativo”. Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento, nei confronti della Amministrazione resistente, delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi,Presidente Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore Francesca Romano, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

Germana Panzironi


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