Nuovi Motivi di Ricorso alle Contravvenzioni del Codice della Strada

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Maria Nicolais

Nuovi Motivi di Ricorso alle Contravvenzioni del Codice della Strada Con sentenze di accoglimento di legittimitĂ e di merito


Maria Nicolais

Nuovi Motivi di Ricorso alle Contravvenzioni del Codice della Strada Con sentenze di accoglimento di legittimitĂ e di merito Guida pratica alla compilazione dei ricorsi


Presentazione della I edizione Il presente lavoro, aggiornato a sentenze di legittimità e di merito del 2015, approfondisce i diversi motivi di opposizione alle sanzioni amministrative inflitte ai cittadini per le contravvenzioni del Codice della Strada e le garanzie offerte agli stessi qualora intendano proporre ricorso alle suddette sanzioni che presentino diversi profili di illegittimità. Con la sua impostazione estremamente operativa, esso vuole essere un efficace prontuario giuridico per l’avvocato che debba approntare un’efficace difesa per il suo assistito, per il comune cittadino che intenda difendersi senza l’assistenza di un difensore, per i cultori della materia, nonché per tutti gli operatori del settore (agenti accertatori) che si apprestino ad elevare il verbale di contestazione nelle ipotesi in cui rilevino comportamenti violativi di regole di condotta, quest’ultime contenute nel nostro Codice della Strada. Il presente lavoro si suddivide in tre parti: la I parte, intitolata “I principali motivi di opposizione”, approfondisce le diverse tipologie di nullità connesse ai verbali di contravvenzione, alle ordinanze-ingiunzione e alle cartelle esattoriali. In particolare, tutti i motivi contenuti nelle varie sezioni sono predisposti con taglio estremamente pratico, tale da consentire sia all’avvocato che al comune cittadino di effettuare un rapido “copia e incolla”. La II parte, intitolata “I possibili ricorsi”, approfondisce i diversi ricorsi che possono essere proposti dagli utenti della strada nelle ipotesi di contravvenzioni considerate ingiuste dagli stessi. All’interno di tale parte sono stati distinti, in base all’esperienza concreta dell’autrice, i casi in cui è preferibile ricorrere al Prefetto dai casi in cui è preferibile ricorrere al Giudice di Pace. Nella III parte, infine, seguirà il “Formulario”, già pronto da utilizzare, che non si limita ad indicare soltanto una vuota “formula”, ma va a sviluppare compiutamente all’interno della cd. “cornice” gli argomenti già affrontati ed approfonditi nella prima parte, fornendone una valida applicazione pratica. L’Autrice

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Indice

I parte I principali motivi di opposizione

1. Nullità dei verbali connesse all’oggetto o alla forma ....................................................................... 14 1.1. Verbale incompleto: manca il nominativo dell’agente che ha contestato l’infrazione ..................................................... 14 1.2. Nullità del verbale per omessa autentica del capo dell’ufficio .......................................................................................... 15 1.3. Illegittimità del verbale per mancata conformità al modello VI.1 (IV comma art. 383 Reg.) ......................................... 15 1.4. Verbale incompleto: non imputa un fatto ma trascrive una norma (art. 201 C.d.S.; art. 383 del Reg.) ......................... 15 1.5. Verbale incompleto: non sono presenti gli elementi di riscontro dell’infrazione ............................................................ 16 1.6. Verbale incompleto: non specifica il comma della norma violata .................................................................................... 16 1.7. Verbale incompleto: manca l’indicazione del termine entro cui presentare ricorso ........................................................ 17 1.8. Verbale incompleto: manca la motivazione ....................................................................................................................... 17 1.9. Verbale nullo: la motivazione risulta contraddittoria ....................................................................................................... 18 1.10. Verbale nullo: la valutazione degli elementi di fatto risulta insufficiente ed illogica e la condotta sanzionata del tutto generica ...................................................................................................................................................................................... 18 1.11. Verbale incompleto: manca la dichiarazione dell’interessato.......................................................................................... 19 1.12. Verbale incompleto: non leggibile in tutto o in parte ...................................................................................................... 19 1.13. Verbale incompleto: manca l’indicazione dell’importo da pagare e le modalità di pagamento della sanzione ........... 20 1.14. Verbale incompleto: mancano le informazioni obbligatorie per il pagamento in misura ridotta ................................. 21 1.15. Nullo il verbale che non avvisa il sanzionato della possibilità di ottenere una riduzione della multa del 30% se il pagamento avviene entro i primi 5 giorni (art. 20, 5° comma bis lett. a) d.l. 69/2013) ......................................................... 21 1.16. Verbale contenente doppia data (art. 201 C.d.S.; art. 383 1° comma Reg.).................................................................... 21 1.17. Verbale nullo: per contestazioni contraddittorie in relazione alla contestazione immediata ........................................22 1.18. Verbale incompleto: mancano i motivi dell’obbligo della “contestazione immediata” (artt. 200, 201 e 384 C.d.S.) ...22 1.19. Violazione dell’obbligo di contestazione immediata nei casi in cui la stessa sia oggettivamente e concretamente possibile .....................................................................................................................................................................................23 1.20. Omessa indicazione nel verbale dei motivi che hanno giustificato la contestazione differita in caso di sinistro stradale mortale .........................................................................................................................................................................23 1.21. Omessa indicazione dell’autorità cui poter ricorrere ...................................................................................................... 24

2. Vizi di notifica dei verbali ............................................................................................................... 25 2.1. Nulla la notifica del verbale oltre i 90 giorni: decadenza del diritto a riscuotere la sanzione (art. 201 comma 1 del C.d.S.) ......................................................................................................................................................................................... 25 2.2. Nulla la notifica del verbale avvenuta oltre i 90 giorni dalla data della commessa infrazione, quest’ultima accertata mediante strumentazione elettronica (Nota del Min. Int. n. 001698 del 07.11.2014) ........................................................... 25 2.3. Nulla la notifica del verbale non prodotta in originale o in copia conforme .................................................................. 26 2.4. Nullità del verbale se la notifica è avvenuta dopo la morte del sanzionato ..................................................................... 27 2.5. Nullità del verbale se la notifica è avvenuta dopo il pagamento della sanzione ............................................................. 28 2.6. Nulla la notifica a mezzo posta senza la firma del ricevente ........................................................................................... 28

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2.7. Nulla la notifica se l’amministrazione non dimostra di essere in possesso dell’avviso di ricevimento ......................... 28 2.8. Nulla la notifica effettuata a mezzo di società privata ..................................................................................................... 29 2.9. Omessa indicazione nella relata di notifica della qualità del notificatore....................................................................... 29 2.10. Notifica effettuata a mezzo posta senza indicazione della qualifica del consegnatario quando tale circostanza è contestata .................................................................................................................................................................................. 30 2.11. Notifica della multa per compiuta giacenza in caso di assenza del destinatario ........................................................... 30 2.12. Notifica effettuata in violazione dell’art. 140 del c.p.c. ................................................................................................... 31 2.13. Notifica fondata sul mero tentativo .................................................................................................................................32 2.14. Notifica effettuata a persona di cui si ignora il rapporto con il destinatario (art. 139 c.p.c.) ........................................32 2.15. Nulla la notifica al portiere se l’ufficiale giudiziario non dà atto delle vane ricerche ....................................................33 2.16. Notifica effettuata al coinquilino......................................................................................................................................33 2.17. Notifica effettuata a familiare non convivente.................................................................................................................34 2.18. Notifica al portiere in assenza dei presupposti prescritti dall’art. 139 c.p.c...................................................................34

3. Nullità dei verbali relative agli agenti accertatori ........................................................................... 36 3.1. Incompetenza della polizia municipale ad elevare sanzione amministrativa su strada statale ......................................36 3.2. Sanzione comminata da ausiliario, dipendente della società di gestione dei parcheggi al di fuori delle strisce blu .....36 3.3. Sanzione comminata da ausiliario, dipendente comunale al di fuori dei luoghi di sua competenza ............................. 37 3.4. Nulla la multa degli ausiliari sul marciapiede .................................................................................................................. 38 3.5. Nulla la multa degli ausiliari del traffico per circolazione sulle corsie preferenziali ...................................................... 38 3.6. Nulla la multa degli ausiliari per sosta nello spazio riservato alla fermata del bus .........................................................39 3.7. Nulla la multa elevata dall’ausiliario in assenza della prescritta autorizzazione ............................................................ 40 3.8. Nulla la multa irrogata da Vigili fuori servizio e senza divisa ......................................................................................... 40 3.9. Nulla la multa irrogata in assenza dell’agente nell’ipotesi di rilevamento elettronico della velocità (art. 12 C.d.S., 345 co. 4 Reg.) .................................................................................................................................................................................. 41

4. Nullità dei verbali riguardanti i soggetti sanzionati ........................................................................ 42 4.1. Nulla la sanzione comminata nei riguardi dell’erede del contravventore della violazione ............................................ 42 4.2. Nulla la sanzione comminata nei riguardi del proprietario dell’auto oggetto di furto ................................................... 42 4.3. Nulla la sanzione comminata nei riguardi del precedente proprietario a seguito di vendita dell’autoveicolo ..............43 4.4. Nulla la sanzione comminata nei riguardi del conducente che ha agito per stato di necessità ......................................43 4.5. Nulla la sanzione comminata nei riguardi del conducente che ha agito in ottemperanza del principio informatore della sicurezza stradale ............................................................................................................................................................. 44 4.6. Nulla la sanzione comminata nei riguardi del contravventore giustificato da un ordine del Vigile .............................. 44 4.7. Nulla la sanzione comminata al contravventore per l’omessa comunicazione dei dati del conducente a seguito di accoglimento del ricorso proposto avverso la sanzione principale (atto presupposto) ..........................................................45 4.8. Nulla la perdita dei punti applicata al proprietario che non ha dichiarato il conducente ..............................................45 4.9. Nulla la decurtazione dei punti nei riguardi del conducente identificato se non notificata insieme alla sanzione principale .................................................................................................................................................................................. 46 4.10. Nulla la decurtazione dei punti nei riguardi di chi ha preso l’auto a noleggio se non vi è la prova che si trovasse alla guida .......................................................................................................................................................................................... 46 4.11. Nulla la sospensione della patente di guida nei riguardi del proprietario che ha omesso di dichiarare il conducente 47

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5. Nullità connesse ai fatti oggetto di contestazione ........................................................................... 48 5.1. Illegittimità del verbale in quanto il fatto contestato risulta essere di lieve entità ......................................................... 48 5.2. Illegittimità del verbale per l’accertamento di guida pericolosa senza la descrizione delle circostanze oggettive ........ 48 5.3. Illegittimità dei verbali per rilevazione avvenuta a distanza non ragguardevole ........................................................... 49 5.4. Accertamento dell’infrazione sulla base della ricostruzione del fatto ex post e in mancanza di elementi oggettivi e fattuali ....................................................................................................................................................................................... 49 5.5. Fatto contestato due volte con due distinti verbali .......................................................................................................... 50 5.6. Contestazione di un fatto diverso rispetto a quello reale ................................................................................................. 50 5.7. Genericità del fatto rispetto alle varie possibilità previste dalla norma ........................................................................... 51 5.8. Circolazione di veicolo con targa originale ma parzialmente coperta (art. 100 12° e 14° comma C.d.S.; art. 477 e 482 c.p.) ............................................................................................................................................................................................. 51 5.9. Errata trascrizione della targa e/o clonazione .................................................................................................................. 52 5.10. Nullità della sanzione comminata in caso di furto dell’autoveicolo ............................................................................... 52 5.11. Nullità della sanzione comminata a seguito di vendita dell’autoveicolo......................................................................... 53

6. Irregolarità connesse alla segnaletica stradale ............................................................................... 54 6.1. Violazione del principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale ...............................54 6.2. Segnali stradali non conformi a quanto prescritto dal Codice della Strada (art. 77 C.d.S.; art. 45 1° comma C.d.S.) ...54 6.3. Errata dimensione del segnale stradale (art. 38 5° comma) ............................................................................................ 55 6.4. Segnaletica non visibile (art. 79, art. 81 1° comma; art. 104 3°comma del Reg.) ............................................................56 6.5. Apposizione del segnale sul lato sinistro della strada in difformità a quanto prescritto dall’art. 81 C.d.S. ...................56 6.6. Sanzione comminata nell’ipotesi di contrasto tra segnali stradali ................................................................................... 57 6.7. Sanzione comminata per comportamento tenuto in difformità della segnaletica orizzontale o verticale, ma in conformità alle disposizioni del Vigile (art. 43 1° comma; art. 38 2° comma C.d.S.) ............................................................. 57 6.8. Prevalenza della segnaletica verticale rispetto a quella orizzontale (art. 38 C.d.S.) ...................................................... 58 6.9. Segnaletica confusa: abbinamento di segnali con cartelloni pubblicitari (art. 77 del Reg. 6° comma; art. 23 del C.d.S.) 58 6.10. Mancata apposizione del cartello stradale con il quale si dà informazione agli automobilisti che il tratto stradale è soggetto a controllo elettronico della velocità ..........................................................................................................................59 6.11. Autovelox/Tutor non segnalato dal cartello almeno ad 1 km di distanza (art. 25 della legge 120/2010; Circ. del Min. dell’Int. del 29.12.2010) ............................................................................................................................................................59 6.12. Nulla la multa se il cartello di preavviso è posizionato troppo a ridosso dell’autovelox .............................................. 60 6.13. Nulla la multa se il cartello indica solo “controllo elettronico” senza precisare che, trattandosi di tutor, la misurazione della velocità verrà effettuata sia all’entrata che all’uscita ................................................................................. 61 6.14. Nulla la multa se il cartello che impone un limite di velocità inferiore rispetto a quello ordinario non viene ripetuto dopo ogni incrocio o svincolo .................................................................................................................................................... 61 6.15. Cartello stradale mobile non visibile............................................................................................................................... 62

7. Irregolarità dei dispositivi elettronici che rilevano la velocità (autovelox, tutor ecc.) ..................... 63 7.1. Nulla l’infrazione accertata mediante strumentazione elettronica in assenza di una prova che attesti l’avvenuta taratura periodica dello strumento ...........................................................................................................................................63 7.2. Nulla l’infrazione accertata mediante strumentazione elettronica quando il fatto è di lieve entità ...............................63 7.3. Nulla l’infrazione accertata mediante strumentazione elettronica oltre i 90 giorni dalla data della commessa infrazione (Nota del Min. Int. n. 001698 del 07.11.2014) ....................................................................................................... 64 7.4. Nulla l’infrazione accertata mediante strumentazione elettronica oltre i 90 giorni dall’accertamento .........................65

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7.5. Nulla la sanzione comminata quando l’autovelox non sia preceduto dalla segnaletica di preavviso .............................65 7.6. Nulla la sanzione comminata a mezzo autovelox in assenza dell’agente (art. 12 C.d.S., 345 4° comma Reg.) ............. 66 7.7. Nulla la sanzione comminata a mezzo autovelox in assenza dell’agente su strada erroneamente definita a scorrimento 67 7.8. Nulla la sanzione comminata a mezzo autovelox automatico su strada extraurbana che attraversa i centri abitati ..... 67 7.9. Nulla la sanzione comminata a mezzo autovelox automatico su strada urbana............................................................. 68 7.10. Multa elevata con il tutor/autovelox senza la produzione delle fotografie ................................................................... 69 7.11. Multa elevata con l’autovelox/tutor in mancanza di prova dell’avvenuta omologazione dell’apparecchio ................. 69 7.12. Omessa indicazione della percentuale della tolleranza che l’agente avrebbe applicato al misuratore di velocità........70 7.13. Nullità del verbale per l’applicazione di una tolleranza nella misura del 5%, non estensibile al sistema del tutor Sicve 70 7.14. Omessa indicazione del limite di velocità che avrebbe giustificato l’applicazione della sanzione di cui all’art. 142 C.d.S. .......................................................................................................................................................................................... 71 7.15. Nulla l’infrazione contestata su un tratto di strada che impone diversi limiti di velocità posti a breve distanza tra loro 71 7.16. Nulla l’infrazione contestata su un tratto di strada che impone un limite di velocità inferiore rispetto a quello ordinario qualora lo stesso non venga ripetuto dopo ogni incrocio o svincolo....................................................................... 72

8. Motivi afferenti il divieto di transito (Ztl) contestato attraverso strumenti elettronici ................... 73 8.1. Nulla l’infrazione quando il cambio degli orari di accesso alla Ztl non è stato pubblicizzato mediante cartello ........... 73 8.2. Nulla l’infrazione per mancata esposizione del contrassegno idoneo a consentire l’accesso alla Ztl quando lo stesso è comunque posseduto dal soggetto contravvenzionato ............................................................................................................ 73 8.3. Nulla l’infrazione contestata nella Ztl in assenza di prova fotografica............................................................................. 74 8.4. Nulla l’infrazione contestata nella Ztl se l’ordinanza relativa alla sua istituzione è stata emessa da organo incompetente ............................................................................................................................................................................. 74 8.5. Nulla l’infrazione se nel verbale non è riportato l’orario di accesso nell’area Ztl ............................................................ 75 8.6. Illegittima l’infrazione contestata in assenza di un limite di tolleranza cronologico nella Ztl per chi si trovi a passare pressappoco negli orari di attivazione o di disattivazione dei varchi ...................................................................................... 75 8.7. Nulla la multa nella Ztl in presenza di uno stato di necessità .......................................................................................... 76 8.8. Annullabile la multa nelle Ztl in caso di segnaletica inadeguata ..................................................................................... 76 8.9. Annullabile la multa su corsie riservate ai mezzi pubblici in caso di segnaletica poco visibile e confusa ...................... 77

9. Motivi afferenti la perdita di punti sulla patente di guida e all’omessa comunicazione dei dati del conducente ............................................................................................................................................. 78 9.1. Autonoma impugnabilità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, anche in seguito al pagamento della sanzione principale ....................................................................................................................................................................78 9.2. La sanzione della decurtazione dei punti non è valida se non è verbalizzata (art. 126 bis. C.d.S.) .................................78 9.3. Illegittima la decurtazione dei punti in caso di opposizione contro la sanzione principale ............................................78 9.4. Illegittima la decurtazione dei punti applicata prima della scadenza dei termini di impugnazione della sanzione principale ................................................................................................................................................................................... 79 9.5. Illegittima la perdita dei punti applicata al proprietario che non ha dichiarato il conducente ..................................... 80 9.6. Illegittima la decurtazione dei punti nei confronti di chi ha preso l’auto a noleggio se non vi è la prova che si trovasse alla guida (art. 91 Cd.S.; art. 196 1° co.) ................................................................................................................................... 80 9.7. Illegittima la sanzione in caso di decurtazione dei punti superiore a quindici (art. 126 bis 1° comma C.d.S.) .............. 81 9.8. Illegittima la decurtazione dei punti in misura superiore ai limiti previsti dalla legge .................................................. 81 9.9. Illegittima la decurtazione dei punti quando nel verbale non è specificato a quale infrazione la stessa si riferisca ..... 81 9.10. Illegittima la decurtazione dei punti al conducente identificato se non notificata insieme alla sanzione principale . 82 9.11. Illegittima la perdita dei punti sulla patente già revocata o sospesa ............................................................................. 82 9.12. Illegittima la decurtazione dei punti cumulativa............................................................................................................ 83

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9.13. Illegittima la sanzione comminata al proprietario per l’omessa comunicazione dei dati del conducente (art. 126 bis, 2° comma del C.d.S.) in quanto pende, dinanzi al Giudice di pace competente, procedimento per la violazione dell’art. 142 del C.d.S. (atto presupposto).................................................................................................................................................... 83 9.14. Illegittimo l’obbligo di comunicare i dati del conducente quando la sanzione principale relativa al primo verbale di contestazione di cui all’art. 142 del C.d.S. è stata notificata oltre il termine di 90 giorni ..................................................... 84 9.15. Illegittima la sanzione comminata per l’omessa comunicazione dei dati del conducente a seguito di accoglimento del ricorso proposto avverso la sanzione principale (atto presupposto)...................................................................................... 85

10. Motivi attinenti alla patente di guida (sospensione, revisione) .................................................... 86 10.1. Illegittima la sospensione della patente di guida applicata al proprietario che ha omesso di dichiarare il conducente . 86 10.2. Illegittima la sospensione della patente di guida nei confronti di chi ha preso l’auto a noleggio se non vi è la prova che lo stesso si trovasse alla guida ............................................................................................................................................87 10.3. Illegittima la sospensione della patente di guida se comminata dopo molto tempo dall’incidente .............................87 10.4. Illegittima la sospensione della patente di guida se adottata oltre il termine di 90 giorni dall’incidente ................... 88 10.5. Illegittima la sospensione della patente di guida se applicata oltre i termini di prescrizione...................................... 88 10.6. Illegittima la revisione della patente di guida se al sanzionato non viene preventivamente comunicata la progressiva decurtazione dei punti .............................................................................................................................................................. 89

11. Irregolarità relativa al divieto di sosta in genere e alla sosta a pagamento nelle strisce blu .......... 90 11.1. La violazione del divieto di sosta non può essere contestata in mancanza del segnale di divieto................................. 90 11.2. La violazione del divieto di sosta non può essere comminata due volte nello stesso luogo e nell’ambito delle 24 ore 90 11.3. Verbale incompleto: manca l’indicazione dell’orario in cui l’infrazione sarebbe stata commessa ................................ 91 11.4. Verbale incompleto: non specifica il comma della norma violata................................................................................... 91 11.5. Nullità del verbale per fatto diverso da quello contestato (fermo, non sosta) ............................................................... 92 11.6. Nulla la multa se il divieto di sosta è contestato a mezzo telecamera senza la presenza degli agenti .......................... 92 11.7. Nulla la multa in mancanza di preavviso del divieto di sosta temporaneo .................................................................... 92 11.8. Sosta sulla corsia di emergenza: giustificata da colpo di sonno del conducente ............................................................93 11.9. Sosta in luogo vietato: giustificata da avaria dell’autoveicolo ........................................................................................ 94 11.10. Illegittimità della multa se nelle vicinanze della zona a pagamento, ove è stata contestata l’infrazione, non vi sono parcheggi gratuiti.......................................................................................................................................................................95 11.11. Illegittimità della multa se la zona della sosta a pagamento è stata ubicata lungo la carreggiata ................................95 11.12. Illegittimità della multa in caso di ticket scaduto ......................................................................................................... 96

12. Nullità relative agli atti o procedimento ordinanza-ingiunzione al Prefetto ................................. 98 12.1. Nulla l’ordinanza-ingiunzione emessa oltre i termini decadenziali di legge ................................................................. 98 12.2. Nulla l’ordinanza-ingiunzione emessa oltre il termine prescrizionale di 5 anni........................................................... 98 12.3. Nulla l’ordinanza-ingiunzione non adeguatamente motivata ....................................................................................... 99 12.4. Nulla l’ordinanza-ingiunzione senza la preventiva audizione del presunto trasgressore ............................................ 99 12.5. Nulla l’ordinanza-ingiunzione priva dell’indicazione della somma dovuta e/o modalità di pagamento................... 100 12.6. Nulla l’ordinanza-ingiunzione che violi il principio di corrispondenza tra fatto contestato e norma applicata ....... 100 12.7. Il pagamento cautelativo dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia non impedisce la proposizione del ricorso ............ 101 12.8. L’ordinanza-ingiunzione che non indica le modalità di opposizione impedisce il verificarsi di preclusioni processuali 101

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13. Motivi di opposizione alla Cartella esattoriale ............................................................................. 102 13.1. Nullità della cartella per omessa notifica del verbali contestanti l’infrazioni al C.d.S. ................................................ 102 13.2. Nullità della cartella che non si fonda sulla sentenza di rigetto del Giudice che ha confermato la sanzione irrogata ... 103 13.3. Nullità della cartella che si limita ad indicare un “omesso o carente versamento” senza un’adeguata motivazione . 104 13.4. Nullità della cartella senza l’indicazione del responsabile del procedimento .............................................................. 104 13.5. Nullità della cartella se la stessa è stata notificata con posta privata ........................................................................... 105 13.6. Nullità della cartella in quanto priva dell’indicazione di come è avvenuto il calcolo della maggiorazione per ritardato pagamento ............................................................................................................................................................................... 106 13.7. Nullità della cartella per mancata indicazione della data di consegna del ruolo ......................................................... 106 13.8. Nullità della cartella qualora la stessa non venga esibita in giudizio dalla P.A. resistente ......................................... 107 13.9. Nullità della cartella a seguito di intervenuta prescrizione del credito richiesto nell’atto presupposto ..................... 107 13.10. Nullità della cartella non consegnata al concessionario della riscossione e notificata al trasgressore oltre 2 anni dall’esecutività del ruolo..........................................................................................................................................................108 13.11. Nullità della cartella in pendenza di ricorso relativo all’atto presupposto ..................................................................108 13.12. Nullità della cartella se la notifica è avvenuta dopo il pagamento della sanzione ...................................................... 110 13.13. Nullità della cartella se il coobbligato al pagamento ha ottenuto l’annullamento della stessa.................................. 110 13.14. Nullità della cartella se le maggiorazioni scaturenti dal ritardato pagamento della sanzione siano state calcolate in base ad una norma non applicabile al caso di specie ............................................................................................................. 110 13.15. Nullità della cartella calcolata su un importo errato e non corrispondente al reale atto presupposto....................... 111 13.16. Invalidità della cartella in ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni richieste ed in relazione alla normativa applicabile ................................................................................................................................................................................ 112 13.17. La cartella che non indica le modalità di opposizione impedisce il verificarsi di preclusioni processuali ................ 112 13.18. Illegittimo il rifiuto di rateizzazione della cartella in quanto basato su una norma interna che non costituisce fonte di diritto ................................................................................................................................................................................... 113

14. Motivi di nullità attinenti i principi e le regole generali................................................................114 14.1. Prescrizione dell’azione (art. 209 C.d.S. e 28 l. 689/1981)............................................................................................ 114 14.2. Decadenza del diritto (art. 201 C.d.S) ............................................................................................................................ 114 14.3. Estinzione della sanzione per morte del trasgressore: in trasmissibilità della sanzione principale agli eredi (art. 199 C.d.S.; art. 7 della legge 689 del 1981) .....................................................................................................................................115 14.4. Intrasmissibilità delle sanzioni accessorie agli eredi (art. 210 4° comma C.d.S.) .........................................................115 14.5. Estinzione della sanzione in capo all’obbligato solidale a seguito di notifica tardiva .................................................. 116 14.6. Nullità della sanzione se il coobbligato al pagamento ne ha ottenuto l’annullamento................................................ 116 14.7. Insussistenza della sanzione in capo all’obbligato solidale in caso di omessa notifica del verbale di accertamento (atto presupposto) ................................................................................................................................................................... 116 14.8. Inapplicabilità della sanzione in capo all’obbligato solidale nel caso di violazioni a carattere soggettivo ..................117 14.9. Estinzione della sanzione a carico dell’obbligato solidale per morte dell’autore della violazione ...............................117 14.10. Principio di specialità ................................................................................................................................................... 118 14.11. Violazione del principio del favor rei ............................................................................................................................ 118 14.12. Più violazioni della stessa disposizione dalle quali scaturiscono più sanzioni pecuniarie impongono un’unica sanzione ................................................................................................................................................................................... 119 14.13. Verbale nullo se il trasgressore è incapace di intendere e volere ................................................................................ 119 14.14. Verbale nullo se elevato nei confronti di minorenne ................................................................................................... 120 14.15. Verbale nullo in presenza di cause di esclusione della responsabilità (art. 4 legge 689/1981) ................................. 120

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II parte I possibili ricorsi

1. Il Ricorso al Prefetto ..................................................................................................................... 123 1.1. Termini di proposizione e natura giuridica ...................................................................................................................... 123 1.2. Modalità di proposizione del ricorso e modalità di deposito .......................................................................................... 123 1.3. Casi di improponibilità del ricorso ................................................................................................................................... 124 1.4. Legittimazione ad impugnare........................................................................................................................................... 124 1.5. Contenuto del ricorso........................................................................................................................................................ 125 1.6. Motivi di impugnazione .................................................................................................................................................... 125 1.7. Casi di inammissibilità...................................................................................................................................................... 126 1.8. Possibili esiti del ricorso ................................................................................................................................................... 126 1.9. Ricorso avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia di rigetto ....................................................................................... 127

2. Il Ricorso al Giudice di Pace ......................................................................................................... 128 2.1. Legittimazione attiva ........................................................................................................................................................ 129 2.2. Legittimazione passiva ..................................................................................................................................................... 130 2.3. Contenuto del ricorso ....................................................................................................................................................... 130 2.4. Procedura ex artt. 204 bis del C.d.S. e 7 del D.lgs. n. 150/2011 ..................................................................................... 131 2.5. Casi di inammissibilità o di rigetto dell’opposizione proposta ....................................................................................... 131 2.6. Decisione del Giudice ....................................................................................................................................................... 132

3. I Ricorsi alle cartelle esattoriali .................................................................................................... 133 3.1. Il Ricorso in autotutela ..................................................................................................................................................... 133 3.2. Le Opposizioni alla cartella esattoriale ............................................................................................................................ 134 a)

L’opposizione ex lege 689/1981 (ora regolata dal D.lgs. n. 150/2011)...............................................................134

b)

L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 del c.p.c. ................................................................................................134

c)

L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. .................................................................................................135

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III parte Formulario

1. Ricorso al Prefetto per decadenza del diritto a riscuotere la sanzione (art. 201 comma 1° del C.d.S.). ...................... 137 2. Ricorso al Prefetto a seguito di sanzione comminata per l’omessa comunicazione dei dati del conducente (art. 126 bis 2° comma del C.d.S.) ......................................................................................................................................................... 139 3. Ricorso al Giudice di Pace avverso multe seriali comminate dagli agenti accertatori attraverso lo strumento elettronico del tutor Sicve ....................................................................................................................................................... 141 4. Ricorso al Giudice di Pace a seguito di rigetto del ricorso proposto innanzi al Prefetto competente......................... 145 5. Istanza di autotutela avverso la cartella esattoriale in quanto pende, dinanzi al Giudice di Pace competente, procedimento di impugnazione del verbale da cui è scaturita la cartella stessa................................................................... 147 6. Ricorso avverso la cartella esattoriale per omessa notifica del verbale di violazione al C.d.S. ................................... 150 7. Atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale innanzi al Giudice di Pace ex art. 615 c.p.c. ............................ 153 8. Atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale innanzi al Tribunale ex art. 617 c.p.c. ..................................... 158

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................................................................... 162 SITOGRAFIA ........................................................................................................................................................................... 163 Biografia ................................................................................................................................................................................... 164

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Abbreviazioni art./artt. articolo/articoli co. comma/commi conv. in l. convertito in legge Cass. corte di cassazione civ. civile Circ. circolare C.d.S. codice della strada Contra sentenza contraria conv. convertito Corte Cost. corte costituzionale c.c. codice civile cfr. confronta Comm. Trib. Commissioni Tributarie c.p. codice penale c.p.c. codice di procedura civile Cost. Costituzione D.l. decreto legge D.lgs. decreto legislativo D.M. decreto ministeriale D.p.r. decreto del presidente della repubblica G. di P. Giudice di Pace Giust. Giustizia gg. giorni lav. lavoro l. legge Mass. massima Min. Ministero mod. modificazioni ord. ordinanza P.A. pubblica amministrazione pen. penale PRA pubblico registro automobilistico Pol. Strad. polizia stradale Reg. di Esec. C.d.S. regolamento di esecuzione al Codice della Strada sent. sentenza sez. sezione S.U. Sezioni Unite ss. seguenti Tar Tribunale Amministrativo Regionale Trib. Tribunale Ztl zona/zone a traffico limitato

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I parte I principali motivi di opposizione

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I parte I principali motivi di opposizione

1. Nullità dei verbali connesse all’oggetto o alla forma

1.1. Verbale incompleto: manca il nominativo dell’agente che ha contestato l’infrazione

Il verbale di contestazione è illegittimo in quanto risulta sprovvisto dell’indicazione del nome di colui che ha provveduto ad irrogare la sanzione e che era presente nel momento in cui il sanzionato avrebbe commesso l’infrazione. L’omessa indicazione del nome dell’agente costituisce un elemento che inficia la correttezza e la trasparenza del verbale in questione, in quanto il cittadino, in mancanza di tale precisazione, non potrà effettuare un controllo sulla esatta qualifica e legittimazione dell’agente verbalizzante in parola. Né, tanto meno, la mancata indicazione nel verbale del nome dell’agente potrà essere giustificata facendo un improprio riferimento alla legge 675/1996 sulla privacy. L’anzidetta legge, infatti, non impedisce agli agenti accertatori di indicare le loro generalità. In sostanza, il verbale in parola dovrà essere conforme a quanto prescritto dagli artt. 383 e 385 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. e, pertanto, non potrà non contenere in calce l’indicazione del nominativo dell’agente che ha provveduto ad elevare il verbale di accertamento dell’infrazione. In altri termini, se è vero che sul verbale redatto con strumenti informatici non è più necessario apporre la sottoscrizione dell’agente, è, invece, necessario indicare a stampa il nominativo del soggetto “responsabile” dell’emissione del documento (art. 3 del D.lgs. 39/1993). In mancanza, la sanzione irrogata dovrà essere annullata e resa inefficace dal Giudice adito.

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1.2. Nullità del verbale per omessa autentica del capo dell’ufficio

Il verbale di contestazione è viziato in quanto risulta privo della certificazione autentica del capo dell’ufficio. In particolare l’art. 385 3° comma del Regolamento di esecuzione al C.d.S. precisa che il verbale redatto dall’organo accertatore deve essere inviato in originale o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando o da un suo delegato (Cass. civ., sez. I, sent. n. 16204 del 28.12.2000). In mancanza, non potendo essere considerato un valido titolo esecutivo per l’eventuale recupero delle somme attraverso la fase esecutiva, esso si appalesa illegittimo e come tale va annullato.

1.3. Illegittimità del verbale per mancata conformità al modello VI.1 (IV comma art. 383 Reg.)

Il verbale in questione utilizzato dagli agenti accertatori deve essere annullato e reso inefficace in quanto non è conforme al modello previsto dalla legge per la redazione dei verbali di accertamento. Nel caso di specie, infatti, gli agenti hanno utilizzato il modello 352 Pol. Strad. che appare alquanto generico e poco comprensibile nell’indicazione del fatto e del luogo preciso oggetto di contestazione, contravvenendo agli obblighi di chiarezza imposti dall’art. 200 C.d.S. in rapporto all’art. 383 del Regolamento al C.d.S. Per il che devono ritenersi inefficaci le sanzioni comminate.

1.4. Verbale incompleto: non imputa un fatto ma trascrive una norma (art. 201 C.d.S.; art. 383 del Reg.)

Il verbale notificato si presenta viziato in quanto lo stesso non specifica il fatto commesso cui viene ricollegata una norma. In particolare l’art. 201 del C.d.S. precisa che il verbale di contestazione deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione; l’art. 383 del Regolamento stabilisce, altresì, che lo stesso deve contenere, tra gli altri elementi, anche la sommaria esposizione del fatto.

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La semplice trascrizione della norma violata non è infatti sufficiente ad individuare la violazione che si assume commessa, atteso che le norme suddette impongono un minimo di specificazioni.

1.5. Verbale

incompleto:

non

sono

presenti

gli

elementi

di

riscontro

dell’infrazione

Il verbale di accertamento impugnato è illegittimo in quanto privo dei necessari elementi di riscontro dell’infrazione. L’accertatore ha omesso di indicare nello stesso: il numero civico/il luogo/la chilometrica precisa, l’ora della presunta infrazione ecc. Va precisato che il verbale non costituisce contestazione della prefata infrazione qualora risulti privo degli “elementi precisi e dettagliati della violazione”, così come prescritto dagli artt. 201 C.d.S. e 383/1 del Regolamento. In tema di infrazioni amministrative, l’atto di notifica degli estremi della violazione deve, infatti, contenere indicazioni sufficienti ad assicurare la tempestiva difesa dell’interessato (Cass. civ., sez. I, sent. n. 2767 del 27.03. 1996). Pertanto deve considerarsi invalido, perché non sufficientemente specifico, il verbale notificato al presunto autore dell’infrazione privo di qualsiasi indicazione con riguardo al giorno, all’ora e alla località dell’avvenuta violazione, né sarebbe configurabile una sanatoria di detta invalidità per il fatto che il verbale separatamente notificato al proprietario dell’autovettura, nella qualità di responsabile in solido, rechi detti elementi (Cass. civ., sent. dell’08.06.2010).

1.6. Verbale incompleto: non specifica il comma della norma violata

Il verbale de quo deve considerarsi generico ed errato in quanto non specifica il comma della norma violata. In particolare l’art. 383 1° comma del Regolamento è chiaro nel precisare che il verbale di contestazione redatto dai verbalizzanti deve contenere la citazione della norma violata. Nel caso di specie l’indicazione dell’articolo contestato, senza la specificazione del comma violato, non consente di individuare chiaramente il comportamento posto in essere in violazione delle norme del Codice della Strada poiché il predetto articolo prevede varie ipotesi e dalla descrizione del fatto non è possibile desumere l’esatta ipotesi normativa a cui i

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verbalizzanti intendono fare riferimento. Secondo la giurisprudenza il verbale privo dell’indicazione del comma violato è causa di nullità qualora infici il diritto di difesa del ricorrente (Cass. 8885/2009).

1.7. Verbale incompleto: manca l’indicazione del termine entro cui presentare ricorso

Il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada presenta una irregolarità in quanto non indica il termine entro cui l’interessato può presentare ricorso. In particolare l’art. 3 comma 4 della legge 241/90 (Legge sul procedimento amministrativo) precisa che “In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’Autorità cui è possibile ricorrere”. Detta norma è stata emanata per tutti i procedimenti amministrativi e risponde all’esigenza del rispetto della regola di trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, anche con riferimento all’esercizio del diritto di difesa del cittadino nei confronti dei provvedimenti amministrativi. Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che tale irregolarità impedisce il verificarsi delle preclusioni processuali, consentendo al ricorrente di poter proporre ricorso anche oltre il termine di 30 giorni (TAR Lazio, sez. II, sent. n. 195 del 23.01.2013; Cass., sent. n. 27283 del 09.12.2005; Cass., sent. n. 12320 del 07.07. 2004).

1.8. Verbale incompleto: manca la motivazione

Le contestazioni elevate dagli agenti accertatori, per essere giuridicamente opponibili al cittadino, devono contenere l’esplicita individuazione del comportamento negligente posto a fondamento della contestazione stessa. In particolare l’art. 3 della legge 241 del 1990 (Legge sul procedimento amministrativo) enuncia in via generale l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, siano o meno discrezionali, fatta salva l’eccezione prevista per i provvedimenti aventi contenuto generale che seguono la loro disciplina. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in base a quanto è stato desunto dall’istruttoria. Pertanto le contravvenzioni che non individuano specifiche violazioni al Codice della Strada risultano del tutto prive di motivazione e come tali vanno annullate dal Giudice adito (G. di P.

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di Giarre, sent. n. 278 del 2009; G. di P. di Monza, sez. II, sent. n. 1916 del 20.10/20.12.2003).

1.9. Verbale nullo: la motivazione risulta contraddittoria

Il verbale di contestazione deve essere annullato in quanto gli agenti accertatori, nel rilevare l’infrazione per circolazione sprovvista del prescritto contrassegno di assicurazione, hanno riportato la seguente contraddittoria motivazione: “circolava alla guida del veicolo indicato sprovvisto del prescritto contrassegno di assicurazione da esporsi sul parabrezza” e poi nel contempo affermavano “di non aver potuto procedere alla contestazione immediata a causa dell’assenza del trasgressore”. Tale suesposta motivazione risulta contraddittoria ed inficia nella sua totalità il verbale de quo in quanto non è ipotizzabile contestare la “circolazione” del veicolo sprovvisto del tagliando assicurativo e nel contempo affermare che non si è potuto procedere alla contestazione immediata in quanto il trasgressore risultava “assente”. Tale principio è stato ampiamente affermato anche dal Giudice di Pace di Ottaviano nella sentenza del 04.03.2011, il quale, in una ipotesi analoga al caso di specie, ha dichiarato l’infondatezza del verbale di contestazione per contraddittoria motivazione, “atteso che non è ipotizzabile l’assenza del trasgressore nel caso di veicolo in circolazione”. Lo stesso Giudice sul punto, facendo riferimento alla sentenza della Cassazione a Sez. Un. n. 17355 del 24.07.2009, ha ritenuto opportuno osservare che la doglianza de quo relativa al verbale in esame in tanto è possibile in quanto la stessa riguardi delle circostanze di fatto che non siano state attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non sia suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà.

1.10. Verbale nullo: la valutazione degli elementi di fatto risulta insufficiente ed illogica e la condotta sanzionata del tutto generica

Il verbale di contestazione, per la presunta violazione dell’art. 145 1° e 10 comma del C.d.S., va annullato in quanto gli agenti accertatori, nell’irrogare la contravvenzione, si limitavano soltanto a rilevare che “approssimandosi all’intersezione il sanzionato non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti”, senza specificare in che cosa consistesse il prefato comportamento violativo della predetta regola cautelare. La motivazione resa dai

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verbalizzanti risulta insufficiente e generica; gli elementi riportati nel verbale appaiono infatti privi di qualsiasi iter logico idoneo a ricostruire i fatti determinanti la contestazione. Sul punto anche il Giudice di Pace di Foggia, nella sentenza n. 282 del 26.03.2014, in una fattispecie analoga al caso di specie, ha dichiarato l’infondatezza del verbale di contestazione affermando, altresì, che “il verificarsi dell’incidente non determina alcuna presunzione di colpevolezza in capo al conducente favorito, occorrendo che la P.A. provi comunque in cosa sia consistita l’inosservanza al precetto di legge”.

1.11. Verbale incompleto: manca la dichiarazione dell’interessato

Si rileva l’illegittimità del verbale de quo in quanto l’organo accertatore, nel contestare immediatamente la presunta infrazione, non ha consentito al presunto autore della violazione di esercitare il diritto di difesa attraverso il rilascio di dichiarazioni, così come prescritto dalla normativa vigente. In particolare l’art. 200 del C.d.S., nell’indicare la necessità della contestazione immediata, quando possibile, al 2° comma precisa che “dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite”. Anche l’art. 383 del Regolamento precisa al 1°comma che “il verbale deve contenere […] la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione”. La contestazione immediata, quindi, rappresenta un momento importantissimo finalizzato a consentire una immediata difesa da parte del presunto trasgressore, che può esercitare tale diritto rilasciando o meno dichiarazioni (G. di P. di Campobasso, sent. del 06.05.2006; G. di P. di Roma, sez. VIII, sent. del 01.07.2004). Il mancato esercizio di tale diritto rende illegittima la validità del verbale che andrà annullato, con ogni conseguenza di legge.

1.12. Verbale incompleto: non leggibile in tutto o in parte

Il verbale impugnato è illegittimo in quanto si presenta, per la gran parte, materialmente illeggibile nell’indicazione dei fatti, del luogo e dei tempi di infrazione. In proposito la giurisprudenza ha più volte sottolineato che il verbale di contestazione, per essere valido, deve essere chiaro e leggibile, al fine di garantire il diritto di difesa del cittadino.

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Pertanto qualsiasi compromissione del predetto diritto rende nullo il verbale in parola, con la conseguente inefficacia delle sanzioni irrogate (G. di P. di Rovigo, sent. n. 476 del 2011; Cass. civ., sent. n. 3536 del 17.02.2006). Lo stesso si dica qualora il verbale si presenti illeggibile negli elementi che consentano l’identificazione dell’agente accertatore, in particolare nella firma. A tal proposito il Giudice di Pace di Faenza, con sentenza n. 318 del 2006, ha avuto modo di affermare: “in un pubblico documento la firma è preordinata a conferire certezza all’atto circa la sua provenienza soggettiva”; pertanto è necessario che “la firma apposta in calce all’atto da colui che lo emana o l’autore sia comunque identificabile attraverso timbri o altre idonee indicazioni. Qualora ciò non sia possibile, venendosi a creare una situazione di incertezza relativamente all’identità del sottoscrittore, l’atto è illegittimo, perché non consente di verificare che la determinazione autoritativa ivi contenuta provenga da un soggetto dotato del necessario potere.

1.13. Verbale incompleto: manca l’indicazione dell’importo da pagare e le modalità di pagamento della sanzione

Il verbale di violazione deve considerarsi illegittimo poiché risulta sprovvisto dell’indicazione dell’importo da pagare in misura ridotta, nonché delle modalità e dei termini entro i quali effettuare il pagamento. In particolare, l’art. 383, secondo comma, del D.p.r. n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) stabilisce che, nell’ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o il comando presso il quale questo potrà essere effettuato ecc. Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che la contestazione dell'infrazione, determinando la decorrenza del termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, deve consentire l'esercizio del diritto di oblazione, sicché il verbale deve contenere tutti gli elementi che consentano di pervenire all'entità della sanzione, non essendo sufficiente l'indicazione del minimo della sanzione edittale (Cass. civ., sez. II, sent. n. 23506 del 29 maggio – 12 novembre 2007; G. di P. di Avellino, sent. del 17.07.2003).

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1.14. Verbale

incompleto:

mancano

le

informazioni

obbligatorie

per

il

pagamento in misura ridotta

Il verbale elevato dagli agenti accertatori nei confronti del presunto autore dell’infrazione è illegittimo in quanto risulta sprovvisto delle informazioni obbligatorie per l’effettuazione del pagamento della sanzione in misura ridotta. In particolare il presunto contravventore deve poter beneficiare della sanzione irrogata nel minimo previsto dalla norma qualora il pagamento della stessa avvenga tempestivamente entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o, nel caso di contestazione differita, entro il termine di 30 giorni dell’avvenuta notifica, ciò al fine di evitare la doppia sanzione, qualora il pagamento in parola avvenga oltre il termine designato. Si ritiene in giurisprudenza che nell’ipotesi in cui il contravventore non venga reso edotto della possibilità del pagamento ridotto, attraverso l’informazione data nel verbale, lo stesso potrà pagare la sanzione fissata nel minimo senza limiti di tempo.

1.15. Nullo il verbale che non avvisa il sanzionato della possibilità di ottenere una riduzione della multa del 30% se il pagamento avviene entro i primi 5 giorni (art. 20, 5° comma bis lett. a) d.l. 69/2013)

Il verbale di contestazione risulta viziato in quanto non avvisa il presunto contravventore della possibilità di ottenere una riduzione della sanzione del 30% qualora lo stesso decida di pagare entro 5 giorni dalla notifica (art. 202 del C.d.S. così come modif. dall’art. 20, 5° comma bis lett. a) del D.l. 69/2013). Né, tanto meno, il verbale di contestazione contiene indicazioni precise circa l’importo scontato del 30% qualora il contravventore in parola decidesse di pagare entro i primi 5 giorni. Pertanto lo stesso non può che essere dichiarato inefficace da parte del Giudice adito, con ogni conseguenza di legge.

1.16. Verbale contenente doppia data (art. 201 C.d.S.; art. 383 1° comma Reg.)

Il verbale di contestazione deve essere annullato in quanto lo stesso presenta una doppia data che genera incertezza circa il giorno della commessa infrazione.

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In particolare l’art. 383 1° comma del Reg., in conformità a quanto prescritto nell’art. 201 C.d.S., precisa che il contenuto del verbale deve essere comprensivo del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta. Nel caso di specie la contestazione risulta improbabile nonché contraddittoria in quanto essa, essendo unica, non può che riguardare uno dei due giorni indicati. Per il che il verbale de quo va annullato e reso inefficace.

1.17. Verbale

nullo:

per

contestazioni

contraddittorie

in

relazione

alla

contestazione immediata

L’art. 201 del C.d.S. precisa che il verbale, qualora non possa essere immediatamente contestato, deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione nonché le ragioni addotte per cui non si possa procedere alla contestazione immediata. Nell’ipotesi di contestazione differita il verbale deve considerarsi nullo qualora si evidenzi una palese contraddittorietà tra l’infrazione contestata e la motivazione che avrebbe impedito agli agenti accertatori di procedere alla contestazione immediata dell’infrazione. Nel caso di specie l’agente sostiene “di non aver potuto procedere alla contestazione immediata per la mancanza di condizioni di sicurezza e per essere impegnato nella regolamentazione della circolazione”: tale ultima motivazione non è congrua e presenta delle contraddizioni poiché non è plausibile regolare il traffico e contestualmente prendere nota della targa del veicolo considerato (G. di P. di Roma, sent. n. 37686 del 20.08.2003).

1.18. Verbale incompleto: mancano i motivi dell’obbligo della “contestazione immediata” (artt. 200, 201 e 384 C.d.S.)

L’art. 200 del C.d.S. dispone che la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata; il successivo art. 201 chiarisce, altresì, che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale qualora la predetta violazione non possa essere immediatamente contestata e prosegue precisando che nel verbale debbano essere indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. L’art. 384, infine, indica, sia pure a titolo esemplificativo, i casi di impossibilità della contestazione immediata. Il rispetto del detto principio della contestazione immediata della violazione assume un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, per cui essa non può

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essere assolutamente omessa, tranne nei casi contemplati dal prefato art. 384, pena la declaratoria di illegittimità di tutti i successivi atti del procedimento (Cass. civ., sez. I, sent. n. 13774 del 20.09.2002, in AFCSS 2002, 916; Cass. civ., sez. III, sent. n. 10107 del 02.08.2000; Cass. civ., sez. III, sent. n. 10240 del 04.08.2000). Detta contestazione costituisce il momento educativo fondamentale del procedimento sanzionatorio, poiché soltanto attraverso il rispetto del principio di immediata contestazione si potrà dare seguito alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore (Cass. 1184/01; 15392/03; 13774/02; 8837/05). In ogni caso, delle ragioni della omessa immediata contestazione deve essere necessariamente data motivazione e non mera menzione, nel verbale di contestazione (ex. multis. cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 8087 del 28.04.2004, in AGCSS 2004, 975).

1.19. Violazione dell’obbligo di contestazione immediata nei casi in cui la stessa sia oggettivamente e concretamente possibile

Il verbale di contestazione va annullato, unitamente alle sanzioni comminate, in quanto gli agenti, in dispregio di quanto prescritto dagli artt. 200 e 201 del C.d.S., non hanno provveduto a contestare in via immediata l’infrazione, pur in assenza di una velocità eccessiva in senso oggettivo (11 Km/h) e di altre difficoltà (maltempo) ritenute dalla giurisprudenza impeditive della contestazione (Prefetto della Provincia di Brindisi, Ord. n. M_IT_ PR BRSPC 00014694 17/12/2013 Area III). In particolare il predetto art. 200 è chiaro nell’enunciare come la contestazione debba costituire la regola generale, mentre soltanto nei casi in cui ciò non sia concretamente possibile, come nei casi indicati, sia pure a titolo esemplificativo dell’art. 384, dovrà procedersi alla contestazione differita dando atto dei motivi che l’hanno resa necessaria.

1.20. Omessa indicazione nel verbale dei motivi che hanno giustificato la contestazione differita in caso di sinistro stradale mortale

Il verbale di contestazione va annullato in quanto lo stesso è stato elevato dagli agenti soltanto successivamente all’incidente occorso. In particolare il 1° comma dell’art. 200 del C.d.S. precisa che l’infrazione al C.d.S. deve essere immediatamente contestata sia al trasgressore che all’obbligato in solido.

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L’art. 201 chiarisce, altresì, sia che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, sia che nel verbale debbano essere indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. In tema di contestazione differita, la Cassazione, con la sentenza n. 16555 del 02.07.2013, ha stabilito che in seguito ad un sinistro stradale mortale occorre “… in ogni caso motivare le ragioni della contestazione differita, ancorché con motivazione sintetica”. Alla luce della suindicata sentenza gli agenti avrebbero dovuto motivare le ragioni della contestazione differita ai fini di un legittimo accertamento.

1.21. Omessa indicazione dell’autorità cui poter ricorrere

Il verbale è irregolare in quanto non rende edotto il destinatario della presunta violazione della possibilità di poter ricorrere all’autorità Prefettizia o al Giudice di Pace competenti. L’art. 383 del Reg. di Esecuzione, infatti, specifica chiaramente l’obbligo dell’ agente accertatore di indicare tutte le possibili autorità competenti a decidere ove si proponga ricorso. Anche l’art. 3 comma 4 della legge 241/90 specifica l’obbligo della P.A. di dover indicare il termine e le possibili autorità cui è possibile ricorrere. Detta norma è dettata per tutti i procedimenti amministrativi e risponde all’esigenza del rispetto della regola di trasparenza dell’attività della P.A. in funzione dell’esercizio del diritto di difesa del cittadino nei confronti dei provvedimenti amministrativi (contra: Cass. civ., sez. II, n. 06388 del 16.03.2010).

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