IPOTESI DDL RIORDINO NORME ORDINE PUBBLICO E CORPI DI POLIZIA 5/3/2015
Disegno di legge Delega legislativa al Governo per il riordino delle norme in materia di ordine pubblico e di sicurezza, delle funzioni e delle autorità di pubblica sicurezza, delle forze di polizia statali e locali e dei corpi di protezione civile
Art. 1 - Principi generali e comuni. Termini, organi e procedure per l’esercizio delle deleghe legislative e per l’emanazione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi e delle norme regolamentari Art. 2 - Principi e criteri direttivi della delega legislativa per l’emanazione di un codice delle norme in materia di ordine pubblico e sicurezza Art. 3 - Principi generali e criteri direttivi della delega legislativa per il riordino delle funzioni di polizia, dei corpi di polizia dello Stato e del Corpo nazionale della Protezione civile Art. 4 - Principi specifici e criteri direttivi della delega legislativa per il riordino dell’Arma dei Carabinieri Art. 5 - Principi specifici e criteri direttivi della delega legislativa per il riordino della Polizia di Stato Art. 6 - Principi specifici e criteri direttivi per la delega legislativa concernente il riordino delle autorità di pubblica sicurezza e il nuovo ordinamento del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno Art. 7 - Principi specifici e criteri direttivi per la delega legislativa per la riforma dell’organizzazione delle funzioni di polizia giudiziaria svolte dai corpi di polizia statali e locali e degli uffici giudiziari requirenti competenti in materia di criminalità organizzata Art. 8 - Principi specifici e criteri direttivi per la delega legislativa concernente l’istituzione del Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza, il riordino delle carriere del personale dei corpi di polizia statale e locale e il riordino delle funzioni di polizia locale e dell’organizzazione dei corpi di polizia locale Art. 9 - Esercizio delle deleghe legislative per le funzioni e i corpi di polizia statali e locali operanti nell’ambito delle Regioni a Statuto speciale Art. 10 - Riferimenti alle Province e alle Città metropolitane Art. 11 - Delega legislativa per il riordino del Corpo delle Capitanerie di Corpo
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Art. 12- Copertura finanziaria
Art. 1 Principi generali e comuni. Termini, organi e procedure per l’esercizio delle deleghe legislative e per l’emanazione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi e delle norme regolamentari 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare decreti legislativi, anche in forma di codice, recanti il riordino delle norme statali in materia di ordine pubblico e sicurezza, il riordino delle funzioni di pubblica sicurezza e delle autorità di pubblica sicurezza, il riordino e l’accorpamento delle forze di polizia statali, la previsione di forme di coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali in materia di ordine pubblico e sicurezza, il riordino e l’omogeneizzazione delle carriere e del trattamento giuridico ed economico del personale dei corpi di polizia statale e locale e i principi fondamentali in materia di funzioni ed ordinamento della polizia locale. 2. La delega legislativa riguarda le seguenti materie e si propone le seguenti finalità generali: 1) il riordino e l’accorpamento in un solo codice di tutte le norme legislative statali vigenti nelle materie attinenti all’ordine pubblico e alla sicurezza, inclusa la sicurezza urbana e la sicurezza partecipata, semplificandole e rendendole conformi alle norme costituzionali, internazionali e comunitarie, secondo gli specifici principi e i criteri direttivi indicati nell’articolo 2; 2) il riordino e l’accorpamento delle funzioni statali di polizia e dei corpi statali di protezione civile, secondo gli specifici principi e criteri direttivi indicati negli articoli 3, 6 e 8, in modo da raggiungere le seguenti finalità: a) trasferire le funzioni meramente amministrative svolte attualmente dai corpi di polizia statali siano trasferite ad altre amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali; b) trasferire le funzioni di polizia amministrativa locale attualmente svolte dalle forze armate e dalle forze di polizia statali trasferite ai corpi di polizia locale c) trasferire alle forze di polizia statali le funzioni di polizia attualmente svolte da altre forze armate diverse dall’Arma dei Carabinieri, d) trasferire e accorpare nell’ambito del Ministero dell’Interno in appositi centri unici centrali e periferici tutte le funzioni concernenti i contratti, gli appalti e gli acquisti di beni e servizi delle due nuove forze di polizia statali, la gestione degli aspetti logistici, amministrativi, finanziari dei corpi di polizia statali e del relativo personale, e accorpare nello stesso Ministero in un’unica Scuola nazionale di
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formazione, addestramento, perfezionamento e aggiornamento dei corpi di polizia statali e locali, gestita e diretta da rappresentanti di tutti i ministeri competenti e delle regioni e degli enti locali, nell’ambito del Sistema nazionale integrato di sicurezza, con percorsi formativi in parte unitari e in parti differenziati, nella quale confluiscano tutte le scuole, le accademie, i centri e gli istituti di istruzione, formazione, specializzazione, addestramento e perfezionamento delle attuali forze di polizia statali, con esclusione delle esigenze specifiche del personale militare addetto a funzioni concernenti la difesa nazionale; e) accorpare nel nuovo Corpo nazionale della Protezione civile le funzioni attualmente svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le funzioni di protezione civile oggi stabilmente svolte dalle forze di polizia statali, f) ridurre le diseconomie e le sovrapposizioni di funzioni, ottimizzare lo svolgimento delle funzioni e l’impiego effettivo delle risorse e prevedere una rendicontazione unica, comparabile e verificabile dei dati, delle attività svolte e degli impieghi delle risorse umane, strumentali e finanziarie realizzate ad ogni livello territoriale e nazionale da ognuno dei corpi di polizia statali e locali, in modo da consentire alle autorità di indirizzo politico-amministrativo statali, regionali e locali e alla popolazione la predisposizione degli obiettivi e la loro verifica, il costante controllo dei costi e il costante trasferimento ad altre pubbliche amministrazioni di attività ritenute non più essenziali o pertinenti alle attività di polizia; g) assicurare una tutela completa, effettiva e flessibile delle esigenze, individuali e collettive, nazionali e locali, attinenti all’ordine pubblico e alla sicurezza; h) rendere effettivo e completo il controllo del territorio e la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali; i) favorire una partecipazione civica all’elaborazione e alla verifica delle esigenze e degli obiettivi nazionali e locali prioritari per la tutela della sicurezza; 3) il riordino e l’accorpamento dei corpi di polizia dello Stato, secondo gli specifici principi e i criteri direttivi indicati negli articoli 3, 4 e 5, in modo da raggiungere le seguenti finalità: a) prevedere che tutte le funzioni statali di polizia siano affidate a due sole forze statali di polizia poste alle dipendenze organizzative e funzionali del Ministero dell’Interno, fatte salve le concorrenti dipendenze funzionali da altri ministeri, ognuna delle quali dotata di un nuovo ordinamento funzionale, organizzativo e disciplinare, con contestuale riordino delle precedenti competenze dei rispettivi corpi e tendenziale assorbimento nei due nuovi corpi di polizia statali delle funzioni, del personale e delle dotazioni dei disciolti corpi della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato e della Guardia di finanza e delle funzioni di polizia svolte dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa locale, che devono essere trasferite ai corpi di polizia locale e delle funzioni di
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protezione civile che devono essere trasferite al nuovo Corpo nazionale della protezione civile; b) prevedere che la prima forza di polizia statale sia la nuova Polizia di Stato, riordinata secondo gli specifici principi e i criteri direttivi previsti nell’articolo 5, quale corpo di polizia statale ad ordinamento civile e a competenza generale e residuale rispetto alle funzioni spettanti in via esclusiva o prevalente all’Arma dei Carabinieri e ai corpi di polizia locale, includendo in essa un riordino e un potenziamento complessivo delle specialità; c) prevedere che la seconda forza di polizia statale sia la nuova Arma dei Carabinieri, quale forza armata e forza di polizia ad ordinamento militare e a competenza specializzata per le funzioni di polizia concernenti le esigenze della sicurezza interna connesse con la difesa della Repubblica e con la sicurezza internazionale, riordinata secondo gli specifici principi e i criteri direttivi previsti nell’articolo 4, 4) il riordino delle autorità di pubblica sicurezza, a livello nazionale e locale, e degli organi amministrativi nazionali e decentrati di coordinamento dell’ordine pubblico e della sicurezza e un nuovo ordinamento del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, delle sue funzioni e dei suoi organi interni, con spostamento e unificazione presso lo stesso Ministero di tutti i compiti logistici, strumentali, finanziari e amministrativi attinenti alle dotazioni e al personale delle due forze di polizia statali, incluso l’accorpamento di tutti gli istituti, scuole e accademie di istruzione, addestramento e formazione in una nuova Scuola nazionale di formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione delle forze di polizia statali e locali destinata alle attività formative e addestrative comuni del personale delle forze di polizia statali e locali, e delle funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati necessarie per le attività delle forze di polizia statali e locali, di analisi e di progettazione delle politiche di sicurezza, e con la conseguente riorganizzazione degli altri Ministeri nell’ambito dei quali finora erano collocati corpi e funzioni di polizia, secondo gli specifici principi e i criteri direttivi indicati negli articoli 3 e 6; 5) la riorganizzazione delle unità organizzative che nei corpi di polizia statali e locali svolgono funzioni di polizia giudiziaria, in conformità alla nuova organizzazione dei corpi di polizia statale e locale, dei loro rapporti con gli uffici giudiziari e degli uffici giudiziari requirenti competenti in materia di criminalità organizzata, secondo gli specifici principi e i criteri direttivi indicati nell’articolo 7; 6) l’istituzione di un Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza, secondo gli specifici principi e i criteri direttivi indicati nell’articolo 8, composto delle autorità nazionali e locali di pubblica sicurezza, delle due forze di polizia statali, dei corpi di polizia locali, del nuovo Corpo nazionale della Protezione civile, dei Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, nell’ambito del quale si assicurino standard organizzativi omogeni alle forze di polizia statali e locali e siano previste forme di costante scambio di dati, di cooperazione, di studio, di formazione comuni tra gli
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appartenenti delle due forze di polizia statali e tra le forze di polizia statali e i corpi di polizia locali e siano previste forme di coordinamento e di collegamento delle funzioni amministrative svolte in materia di ordine pubblico e di sicurezza dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, inclusi il numero unico di soccorso pubblico e l’Archivio unico dei dati della pubblica sicurezza; 7) una disciplina omogenea dei requisiti di accesso alle forze di polizia statale e locale e delle carriere e uno statuto uniforme del trattamento giuridico ed economico, dei diritti e dei doveri, anche disciplinari, del personale dei corpi di polizia statali e locali, secondo gli specifici principi e i criteri direttivi indicati nell’articolo 8; 8) la riforma dei principi fondamentali concernenti le funzioni dei corpi di polizia locale, l’ordinamento e lo svolgimento delle funzioni di polizia locale e dei corpi di polizia locale, secondo gli specifici principi e i criteri direttivi indicati nell’articolo 8 e nel rispetto della potestà legislativa regionale; 9) il riordino del Corpo della Guardia costiera per effetto del trasferimento delle funzioni di polizia alle due nuove forze di polizia, secondo gli specifici principi e criteri direttivi indicati nell’articolo 11; 10) una disciplina speciale per ogni regione a Statuto speciale dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni statali, regionali e locali in materia di polizia amministrativa e di sicurezza, dell’organizzazione e del funzionamento dei corpi statali di polizia e di protezione civile nell’ambito del territorio di ognuna di esse e dell’organizzazione dei corpi di polizia locale operanti in ognuna di esse, secondo i criteri e principi direttivi indicati nell’articolo 9. 3. Le norme dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge devono osservare in ogni caso i seguenti criteri e principi direttivi generali: 1) assicurare in modo più completo, efficace ed efficiente la tutela della sicurezza individuale e collettiva delle persone, delle formazioni sociali, dello Stato democratico e delle istituzioni della Repubblica, la tutela dei diritti fondamentali e la prevenzione e il contrasto dei reati, nel rispetto della indipendenza della magistratura e dell’autonomia delle regioni e degli enti locali 2) prevedere che, nei limiti previsti dalle norme, ogni corpo nazionale o locale di polizia persegua obiettivi nazionali e locali prioritari per la sicurezza a livello nazionale e territoriale periodicamente elaborati e verificati a livello statale e locale in modo trasparente e con modalità che consentano la raccolta di dati verificabili e forme di consultazione di partecipazione civica alla definizione degli obiettivi, alla loro attuazione e alla loro verifica; 3) dare piena attuazione alle norme costituzionali, internazionali e dell’Unione europea conformandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione europea;
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4) prevedere che la disciplina degli scopi e dell’organizzazione delle funzioni di polizia e dei corpi statali e locali di polizia sia conforme alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa, con particolare riguardo per la raccomandazione 2001(10) adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 settembre 2001 sul tema del Codice Europeo di Etica per la Polizia (CEEP) e del relativo memorandum esplicativo; 5) prevedere l’abrogazione espressa delle norme legislative e regolamentari statali incompatibili con le norme dei decreti legislativi e degli eventuali regolamenti di attuazione o di esecuzione e l’accorpamento e il riordino di ogni altra disposizione statale vigente nelle materie su cui si esercitano le deleghe legislative previste dalla presente legge; 6) prevedere che ogni decreto legislativo possa prevedere l’emanazione di norme regolamentari necessarie per la sua attuazione o esecuzione ovvero per l’abrogazione delle previgenti norme legislative e regolamentari incompatibili con le nuove norme del decreto legislativo. 4. I decreti legislativi adottati per effetto delle deleghe legislative previste dalla presente legge devono essere emanati entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. 5. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare entro l’anno successivo all’entrata in vigore di ogni decreto legislativo emanato per effetto delle deleghe legislative previste dalla presente legge uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive delle disposizioni dei decreti legislativi, le quali devono comunque osservare i medesimi criteri e principi direttivi previsti dalla presente legge. I decreti legislativi emanati secondo le fasi progressive indicate nel comma 6 possono altresì prevedere tali disposizioni integrative o correttive dei testi di altri decreti legislativi emanati in precedenza. 6. All’attuazione delle deleghe legislative previste dalla presente legge il Governo procede in modo progressivo secondo le seguenti cinque fasi: 1) entro centoventi giorni dall’entrata in carica del Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi del comma 7 è effettuata un’accurata ricognizione delle norme vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza e un accurato censimento delle funzioni svolte da ogni forza di polizia dello Stato e delle risorse strumentali, finanziarie e di personale finora a disposizione di ogni corpo di polizia dello Stato e di ogni corpo di polizia locale; a tal fine l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, la Guardia di finanza, la Polizia penitenziaria, il Corpo delle Capitanerie di Porto-guardia costiera, i corpi di polizia locale, le regioni, le province, le Città metropolitane e i Comuni fin dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno l’obbligo di fornire ogni collaborazione al Commissario straordinario del Governo, di costituire appositi nuclei operativi interni, incaricati di provvedere alla più completa attuazione della presente legge e alle funzioni del Commissario straordinario, e di raccogliere, elaborare e fornire al Commissario
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straordinario del Governo i dati completi e aggiornati concernenti le funzioni svolte da ogni forza di polizia e le risorse strumentali, finanziarie e di personale finora a disposizione, l’effettiva gestione nazionale e locale delle rispettive forze e l’andamento dei fenomeni illeciti e sociali a livello nazionale e per singoli territori, secondo il sistema unico di rilevazione degli impieghi effettivi delle risorse umane già adottato dalla Guardia di Finanza e sulla base di bilanci sociali semplificati basati sui dati raccolti mediante tale sistema e con una metodologia confrontabile e verificabile stabilita dallo stesso Commissario, il quale può chiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e ha libero accesso diretto a tutta la documentazione utile presso i relativi uffici centrali e periferici statali, regionali e locali; gli stessi soggetti devono altresì fornire un catalogo aggiornato degli edifici, del loro uso e degli automezzi e altri mezzi a disposizione indicando il loro stato di manutenzione, la loro riutilizzabilità o alienabilità; il Commissario straordinario del Governo comunica alle Camere gli esiti del censimento e dei dati raccolti e i conseguenti intendimenti del Governo, sui quali la Commissione parlamentare istituita ai sensi del comma 11 esprime un parere entro i successivi trenta giorni; 2) entro i successivi novanta giorni dal parere espresso o dalla scadenza del termine indicato al punto 1) in mancanza del parere della Commissione parlamentare sono predisposti ai sensi del comma 8 gli schemi di decreti legislativi che dispongono il trasferimento del personale, delle dotazioni strutturali e le funzioni di tali corpi alle dipendenze funzionali, organizzative e finanziarie del Ministero dell’interno, o di intesa con esso per gli altri Ministeri, salve le competenze del Ministero della Difesa in materia di difesa e quelle del Ministro della giustizia sui servizi attinenti all’amministrazione della giustizia, e fin da subito prevedono l’unificazione e il trasferimento e l’accorpamento al Ministero dell’interno degli istituti di istruzione e formazione delle forze di polizia statali nella nuova Scuola nazionale per l’istruzione, l’addestramento, l’aggiornamento e la specializzazione delle forze di polizia statali e locali, nonché degli uffici delle forze di polizia statali che svolgono la gestione degli aspetti amministrativi, logistici e finanziari e del personale non militare e l’istituzione presso lo stesso Ministero di una sola centrale per la gestione degli acquisti di beni e servizi e dei relativi contratti ed appalti, l’unificazione delle centrali operativi nazionali e locali dei corpi di polizia statali e locali, l’istituzione del numero unico di soccorso pubblico, la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e la disciplina del diritto di associazione professionale per i militari addetti alle forze di polizia in attuazione dell’articolo 52, comma 3 della Costituzione e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; 3) entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione dei decreti legislativi indicati nel punto 2) sono predisposti ai sensi del comma 8 gli schemi dei decreti legislativi che prevedono l’emanazione del codice delle norme in materia di ordine pubblico e di sicurezza ai sensi dell’articolo 2 e il trasferimento al resto delle amministrazioni statali, regionali o locali o ai corpi di polizia locali, di determinate funzioni amministrative estranee alle funzioni di polizia finora svolte dalle forze di
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polizia dello Stato e delle relative risorse strutturali, tecnologiche, finanziarie e di personale, ai sensi dell’articolo 3, nonché la ristrutturazione e l’eventuale alienazione dei beni mobili e immobili non più utilizzabili dai corpi di polizia statali; 4) entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione dei decreti legislativi indicati nel punto 3) sono predisposti ai sensi del comma 8 gli schemi dei decreti legislativi che dispongono la riorganizzazione delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e l’istituzione e l’organizzazione centrale e periferica del nuovo Corpo nazionale della Protezione civile, ai sensi degli articoli 3, 6, il trasferimento alle forze di polizia delle funzioni di polizia svolte dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera della marina militare, il nuovo ordinamento funzionale, organizzativo e disciplinare della nuova Polizia di Stato ai sensi dell’articoli 3 e 5 e della nuova Arma dei Carabinieri, ai sensi degli articoli 3 e 4, inclusi gli aspetti finanziari e del personale, il riordino, ai sensi degli articoli 6 e 7, del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, delle autorità di pubblica sicurezza, e degli organi di polizia giudiziaria e degli uffici giudiziari e di polizia competenti per i reati della criminalità organizzata, la disciplina, ai sensi dell’articolo 8, del riordino dei corpi di polizia locale e del Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza e delle carriere del personale dei corpi di polizia statale e locale e il riordino previsto dall’articolo 11 del Corpo delle capitanerie di Porto- Guardia costiera; 5) entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione dei decreti legislativi indicati nel punto 4) sono predisposti ai sensi del comma 8 gli schemi dei decreti legislativi che dispongono le modalità e i tempi per l’effettivo scioglimento delle forze statali di polizia diversi dall’Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato e il trasferimento del relativo personale e delle relative dotazioni logistiche, strumentali e finanziarie, con priorità temporale per lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e della Polizia penitenziaria, l’effettivo accorpamento delle funzioni di polizia di competenza statale e dei corpi di polizia diversi dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei carabinieri e le conseguenti operazioni reciproche di scambio e di riordino delle funzioni, delle strutture e del personale tra Polizia e Carabinieri e del relativo personale, prevedendo che in fase di prima applicazione il personale proveniente dai corpi di polizia disciolti o accorpati che in precedenza erano competenti a svolgere determinate funzioni o compiti e che non debba essere collocato in quiescenza sia trasferito e impiegato preferibilmente a sua richiesta e preferibilmente nell’ambito del personale delle specialità della Polizia o dei Comandi speciali dell’Arma dei Carabinieri che svolgano funzioni o compiti analoghi a quelli che erano svolti dai corpi di polizia disciolti o accorpati a cui appartenevano; in tali decreti sono indicati anche i tempi per le nomine dei nuovi dirigenti della nuova Polizia di Stato e dei nuovi comandante e vicecomandante della nuova Arma dei Carabinieri, in modo che tutta la nuova organizzazione e l’organigramma della nuova Polizia di Stato e della nuova Arma dei Carabinieri e lo scioglimento dei precedenti corpi di polizia statali siano operativi non oltre i tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. 7. Al fine di attuare la presente legge il Governo si avvale di un apposito commissario straordinario, ai sensi delle legge 23 agosto 1988, n. 400, da nominarsi
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entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si provvede altresì a istituire e organizzare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la segreteria tecnica necessaria a supportare il Commissario e a istituire e a organizzare un’apposita Commissione di studio, presieduta dallo stesso Commissario straordinario, di cui il medesimo decreto nomina anche i membri, che devono essere i seguenti: a) dieci rappresentanti del Ministero dell’interno designati dal Ministro dell’Interno; b) tre rappresentanti per ognuno dei ministeri della Giustizia, della Difesa, dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche agricole, alimentari e forestali, designati dai rispettivi Ministri; c) un rappresentante per ognuno dei Ministeri delle Infrastrutture e dei trasporti, degli Affari esteri, della Salute, dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, dei Beni e delle attività culturali e del turismo, designati dai rispettivi Ministri; d) un rappresentante del Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie, da esso designato; e) un rappresentante del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, da esso designato; f) dieci qualificati docenti universitari nelle materie giuridiche ed economiche, della scienza dell’amministrazione, della sociologia e della statistica; g) quattro rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza delle regioni, di cui uno in rappresentanza delle regioni a Statuto speciale; h) quattro rappresentanti degli enti locali designati dalla Conferenza Stato-Cittàautonomie locali. 8. I testi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio delle deleghe legislative previste dalla presente legge sono predisposti dalla Commissione di studio prevista nel comma 7, anche sulla base del lavoro preparatorio svolto da gruppi di lavoro interni alla Commissione stessa. Devono essere in ogni caso raccolti i pareri sugli schemi preliminari dei testi normativi, le proposte e i materiali utili inviati da ogni Ministero, dalle organizzazioni sindacali, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, dal Comitato nazionale per l’ordine pubblico e la sicurezza, dall’ANCI, dall’UPPI e dalla Conferenza delle Regioni, nonché il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia Costiera e delle attuali forze di polizia statali e locali e tenendo conto anche dei pareri, delle proposte e dei materiali inviati dal Capo di Stato maggiore della Difesa, dal Consiglio superiore delle Forze armate e dalle rappresentanze militari.
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9. Gli schemi dei decreti legislativi, con la relativa relazione illustrativa, predisposti ai sensi del comma 8, sono approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e devono essere trasmessi per il successivo parere al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, al Consiglio supremo di Difesa, alla Conferenza unificata istituita dal d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 e al Garante per la protezione dei dati personali, nonché, limitatamente all’attuazione delle deleghe previste nell’articolo 7, al Consiglio superiore della magistratura. Ognuno dei citati organi deve trasmettere il suo parere entro il termine di 45 giorni dal ricevimento di ogni schema. 10. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma 9 il Governo trasmette alla Commissione parlamentare istituita ai sensi del comma 11 ogni schema di decreto legislativo, con la relazione illustrativa e i pareri ricevuti dagli organi indicati dal comma 9, indicando anche come il Governo intenda conformarsi a tali pareri o i motivi per i quali non si voglia conformare. La Commissione parlamentare esprime il suo parere su ogni schema di decreto legislativo entro i 30 giorni successivi al ricevimento degli schemi. Qualora il Governo non intenda ottemperare in tutto o in parte al parere ricevuto dalla Commissione parlamentare trasmette il nuovo testo dello schema di decreto legislativo agli organi indicati nel comma 9, con le motivazioni del mancato recepimento del parere e in tal caso essi devono esprimersi entro i 30 giorni successivi, trascorsi i quali il Governo trasmette il nuovo testo e i nuovi pareri alla Commissione parlamentare. In quest’ultimo caso la Commissione parlamentare deve esprimere il suo parere entro i 30 giorni successivi al ricevimento del nuovo schema, trascorsi i quali il Governo provvede all’approvazione definitiva conformandosi al nuovo parere della Commissione parlamentare, qualora sia corredato anche dal testo di una o più disposizioni del decreto legislativo, alternativo al testo proposto dal Governo. In ogni caso qualora il termine per l'espressione di qualsiasi parere della Commissione parlamentare scada nei trenta giorni che precedono i termini dell’attuazione progressiva dalla presente legge previsti nel comma 6 o il termine finale per l'esercizio delle deleghe legislative o successivamente ad essi, tali termini sono prorogati di centocinquanta giorni. 11. E' istituita la Commissione parlamentare per il riordino delle norme in materia di ordine pubblico e di sicurezza, delle funzioni e delle autorità di pubblica sicurezza, delle forze di polizia statali e locali e dei corpi di protezione civile, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato entro i successivi dieci giorni tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico
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del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione, avuti eventualmente i pareri e le proposte di altre commissioni delle due Camere, esprime i pareri sugli intendimenti del Governo e sui dati raccolti dal Commissario straordinario del Governo e sugli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti predisposti in attuazione della presente legge, verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria, può svolgere audizioni con i Ministri, con i capi dei corpi di polizia, con le autorità regionali e locali e con il Commissario straordinario del Governo e può acquisire dati e informazioni necessarie dagli stessi e dalla Commissione di studio prevista dal comma 7 e sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi e dei regolamenti e all’attuazione della presente legge. Dopo l’entrata in vigore dei decreti legislativi e dei regolamenti la Commissione parlamentare assume i poteri di Commissione parlamentare di controllo e vigilanza sulle forze di polizia statali e locali, con poteri di convocazione di Ministri, organi regionali e locali, funzionari di polizia, di ispezione, di inchiesta, di indirizzo al fine di assicurare un completa ed effettiva attuazione della presente legge e dei decreti legislativi. 12. Con la medesima procedura prevista nei commi 7, 8, 9 e 10 sono predisposti gli eventuali decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive, da emanarsi ai sensi del comma 5, e gli eventuali regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi in cui essi siano previsti dagli stessi decreti legislativi emanati nell’esercizio delle deleghe legislative previste dalla presente legge e nei termini di emanazione previsti dagli stessi decreti legislativi. 13. All’attuazione dei decreti legislativi e dei relativi regolamenti si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi del presente articolo, sentiti i Ministri di volta in volta interessati. 14. Gli organi indicati nel comma 7 il personale addetto ai rispettivi uffici cessano le loro funzioni dopo l’entrata in vigore di tutti i decreti legislativi adottati per effetto delle deleghe legislative previste dalla presente legge, degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi, dei rispettivi regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti indicati nel comma 13. 15. Al fine di agevolare l’effettiva e tempestiva attuazione delle deleghe legislative della presente legge e di mantenere un’ordinata attività operativa nelle more del complessivo riassetto previsto per effetto dalla presente legge e fino all’entrata in vigore dei nuovi assetti delle forze di polizia statali previsti dai decreti legislativi e dagli eventuali regolamenti attuativi 1) all’entrata in vigore della presente legge tutti i comandanti o i dirigenti delle attuali forze di polizia statali ad ordinamento civile o militare sono posti alle dipendenze del Ministro dell’interno, salve le dipendenze funzionali attualmente previste con gli altri Ministri; a tale fine, anche su proposta dal Commissario
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straordinario, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti, ha anche facoltà di impartire ai Ministri e alle amministrazioni statali civili e militari ogni utile direttiva amministrativa; 2) il Governo può provvedere, anche in deroga alle altre norme vigenti, ferma restando le competenze del Presidente della Repubblica e previa comunicazione motivata alla Commissione parlamentare istituita dal comma 11, alla sostituzione e alla nomina di nuovi dirigenti o dirigenti generali o comandanti generali o ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato nell’ambito dell’assetto vigente all’entrata in vigore della presente legge; 3) all’entrata in vigore della presente legge il sistema informativo unico di rilevazione degli impieghi effettivi delle risorse umane (S.i.ris.) attualmente operativo nell’ambito della Guardia di Finanza è immediatamente adottato, anche in deroga ad ogni altra norma vigente, anche nell’ambito di tutte le altre forze di polizia statali ad ordinamento civile o militare attualmente operanti ed ognuna di tali forze ha l’obbligo di provvedere con la massima celerità a redigere e a pubblicare bilanci sociali semplificati, basati sui dati rilevati mediante tale sistema, sull’andamento dei fenomeni criminali e sull’andamento delle esigenze di sicurezza nazionali e locali e informati ai principi della completezza delle rilevazioni, della disaggregabilità gerarchica, della continuità e della comparabilità interistituzionale; a tale fine, anche su proposta dal Commissario straordinario, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti, ha anche facoltà di impartire ai Ministri e alle amministrazioni statali civili e militari ogni utile direttiva amministrativa. .
Art. 2 Principi e criteri direttivi della delega legislativa per l’emanazione di un codice delle norme in materia di ordine pubblico e sicurezza 1. Nell’esercizio della delega legislativa per l’emanazione del codice delle norme in materia di ordine pubblico e sicurezza il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) includere nel codice tutte le norme statali in materia di 1) ordine pubblico, da intendersi secondo la giurisprudenza costituzionale, quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale;
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2) sicurezza, da intendersi secondo la giurisprudenza costituzionale quale sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni e quale tutela dell’interesse generale all’incolumità fisica delle persone; 3) polizia di sicurezza, da intendersi secondo la giurisprudenza costituzionale quale insieme delle misure amministrative per la prevenzione dei reati; 4) sicurezza pubblica, da intendersi secondo la giurisprudenza costituzionale quale insieme delle misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico; 5) disciplina della produzione, del commercio, dell’uso e della detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, con esclusione delle norme sul commercio con l’estero dei materiali di armamento; 6) protezione dei confini; 7) polizia amministrativa, da intendersi secondo la giurisprudenza costituzionale, quale insieme di attività di prevenzione o di repressione dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose nello svolgimento di attività ricomprese nelle funzioni amministrative attribuite dalla legge statale alle amministrazioni dello Stato, delle Regioni o degli enti locali; b) prevedere che la tutela della sicurezza, ai sensi degli articoli 2, 3, 52, 53 e 54 della Costituzione, sia mirata alla tutela dei diritti del cittadino, singolo o associato, all’adempimento dei suoi doveri costituzionali e a favorirne il pieno sviluppo della personalità e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica, e prevedere a tale fine forme partecipate di sicurezza e obblighi per i cittadini di prestare determinate attività preventive e di collaborare con tutti i soggetti preposti alla sicurezza pubblica; c) prevedere che tutte le attività concernenti la sicurezza svolte a livello statale, regionale e locale si svolgano nel rispetto della legge e secondo priorità delineate in programmi periodici che, sulla base di analisi dettagliate a livello nazionale e locale dei vari fenomeni sociali, del disagio sociale, del degrado urbano, della devianza, della criminalità minuta e organizzata, svolte, elaborate e diffuse con modalità omogenee e verificabili dalle forze di polizia, da esperti, da enti pubblici e da associazioni di cittadini, indicano a livello statale, regionale e locale le misure amministrative e i connessi finanziamenti necessari per attuarle, finalizzate a prevenire e a ridurre la criminalità, col concorso di tutti i cittadini, singoli o associati, di tutte le politiche pubbliche e le attività amministrative a livello statale, regionale e locale e delle attività dei corpi di polizia statali, regionali e locali; d) riordinare tutti i soggetti statali, regionali e locali, ai quali è conferita la qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, da conferirsi in ogni caso a tutti gli appartenenti ai corpi di polizia statali e locali e agli appartenenti al Corpo
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nazionale della protezione civile, con l’indicazione di specifici compiti e responsabilità; e) prevedere la facoltà di istituire in determinati settori l’ausiliario di pubblica sicurezza, quale cittadino incensurato e qualificato che, previa specifica selezione e dopo apposita formazione, collabora, senza armi e a titolo volontario, allo svolgimento nel suo Comune di residenza di determinate attività a tutela della sicurezza condotte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza, anche nella promozione dell’educazione alla convivenza e al rispetto della legalità, nella promozione del dialogo e nella mediazione degli eventuali conflitti sociali, nelle attività di informazione della cittadinanza e di collaborazione con le attività svolte dalle forze di polizia statali e locali; f) semplificare e rendere efficaci e conformi alle norme costituzionali, internazionali e comunitarie tutte le norme statali concernenti l’ordine pubblico e la sicurezza, con contestuale previsione dell’abrogazione espressa di tutte le norme previgenti, compresi il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza emanato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il suo regolamento di esecuzione, nonché di tutte le norme che disciplinano 1) i casi nei quali l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti o misure di carattere individuale o di carattere generale, diversi dagli atti di polizia giudiziaria, i quali limitano l’esercizio dei diritti fondamentali delle persone per motivi di ordine pubblico, di sicurezza o di incolumità pubblica, escluse le norme e i provvedimenti che regolano l’ordinamento penitenziario, l’immigrazione, gli stranieri e gli apolidi, il diritto d’asilo e la cittadinanza; 2) i provvedimenti di polizia e le attività di polizia e i rimedi giurisdizionali; 3) le riunioni in luogo privato, in luogo aperto al pubblico e in luogo pubblico, i cortei, gli assembramenti, gli atti di culto in luogo pubblico e le processioni, incluse la disciplina del preavviso delle riunioni in luogo pubblico e del loro eventuale divieto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, la disciplina della vigilanza sullo svolgimento delle riunioni e la disciplina dell’uso della forza necessaria e proporzionata a sciogliere le riunioni che non siano pacifiche o in cui compaiano armi o le riunioni in luogo pubblico che siano state vietate o non siano state preavvisate o durante le quali sopraggiungano nuovi comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica; 4) le associazioni la cui costituzione è vietata dalle norme costituzionali o internazionali, inclusa la disciplina delle misure necessarie a prevenire o a reprimere la loro costituzione e i provvedimenti amministrativi e giudiziari necessari per sospenderne l’attività, per il loro scioglimento e per la confisca dei loro beni; 5) i documenti di identificazione delle persone, il loro rilascio e rinnovo e le procedure di identificazione e di espatrio dei cittadini e degli stranieri, inclusa la
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disciplina dell’uso della forza minima strettamente necessario e proporzionato alla necessità di effettuare gli accompagnamenti per identificazione e i rilievi fotodattiloscopici o antropometrici, nei casi in cui le persone non siano altrimenti identificabili e non vi collaborino spontaneamente; 6) la circolazione delle persone e i limiti a tale libertà per ragioni di sicurezza, con esclusione delle norme che regolano le infrastrutture stradali, i veicoli e la circolazione stradale; 7) le dichiarazioni e i controlli sull’identità delle persone ospitate o alloggiate e sugli espatri dei cittadini, 8) i pubblici esercizi che somministrano bevande alcoliche, con esclusione delle norme che regolano la localizzazione degli esercizi commerciali e l’esercizio del commercio o delle attività produttive; 9) i pubblici spettacoli e i locali in cui si tengono pubblici spettacoli, escluse le norme che regolano la produzione teatrale e cinematografica e le trasmissioni radiotelevisive; 10) lo svolgimento di manifestazioni sportive, con esclusione delle norme che regolano l’ordinamento sportivo, nonché le forme di vigilanza sugli spettatori e sulle tifoserie da parte delle società sportive e delle autorità di pubblica sicurezza; 11) i giochi e le scommesse, inclusi i videogiochi e il gioco d’azzardo; 12) le pubbliche affissioni e il volantinaggio, escluse le norme sulla disciplina della stampa; 12) la produzione, il commercio, la detenzione e la cessione degli alcolici e delle sostanze stupefacenti e psicotrope, 13) la produzione, il commercio, la detenzione e la cessione di cose preziose, antiche o usate; 14) la prostituzione e la prevenzione e il contrasto della promozione e dello sfruttamento della prostituzione; 15) la costruzione, il commercio, la detenzione e l’uso di tutti i tipi di armi, di munizioni e di esplosivi, con esclusione delle norme tecniche in materia di armi ed esplosivi e in materia di produzione e uso delle armi e dei materiali di armamento da parte delle forze armate per la difesa dello Stato; 16) la vigilanza privata e le forme di sicurezza partecipata; 17) la polizia e la sicurezza ferroviaria, con particolare riguardo per la sicurezza delle linee ferroviarie, delle stazioni e delle persone a bordo dei treni;
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18) la sicurezza personale, incluse la sicurezza sugli edifici che possano costituire obiettivi sensibili, la videosorveglianza, la ricerca delle persone scomparse, le misure amministrative di prevenzione e repressione della tratta delle persone, dell’usura, del racket e di ogni forma di persecuzione o intolleranza, anche razziale o xenofoba, e la sicurezza delle persone che svolgono funzioni pubbliche o che sono oggetto di minacce e la sicurezza dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari; 19) la vigilanza nei cantieri per le opere pubbliche e per l'edilizia privata e per la sicurezza contro gli infortuni sul lavoro e contro gli incendi, escluse le norme sui rapporti di lavoro e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 20) la sicurezza nella circolazione della corrispondenza postale e nelle comunicazioni telefoniche e telematiche, inclusi gli eventuali provvedimenti preventivi e restrittivi della libertà e segretezza della corrispondenza adottabili dall’autorità giudiziaria per motivi di sicurezza al di fuori dei procedimenti penali ed escluse le disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni e le norme generali che regolano le comunicazioni elettroniche, la riservatezza dei dati personali e l’amministrazione digitale; 21) le attività di polizia amministrativa e di polizia di sicurezza concernenti la sicurezza economica, finanziaria, valutaria e tributaria, con esclusione delle norme generali che regolano la contabilità pubblica, i tributi, la circolazione delle valute e la tutela della concorrenza; 22) le attività di polizia amministrativa e di polizia di sicurezza concernenti la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e ambientali e la produzione e il commercio agroalimentari, con esclusione delle norme generali che regolano la tutela dell’ambiente, del paesaggio e della tutela dei beni culturali; g) prevedere una disciplina unitaria delle misure in materia di sicurezza urbana adottabili a livello comunale, fatti salvi i regolamenti comunali di polizia locale, al fine di prevenire e contrastare: 1) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; 2) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; 3) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai numeri 1) e 2);
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4) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; 5) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono mettere in pericolo i minori o gli invalidi e possono offendere il buon costume anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi. h) prevedere che i regolamenti comunali di in materia di sicurezza urbana devono disciplinare, nei limiti previsti dalle norme statali, regionali e provinciali, le norme da applicarsi nel solo territorio del Comune, che riguardano: 1) la vivibilità, l’igiene e il pubblico decoro, intesi come l’insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo all’armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività individuali e collettive e nel rispetto della proprietà e della sua funzione sociale; 2) la quiete e la tranquillità delle persone, intesi come la tranquillità e la pace della vita dei cittadini sia nel normale svolgimento delle occupazioni, sia nel riposo; 3) la disciplina della pulizia dei luoghi pubblici e della circolazione sulle strade urbane e rurali, anche per gli aspetti che incidono sui beni e sui valori definiti ai numeri 1) e 2) connessi con la vita nei condomini e con lo svolgimento di mestieri e attività produttive, inclusi il commercio, gli esercizi turistici, i locali pubblici e di spettacolo, le attività agricole e le attività edilizie; 4) le attività afferenti con la sicurezza e connesse col soccorso delle persone malate, indigenti o in situazioni di marginalità o dei minori non accompagnati; 5) la prevenzione di danni o pregiudizi alle persone o alle cose, inclusi i monumenti, derivanti dalla circolazione stradale o da altre attività individuali o collettive, inclusi gli spettacoli, o dall’incuria o dalla cattiva manutenzione di edifici e di determinati luoghi; 6) la promozione e la tutela della fruibilità e del corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e della qualità della vita nel Comune; 7) la partecipazione dei cittadini alla tutela della sicurezza e la promozione dei comportamenti positivi da parte della popolazione, con particolare riguardo per la tutela del decoro, per la mediazione sociale e per le iniziative di cittadinanza attiva;
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8) la prevenzione di calamità mediante attività di segnalazione da parte dei cittadini e di manutenzione del territorio, con particolare riguardo per i boschi, i laghi e i corsi d’acqua; 9) la prevenzione e il contrasto di tutte le forme di commercio in condizioni abusive, di accattonaggio molesto, di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spaccio o consumo, anche personale, di stupefacenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. i) attribuire ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione ad amministrazioni statali esterne ai corpi di polizia statali e agli organi statali preposti alla pubblica sicurezza e/o alle regioni o agli enti locali, quelle funzioni di polizia amministrativa che non richiedano un esercizio unitario a livello statale, prevedendo in ogni caso il trasferimento ai Comuni delle funzioni finora svolte dalle Questure e dalle Prefetture di raccolta e di invio delle domande di rilascio e di rinnovo dei passaporti ordinari dei cittadini e dei titoli di soggiorno degli stranieri, con contestuale trasferimento delle necessarie risorse finanziarie e disciplina dei necessari collegamenti informativi e telematici tra i Comuni e le autorità statali competenti per le verifiche preventive al rilascio o al rinnovo; l) riordinare e potenziare quelle attività private che sono di pubblica utilità a tutela della sicurezza consentendo anche un maggiore e controllato esercizio privato di funzioni che mirano alla prevenzione di prevedibili e frequenti rischi per la sicurezza, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale previsto dall’art. 118 della Costituzione, con particolare riguardo per le funzioni “partecipate” di ausilio alla sicurezza, per il conferimento alle società di gestione dei trasporti collettivi e alle società sportive di determinate funzioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento delle attività di trasporto collettivo e delle manifestazioni sportive, nonché per tutte le funzioni svolte dagli istituti di vigilanza privata che, nel rispetto degli articoli 41 e 42 della Costituzione, svolgono attività di prevenzione degli atti illeciti contro proprietà private o nell’ambito di luoghi aperti al pubblico o nei pressi di esercizi pubblici, mediante prestazioni complementari mirate alla sicurezza privata e subordinate a quelle svolte dalle forze di polizia statali e locali; m) disciplinare la sicurezza civica, quale insieme di diritti e di obblighi dei cittadini e quale forma di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al mantenimento della sicurezza individuale o collettiva e alla prevenzione dei rischi per la sicurezza, inclusa la segnalazione alle forze di polizia statali e locali, dei reati, delle violazioni delle norme in materia finanziaria, ambientale, agroalimentare, sanitaria, economica e lavorativa e di tutte le questioni o i pericoli per la sicurezza urbana e per l’ordine pubblico; n) accorpare, semplificare, rafforzandone l’efficacia preventiva e repressiva, tutta la legislazione vigente che prevede misure amministrative e finanziarie, necessarie a prevenire e contrastare la criminalità organizzata, con particolare riguardo per la criminalità mafiosa e terroristica, per il racket e l’usura e il riciclaggio dei capitali illeciti, incluse la legislazione concernente le misure di prevenzione e antimafia, la
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gestione dei beni sequestrati e le misure di protezione e sostegno delle vittime, prevedendo altresì l’estensione delle misure di prevenzione ai soggetti comunque coinvolti in attività connesse con il terrorismo anche internazionale; o) riordinare, semplificare e accorpare tutte le norme riguardanti la sicurezza, l’ordine pubblico e le funzioni di polizia da applicarsi nell’ambito dei trasporti ferroviari, aerei e marittimi, in osservanza delle norme internazionali e comunitarie, disciplinando anche forme obbligatorie o facoltative di conferimento alle società di gestione dei trasporti collettivi di determinate funzioni di sicurezza che siano standardizzabili nell’ambito dello svolgimento delle attività di trasporto collettivo; p) prevedere che tutte le attività di polizia di sicurezza e di polizia amministrativa e le attività private concernenti con la sicurezza escludano ogni tipo di controllo preventivo o successivo e ogni forma di vigilanza, anche saltuaria, sulle opinioni politiche o sindacali, sulle attività politiche o sindacali e sulle convinzioni religiose delle persone; q) prevedere una disciplina unica della prevenzione dell’incolumità fisica e della responsabilità civile, penale e amministrativa delle singole persone, civili o militari, che svolgano funzioni di polizia amministrativa o di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché le forme di tutela civile, penale e amministrativa dell’incolumità fisica delle persone nei cui confronti è esercitato l’uso della forza da parte degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza; r) prevedere l’emanazione di un unico regolamento recante le norme di esecuzione del codice, le quali accorpino e semplifichino tutte le vigenti norme regolamentari statali in materia di ordine pubblico e sicurezza, non riproducendo quelle incompatibili con il decreto legislativo e abrogando espressamente tutte le norme previgenti.
Art. 3 Principi generali e criteri direttivi della delega legislativa per il riordino delle funzioni di polizia, dei corpi di polizia dello Stato e per l’istituzione del Corpo nazionale della Protezione civile 1. Nell’esercizio della delega legislativa per il riordino delle funzioni di polizia e dei corpi di polizia dello Stato il Governo oltre ad attenersi ai criteri e principi direttivi previsti negli articoli 1 e 2, provvede a riordinare il sistema previsto dalla legge n. 121/1981 e successive modifiche e integrazioni e le norme del codice dell’ordinamento militare concernenti le funzioni di polizia e a riordinare tutte le funzioni di polizia svolte da tutti i corpi di polizia statale e locale e anche delle Forze armate, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi: a) trasferire in tutto o in parte dalle forze di polizia, anche ad ordinamento militare, ad altre autorità amministrative statali, anche ad ordinamento autonomo, le
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funzioni precedentemente svolte, con il relativo personale e la relativa dotazione finanziaria e infrastrutturale, che non consistano in funzioni di polizia o in funzioni di indispensabile supporto ad esse, prevedendo in ogni caso 1) il trasferimento alle regioni o alle Agenzie per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici o ai Ministeri competenti per materia o agli enti parco o ai corpi di polizia locale o agli enti locali delle funzioni amministrative, tecniche, scientifiche e produttive e dei compiti di polizia amministrativa locale finora svolti, anche a tutela della biodiversità, dal Corpo forestale dello Stato e dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, e il trasferimento al nuovo Corpo di Protezione civile delle funzioni di protezione civile attualmente svolte dal Corpo forestale dello Stato, fermo restando il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nella nuova Polizia di Stato, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà; 2) il trasferimento alle Prefetture e agli enti portuali ovvero alle Regioni o ai corpi di polizia locali di alcune funzioni di polizia amministrativa svolte dal Corpo delle capitanerie di porto, circa la gestione della navigazione da diporto e delle attività portuali, escluse le attività di vigilanza in mare; 3) il trasferimento al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco delle funzioni in materia di protezione civile e di soccorso pubblico, di prevenzione e soccorso in caso di incendi boschivi e di soccorso montano e sciistico finora svolte dal Corpo forestale dello Stato e delle funzioni di soccorso alpino finora svolte dalla Guardia di Finanza, fermo restando la delega legislativa prevista nel numero 4) alla contestuale trasformazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel Corpo nazionale della Protezione civile, salvo il trasferimento alle Regioni di tali funzioni allorché non richiedano un esercizio unitario; 4) il riordino dell’organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, trasformato in Corpo nazionale della protezione civile, con contestuale riordino delle funzioni e dell’organizzazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno, del Dipartimento della Protezione civile e degli enti pubblici statali componenti del Servizio nazionale della Protezione civile e con incorporazione nel nuovo Corpo nazionale della Protezione civile delle funzioni, degli uffici e del personale specializzato attualmente addetto in permanenza alle funzioni di soccorso alpino finora svolte dalla Guardia di Finanza e alle funzioni specializzate di protezione civile nell’ambito del disciolto Corpo forestale dello Stato in materia di prevenzione e di contrasto degli incendi, di soccorso montano e sciistico e di soccorso in caso di calamità naturali e del relativo personale, prevedendo in ogni caso una direzione del nuovo Corpo distinta rispetto all’organizzazione del
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Ministero dell’Interno e a quella del Dipartimento nazionale della Protezione civile; 6) il trasferimento ai corpi di polizia locale di tutti i compiti e le funzioni di polizia amministrativa locale e delle funzioni di polizia di sicurezza di interesse esclusivamente locale finora esercitati dalle amministrazioni statali e dalle forze di polizia dello Stato; b) orientare le funzioni, la preparazione e l’organizzazione dei corpi di polizia, in modo da preparare, aumentare, distribuire e pianificare le funzioni di tipo preventivo e di controllo di tutto il territorio della Repubblica, anche al fine di attuare gli obiettivi nazionali e locali di sicurezza periodicamente concordati e verificati in modo pubblico, anche con la partecipazione civica e previa la trasparenza dei dati operativi nazionali e locali di ogni corpo, oltre che le funzioni di contrasto e di repressione degli illeciti; c) riordinare, accorpare ed accentrare presso le amministrazioni centrali e periferiche del Ministero dell’Interno tutti gli organi, gli uffici, le funzioni, con le relative risorse finanziarie, tecnologiche, logistiche e di personale, che sono meramente strumentali al comando operativo del personale e alla gestione di ogni forza di polizia dello Stato e all’esercizio dei compiti e delle funzioni di polizia e che finora erano collocati nell’ambito dell’organizzazione di ogni corpo di polizia dello Stato o delle amministrazioni di altri organi statali o di altri Ministeri, affidandone la gestione in via preferenziale soprattutto al personale civile dell’Amministrazione dell’Interno per i compiti non strettamente operativi, prevedendo le modifiche necessarie alla discipline dell’organizzazione interna dei Ministeri e delle altre amministrazioni centrali o periferiche dello Stato e includendo in ogni caso tra le funzioni spettanti al solo Ministero dell’Interno, riordinate ai sensi dell’articolo 6 e nell’ambito del Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza istituito ai sensi dell’articolo 8, le seguenti: 1) la gestione, l’organizzazione e la didattica degli istituti di formazione di base del personale chiamato a svolgere funzioni di polizia nelle forze di polizia statali e locali, con esclusione della formazione di tipo strettamente militare del personale dell’Arma dei carabinieri, con contestuale accorpamento delle attuali scuole e istituti di istruzione, formazione, addestramento e perfezionamento delle varie forze di polizia nell’unica Scuola nazionale di formazione e addestramento delle forze di polizia statali e locali istituita ai sensi dell’articolo 6 presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e con riordino, aggiornamento e potenziamento dei percorsi didattici per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale chiamato a svolgere compiti di polizia, delle materie insegnate e degli ordinamenti didattici dei vari corsi e il loro collegamento con il resto dei corsi scolastici, universitari e di formazione, includendovi anche la promozione della conoscenza e della pratica delle norme costituzionali, internazionali e dell’Unione europea, la promozione della coscienza civica, la conoscenza e l'addestramento all’uso delle armi e dei sistemi informatici e all'uso di risorse e metodi nonviolenti nelle modalità del servizio operativo e
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l’apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alla primaria funzione preventiva spettante alle forze di polizia; 2) la gestione amministrativa e finanziaria del personale di tutte le forze di polizia dello Stato, con esclusione della gestione amministrativa e finanziaria e del personale militare dell’Arma dei Carabinieri chiamato a svolgere i compiti militari indicati nell’art. 4, comma 1, lett. a), b), h) e con esclusione dei procedimenti concernenti gli avanzamenti, le promozioni e le onoreficienze militari e gli aspetti connessi con la disciplina militare del personale dell’Arma dei Carabinieri; 3) la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti e degli appalti concernenti la fornitura, la gestione a qualsiasi titolo e gli acquisti dei beni mobili e immobili e dei servizi, inclusi i mezzi di trasporto, le armi, le dotazioni logistiche e tecnologiche e gli strumenti e i sistemi di comunicazione messi a disposizione di tutte le forze di polizia dello Stato e tutte le attività concernenti gli appalti e i contratti concernenti tali beni e servizi, con esclusione del materiale di armamento e di comunicazione strettamente attinente alla mera difesa esterna dello Stato e dei mezzi di trasporto, degli strumenti e degli armamenti in dotazione alla nuova Arma dei Carabinieri per svolgere i compiti militari indicati nell’art. 4, comma 1, lett. a), b), h) della presente legge; d) organizzare lo svolgimento delle funzioni amministrative spettanti allo Stato in materia di polizia amministrativa, di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria in modo che esse siano esercitate da due soli corpi dello Stato e che siano contestualmente accorpati nell’ambito di essi tutti i corpi dello Stato che attualmente svolgono funzioni di polizia, prevedendo in particolare: 1) il riordino dell’Arma dei Carabinieri, quale Forza armata e corpo di polizia statale ad ordinamento militare e a competenza specializzata, secondo i principi e i criteri direttivi previsti nell’articolo 4 della presente legge, con trasferimento alla nuova Arma di alcune funzioni di polizia e delle rispettive dotazioni e personale, finora esercitate da altre forze armate nel controllo del territorio e dal Corpo della Guardia di Finanza limitatamente ai reparti antiterrorismo e pronto impiego, alla componente aereonavale d’altura e di vigilanza nel mare territoriale e di polizia giudiziaria militare, con fusione o riorganizzazione con i Gruppi di intervento speciale della nuova Arma dei Carabinieri e con trasferimento alla Polizia di Stato di alcune funzioni di polizia finora svolte dall’Arma stessa, inclusi il relativo personale e le rispettive dotazioni, fatta salva la confluenza ai sensi dell’articolo 6 nel Ministero dell’interno dei servizi di gestione dei contratti, degli appalti, delle forniture e dei servizi per la gestione logistica, amministrativa e finanziaria del personale dell’Arma, con esclusione degli aspetti disciplinari e strettamente militari, e fatta salva la confluenza nella nuova unica Scuola di formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione per le forze di polizia statali e locali istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 6 di tutte le Scuole e gli istituti di addestramento, formazione e specializzazione dell’attuale Arma dei carabinieri, con esclusione di quelle preposte al personale addetto alle funzioni militari e strettamente connesse con la difesa nazionale;
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2) il riordino della Polizia di Stato, quale corpo di polizia statale ad ordinamento civile e a competenza generale residuale rispetto alle funzioni che in base ai principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 4 e 8 della presente legge sono assegnati alla competenza esclusiva o prevalente dell’Arma dei Carabinieri o dei corpi di polizia locale, in modo che la nuova Polizia di Stato sia ordinata secondo i principi e i criteri direttivi previsti nell’articolo 5 della presente legge, con trasferimento ad essa di alcune funzioni di polizia finora esercitate da altre forze armate e di alcune funzioni finora svolte dal Corpo della Guardia di Finanza, inclusi il relativo personale e le rispettive dotazioni, e con trasferimento all’Arma dei Carabinieri di alcune funzioni di polizia finora svolte dalla stessa Polizia di Stato, inclusi il relativo personale e le rispettive dotazioni, inclusi i servizi aeronavali, fatta salva la confluenza ai sensi dell’articolo 6 nel Ministero dell’interno dei servizi di gestione dei contratti, degli appalti, delle forniture e dei servizi per la gestione logistica, amministrativa e finanziaria e fatta salva la confluenza nella nuova unica Scuola nazionale di formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione per le forze di polizia statali e locali istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 6 di tutte le Scuole e gli istituti di addestramento, formazione e specializzazione dell’attuale Polizia di stato; 3) lo scioglimento del Corpo della Guardia di Finanza, con trasferimento delle funzioni proprie del Corpo e del relativo personale e dotazioni nell’ambito della nuova Arma dei Carabinieri, secondo i criteri e i principi direttivi indicati nell’articolo 4, limitatamente alle funzioni, al personale e alle dotazioni dei reparti antiterrorismo e pronto impiego, della componente aereonavale d’altura e di vigilanza nel mare territoriale e di polizia giudiziaria militare, con fusione o riorganizzazione con i Gruppi di intervento speciale della nuova Arma dei Carabinieri, e con trasferimento delle restanti funzioni proprie del Corpo e del relativo personale e dotazioni, incusi i restanti servizi aereonavali, nell’ambito della nuova Polizia di Stato, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nell’articolo 5, con priorità per la nuova specialità della polizia finanziaria, escluse eventuali funzioni meramente amministrative che debbano essere eventualmente trasferite alle agenzie fiscali o ad altri organi e le funzioni di protezione civile e le relative dotazioni e personale che debbano essere trasferite al nuovo Corpo nazionale della Protezione civile ai sensi della lettera a) o alle Regioni o ad altri enti, fatta salva la confluenza ai sensi dell’articolo 6 nel Ministero dell’interno dei servizi di gestione dei contratti, degli appalti, delle forniture e dei servizi per la gestione logistica, amministrativa e finanziaria del personale e delle strutture che svolgono funzioni di polizia e fatta salva la confluenza nella nuova Scuola nazionale di formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione per le forze di polizia statali e locali istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 6 dell’Accademia e di tutti gli istituti di addestramento, formazione e specializzazione dell’attuale Guardia di Finanza; 4) lo scioglimento del Corpo di Polizia Penitenziaria, con trasferimento delle funzioni finora svolte e del relativo personale e delle connesse dotazioni, inclusi i servizi aeronavali, nell’ambito della nuova Polizia di Stato riordinata per effetto
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dei criteri e i principi direttivi previsti dall’articolo 5 della presente legge, con priorità per la nuova specialità della polizia dell’esecuzione penale, e contestuale riordino dell’organizzazione e delle funzioni meramente amministrative svolte dall’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e la loro distinzione funzionale ed organizzativa rispetto alle funzioni affidate al personale di polizia, fatta salva la confluenza ai sensi dell’articolo 6 nel Ministero dell’interno dei servizi di gestione dei contratti, degli appalti, delle forniture e dei servizi per la gestione logistica, amministrativa e finanziaria e fatta salva la confluenza nella nuova unica Scuola nazionale di formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione per le forze di polizia statali e locali istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 6 di tutte le Scuole e gli istituti di addestramento, formazione e specializzazione dell’attuale Polizia penitenziaria; 5) lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato, con trasferimento delle funzioni proprie del Corpo e del relativo personale e delle connesse dotazioni, inclusi i servizi aeronavali, nell’ambito della nuova Polizia di Stato riordinata per effetto della presente legge, con priorità per la nuova specialità della polizia ambientale e agroalimentare, escluse le funzioni trasferite al nuovo Corpo nazionale della Protezione civile ai sensi della lettera a) o alle Regioni o ad altri enti, secondo i criteri e i principi direttivi previsti nell’articolo 5 della presente legge, fatta salva la confluenza ai sensi dell’articolo 6 nel Ministero dell’interno dei servizi di gestione dei contratti, degli appalti, delle forniture e dei servizi per la gestione logistica, amministrativa e finanziaria e fatta salva la confluenza nella nuova unica Scuola nazionale di formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione per le forze di polizia statali e locali istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 6 di tutte le Scuole e gli istituti di addestramento, formazione e specializzazione dell’attuale Corpo forestale dello Stato; 6) il trasferimento alla nuova Arma dei Carabinieri o alla nuova Polizia di Stato delle funzioni di polizia amministrativa e di sicurezza svolte sulla terraferma o nel mare territoriale dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera della Marina militare, del connesso personale e delle relative dotazioni, secondo i criteri e i principi direttivi previsti negli articoli 4 e 5 della presente legge, salvo il trasferimento ai corpi di polizia locale di eventuali funzioni di polizia amministrativa locale; 7) l’inserimento nell’ambito del personale dei due corpi statali di polizia riordinati del personale dei corpi disciolti o ridotti che non sia stato trasferito a funzioni di protezione civile o ad altre funzioni od amministrazioni per effetto del riordino delle funzioni di polizia previste dal presente articolo e la contestuale trasformazione dello stato giuridico del personale trasferito, salvo che il personale ad ordinamento militare chieda ed ottenga, col consenso dello Stato maggiore della Difesa, il trasferimento in una Forza armata diversa dall’Arma dei carabinieri, nei cui ruoli vi siano vacanze di organico e preminenti interessi pubblici al trasferimento;
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e) trasferire in tutto o in parte alla nuova Arma dei Carabinieri, col consenso dello Stato maggiore della Difesa, il personale militare appartenente ad altre forze Armate che abbia effettivamente esercitato senza demerito funzioni di vigilanza ad obiettivi civili o funzioni di pubblica sicurezza o di polizia amministrativa e che risulti eccedentario rispetto alle esigenze funzionali del corpo militare a cui appartiene o delle altre Forze armate, anche nell’ambito del più generale riordino delle Forze armate, fatte salve le esigenze di riqualificazione professionale e di riclassificazione della carriera; f) prevedere in modo puntuale una complessiva e diversa organizzazione territoriale delle due forze di polizia statali riordinate in modo da raggiungere le seguenti finalità: 1) assicurare un effettivo controllo generale di tutto il territorio della Repubblica, anche in concorso con i corpi di polizia locale, nell’ambito del Sistema integrato di sicurezza istituto ai sensi dell’articolo 8 della presente legge e prevederne una periodica revisione al fine di raggiungere gli obiettivi locali e nazionali di sicurezza periodicamente concordati e verificati in modo pubblico anche con la partecipazione civica e previa la raccolta e condivisione dei dati delle attività operative statali e locali dei corpi elaborati in modo confrontabile e verificabile; 2) eliminare e prevenire sovrapposizioni tra i compiti e le funzioni svolte dalle due forze di polizia dello Stato e tra quelli svolti dai corpi di polizia locale, che comportino a livello nazionale o territoriale diseconomie, ritardi o lacune nell’effettiva e tempestiva tutela delle esigenze dell’ordine pubblico e della sicurezza individuale e collettiva e nella prevenzione e nel contrasto delle attività illecite e prevedere criteri territoriali o materiali per la gestione delle attività di polizia che per effetto della presente legge sono affidate in modo prevalente ad un corpo di polizia statale o locale o sono affidate in modo concorrente a entrambi i corpi di polizia statali o a corpi di polizia statali e locali; 3) tutelare a livello locale la popolazione rispetto a tutti i tipi di esigenze e di pericoli connessi con l’ordine pubblico e la sicurezza, con particolare riguardo per le esigenze individuate negli obiettivi periodici di sicurezza nazionale e locale concordati e verificati per le varie aree a livello statale e locale, anche nell’ambito del Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza e dei patti territoriali per la sicurezza e la legalità, istituiti ai sensi dell’articolo 8; 4) assicurare un adeguato e specialistico svolgimento delle diverse attività che devono essere esercitate in modo unitario o che necessitano di particolari specializzazioni o che debbano essere impiegati per il mantenimento dei rapporti internazionali o comunitari o per i rapporti tra le diverse articolazioni locali ovvero che debbano essere impiegati per servizi organizzati a livello interprovinciale o che dispongano di personale che debba essere impiegato in modo rapido o flessibile in circostanze speciali o in circostanze straordinarie per esigenze operative connesse ad indagini o alle funzioni di polizia giudiziaria
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ovvero all’esigenza di provvedere ai problemi di sicurezza di rilevanza locale acuta o di carattere internazionale; 5) istituire a livello provinciale e locale di un'unica centrale operativa della nuova Polizia di Stato e a livello comunale o sovracomunale una rete capillare di comandi / commissariati / stazioni di polizia che devono essere ovunque sempre operativi 24 ore su 24, fatta salva l’istituzione ai sensi dell’articolo 8 nell’ambito del Sistema nazionale integrato di sicurezza e del Ministero dell’Interno di un numero unico di soccorso e di un archivio centrale unico dei dati per le forze di polizia statale e locale; 6) prevedere un’adeguata ed uniforme dotazione tecnica, economica ed informatica di tutti i comandi territoriali o i commissariati delle due nuove forze di polizia dello Stato in conformità ai nuovi compiti e alla nuova organizzazione, fatta salva la confluenza ai sensi dell’articolo 6 nel Ministero dell’interno dei servizi di gestione dei contratti, degli appalti, delle forniture e dei servizi per la gestione logistica, amministrativa e finanziaria e fatta salva la confluenza nella nuova unica Scuola nazionale di formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione per le forze di polizia statali e locali istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 6 di tutte le Scuole e gli istituti di addestramento, formazione e specializzazione delle forze di polizia; 7) prevedere un’organizzazione territoriale delle due nuove forze di polizia statali, in modo omogeneo tra di loro in via generale, strutturate su tre livelli nazionali, regionali o provinciali e operativi locali, salva l’eventuale istituzione di strutture territoriali strettamente indispensabili a livello sub-statale per svolgere funzioni di supporto o collegamento a particolari funzioni di specialità o a particolari funzioni tecniche o operative o interforze o alle funzioni svolte dalle due forze di polizia statali a livello provinciale, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la costante gestione associata dei servizi strumentali; g) prevedere contestualmente il cambio di stato giuridico e il trasferimento all’Arma dei Carabinieri del personale, delle strutture e delle risorse afferenti alle funzioni e ai compiti trasferiti all’Arma per effetto della presente legge che in precedenza erano svolti dalla Polizia di Stato, dal Corpo delle capitanerie di PortoGuardia Costiera e dalla Guardia di Finanza, e il trasferimento alla nuova Polizia di Stato del personale di tutta la Polizia penitenziaria, del personale del Corpo forestale dello Stato non trasferito al nuovo Corpo nazionale della Protezione civile o ad altre amministrazioni statali o regionali, del personale del Corpo delle capitanerie di PortoGuardia Costiera e della Guardia di Finanza addetto ai compiti trasferiti e del personale dall’Arma dei Carabinieri addetto ai nuclei o comandi specializzati trasferiti alla nuova Polizia di Stato per effetto della presente legge o non più necessario a svolgere i nuovi compiti dell’Arma, con previsione del mantenimento delle professionalità acquisite e di forme di riqualificazione del personale trasferito e del personale che per effetto dei trasferimenti abbia un nuovo status civile o militare e sia stato perciò demilitarizzato o militarizzato;
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h) prevedere il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche, statali, regionali o locali, ovvero la dismissione, la cessione o l’alienazione dei beni e delle risorse strumentali, informatiche e tecnologiche che erano in uso alle forze di polizia dello Stato, nei casi in cui, per effetto del riordino disposto in attuazione dalla presente legge o dell’evoluzione tecnologica od operativa, non siano più necessarie per finalità di polizia o per finalità attinenti all’ordine pubblico o alla sicurezza o per altre finalità pubbliche, anche al fine di ottenere riduzioni delle spese e dell’indebitamento delle amministrazioni pubbliche; i) prevedere che le risorse umane, materiali e finanziarie provenienti dalla riduzione dei livelli gerarchici delle attuali forze di polizia statali, dagli accorpamenti, dai trasferimenti, dalle soppressioni e dagli scioglimenti dei precedenti corpi di polizia statali siano il possibile ricollocate, riqualificate e riutilizzate nell’ambito delle attività operative svolte dalle nuove forze di polizia statali, al fine di assicurare un efficace e completo controllo di tutto il territorio nazionale, di migliorare la qualità e la quantità dei servizi alla popolazione e di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle attività di prevenzione e repressione delle attività illecite; a tale scopo si adotta altresì un catalogo complessivo degli edifici, dei mezzi e degli autoveicoli in uso alle forze di polizia statali, in modo da provvedere ad un’uniforme manutenzione o alle alienazioni o distruzioni dei beni non più utilizzabili e ad una ridistribuzione dei beni mobili ed immobili tra i diversi nuovi corpi statali e il rispettivo personale, in base alle funzioni da svolgere; l) prevedere l’abrogazione espressa di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinavano l’organizzazione dei corpi dello Stato disciolti e le connesse funzioni esercitate, salva la nuova disciplina in materia di ordine pubblico e sicurezza riordinata dal codice emanato per effetto della delega legislativa prevista nell’articolo 2 e ferma restando la nuova disciplina delle funzioni nell’ambito dei corpi riordinati. 2. Ai fini della presente legge per funzioni di polizia si intende l’insieme delle seguenti funzioni, come meglio definite dalle pronunce della Corte costituzionale e dalle altre norme statali vigenti, incluso il codice da emanarsi ai sensi dell’articolo 2 della presente legge: a) funzioni di polizia amministrativa; b) funzioni polizia di sicurezza, finalizzata alla prevenzione dei reati e alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza; c) funzioni di polizia giudiziaria.
Art. 4 Principi specifici e criteri direttivi della delega legislativa per il riordino dell’Arma dei Carabinieri
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1. Nell’esercizio della delega legislativa per il riordino dei corpi di polizia dello Stato il Governo, oltre ad attenersi ai criteri e principi direttivi previsti negli articoli 1, 2, 3 e 5, è tenuto a prevedere il riordino dell’Arma dei Carabinieri, quale unica forza armata competente a svolgere anche funzioni di polizia e quale forza di polizia ad ordinamento militare e a competenza specializzata, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: a) attribuzione in via esclusiva alla nuova Arma dei Carabinieri, in virtù del suo rango di Forza armata, di tutti i compiti militari previsti dal codice dell’ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni, la cui disciplina deve essere contestualmente armonizzata con la presente legge: 1) difesa della Patria, 2) salvaguardia delle istituzioni, 3) partecipazione ad operazioni militari in Italia e all’estero, anche nell’ambito di missioni dell’ONU, della NATO, dell’OSCE e dell’Unione europea, 4) polizia militare, 5) sicurezza militare, 6) polizia giudiziaria militare, 7) concorso all’eventuale mobilitazione delle Forze armate, 8) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero e degli uffici degli addetti militari all’estero; b) partecipazione di un contingente di personale della nuova Arma, quale forza di polizia italiana a statuto militare, alla Forza di gendarmeria europea (EURGENDFOR) istituita dalle norme internazionali ratificate e rese esecutive con legge 14 maggio 2010, n. 84, posto alle dipendenze del relativo Comando secondo le priorità decise dai Ministri degli Stati partecipanti e concordate col Governo; c) attribuzione alla nuova Arma in via esclusiva delle seguenti funzioni e compiti di polizia: 1) tutte le funzioni concernenti la sicurezza che attengono anche indirettamente alla difesa nazionale e alla protezione dei confini nazionali, incluse quelle funzioni di vigilanza e di pattugliamento alle frontiere terrestri, ferroviarie ed aeree e di controllo operativo delle persone, delle merci e dei natanti operate alle frontiere terrestri, aeree e marittime, di tutela della sicurezza della navigazione e di prevenzione della criminalità transnazionale, che erano finora svolte dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dal Corpo delle
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Capitanerie di Porto-Guardia costiera, mantenendo a quest’ultimo Corpo della Marina militare e alla Marina militare i compiti tecnici ed operativi attinenti alla difesa nazionale, alla sicurezza della navigazione, alla vigilanza e al soccorso nelle acque internazionali e alla difesa militare del mare territoriale della Repubblica rispetto alle minacce armate e ad eventuali conflitti armati internazionali; 2) compiti, inclusi quelli finora svolti da altre forze di polizia, di tutela della sicurezza delle persone che esercitano funzioni costituzionalmente tutelate dello Stato e delle Regioni e delle rispettive sedi, inclusa la vigilanza all’intero e all’esterno delle sedi degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, delle sedi centrali e periferiche di tutti i Ministeri, delle sedi delle Prefetture-uffici territoriali del Governo, delle sedi del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, delle sedi degli uffici giudiziari e delle forze armate, delle sedi del Presidente della Giunta, della Giunta e del Consiglio di ogni Regione e Provincia autonoma, delle sedi centrali e periferiche della Banca d’Italia, delle sedi delle altre autorità amministrative indipendenti, nonché la protezione personale del Presidente della Repubblica, dei membri del Governo, dei deputati e dei senatori, dei giudici costituzionali e, ove necessario, la protezione personale dei magistrati ordinari ed amministrativi, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e dei consigli di presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti, della magistratura tributaria e della magistratura militare, nonché dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti;. 3) vigilanza sulle persone e sulle cose sulle infrastrutture critiche e strategiche, anche all’interno delle stazioni ferroviarie, dei porti e degli aeroporti civili e militari e nelle loro immediate vicinanze, in collaborazione con le altre Forze armate, con le autorità portuali e aeroportuali e con le società ed enti di gestione dell’energia, dei trasporti, delle stazioni ferroviarie, fatta salva la vigilanza svolta a proprie spese dalle società di gestione delle stazioni, dei porti, degli aeroporti, dei treni, delle navi e degli aerei; 4) vigilanza sui luoghi, sulle cose e sulle persone essenziali per la difesa nazionale o per la sicurezza dello Stato; 5) vigilanza sulla detenzione, sulla raccolta, sulla cessione e sulla vendita di armi da guerra e sulla produzione e sul commercio internazionale di armi. d) attribuzione alla nuova Arma in via prevalente dei seguenti compiti e funzioni di polizia: 1) prevenzione e repressione dei reati comuni commessi nell’esercizio delle loro funzioni dai militari, dal personale appartenente alla Polizia di Stato e dai corpi di polizia locale, con esclusione delle funzioni spettanti alla Polizia di stato di prevenzione e della repressione dei reati commessi dal personale dell’Arma stessa nell’esercizio delle sue funzioni;
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2) prevenzione e contrasto dei reati contro la personalità dello Stato; 3) prevenzione e contrasto delle minacce di vaste proporzioni alla popolazione, con particolare riguardo per le armi nucleari, chimiche, batteriologiche, radiologiche; 4) prevenzione e contrasto di reati commessi all’estero ai danni di cittadini italiani o da cittadini italiani; 5) prevenzione e contrasto di reati commessi con l’uso di armi da guerra; 6) prevenzione e contrasto di reati in materia di armi, munizioni e materie esplodenti, anche in collegamento con le attività amministrative svolte in materia dalle Questure; 7) prevenzione e contrasto dei reati contro la sicurezza dei trasporti e delle comunicazioni; 8) prevenzione e contrasto dei crimini internazionali, dei reati di carattere transnazionale, dei reati di eversione dell’ordine democratico e di terrorismo, anche internazionale, dei reati commessi da organizzazioni di tipo mafioso, dei reati concernenti il traffico internazionale delle persone e dei reati concernenti la produzione, la detenzione e il commercio degli stupefacenti; compiti e funzioni della nuova Arma su tali materie sono collegati e coordinati con quelli svolti sulle stesse materie dalla nuova Polizia di Stato e dalla nuova Direzione investigativa contro la criminalità organizzata, istituita ai sensi dell’articolo 6 della presente legge; 9) depotenziamento di ordigni bellici o di bombe e sminamento del terreno e del mare territoriale, in collaborazione con le attività svolte dalle altre Forze armate; 10) sorveglianza di frontiera nelle zone di frontiera terrestre, marittima, ferroviaria e aerea, per impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera, contrastare la criminalità transfrontaliera e controllare le persone che attraversano illegalmente la frontiera, prevenire e contrastare i reati commessi alle frontiere terrestri, marittime e aeroportuali, inclusi i traffici illeciti via mare e via aereo, la tratta delle persone e il favoreggiamento delle migrazioni illegali, in collaborazione con le altre attività svolte dalla Polizia di Stato e dalle altre Forze armate; 11) prevenzione e contrasto di reati commessi a bordo e nei confronti di aeromobili o di navi italiani, in collaborazione con le altre attività svolte dalle altre Forze armate. e) mantenimento alla nuova Arma delle funzioni di collaborazione e collegamento con le funzioni svolte dai Servizi di informazione per la sicurezza e con i servizi
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informativi delle Forze armate e con le attività e le funzioni svolte dall’Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) nelle aree di competenza della nuova Arma; f) concorso della nuova Arma, insieme con la nuova Polizia di Stato e col nuovo Corpo nazionale di Protezione civile, alla tutela dell’ordine pubblico e al soccorso pubblico in caso di conflitti armati o di pubbliche calamità e in caso di arrivo o di transito nel territorio dello Stato di migranti, nonché, su specifica richiesta del Ministro dell’interno, in altre situazioni di emergenza, incluse eventuali rivolte negli istituti penitenziari, i servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili e i servizi di perlustrazione e pattuglia, finora assegnati in modo saltuario a militari appartenenti ad altre Forze armate; g) mantenimento o trasferimento nell’ambito della nuova Arma del Gruppo di intervento speciale e dell’attuale Comando specializzato preposto alla vigilanza all’estero delle rappresentanze diplomatiche-consolari e costituzione di nuovi Gruppi o Comandi specializzati per svolgere le nuove funzioni di polizia attribuite all’Arma dalla presente legge, con mantenimento o costituzione o riordino di apposite unità organizzative centrali e territoriali dell’Arma preposte ai seguenti compiti: 1) polizia militare, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e secondo le disposizioni del Capo di stato maggiore della Difesa e le direttive del Ministro della Difesa; 2) polizia giudiziaria militare, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e alle dipendenze dell’autorità giudiziaria militare; 3) sicurezza militare, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e secondo le disposizioni del Capo di stato maggiore della Difesa e le direttive del Ministro della Difesa, sentito il Ministro dell’Interno per gli aspetti relativi alla pubblica sicurezza; 4) operazioni militari all’estero, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e secondo le disposizioni del Capo di stato maggiore della Difesa e le direttive del Ministro della Difesa in attuazione delle deliberazioni del Governo; 5) reclutamento delle Forze armate e difesa nazionale, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e secondo le disposizioni del Capo di stato maggiore della Difesa e le direttive del Ministro della Difesa, sentito il Ministro dell’Interno, in attuazione delle deliberazioni del Governo; 6) sicurezza delle rappresentanze diplomatico-consolari all’estero e delle rappresentanze diplomatico-consolari straniere in Italia, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e dalle norme internazionali e secondo le disposizioni del Ministro degli Affari esteri, del Ministro della Difesa e del Ministero dell’Interno, sulla base di criteri da essi concordati, con dipendenza funzionale dal Ministro degli affari esteri per la determinazione degli obiettivi e la
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valutazione dei risultati conseguiti, nonché, per le attività di polizia giudiziaria, alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 7) sicurezza degli organi dello Stato e delle Regioni, per lo svolgimento dei compiti di difesa delle sedi istituzionali e di sicurezza personale indicati nella lett. c) numeri 1) e 2), da impiegarsi alle dipendenze di ognuno di tali organi nei casi e nei modi previsti dalla legge e secondo le direttive concordate tra ogni organo, il Ministro dell’Interno e il Ministro della Difesa; 8) sicurezza della Repubblica, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e alle dipendenze del Ministero dell’Interno secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica o dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro della Difesa e il Ministro dell’economia e delle Finanze; 9) polizia di frontiera, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e delle norme internazionali e dell’Unione europea, nella sorveglianza di frontiera nelle zone di frontiera terrestre, aerea e marittima del territorio della Repubblica, nel controllo e nell’eventuale soccorso dei migranti stranieri, nella prevenzione e nel contrasto dell’immigrazione di trafficanti di persone che abbiano attraversato le frontiere marittime e terrestri e nelle operazioni di scorta all’estero si stranieri espulsi, respinti, accompagnati o estradati, da impiegarsi secondo le direttive del Ministero dell’Interno e all’occorrenza del Ministero della Difesa, sulla base dei criteri da essi concordati reciprocamente e col Ministro dell’economia e delle Finanze e col Ministro della Salute, e in collaborazione con la Polizia di Stato e con le altre Forze armate e con le strutture operanti in materia di controllo delle frontiere a livello internazionale e dell’Unione europea, con dipendenza funzionale dal Ministro dell’interno per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, nonché, per le attività di polizia giudiziaria, alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 10) protezione delle infrastrutture strategiche e del mare territoriale, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e delle norme internazionali e dell’Unione europea per la vigilanza sulle infrastrutture critiche e sulle infrastrutture critiche europee nei settori dell’energia e dei trasporti, nonché sulle persone, sulle cose e sulle infrastrutture strategiche nel mare territoriale, nei porti, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie, lungo le autostrade e le strade statali, le linee ferroviarie e a bordo dei treni, degli aeromobili e delle imbarcazioni e per la prevenzione e repressione dei reati commessi contro le infrastrutture energetiche, ferroviarie, portuali e aereoportuali, nell’ambito degli aeroporti e nell’ambito della navigazione nel mare territoriale, dei reati contro la circolazione ferroviaria, marittima e aereoportuale, da impiegarsi secondo e i criteri e le direttive del Ministero dell’Interno concordati con il Ministro della Difesa, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’Economia e delle finanze e col Ministro dello Sviluppo economico, e in collaborazione con la Polizia di Stato, nonché, per le attività di polizia giudiziaria, alle dipendenze dell’autorità giudiziaria e fatta salva la collaborazione concordata con le altre Forze armate,
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con gli enti portuali, con l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e con i gestori delle infrastrutture critiche; 11) polizia antiterrorismo, da impiegarsi, anche a livello internazionale, nei casi e nei modi previsti dalla legge e delle norme internazionali e dell’Unione europea, alle dipendenze del Ministero dell’Interno, prevalentemente collocata nell’ambito della Direzione investigativa contro la criminalità organizzata (DICO) istituita ai sensi degli articoli 6 e 7, nonché, per le attività di polizia giudiziaria, alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 12) polizia antimafia, da impiegarsi, anche a livello internazionale, nei casi e nei modi previsti dalla legge e delle norme internazionali e dell’Unione europea, alle dipendenze del Ministero dell’interno, prevalentemente collocata nell’ambito della Direzione investigativa contro la criminalità organizzata (DICO) istituita ai sensi degli articoli 6 e 7, nonché, per le attività di polizia giudiziaria, alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 13) polizia anticrimine, per la prevenzione e il contrasto dei reati spettanti alla competenza esclusiva o prevalente dell’Arma, da impiegarsi secondo le direttive del Ministro dell’Interno, con dipendenza funzionale dallo stesso Ministro per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti nonché, per le attività di polizia giudiziaria, alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; h) trasferimento alla nuova Arma dei Carabinieri delle funzioni che erano svolte dalla disciolta Guardia di Finanza, delle dotazioni e del relativo personale dei reparti antiterrorismo e pronto impiego, della componente aereonavale d’altura, della vigilanza nel mare territoriale e di polizia giudiziaria militare, prevedendone la contestuale fusione o riorganizzazione con i Gruppi di intervento speciale dell’Arma dei Carabinieri; i) previsione che i compiti svolti dal personale della nuova Arma nell’ambito della Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR) sono svolti nell’ambito del rispettivo ordinamento e con le dotazioni da esso previste e che l’addestramento militare, l’equipaggiamento bellico e il movimento della nuova Arma quale forza armata e lo svolgimento dei suoi compiti militari e di polizia militare indicati nelle lettere a), b) e h) sono sottoposti alle dipendenze funzionali, organizzative e finanziarie del Ministro della Difesa e del capo di stato maggiore della Difesa; l) previsione che i compiti di polizia e di pubblica sicurezza svolti dall’Arma al di fuori dei casi indicati nelle lettere a), b) e i) si esercitino sotto l’indirizzo e la vigilanza del Ministro dell’Interno e che a tale fine il Comandante generale dell’Arma dipende dal Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza e dal Ministro dell’Interno per l'assolvimento dei compiti d'istituto concernenti la pubblica sicurezza, attribuendo al Ministero dell’Interno in ogni caso almeno i seguenti poteri nei confronti della nuova Arma:
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1) potere di indirizzare e dirigere i servizi di polizia non militare svolti dall’Arma, fatti salvi i concorrenti poteri di indirizzo funzionale degli altri Ministri competenti per materia per le funzioni di polizia amministrativa o di sicurezza attinenti alle rispettive funzioni e fatti salvi i compiti di polizia giudiziaria svolti su disposizione dall’autorità giudiziaria e gli altri compiti svolti dall’Arma in collegamento con autorità amministrative indipendenti, 2) potere di provvedere all’organizzazione generale dell’Arma e alla provvista dei suoi mezzi amministrativi, logistici e di finanziamento necessari allo svolgimento delle sue funzioni di polizia non militare, che devono essere oggetto di specifici capitoli di bilancio del Ministero dell’Interno e delle funzioni spettanti alle speciali unità organizzative istituite nell’ambito del Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 6; 3) potere di provvedere all’arruolamento, al trasferimento e alle promozioni del personale dell’Arma che svolga servizi di polizia non militare secondo tempi e criteri generali concordati con il Ministero della Difesa, fatti salvi i poteri dell’autorità giudiziaria per il personale che svolga attività di polizia giudiziaria. m) riordino degli istituti di formazione, addestramento e aggiornamento, in conformità con l’accorpamento nell’unica Scuola nazionale istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi degli articoli 3 e 6 degli istituti di formazione e di aggiornamento degli appartenenti ai corpi di polizia, e dei percorsi di accesso, di formazione e di aggiornamento del personale all’interno della nuova Arma in relazione ai suoi nuovi compiti e riordino della rete territoriale dei comandi e delle stazioni della nuova Arma prevedendo in ogni caso: 1) il trasferimento alla nuova Arma del personale e dei mezzi necessari per le sue nuove funzioni che finora erano esercitate dalla Polizia di Stato o dalle altre forze di polizia da accorparsi o da altri corpi armati, inclusi i Reparti antiterrorismo e pronto impiego e il comparto aereonavale della Guardia di finanza, e le unità di pattugliamento delle coste della Guardia Costiera-Corpo delle Capitanerie di porto, nonché dei militari in eccedenza in altre Forze armate che siano stati finora impiegati in operazioni temporanee per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili e per servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso alle forze di polizia, con particolare riguardo per il personale della Guardia di Finanza e per il personale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera della Marina Militare; 2) il trasferimento alla nuova Polizia dello Stato di parte delle stazioni territoriali dell’Arma e di parte dei raggruppamenti o comandi specializzati dell’Arma, incluso il relativo personale e le dotazioni strumentali, finanziarie e strutturali, che risultino eccedentari rispetto all’esigenze funzionali per lo svolgimento dei nuovi compiti affidati all’Arma e che siano necessari al nuovo assetto e ai nuovi compiti della Polizia di Stato e al nuovo sistema integrato della sicurezza, curando in ogni caso che dopo la riorganizzazione la nuova Polizia di Stato svolga nelle medesime zone funzioni analoghe a quelle precedentemente
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svolte dalle stazioni o dalle strutture trasferite che appartenevano all’Arma in modo da garantire il medesimo livello di controllo del territorio e di accesso dei cittadini. n) revisione dell’organizzazione centrale e dell’organizzazione territoriale della nuova Arma anche con gli accorpamenti, le riduzioni, le semplificazione e il riordino, necessari al suo nuovo assetto, ai suoi nuovi compiti di polizia e, in armonia con i suoi concorrenti compiti in materia militare, inclusa la modifica o abrogazione di tutte le norme che disciplinano le qualifiche, le gerarchie, il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento del personale dell’Arma, che devono in ogni caso essere fondate su pubbliche selezioni del personale più meritevole rispetto all’effettivo e verificato raggiungimento degli obiettivi di sicurezza pubblicamente verificati a livello statale e locale, i suoi obblighi disciplinari e le connesse procedure e sanzioni disciplinari, la sua formazione, la sua distribuzione e il suo impiego, nonché delle disposizioni del codice dell’ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, e di ogni altra norma concernente l’organizzazione, l’amministrazione degli aspetti logistici e finanziari e il trattamento del personale dell’Arma, al fine di adeguarli alle nuove funzioni riordinate per effetto della presente legge e agli accorpamenti e trasferimenti e agli altri criteri e principi direttivi da essa previsti, con particolare riguardo, per le funzioni militari, in armonia con i criteri e i principi direttivi previsti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244 e con i decreti legislativi emanati sulla base di tale legge; tali criteri e principi direttivi devono essere applicati anche al personale della nuova Arma dei Carabinieri e al personale militare in essa confluito ed in particolare al personale che svolge funzioni esclusivamente militari; o) previsione che la nomina del Comandante generale della nuova Arma dei Carabinieri sia effettuata tra gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, di intesa tra i Ministri dell’Interno e della Difesa, acquisiti i pareri favorevoli espressi a maggioranza assoluta dalle commissioni parlamentari competenti per materia, verificati i requisiti di indipendenza e professionalità; la richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nella gestione dell’Arma in relazione alle sue funzioni militari e di polizia e agli obiettivi in materia di difesa e di sicurezza. . Art. 5 Principi specifici e criteri direttivi della delega legislativa per il riordino della Polizia di Stato
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1. Nell’esercizio della delega legislativa per il riordino dei corpi di polizia dello Stato il Governo, oltre ad attenersi ai criteri e principi direttivi previsti negli articoli 1, 2, 3 e 4, è tenuto a prevedere il riordino della Polizia di Stato, quale unico corpo di polizia statale ad ordinamento civile e a competenza generale residuale rispetto a quelle spettanti in via esclusiva o prevalente all’Arma dei Carabinieri e ai corpi di polizia locale, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: a) attribuire alla nuova Polizia di Stato 1) tutte le funzioni e i compiti che sono svolti dalla Polizia di Stato in base alle norme legislative e regolamentari in vigore al momento dell’approvazione del decreto legislativo, incluse le relative dotazioni organizzative, logistiche, finanziarie e di personale, comprese la collaborazione, insieme con la nuova Arma dei Carabinieri, con le attività dell’Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), escluse le funzioni che ai sensi dell’articolo 3 devono essere trasferite ad altre amministrazioni ed enti e delle funzioni che ai sensi dell’articolo 4 devono essere esercitate in modo esclusivo dalla nuova Arma dei Carabinieri, le quali devono perciò essere trasferite contestualmente alla stessa nuova Arma; 2) tutte le altre funzioni di polizia, con le relative dotazioni organizzative, logistiche, finanziarie e di personale, diverse dai compiti amministrativi, logistici, e finanziari trasferiti all’amministrazione civile del Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 6, comprese le funzioni di tipo specializzato, incluse quelle attualmente svolte nel mare territoriale dal Corpo delle capitanerie di Porto in materia di polizia amministrativa della navigazione da diporto e della gente di mare, di sicurezza marittima, di controllo della pesca e di tutela dell’ambiente marino e quelle finora svolte dalla Guardia di Finanza in materia di polizia tributaria e doganale e di sicurezza economico-finanziaria, in ogni caso trasferendo alla nuova Arma dei Carabinieri le funzioni di sorveglianza nelle zone di frontiera al di fuori dei valichi di frontiera e di polizia di ferroviaria e aeroportuale; 3) tutte le unità preposte al controllo del territorio, con le relative dotazioni organizzative, logistiche, finanziarie e di personale, incluse quelle che erano svolte da nuclei speciali dell’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, esclusi quelli mantenuti o trasferiti alla nuova Arma per effetto della delega legislativa prevista nell’articolo 4; 4) tutte i compiti, le funzioni, con il relativo personale e le connesse dotazioni organizzative, logistiche, finanziarie, finora svolte dalle altre forze di polizia statali diverse dall’Arma dei Carabinieri, salvo che per quelle funzioni di polizia da trasferirsi alle polizie locali e fatta salva la confluenza ai sensi dell’articolo 6 nel Ministero dell’interno dei servizi di gestione dei contratti, degli appalti, delle forniture e dei servizi per la gestione logistica, amministrativa e finanziaria e fatta salva la confluenza nella nuova unica Scuola nazionale di formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione per le forze di polizia statali e locali istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 6 di tutte le
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Scuole e gli istituti di addestramento, formazione e specializzazione dell’attuale Polizia di Stato; 5) tutte le funzioni di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico in occasione di riunioni in luogo pubblico, anche in forma di corteo, incluse le manifestazioni sportive, in collaborazione con le analoghe funzioni svolte dalle forze di polizia locali in occasione dello svolgimento di riunioni e manifestazioni di interesse esclusivamente locale e fatta salva la vigilanza svolta a proprie spese all’interno degli impianti sportivi dalle società sportive e dalle società di gestione degli impianti sportivi. b) istituire all’interno della nuova Polizia di Stato gruppi di intervento rapido e gruppi operativi e mobili unificati, nei quali sia impiegato anche il personale dei gruppi speciali ed operativi mobili delle forze di polizia accorpate, e nuove ed apposite specialità, competenti a svolgere funzioni di polizia amministrativa e di polizia di sicurezza, e, all’occorrenza, di polizia giudiziaria, ai quali adibire distinti ruoli professionali del personale, da riordinarsi insieme con le altre specialità già istituite nell’ambito della nuova Polizia di Stato, trasferendovi anche il personale delle forze di polizia disciolte e dei precedenti Comandi specializzati dell’Arma dei Carabinieri in materia di tutela del lavoro, di tutela del patrimonio culturale, di politiche agricole ed alimentari, di tutela dell’ambiente, di tutela della salute, di falsificazione monetaria, prevedendo in ogni caso l’istituzione, a livello centrale e periferico, dei seguenti appositi e distinti servizi e specialità, tutte poste sotto la dipendenza gerarchica del Ministro dell’interno: 1) polizia anti-crimine, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e secondo le direttive del Ministero dell’Interno per la prevenzione e il contrasto dei reati che non spettino alla competenza esclusiva o prevalente della nuova Arma dei Carabinieri sulla base dell’articolo 4 della presente legge, con particolare riguardo per i reati che non rientrino già nei compiti afferenti alle altre specialità della stessa Polizia di Stato, con dipendenza funzionale dal Ministro dell’interno per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 2) polizia finanziaria, competente a svolgere le funzioni di polizia tributaria, doganale, valutaria, economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea mediante compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni, anche quando non costituiscono reato, in materia di imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale, in materia di diritti doganali, di confine e altre risorse proprie e uscite del bilancio dell'Unione europea e di ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale, in materia di attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d'imposizione, in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa, in materia di entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della
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previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica, in materia di demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione, in materia di valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, e di movimentazioni finanziarie e di capitali, in materia di mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio, in materia di diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico e in materia di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea; tale specialità è da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e dalle norme comunitarie e internazionali e secondo le direttive del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di criteri generali concordati di comune accordo con le agenzie fiscali e col Ministero dell’interno, nonché in cooperazione internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea e in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, per la vigilanza delle zone di frontiera e del mare territoriale, e in ausilio alle attività del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli aspetti di sicurezza economico-finanziaria connessi con il rilascio delle abilitazioni di sicurezza; la specialità è alle dipendenze funzionali dal Ministro dell’economia e delle finanze per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; in tale specialità devono essere inclusi anche i nuclei speciali messi a disposizione delle attività ispettive, di vigilanza e sanzionatorie svolte dalla Banca d’Italia, dall’Autorità garante del mercato e della concorrenza, dalla Commissione nazionale per le società e per la Borsa (CONSOB), dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dal Garante per la protezione dei dati personali e dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dall’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico; 3) polizia dell’esecuzione penale, da impiegarsi per la vigilanza della sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari e sui detenuti ed internati, anche nelle traduzioni dei detenuti ed internati e nell’esecuzione delle misure cautelari personali, delle pene e delle misure di sicurezza anche al di fuori degli istituti penitenziari, per i compiti di vigilanza sulle misure di restrizione domiciliare, cautelari o sanzionatorie, di piantonamento in strutture ospedaliere dei condannati o degli imputati, per l’esecuzione delle misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia e per i compiti di partecipazione all’osservazione sui condannati e al trattamento penitenziario, secondo le norme legislative e regolamentari in materia di ordinamento penitenziario e nell’ambito delle direttive del Ministero della Giustizia, sulla base di criteri generali concordati con il Ministero dell’Interno; la specialità è alle dipendenze funzionali dal Ministro della giustizia per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria;
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4) polizia ambientale e agroalimentare, da impiegarsi nei modi e nei casi previsti dalla legge e secondo le direttive del Ministero dell’Interno, del Ministero delle risorse agricole, forestali e alimentari, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero della Salute e del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, sulla base di criteri generali concordati di comune accordo, per lo svolgimento delle funzioni di polizia in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e del paesaggio, per la tutela del patrimonio agroforestale italiano, per la vigilanza nei parchi nazionali e nelle altre aree protette e per la tutela degli alimenti, incluse le attività di polizia connesse con la vigilanza sulle aree montane e rurali, sul rispetto delle norme nazionali, comunitarie ed internazionali concernenti la sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi, incluse la prevenzione e la repressione dell’inquinamento del suolo, idrico, atmosferico ed acustico e delle frodi nel settore agroalimentare, con l’impiego di sostanze pericolose ed attività a rischio di incidente rilevante, con la protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e la prevenzione e repressione della diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati, dei reati in materia ambientale, agricola, forestale e agroalimentare, inclusi gli incendi, per la tutela della fauna selvatica e la prevenzione e repressione dei reati contro gli animali e per la vigilanza sul rispetto delle norme nazionali e internazionali sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione (CITES), e per le attività di polizia sulla erogazione e sul percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, nonché da impiegarsi in collaborazione con i corpi di polizia locale, con i servizi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale per le attività di controllo sull'attività venatoria, sulla pesca e sulla sicurezza della filiera agroalimentare, sui fenomeni di bracconaggio, di contraffazione ed adulterazione degli alimenti, di maltrattamento ed uccisione di animali; la specialità è alle dipendenze funzionali dai Ministri delle risorse agricole, forestali e alimentari, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero della Salute e del Ministero per i beni e le attività culturali per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 5) polizia marittima e costiera, per lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa marittima e portuale e di vigilanza sui diportisti e sui bagnanti, di sicurezza marittima, di controllo della pesca e di tutela dell’ambiente marino, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge secondo le direttive del Ministero dell’Interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’Economia e delle finanze, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Agenzia delle dogane e dell’Agenzia del Demanio e del territorio, sulla base di criteri generali concordati di comune accordo, anche in collaborazione con la Marina Militare e con l’Arma dei Carabinieri; la specialità è alle dipendenze funzionali dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del
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territorio e del mare per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 6) polizia sanitaria, da impiegarsi per il rispetto delle norme di profilassi internazionale, sanitaria e veterinaria, incluse le attività di polizia connesse con la sanità marittima, aerea e di frontiera, con la produzione e vendita di specialità medicinali ad uso umano e veterinario, di vaccini, virus, sieri, di prodotti cosmetici e di erboristeria, di presidi medico-chirurgici e di dispositivi medici e diagnostici, con la produzione e il commercio legale delle sostanze stupefacenti per la preparazione di specialità farmaceutiche, secondo le direttive del Ministero dell’Interno, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per le risorse agrarie, forestali ed alimentari, sulla base di criteri generali concordati di comune accordo, anche in collaborazione con i servizi ispettivi delle ASL, con i corpi di polizia locale e con il personale medico e veterinario addetto alla tutela della salute delle persone e degli animali; la specialità è alle dipendenze funzionali dal Ministro della salute per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 7) polizia del lavoro, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalle leggi per il rispetto delle norme sui rapporti di lavoro e sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro secondo le direttive del Ministero dell’Interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di criteri generali concordati di comune accordo, anche in collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione, con i corpi di polizia locale, con i servizi ispettivi delle ASL e con i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL o con l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro che deve integrarli ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera l) della legge 10 dicembre 2014, n. 183; la specialità è alle dipendenze funzionali dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; in tale specialità deve essere incluso anche il nucleo speciale a disposizione delle attività ispettive, di vigilanza e sanzionatorie della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; 8) polizia dei beni culturali, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalle leggi e dalle norme internazionali, per la tutela del patrimonio culturale nazionale e per la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, incluse le misure per impedire l’acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, secondo le direttive del Ministero dell’Interno e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base di criteri generali concordati di comune accordo; la specialità è alle dipendenze funzionali dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati
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conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 9) polizia dell’immigrazione, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalle leggi e dalle norme internazionali e dell’Unione europea, nelle verifiche di frontiera al momento dell’attraversamento dei valichi di frontiera, nel controllo sulla condizione giuridica degli stranieri presenti sul territorio dello Stato e nella presentazione e istruzione delle domande di protezione internazionale, nell’adozione ed esecuzione dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno, l’asilo e l’allontanamento degli stranieri e degli apolidi, secondo le direttive del Ministero dell’Interno, anche in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e con i corpi di polizia locale, nonché con le commissioni amministrative competenti in materia di diritto di asilo e con le strutture operanti in materia di immigrazione e di asilo a livello internazionale e dell’Unione europea; la specialità è alle dipendenze funzionali dal Ministro dell’interno per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 10) polizia stradale, da impiegarsi prevalentemente sulle autostrade e sulle strade statali per la vigilanza sulle infrastrutture, sulle persone, sui veicoli e sulla circolazione stradale nei casi e nei modi previsti dal codice della strada e dalle altre norme statali e secondo le direttive del Ministero dell’Interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di criteri generali concordati di comune accordo, anche in collaborazione con i corpi di polizia locale; la specialità è alle dipendenze funzionali dal Ministro dell’interno per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 11) polizia delle comunicazioni, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalle leggi per la vigilanza delle norme sulle comunicazioni postali, radiotelevisive, telefoniche e telematiche, secondo i criteri e le direttive stabilite dal Ministro dell’interno, di intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico; nell’ambito di tale specialità deve essere incluso il nucleo speciale a disposizione delle attività ispettive, di vigilanza e sanzionatorie dell’Autorità garante per le comunicazioni; la specialità è alle dipendenze funzionali dal Ministro dell’interno per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 12) polizia ferroviaria, da impiegarsi, nei casi e nei modi previsti dalle leggi, per la vigilanza delle norme sui trasporti ferroviari, per la prevenzione della sparizione delle persone, per la vigilanza di particolari gruppi di persone in viaggio ferroviario, anche in occasione di pubbliche manifestazioni, per la prevenzione e repressione dei reati commessi nelle stazioni ferroviarie, lungo le linee ferroviarie e a bordo dei treni, secondo i criteri e le direttive stabilite dal Ministro dell’interno, di intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e, nell’ambito e nelle vicinanze delle
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stazioni, in collaborazione coi corpi di polizia locale e con i soggetti gestori delle stazioni; la specialità è alle dipendenze funzionali dal Ministro dell’interno per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria e fatta salva la collaborazione concordata con l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; 13) polizia di prevenzione, da impiegarsi secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno per le attività di sorveglianza delle armi e degli esplosivi, di vigilanza sui documenti di identificazione e di espatrio, sulle riunioni, sulle pubbliche manifestazioni, sulle associazioni vietate e, per le riunioni in luogo pubblico, anche in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e con i corpi di polizia locale; la specialità è alle dipendenze funzionali dal Ministro dell’interno per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 14) polizia del controllo del territorio e di prossimità, da impiegarsi secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno e in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e con i corpi di polizia locale, al fine di assicurare una vigilanza costante nei centri abitati e nelle zone di campagna e di montagna; la specialità è alle dipendenze funzionali dal Ministro dell’interno per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 15) polizia anti-droga, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalle norme legislative e regolamentari in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope e secondo le direttive del Ministero dell’Interno, concordate col Ministero della salute, col Ministero della Giustizia, col Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con gli altri ministeri competenti, da svolgersi anche in collaborazione con le attività internazionali dell’Arma dei Carabinieri, con le attività di polizia antiterrorismo e con i corpi di polizia locale; la specialità è alle dipendenze funzionali dal Ministro dell’interno per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 16) polizia antimafia, da impiegarsi in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e prevalentemente collocata nell’ambito della Direzione investigativa contro la criminalità organizzata (DICO) istituita ai sensi degli articoli 6 e 7; la specialità è alle dipendenze funzionali dal Ministro dell’interno per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; 17) polizia antiterrorismo, da impiegarsi in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e prevalentemente collocata nell’ambito della Direzione investigativa contro la criminalità organizzata (DICO) istituita ai sensi degli articoli 6 e 7; la
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specialità è alle dipendenze funzionali dal Ministro dell’interno per la determinazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, salve le funzioni di polizia giudiziaria svolte alle dipendenze dell’autorità giudiziaria; c) attribuire alla Polizia di Stato, in concorso con l’Arma dei Carabinieri, i compiti e le funzioni previsti nell’articolo 4, comma 1, lett. d) ed f) e disciplinare le forme di collaborazione della Polizia allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti in via prevalente alla stessa Arma ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c) e di quelli attribuiti in via prevalente ai corpi di polizia locale ai sensi dell’articolo 8, comma 2; d) unificare e razionalizzare il personale, le dotazioni e gli uffici centrali e periferici che svolgono compiti tecnico-scientifici e sanitari, nei casi in cui inderogabili esigenze di celerità, di efficacia e di tutela della sicurezza, della riservatezza dei dati personali e dell’amministrazione della giustizia impediscano di affidarli a qualificato personale esterno alle forze di polizia o al Servizio sanitario nazionale; e) unificare nell’unica Scuola nazionale di istruzione, formazione, aggiornamento e perfezionamento delle forze di polizia statali e locali istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi degli articoli 3 e 6, tutti gli istituti di formazione e di aggiornamento del personale di polizia, inclusi gli istituti di formazione dei corpi di polizia disciolti; f) istituire sedi operative della nuova Polizia di Stato e delle sue nuove specialità, in modo che esse siano presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale e soddisfino, insieme con la nuova Arma dei Carabinieri e con i corpi di polizia locale, tutte le esigenze di sicurezza della popolazione, in ogni caso prevedendo che le sedi operative generali e quelle delle specialità siano poste sotto la direzione operativa, organizzativa, funzionale e finanziaria del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno e siano raggruppate in via ordinaria sulla base delle Questure istituite in ogni Provincia e su speciali raggruppamenti interprovinciali per le funzioni che lo richiedano; g) prevedere che il personale della nuova Polizia di Stato resta ad ordinamento civile, prevedendosi uno speciale trattamento economico, finalizzato a compensare lo speciale rapporto di fedeltà alla Repubblica, le esigenze di servizio ininterrotto e le speciali regole disciplinari funzionali ad assicurare un servizio permanente di tutela della sicurezza in qualsiasi evenienza e lo svolgimento di capillari servizi di polizia di prossimità, anche in concorso con le altre forze di polizia statali e locali; h) accorpare, semplificare e riordinare, anche nell’ambito del nuovo Sistema integrato di sicurezza istituito ai sensi dell’articolo 8 e in conformità alla nuova organizzazione della Polizia di Stato e delle sue nuove specialità, tutte le norme che disciplinano il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del suo personale, le sue unità organizzative, le qualifiche, i livelli e le gerarchie, le sue ripartizioni interne, centrali e periferiche, gli obblighi disciplinari del personale e le connesse procedure e sanzioni disciplinari, nonché ogni altra norma concernente l’organizzazione e
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l’amministrazione degli aspetti logistici e finanziari della Polizia e il trattamento del suo personale; i) riordinare i compiti degli ufficiali ed agenti di polizia tributaria svolti dagli appartenenti alla nuova Polizia di Stato in armonia col nuovo ordinamento, mantenendo altresì tutte le professionalità acquisite in materia e nelle altre materie di sicurezza economico-finanziaria dal personale trasferito dalla disciolta Guardia di finanza; l) prevedere che la Polizia di Stato abbia un Direttore generale, distinto dal Capo del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno e che tale Direttore sia nominato tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, di intesa col Ministro dell’Interno, acquisiti i pareri favorevoli espressi a maggioranza assoluta dalle commissioni parlamentari competenti per materia, verificati i requisiti di indipendenza e professionalità; la richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nella gestione della Polizia di Stato in relazione alle sue funzioni e agli obiettivi generali da raggiungere in materia di sicurezza. 2. Nell’esercizio della delega legislativa per il riordino dei corpi di polizia dello Stato la disciplina dell’assistenza religiosa al personale di religione cattolica della nuova Polizia di Stato è riordinata secondo i seguenti criteri e principi direttivi: a) esclusione dall’organico e dalla gerarchia del personale della nuova Polizia di Stato di personale addetto all’assistenza religiosa del personale, con soppressione degli uffici dei cappellani militari già previsti nel previdente ordinamento della Guardia di Finanza e degli uffici di assistenza spirituale cattolica per il personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia disciolte; b) svolgimento dell’assistenza religiosa al personale di religione cattolica appartenente alla nuova Polizia di Stato, da parte di appositi ministri di culto scelti sulla base delle designazioni dell’autorità ecclesiastica, con esclusione di alcun altro onere a carico dello Stato di tipo finanziario, organizzativo e logistico, escluso anche ogni onere a carico dello Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la loro formazione e le loro dotazioni, con possibilità di disciplinare le nuove modalità dell’assistenza religiosa al personale di religione cattolica appartenente alla nuova Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole mediante apposita intesa tra il Ministero dell’Interno e la Conferenza episcopale italiana, in osservanza dell’articolo 11 dell’Accordo tra la Santa sede e la Repubblica italiana dell’18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;
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c) riconsegna in uso alla nuova Polizia di Stato o al Ministero dell’interno degli immobili appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, diversi dagli edifici di culto, finora ceduti in uso ai servizi connessi con le cappellanie militari della disciolta Guardia di Finanza, con l’assistenza religiosa al personale della Polizia di stato e delle altre forze di polizia disciolte e agli alloggi e ai servizi del relativo personale ecclesiastico; d) previsione che anche ai ministri di culto, inclusi quelli a riposo, appartenenti alle cappellanie militari della disciolta Guardia di Finanza, escluse quelle addette al personale trasferito alla nuova Arma dei carabinieri, o preposti all’assistenza religiosa del personale della Polizia di Stato e alle altre forze di polizia disciolte sia applicato l’ordinario sistema retributivo e previdenziale del sostentamento del clero e del Fondo clero dell’INPS, regolati dalle norme in vigore negli accordi tra lo Stato e la Chiesa cattolica, con mantenimento dei contributi previdenziali versati in loro favore prima del loro trasferimento. 3. Nell’esercizio della delega legislativa per il nuovo ordinamento della Polizia di Stato si provvede altresì a prevedere un nuovo ordinamento dei ruoli e delle carriere del personale della Polizia di Stato, incluso quello assegnato alla Polizia di Stato per effetto degli scioglimenti ed accorpamenti di altri corpi di polizia previsti per effetto delle deleghe legislative previste dalla presente legge, in modo che siano valorizzate le specialità di appartenenza e le professionalità specifiche già acquisite e secondo linee di valorizzazione delle risorse umane, omogenee a quelle già previste per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità di status giuridico dell’apposito comparto nel pubblico impiego istituito per effetto dell’articolo 8 della presente legge in conseguenza dell'appartenenza del personale al Sistema nazionale integrato per la sicurezza e i rispettivi compiti istituzionali e le attribuzioni, prevedendo altresì misure per tenere conto delle legittime aspettative del personale e per favorire e premiare l’innovazione, la prevenzione dei fenomeni illeciti, l’abnegazione nel servizio, la capacità di collegamento operativo col personale delle altre forze di polizia e di favorire il raggiungimento degli obiettivi generali di prevenzione o riduzione degli illeciti, la formazione continua e l’aggiornamento. Art. 6 Principi specifici e criteri direttivi per la delega legislativa concernente il riordino delle autorità di pubblica sicurezza e il nuovo ordinamento del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno 1. La delega legislativa per il riordino delle autorità di pubblica sicurezza e un nuovo ordinamento del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno deve essere esercitata dal Governo secondo i criteri e principi direttivi previsti negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e secondo i seguenti criteri e principi direttivi: a) prevedere un riordino generale delle funzioni, dell’organizzazione e del funzionamento del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno a
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cui spettano tutte le attività connesse all’indirizzo politico-amministrativo e alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla pianificazione e alla gestione degli aspetti amministrativi, logistici e formativi delle forze di polizia statali e il coordinamento tecnico-operativo e interforze delle forze di polizia statali e della formazione del relativo personale e la gestione del servizio centrale del Servizio nazionale integrato per l’ordine pubblico e la sicurezza istituito ai sensi dell’articolo 8; b) prevedere che l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento nell’ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno di un'unica Scuola nazionale di formazione e addestramento per il personale di tutte le forze di polizia statali e locali, la quale operi sotto la direzione di persone qualificate designate dai Ministri dell’interno, della Difesa, della Giustizia, dell’Economia e delle finanze, dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e dagli altri ministri competenti e dalla Conferenza Unificata istituita ai sensi del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 e nell’ambito del Sistema integrato nazionale per la sicurezza e in collegamento costante con la Direzione nazionale della nuova Polizia di Stato, con il Comando generale della nuova Arma dei Carabinieri e con i comandi dei corpi di polizia locale e anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con Università e centri di formazione e ricerca italiani e stranieri, svolga a livello nazionale e locale attività di ricerca e attività didattica, percorsi formativi e addestrativi destinati a tutto il personale di tutte le forze di polizia statali e locali e percorsi di istruzione, anche all’inizio del reclutamento o della carriera, di formazione, addestramento e aggiornamento comuni e differenziati sulla base delle diverse fasi della carriera del personale, delle diverse responsabilità gerarchiche, delle diverse aree operative, delle diverse discipline, delle funzioni effettivamente svolte e delle specializzazioni necessarie per le diverse funzioni di polizia, per le diverse tecniche e abilità investigative, informative, scientifiche ed operative e per le diverse funzioni di polizia giudiziaria, di polizia di sicurezza e di polizia amministrativa spettanti ai vari corpi di polizia statali e locali, alle varie specialità o gruppi operativi; a tale fine la Scuola nazionale può essere strutturata anche mediante diversi Istituti e centri territoriali o specializzati; in ogni caso nella Scuola nazionale devono essere accorpati e confluire, con tutte le relative dotazioni, gli immobili, le risorse e il personale, fatte salve le risorse umane, finanziarie e strutturali non più necessarie per evitare sovrapposizioni e diseconomie, la Scuola di perfezionamento delle forze di polizia, la Scuola superiore di polizia-Ateneo della sicurezza, tutti i centri di formazione sportiva, tutte le accademie, i reparti, i centri e gli istituti di istruzione, formazione, aggiornamento, addestramento e perfezionamento, comunque denominati e strutturati, del personale dell’attuale Polizia di Stato, dell’attuale Polizia penitenziaria, dell’attuale Corpo forestale dello Stato, dell’attuale Guardia di finanza, nonché le scuole, i reparti e i centri di formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione del personale dell’Arma dei carabinieri, con esclusione di quelli concernenti gli aspetti militari, le funzioni militari e strettamente connesse con le funzioni dell’Arma in materia di difesa nazionale; c) prevedere che nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno siano costituite unità organizzative, nazionali e decentrate,
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competenti alla gestione unica dei concorsi e degli aspetti amministrativi e finanziari concernenti le carriere del personale delle forze statali di polizia, alla gestione unica degli aspetti logistici, amministrativi e finanziari delle dotazioni necessarie al funzionamento di tutti i corpi di polizia statali e alla gestione unica dei contratti e degli appalti, degli acquisti e delle forniture di armamento, di materiale informatico e delle reti di comunicazione, di beni e di servizi di tutti i corpi di polizia statali, con esclusione di quelli necessari per le funzioni militari della nuova Arma dei Carabinieri; d) riordinare, in conformità col riordino dei corpi di polizia statali e locali, i soggetti a cui è attribuita la qualifica di autorità di pubblica sicurezza, rilevante ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite nei casi indicati dalla legge, fatte salve le garanzie previste per i casi coperti da riserva di giurisdizione, prevedendo contestualmente il riordino di tutte le norme che affidano a soggetti estranei al personale dei corpi di polizia statali e locali la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, limitandole ad ipotesi eccezionali o a circostanze di temporanea straordinaria necessità ed urgenza in cui al personale appartenente ai corpi di polizia statale o locale sia impossibile esercitare con immediatezza le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza; e) istituire una Direzione nazionale della nuova Polizia di Stato, competente a disporre l’impiego e il coordinamento operativo del personale di polizia, da collocarsi all’interno dell’organizzazione della stessa Polizia di Stato e comunque organizzata al di fuori del Dipartimento della Pubblica sicurezza e dagli uffici interforze e di indirizzo politico-amministrativo istituiti a livello nazionale nell’ambito dello stesso Dipartimento e posta alle dipendenze funzionali immediate del Dipartimento stesso e , a livello locale, posta nell’ambito delle Questure, prevedendone contestualmente a livello centrale e periferico forme di collegamento operativo strettamente connesse con il Comando nazionale della nuova Arma dei Carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del medesimo Dipartimento, e coi suoi comandi territoriali, col Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza istituito ai sensi dell’articolo 8 e con i comandi delle forze di polizia locale; f) attribuire al prefetto, in collegamento col Dipartimento della pubblica sicurezza, la presidenza del Comitato provinciale per l’ordine e per la sicurezza pubblica, il coordinamento tra le funzioni attinenti all’ordine pubblico e alla sicurezza svolte nel territorio della provincia dalle autorità statali, incluse quelle svolte presso gli istituti penitenziari aventi sede nella Provincia e in ambito marittimo, economico-finanziario, forestale ed ambientale, e dalle funzioni in materia di sicurezza svolte dalle autorità regionali e locali, ferme restando le funzioni svolte dal Prefetto nei confronti delle forze armate e in materia di stranieri, diritto d’asilo e cittadinanza, nonché le funzioni in qualità di autorità provinciale di protezione civile e di responsabile dell’Ufficio territoriale del Governo; e) attribuire al Questore, nei limiti delle direttive impartite dal Ministero dell’Interno e dal Prefetto, i compiti di indirizzare, sovrintendere e di dirigere tutti i servizi della nuova Polizia di Stato nella Provincia e di disporne il relativo impiego,
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inclusi i servizi svolti dal personale delle specialità della Polizia di Stato che dipendano anche dagli uffici centrali del Ministero dell’Interno e da determinati Ministeri competenti per materia, di coordinare le attività operative svolte dalla nuova Polizia con le attività di polizia di sicurezza svolte dell’Arma dei carabinieri e di provvedere al coordinamento operativo tra le forze di polizia statali e i diversi corpi di polizia locale operanti nella provincia, nei limiti dei piani deliberati dal Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza; f) riformare la composizione, le funzioni e l’organizzazione presso dei Comitati nazionale e provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo in ogni caso che il Comitato nazionale sia collocato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e che di essi facciano parte anche i rappresentanti delle Regioni e dei corpi di polizia locale ed eventualmente i rappresentanti dell’Agenzia italiana per la sicurezza interna e si avvalgano di strumenti e di gruppi di lavoro formati da consulenti ed esperti e da rappresentanti delle forze di polizia statali e locali anche al fine di raccogliere ed elaborare in modo periodico e trasparente i dati utili ad individuare l’evoluzione dei fenomeni illeciti e sociali e a formulare e verificare gli obiettivi prioritari a livello nazionale e locale per la sicurezza, anche con la partecipazione e la consultazione di associazioni sindacali ed economiche, degli ordini professionali e di associazioni ed enti nell’ambito del Sistema nazionale integrato per la sicurezza istituito ai sensi dell’articolo 8; g) trasformare le modalità, gli strumenti e i soggetti preposti al coordinamento tra le forze di polizia, prevedendo sia l’indirizzo e il coordinamento delle azioni operative svolte dalle due forze di polizia dello Stato e dalle loro specialità, sia il coordinamento delle azioni in materia di ordine pubblico e di sicurezza svolte dallo Stato e dalle forze di polizia dello Stato, con quelle in materia di sicurezza e di polizia locale svolte dalle regioni e dagli enti locali e dai corpi di polizia locali nell’ambito del Sistema nazionale integrato per la sicurezza istituito ai sensi dell’articolo 8; h) accorpare in un unico organo nazionale collocato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed eventualmente diviso in sezioni, gli organi nazionali esistenti (Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, Comitato antiterrorismo) anche con la presenza del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri, o di loro rappresentanti eventualmente competenti per determinate funzioni specialistiche da svolgere, e della nuova Direzione nazionale sulla criminalità organizzata istituita si sensi degli articoli 6 e 7, nonché di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali designati dalla Conferenza unificata, istituita dal d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 nell’ambito del Sistema nazionale integrato per la sicurezza istituito ai sensi dell’articolo 8; i) prevedere particolari forme di dipendenza funzionale concertata tra il Ministro dell’Interno e gli altri Ministri di volta in volta competenti, e le Agenzie collegate ai Ministeri stessi e il Dipartimento nazionale delle Protezione civile, al fine di esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo su quelle specifiche funzioni di polizia di sicurezza e funzioni di polizia amministrativa svolte dalla nuova
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Polizia di Stato che riguardino settori attribuiti dalla legge alle competenze degli altri Ministri, con particolare riguardo per le funzioni attenenti ai servizi relativi alla giustizia, la cui organizzazione e funzionamento spetta al solo Ministro della Giustizia in base all’art. 110 della Costituzione, con particolare riguardo per l’organizzazione, il finanziamento e il funzionamento dei servizi attinenti alla gestione e alla sicurezza degli istituti penitenziari, alla traduzione dei detenuti, all’esecuzione coattiva dei provvedimenti giudiziari, alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle sedi degli uffici giudiziari e delle reti di comunicazione degli apparati informativi serventi agli uffici giudiziari e alla protezione personale dei magistrati l) coordinare il riordino dei corpi di polizia e del Dipartimento della Pubblica sicurezza con il riordino dell’organizzazione interna di altri Ministeri, con particolare riguardo per il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il Ministero dell’Ambiente, del territorio e del mare e per il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e per il Ministero dei beni culturali ed ambientali e del turismo; m) istituire sia a livello centrale presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, sia a livello periferico presso le Questure appositi uffici e gruppi operativi interforze per provvedere in modo tempestivo all’indirizzo e al coordinamento delle diverse funzioni attinenti alle problematiche rilevanti per l’ordine pubblico e la sicurezza, composti da rappresentanti statali, regionali e locali e da appartenenti alle diverse forze di polizia dello Stato e ai diversi corpi di polizia locale, nonché analoghi centri di raccolta dei dati dai corpi di polizia statali e locali, di analisi e studio sui fenomeni sociali e criminali che riguardano la sicurezza a tutti i livelli; n) riformare l’organizzazione e le competenze della Direzione investigativa antimafia (DIA), conformandola alla nuova organizzazione delle forze di polizia statali e locali e al riordino delle autorità di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia giudiziaria e trasformandola in Direzione investigativa contro la criminalità organizzata (DICO), collocata nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, composta sia di personale della nuova Polizia di Stato, sia di personale della nuova Arma dei carabinieri, quale ufficio organizzato a livello centrale e a livello periferico competente a svolgere in via preferenziale le azioni di prevenzione e di repressione dei reati di tipo mafioso, per i reati per motivi di terrorismo e di eversione degli organi costituzionali, per i crimini internazionali, per i reati concernenti la gestione dei rifiuti, peri reati ambientali commessi da associazioni per delinquere, per i reati associativi e per i reati compiuti da appartenenti ad associazioni per delinquere in concorso tra di loro; prevedere che in tale nuova Direzione rientri anche il personale dei servizi centrali operativi e dei gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata che appartenevano alla disciolta Guardia di finanza; o) prevedere l’istituzione e il funzionamento di una Forza di impiego rapido (FIR), composta da personale specializzato di entrambe le forze di polizia statale, quale corpo interforze organizzato in modo agile e anche estemporaneo al fine di
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fornire supporto operativo immediato a disposizione e alle dipendenze degli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza e preposto a svolgere compiti temporanei e localmente delimitati per determinate operazioni speciali interforze, sulla base delle esigenze rilevate a livello nazionale o locale che non possano essere svolte in modo adeguato e tempestivo dal personale ordinario delle forze di polizia statali dispiegabile sul territorio; p) prevedere i collegamenti anche infrastrutturali necessari a garantire il tempestivo afflusso e scambio di informazioni tra il Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno nell’ambito del Sistema nazionale integrato per l’ordine pubblico e la sicurezza istituito ai sensi del comma 8, il centro di analisi ed elaborazione dati istituito nell’ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il centro di elaborazione dati della Direzione investigativa antimafia e il collegamento tra lo stesso Centro elaborazioni dati del Ministero dell’Interno con il Sistema di informazione dell’Europol (SIE) e con tutti i soggetti che svolgono attività di pubblica sicurezza nell’ambito del Sistema nazionale integrato per l’ordine pubblico e la sicurezza istituito ai sensi del comma 8; q) prevedere criteri e modi con cui il nuovo Dipartimento della pubblica sicurezza provveda alla razionalizzazione dei presidi territoriali dei corpi di polizia statali in relazione alle disomogeneità presenti tra i corpi statali e locali di polizia, in termini quantitativi e di presenza nel territorio, definendo un coordinamento interforze che superi le differenze organizzative e le sovrapposizioni nelle linee di comando.
Art. 7 Principi specifici e criteri direttivi per la delega legislativa per la riforma dell’organizzazione delle funzioni di polizia giudiziaria svolte dai corpi di polizia statali e locali e degli uffici giudiziari requirenti competenti in materia di criminalità organizzata 1. Nell’esercizio delle deleghe legislative previste dagli articoli precedenti o con appositi decreti legislativi, recanti anche le necessarie modifiche delle norme processuali penali, il Governo provvede alla riforma dell’organizzazione e delle funzioni di polizia giudiziaria svolte dai corpi di polizia statali e locali e alla riforma dell’organizzazione degli uffici giudiziari requirenti competenti in materia di criminalità organizzata, attendendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguare l’organizzazione dei soggetti che svolgono attività di polizia giudiziaria al nuovo ordinamento delle forze di polizia statale e locale, sempre alle dipendenze dall’autorità giudiziaria, preservandone l’indipendenza operativa da svolgersi sulla base delle direttive impartite dall’autorità giudiziaria;
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b) mantenere la facoltà del pubblico ministero di raccogliere autonomamente , anche con l’ausilio della polizia giudiziaria, elementi di prova finalizzati all’esercizio dell’azione penale e prevedere l’obbligo per le forze di polizia di raccogliere comunque mezzi di prova e di provvedere all’arresto in flagranza di reato, fino all’intervento dell’autorità giudiziaria e con obbligo di immediato rapporto al pubblico ministero; c) individuare, oltre alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, appositi servizi di polizia giudiziaria nell’ambito di ognuna delle due nuove forze di polizia statali e di ognuno dei corpi di polizia locale, nelle quali devono essere concentrate in via quasi esclusiva tutte le attività di polizia giudiziaria da svolgersi in via ordinaria, dopo le operazioni e gli accertamenti da svolgersi nell’immediatezza del fatto, ferma restando la facoltà del pubblico ministero di affidare in ogni procedimento penale la delega per le attività di polizia giudiziaria ad un determinato servizio di polizia giudiziaria di sua scelta sulla base del tipo di professionalità richiesta per lo svolgimento delle attività, della capacità operativa concretamente dimostrata dagli appartenenti al servizio e di eventuali ragioni di opportunità concernenti le indagini da svolgere; d) prevedere procedure, da attivarsi su richiesta dell’autorità giudiziaria, per la costituzione, anche temporanea, di servizi di polizia giudiziaria composti prevalentemente di personale appositamente formato e specializzato proveniente da entrambe le forze di polizia dello Stato e, ove necessario, dai corpi di polizia locale; e) prevedere che la costituzione, l’organizzazione e il mutamento delle unità organizzative di polizia giudiziaria, comunque denominate, nonché il trasferimento e la promozione del personale ad esso addetto possano avvenire soltanto sulla base di casi, modi e criteri individuati in via generale dalle norme legislative e con provvedimenti motivati adottati dai dirigenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza o dalle rispettive forze di polizia, dopo avere chiesto ed ottenuto il consenso esplicito dell’autorità giudiziaria presso cui essi operano; f) collegare il riordino dei servizi e uffici di polizia giudiziaria con la riforma della Direzione investigativa antimafia disposta ai sensi dell’articolo 6; g) riformare l’organizzazione e dei compiti della Procura nazionale antimafia e delle Direzioni distrettuali antimafia, mantenendone la collocazioni, rispettivamente all’interno della Procura generale della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione e all’interno delle Procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, trasformandole in Procure sui reati della criminalità organizzata, prevedendone un potenziamento ed un collegamento sistematico con le attività di polizia giudiziaria compiute dagli organi centrali e periferici della Direzione investigativa contro la criminalità organizzata, riformata ai sensi dell’articolo 6; a tali fini per reati di criminalità organizzata si intendono quelli in materia di terrorismo, quelli commessi da associazione per delinquere, il traffico di stupefacenti e il contrabbando, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e il traffico di persone e di organi umani, i sequestri di persona, i reati di pedofilia, i reati
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valutari e gli attentati contro la sicurezza informatica, i reati contro il patrimonio artistico e ambientale, i reati concernenti il traffico dei rifiuti.
Art. 8 Principi specifici e criteri direttivi per la delega legislativa concernente l’istituzione del Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza, il riordino delle carriere del personale dei corpi di polizia statale e locale e il riordino delle funzioni di polizia locale e dell’organizzazione dei corpi di polizia locale 1. Nell’esercizio della delega legislativa per l’istituzione di un sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza e per il riordino della polizia locale il Governo, oltre ad attenersi ai criteri e principi direttivi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, deve realizzare le seguenti finalità: 1) collegare e coordinare le funzioni di polizia svolte da tutti i diversi soggetti statali, regionali e locali e prevedere una disciplina organica delle diverse forme di coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi dell’art. 118, comma 3 della Costituzione; 2) assicurare la costante e leale collaborazione tra tutte le forze preposte ad assicurare la sicurezza collettiva, mediante l’istituzione del Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza, di cui fanno parte, nell’esercizio dei loro propri compiti, le autorità di pubblica sicurezza, le due forze di polizia statale, i corpi di polizia locale, il Corpo nazionale di protezione civile, gli altri ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché, in funzione ausiliaria ed eventuale, le altre Forze armate, le altre componenti del Servizio nazionale della protezione civile e i soggetti componenti del Servizio di informazione per la sicurezza della Repubblica, 3) dare risposte immediate, precise ed adeguate alle concrete esigenze di sicurezza di ogni persona che si trovi su qualsiasi parte del territorio della Repubblica, indipendentemente dalle competenze spettanti alle diverse forze di polizia statali o locali; 4) tutelare la sicurezza urbana, da intendersi come il complesso dei beni giuridici, economici e sociali sui quali si fonda, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni e la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi; 5) attuare politiche locali per la sicurezza, da intendersi come le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane e delle Regioni; 6) attuare politiche integrate per la sicurezza, da intendersi come le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza;
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7) sciogliere tutti i corpi di polizia provinciale, prevedendo il trasferimento di tutte le funzioni, dei beni e del personale preposti alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema alla nuova specialità della Polizia di Stato dedicata alla polizia ambientale e forestale e il trasferimento alle regioni o agli enti locali o ai corpi di polizia locale delle restanti funzioni, dei relativi beni e del personale. 2. La delega legislativa per l’istituzione del Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza e il riordino delle carriere del personale dei corpi di polizia statale e locale deve essere esercitata dal Governo attenendosi ai criteri e principi direttivi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, nonché alle finalità indicate nel comma 1 e ai seguenti criteri e principi direttivi specifici: a) prevedere casi e modi con cui Stato, Regioni ed enti locali scambiano reciproche informazioni tra sui principali aspetti delle attività di propria competenza utili ad attuare le politiche integrate per la sicurezza, ed in particolare sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza; b) prevedere che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, concordano con i Prefetti, i Questori e il Ministero dell’interno, lo scambio di informazioni e la realizzazione di sistemi informativi integrati tra i corpi di polizia locale e le forze di polizia statali presenti sul territorio, l’unificazione o l’interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative dei corpi di polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio, la collaborazione tra le forze di polizia statali e la polizia locale, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività, la collaborazione tra le forze di polizia statali e le polizie locali, anche attraverso specifici piani di intervento, in ordine alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni rilevanti per la sicurezza urbana, la formazione e l’aggiornamento professionale integrati per gli operatori della polizia locale, delle forze di polizia statali ed altri operatori che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana, la cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea, alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate, la comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità e ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza; c) istituire strumenti e percorsi di formazione e di aggiornamento in parte comuni del personale dei corpi statali e locali di polizia locale, anche nell’ambito della unica Scuola nazionale di formazione e addestramento per il personale di tutte le forze di polizia statali e locali istituita ai sensi dell’articolo 6 presso il Ministero dell’Interno e in collegamento con università e altri enti, per prevedere un’elevata preparazione e un costante aggiornamento nelle materie giuridiche, sociali, tecniche, informatiche, finanziarie, scientifiche, linguistiche e operative e
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uno specifico itinerario di formazione e aggiornamento per gli aspetti di specifica competenza dei diversi raggruppamenti operativi o specialità, anche per prevedere requisiti di reclutamento e avanzamento di carriera e standard di formazione e di aggiornamento più omogenei e più elevati di quelli attuali, per gli appartenenti a qualunque forza di polizia statale o locale, per assicurare una costante implementazione del sistema integrato di sicurezza, per favorire un aggiornamento tempestivo e interdisciplinare e un costante scambio e conforto reciproco di informazioni e di modalità operative, per sottoporre a periodica revisione la delimitazione operativa delle rispettive competenze e per consentire eventuali trasferimenti e scambi di personale da una forza all’altra su richiesta degli interessati; d) istituire forme di costante consultazione reciproca e di intesa preventiva tra Stato, regioni ed enti locali circa la distribuzione sul territorio del personale delle forze di polizia statali e locali e delle relative strutture in relazione all’andamento delle problematiche concernenti la sicurezza della popolazione, prevedendo anche la possibilità di attuare scambi di strutture o di funzioni tra forze di polizia statali e corpi di polizia locale allorché sia necessario a causa del mutare del tipo di funzione di polizia da esercitare o del livello di rischio; e) disciplinare in modo preciso le responsabilità tra Stato, regioni ed enti locali circa la spettanza degli oneri economici e progettuali per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli immobili adibiti a sedi delle forze di polizia statali e locali, prevedendo anche che tali immobili siano inseriti di diritto nel demanio statale o comunale; f) prevedere che nell’ambito del Sistema sia elaborato e periodicamente aggiornato, da parte del Ministro dell’Interno, col concorso delle regioni e degli enti locali, e con una intesa deliberata dalla Conferenza unificata istituita dal d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, di un programma dettagliato che, sulla base di osservazioni e analisi accurate a livello nazionale e locale dei vari fenomeni sociali, del disagio sociale, del degrado urbano, della devianza, della criminalità minuta e organizzata, previa l’elaborazione dei nuovi Comitati nazionale e provinciali per l’ordine pubblico e la sicurezza e con la partecipazione indicate nell’articolo 6, indica a livello statale, regionale e locale le misure amministrative e i connessi finanziamenti per attuarle, necessari a prevenire e a ridurre la criminalità, col concorso di tutte le politiche pubbliche e le attività amministrative a livello statale, regionale e locale e col concorso dei corpi di polizia statali o locali; g) prevedere reciproci collegamenti e coordinamenti permanenti tra i corpi e i soggetti componenti del Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza, operanti a livello nazionale e locale, inclusi gruppi di lavoro ed eventuali raggruppamenti operativi interforze, ai quali è preposto un apposito servizio centrale interforze del Sistema collocato presso il Ministero dell’Interno e organizzato in sede centrale e in sede locale con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con la Conferenza unificata, composto di qualificati funzionari delle due
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forze di polizia statali, dei corpi di polizia locale operanti nelle diverse realtà territoriali e del corpo nazionale di protezione civile; h) prevedere forme permanenti di condivisione e di scambio di dati, di informazioni e di risorse informatiche e statistiche, mediante l’istituzione di un archivio unico dei dati di pubblica sicurezza con accesso immediato e paritario da parte di tutti gli appartenenti alle forze di polizia statali o locali che abbiano le qualifiche di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria con livelli di garanzia e protezione dei dati nei limiti previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, nonché di un’unica banca dati delle forze di polizia statali e locali, di sistemi informativi unificati e di centrali operative unificate a livello centrale e locale tra corpi di polizia statali e locali, organizzati e gestiti dal Servizio centrale interforze del Sistema collocato presso il Ministero dell’interno, sotto la vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali, ai quali gli operatori abilitati delle forze di polizia statali e dei corpi di polizia locale, al fine esclusivo dello svolgimento dei rispettivi compiti, debbano fornire dati e possano accedere in modo tempestivo, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati personali; i) istituire un unico numero telefonico di soccorso pubblico, gestito da appositi uffici operativi centrali e locali del Servizio centrale interforze del Sistema, operante secondo le norme dell’Unione europea vigenti in proposito, il quale indirizzi ogni richiesta di soccorso o di intervento di personale di polizia pervenuta al corpo di polizia statale o locale competente o al Corpo nazionale di Protezione civile; l) individuare o valorizzare sedi di raccordo e di concertazione tra i diversi livelli operanti in ciascun settore o ambito materiale, soprattutto tra le diverse forze di polizia e tra i diversi corpi di polizia locali, attività di tipo preventivo, come la realizzazione di campagne informative e di formazione, nonché attività di tipo promozionale attraverso la diffusione e la valorizzazione delle buone pratiche; m) rendere uniformi e semplificare i procedimenti amministrativi rilevanti per le attività di polizia amministrativa e di polizia di sicurezza, sia per ambiti materiali, determinando gli ambiti di materie, incluse quelle in materia di acque, rifiuti, aree protette, caccia, pesca, flora, fauna, per i quali la legge regionale può prevedere procedure amministrative standardizzate, sia per ambiti territoriali, individuando i livelli territoriali a livello comunale o provinciale o regionale entro i quali definire modalità e procedure uniformi per lo svolgimento delle funzioni amministrative; n) valorizzare, anzitutto nei rapporti con lo Stato, le funzioni svolte da ogni Regione in materia di facilitazione, formazione, collegamento e finanziamento dei corpi di polizia locale istituti nei Comuni e nelle Province della Regione stessa e le funzioni regionali e locali di promozione, indirizzo e vigilanza sulle funzioni di polizia amministrativa conferite alla polizia locale con legge regionale;
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o) prevedere che ogni corpo di polizia statale e locale debba dotarsi del sistema informativo unico di rilevazione degli impieghi effettivi delle risorse umane (s.i.ris.) attualmente già operativo nella Guardia di Finanza, e che abbia l’obbligo di redigere e a pubblicare bilanci sociali semplificati, basati sui dati rilevati mediante tale sistema, sull’andamento dei fenomeni criminali e sull’andamento delle esigenze di sicurezza nazionali e locali e informati ai principi della completezza delle rilevazioni, della disaggregabilità gerarchica, della continuità e della comparabilità interistituzionale, al fine di fornire con cadenza almeno annuale alle autorità statali, regionali e locali di indirizzo politico-amministrativo, ai Comitati nazionali e locali per l’ordine pubblico e la sicurezza e con criteri omogenei e statisticamente confrontabili e distinti per aree territoriali e per aree tematiche di propria competenza, i dati di bilancio sulle risorse umane, materiali e finanziarie a disposizione di ogni ufficio o comando, nazionale o locale, i dati sull’andamento annuale dei fenomeni criminali distinti per tipologia e gli obiettivi assegnati al responsabile territoriale o materiale, in modo che sia valutato l’effettivo raggiungimento dei risultati e l’attività operativa effettivamente svolta a livello nazionale e locale da ognuna delle forze di polizia statali o locali operanti sul territorio e che siano individuate le cause e siano adottabili rimedi o miglioramenti, inclusa la previsione di criteri e modi per l’individuazione annuale continua ed analitica, sulla base dei bilanci sociali semplificati delle attività non strettamente connesse con le funzioni di polizia che possono essere successivamente trasferiti ad altre pubbliche amministrazioni, e in modo che tutti i cittadini siano messi nelle condizioni di conoscere l’evoluzione dei fenomeni criminali nelle loro zone, gli incrementi o decrementi di risorse e i relativi motivi, o i miglioramenti della sicurezza e di chiedere di partecipare alla determinazione degli obiettivi di loro diretto interesse e di chiedere che siano premiati i dirigenti meritevoli e rimossi i dirigenti inadeguati; p) prevedere l’istituzione di patti territoriali per la sicurezza e la legalità elaborati e sottoscritti dai dirigenti territoriali delle forze di polizia dello Stato, dai comandanti dei corpi di polizia locali operanti sul territorio, dal Presidente della Giunta regionale, dai Sindaci dei Comuni e delle Città metropolitane o dai presidenti delle unioni di Comuni, dai rappresentanti delle organizzazioni sociali, sindacali, economiche e professionali operanti sul territorio, basati sulla pubblicazione dei dati dell’andamento dei fenomeni illeciti in ogni Provincia e su procedure di partecipazione civica alla fissazione degli obiettivi annuali della sicurezza da raggiungere nella medesima Provincia e alla valutazione collettiva dei risultati delle azioni intraprese; q) prevedere che Stato, Regioni ed enti locali, ognuno nelle proprie competenze e anche nell’ambito dei patti territoriali per la sicurezza e la legalità favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, operanti sul territorio per diffondere le metodologie e la cultura della partecipazione popolare alla tutela della sicurezza e della legalità;
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r) ripartire secondo criteri precisi i compiti sia tra le due nuove forze di polizia dello Stato, sia tra le due nuove forze di polizia dello Stato e i corpi di polizia locale, in modo che in ogni caso 1) i compiti e le funzioni di polizia, riordinati secondo la presente legge, siano indicati in modo analitico, affidando ognuno in via esclusiva ad ogni forza di polizia statale o locale ovvero in modo prevalente ad una determinata forza di polizia ovvero in concorso tra una o più delle diverse forze di polizia statali o locali; 2) siano previsti e periodicamente e costantemente rivisti ed aggiornati i criteri, i principi e i modelli di comportamento utili per provvedere ad ogni tipo di esigenze di sicurezza, incluse le necessità di pubblico soccorso nelle quali sia necessario il concorrente intervento del nuovo Corpo nazionale della Protezione civile o delle altre componenti del Servizio nazionale della protezione civile, 3) si assicuri una costante leale collaborazione reciproca tra gli appartenenti alle forze di polizia statali e locali, 4) siano previsti criteri e modi per ridurre e regolare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni tra le funzioni svolte dai diversi corpi di polizia statale e locale, con particolare riguardo per i controlli sulla circolazione stradale e sulla identificazione delle persone, per la vigilanza sui locali pubblici, sulle imprese, sulle attività edilizie e sulle problematiche ambientali, sulla sicurezza delle condizioni di lavoro, sulla sicurezza dell’alimentazione, nonché alla prevenzione e repressione della microcriminalità di strada o alla c.d. “polizia di prossimità”; 5) sia assicurata la necessaria reciproca flessibilità operativa nelle situazioni imprevedibili ed urgenti nelle quali all’impossibilità di un tempestivo intervento delle forze di polizia competenti si possa sopperire con un immediato intervento temporaneo di un altro corpo statale o locale di polizia, 6) siano disciplinati criteri, modi e casi in cui le forze di polizia dello Stato possano svolgere le funzioni della polizia locale in base al potere sostitutivo esercitato dal Governo ai sensi dell’art. 120, comma 2 della Costituzione nei confronti degli organi di un determinato enti locale nei casi di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica o di mancato rispetto delle norme e dei trattati internazionali o della normativa comunitaria; 7) nell’ambito delle specifiche operazioni disposte in collaborazione con le forze di polizia statali le attività svolte dal personale della polizia locale sono coordinate dal questore e dal comandante del corpo di polizia locale, o da soggetti da questi delegati, nel rispetto della struttura gerarchica dei corpi di polizia locale;
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s) reperire risorse per l'ammodernamento dei mezzi e per la gestione ordinarie dei servizi, sia attraverso le operazioni di razionalizzazione previste nella presente legge, sia rivedendo le locazioni privilegiando immobili demaniali e prevedendo l’uso degli immobili confiscati alla criminalità e prevedendo un graduale aumento e rinnovo delle risorse del personale di polizia al fine di mantenere e migliorare gli standard qualitativi nella tutela della sicurezza; t) prevedere uno status omogeneo comune per tutti gli appartenenti civili e militari alle forze di polizia statali e locali, ferme restando le specificità degli ordinamenti e dell’organizzazione di ogni corpo, che preveda 1) una disciplina speciale rispetto alle norme vigenti nel resto del pubblico impiego o nelle altre forze armate che tenga conto degli specifici obblighi degli appartenenti ai corpi di polizia e delle diversità derivanti dall’appartenenza a ruoli diversi o specializzati e dal diverso tipo di rapporto di dipendenza gerarchica e funzionale che caratterizza ogni corpo, 2) un ordinamento del personale e dello sviluppo delle carriere sostanzialmente omogeneo e diritti e doveri disciplinari analoghi, incluso il divieto di iscrizione ai partiti politici, ai sensi dell’art. 98 della Costituzione, di partecipazione alle attività dei partiti politici e di svolgere ogni forma di propaganda politica od elettorale, di essere nominati nell’ambito di organi statali, regionali o locali estranei alle funzioni di sicurezza, fatte salve le specificità proprie della sola carriera militare per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, ma prevedendo in ogni caso la facoltà per gli appartenenti alle forze di polizia statali e locali, anche ad ordinamento militare, di esercitare liberamente le libertà religiose e sindacali, di riunione e di associazione e di formare o di appartenere ad associazioni culturali o religiose o sindacali o di partecipare alla loro attività o di chiedere la loro assistenza per la tutela dei loro interessi individuali e collettivi, con divieto di svolgimento di attività commerciali o professionali, nonché la possibilità di presentazione di candidature ad elezioni in territori estranei a quelli di svolgimento delle funzioni e previa messa in aspettativa; 3) il riordino e l’armonizzazione della disciplina dell’ammissione ai corpi di polizia statali e locali, delle carriere, della disciplina degli illeciti e dei procedimenti disciplinari in conformità con il nuovo ordinamento e con le nuove funzioni adottati in conformità della presente legge, inclusi l’obbligo di non avere precedenti penali, garantendo l’accesso ai profili di base delle carriere iniziali direttamente dalla società civile e consentendo l’accesso preferenziale del personale militare alla sola Arma dei Carabinieri e la previsione di forme di mobilità del personale avente qualificazione professionale omogenea dall’uno all’altro corpo statale o da un corpo statale a quello locale o da un corpo di polizia locale alla Polizia di Stato o al Corpo nazionale della protezione civile, nonché l’esclusione di avanzamenti automatici di carriera sulla base della mera anzianità e la previsione che ogni avanzamento, promozione o destinazione sia fondato su valutazioni per titoli e meriti e sul raggiungimento delle priorità nazionali o locali in materia di ordine pubblico o sicurezza con impiego ancorato al ruolo/grado
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rivestito e conseguente valorizzazione economica e funzionale e prevedendo altresì un sistema di formazione in servizio; 4) lo snellimento consistente delle carriere, delle strutture e dei livelli gerarchici di coordinamento nelle forze di polizia statali e locali soprattutto sui livelli intermedi e di ogni Corpo, anche rendendo più efficiente l'impiego degli operatori disponibili soprattutto sui livelli intermedi e liberando risorse umane e professionali a favore di un presidio maggiore nel territorio e accessibilità da parte dei cittadini; 5) un trattamento economico sostanzialmente omogeneo per gli appartenenti a tutte le forze di polizia statali e locali per lo svolgimento di ogni tipo funzioni di polizia sostanzialmente omogenee, previa specifica dei livelli di professionalità e di aggiornamento richiesti per ciascun ruolo, dei rischi e delle responsabilità connessi allo svolgimento di ogni mansione e funzione, anche in relazione ai diversi gradi di rischio per l’incolumità personale dell’operatore e alle diverse aree territoriali caratterizzate da diversi livelli di pericolosità sociale o criminale, con previsioni di incentivi e premi per l’aggiornamento e la professionalità e per l’effettivo raggiungimento delle priorità nazionali e locali nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza; 6) l’istituzione nell’ambito del pubblico impiego di un settore di contrattazione distinto per il personale appartenente alle forze di polizia statali e locali e per il personale del nuovo Corpo nazionale della protezione civile, in riferimento alla peculiarità dei compiti istituzionali, anche prevedendo norme speciali per disciplinare il rapporto di impiego del personale militare e di polizia e di soccorso pubblico, fermi i limiti della rappresentanza sindacale delle forze ad ordinamento civile e della rappresentanza militare per il personale appartenente all’Arma dei carabinieri e con la disciplina esaustiva di tutti gli istituti anche di carattere economico e previdenziale, caratterizzanti lo specifico comparto, rispetto al resto del pubblico impiego anche in relazione ai limiti di età connessi al mantenimento dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni e alla speranza di vita media per gli appartenenti a tali corpi; 7) l’istituzione in ogni corpo di polizia statale e in ogni corpo di polizia locale, anche in modo associato tra più enti locali, di appositi servizi ispettivi e di controllo interno, ai quali deve essere adibito personale specializzato e collocato in appositi ruoli distinti, i quali siano incaricati di svolgere frequenti e sistematiche verifiche periodiche sulla funzionalità e sull’efficienza di ciascuna articolazione interna del corpo e sul rispetto degli obblighi disciplinari da parte del personale e di indagare su qualsiasi inefficienza o illecito disciplinare segnalati, ferma restando la competenza esclusiva dell’Arma dei Carabinieri allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria su eventuali reati commessi dal personale militare e dal personale di tutti i corpi di polizia statale o locale; 8) un trattamento previdenziale omogeneo per gli appartenenti ai corpi di polizia statali e locali che svolgano funzioni analoghe;
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9) la prevenzione e il contrasto di situazioni di influenza da parte di imprese sul Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza, su ogni corpo di polizia statale e locale e sugli altri soggetti ad esso afferenti e sul relativo personale, inclusi gli appartenenti alle forze di polizia statali e locali e sui loro dirigenti e comandanti civili e militari, con particolare riguardo per la prevenzione e il contrasto delle situazioni di influenza da parte delle imprese pubbliche o private, nazionali od estere, che producano o commercino apparati militari e della difesa, armamenti e materiale o altri beni o servizi attinenti con la difesa o con la sicurezza, prevedendo in ogni caso il divieto permanente di intrattenere con tali imprese rapporti di lavoro o di collaborazione o di consulenza di qualunque tipo, anche successivi alla cessazione del servizio o al collocamento in congedo, e l’obbligo di comunicazione immediata alle autorità di indirizzo politicoamministrativo dei parenti o familiari o conviventi o affini impiegati in tali imprese o in altre aziende pubbliche o private, nazionali o estere, operanti nei settori di interesse della difesa e della sicurezza e prevedendo forme di controllo e sanzioni per le trasgressioni; 10) il vincolo della progressione di carriera e della valutazione del personale e dei dirigenti delle forze di polizia statali e locali ad una comprovata capacità di corrispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini e di riduzione complessiva, statisticamente verificabile, della quantità e qualità dei reati e degli illeciti delle aree di competenza; 11) la previsione che, ai sensi dell’articolo 39 della Costituzione, le organizzazioni sindacali del personale delle forze di polizia statali e locali che abbiano uno statuto associativo e un’organizzazione interna a base democratica, inclusa la trasparenza della gestione finanziaria, siano legalmente iscritte presso apposito registro pubblico e partecipino alla libera elezione delle rappresentanze sindacali e, in proporzione ai loro iscritti, alle negoziazioni sindacali e alla tutela individuale e collettiva del personale civile o militare che svolge funzioni di polizia, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi, né nelle funzioni ispettive o disciplinari, per gli aspetti che riguardano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, i trattamenti previdenziali e gli eventuali trattamenti di missione e di trasferimento, l’orario di servizio delle strutture, l'orario di lavoro obbligatorio e i criteri per la modulazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio, le licenze, le aspettative e i permessi, la disciplina generale in materia di alloggi, la formazione e la qualificazione professionali, le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari, la mobilità del personale e l'attribuzione degli incarichi, la vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute, i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale, nonché sugli altri oggetti previsti dalle vigenti norme che regolano le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle forze di polizia e delle forze armate e a tal fine tali norme devono essere riordinate e armonizzate nell’ambito dell’esercizio delle deleghe legislative previste dalla presente legge;
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12) la disciplina della fornitura, della custodia e dell’uso delle armi e degli addestramenti periodici all’uso di esse da parte del personale delle forze di polizia statali e locali. 3. La delega legislativa per il riordino della polizia locale deve essere esercitata dal Governo attenendosi ai criteri e principi direttivi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, nonché alle finalità indicate nel comma 1 e ai seguenti criteri e principi direttivi specifici: a) disciplinare il nuovo ordinamento della polizia locale, quale funzione fondamentale spettante ai Comuni, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, in modo che: 1) è assicurato il costante concorso dei corpi di polizia locale alla tutela della sicurezza e della legalità in ogni centro abitato e al Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza e in caso di pubbliche calamità l’eventuale concorso con le funzioni svolte dai soggetti che compongono il Servizio nazionale della protezione civile; 2) i Comuni, singoli e associati, le Province e le Città Metropolitane sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle funzioni amministrative loro attribuite dalle Regioni e dallo Stato e a tal fine costituiscono appositi corpi di polizia locale ad ordinamento civile, dotati di autonomia organizzativa, costituiti dall’insieme dei pubblici dipendenti aventi la qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza che esplicano a vari livelli i servizi di polizia locale nei casi e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti e alle dipendenze di un comandante, fatta salva la facoltà per ogni Comune di deliberare di avvalersi anche di ausiliari di pubblica sicurezza per determinate attività da svolgersi sul proprio territorio; 3) il Sindaco, il Presidente della Provincia, o, nei casi dei corpi consorziati, il comitato dei sindaci o il sindaco metropolitano, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, garantiscono l’autonomia e il buon funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nell’ambito delle rispettive competenze, adottando provvedimenti relativi ai loro compiti di vigilanza sull’espletamento delle relative attività istituzionali, impartendo direttive politico-amministrative al comandante del corpo in adempimento delle finalità e dei compiti e verificandone i risultati, anche con l’ausilio di appositi nuclei di valutazione, senza interferenze nelle singole attività operative e nel rispetto dell’autonomia dei compiti del comandante prevista nel numero 9), e dell’obbligo di eseguire soltanto ordini legittimi previsto nel numero 10); 4) l'autorità giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il Sindaco o il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale e nei casi in cui svolge attività di polizia
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giudiziaria il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria, la quale può disporre, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga, per determinate e specifiche indagini, attività al di fuori del territorio di competenza, le cui eventuali spese sono poste immediatamente a carico del Ministero della Giustizia, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 5) durante lo svolgimento di servizi della polizia locale sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza del corpo di polizia locale, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza o di assoluta necessità, confermata dall’autorità giudiziaria procedente, di proseguire le attività investigative e di ricerca delle fonti di prova; 6) ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, il personale di polizia locale può effettuare missioni esterne al territorio regionale esclusivamente per finalità di collegamento o di rappresentanza o per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni o in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni; 7) il sindaco è autorità locale di protezione civile e autorità locale di pubblica sicurezza e svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo distinte rispetto a quelle di direzione operativa spettante ai comandanti dei corpi di polizia locale; deve essere in ogni caso soppressa la figura del Sindaco quale ufficiale di Governo; 8) il Prefetto esercita compiti di vigilanza e poteri sostitutivi sui corpi di polizia locale e sui sindaci quali autorità locali di protezione civile e autorità di pubblica sicurezza; 9) il comandante di ogni corpo di polizia locale è nominato o revocato dal sindaco o dal comitato dei sindaci o dal presidente della Provincia, secondo l’assetto del corpo stesso, deve essere scelto nell’ambito di elenchi regionali di evidenza pubblica, comunicati al Sistema integrato per l’ordine pubblico e la sicurezza e verificati dal Ministero dell’Interno, a cui si possono iscrivere persone laureate e incensurate di sicura affidabilità che abbiano superato uno specifico corso formativo organizzato da ogni Regione in collaborazione col Ministro dell’Interno, ha piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del rispettivo corpo ed è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnategli dalla legge e dai regolamenti, nonché dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo, della
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loro formazione presso gli appositi enti regionali e ne risponde al sindaco o al presidente della provincia, ed è responsabile del costante coordinamento delle attività operative svolte dal corpo nei rapporti con le forze di polizia statali, e nel caso di operazioni di servizio o di incarichi comunque eccedenti le mansioni e i compiti di istituto ordinari, esprime parere vincolante alle richieste rivolte dal sindaco o dalle autorità statali di pubblica sicurezza; il comandante risponde altresì all’autorità giudiziaria per l’organizzazione e l’espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria da parte del corpo stesso; 10) il personale di ogni corpo di polizia locale ha l’obbligo di obbedire agli ordini legittimi impartiti dal comandante del corpo stesso e, nei casi previsti dalla legge, dalle autorità di pubblica sicurezza, nonché, per le funzioni di polizia giudiziaria, dall’autorità giudiziaria e la violazione degli ordini è punita con sanzioni disciplinari e penali. b) individuare le funzioni di polizia locale che devono essere svolte da ogni corpo di polizia locale nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti locali associati o convenzionati, distinguendole tra funzioni da esercitarsi in via esclusiva, funzioni da esercitarsi in via prevalente, funzioni da esercitarsi in via concorrente con le forze di polizia statali e funzioni ausiliarie delle forze statali di polizia e prevedendo anche al riordino e al coordinamento delle norme statali, anche di principio, vigenti in materia di guardie ecologiche volontarie, zoofile, venatorie, ittiche; c) attribuire in via esclusiva ai corpi di polizia locale le seguenti funzioni, attività e compiti 1) attività di vigilanza sull’applicazione delle leggi regionali, dei regolamenti dell’ente locale di appartenenza, delle ordinanze e delle deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi e del supporto alle attività di vigilanza e di controllo interno praticate dalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali e della Città metropolitana sul proprio personale o sull’andamento dei propri uffici, fatte salve le norme in materia di prevenzione e di repressione della corruzione, in materia di vigilanza del Ministero dell’interno e dell’Autorità nazionale anticorruzione e la competenza prevalente dell’Arma dei carabinieri per tali reati; 2) attività dei servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali del Comune, della Provincia o della Città Metropolitana, nonché della vigilanza sulle persone e sulle cose negli edifici in cui hanno sede gli uffici e degli organi dei Comuni, della Provincia o della Città metropolitana, salvi i casi in cui sussistano più elevati rischi per la sicurezza che abbiano richiesto l’attivazione di forme di vigilanza fissa o personale svolte dall’Arma dei Carabinieri su determinate sedi o su persone che ricoprono tali cariche; 3) funzioni di polizia di sicurezza e di polizia amministrativa previste dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali e funzioni di polizia tributaria concernenti i tributi comunali, provinciali e regionali, anche per prevenire la elusione e la
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evasione di tali tributi, ferme restando le competenze statali in materia di accertamento e riscossione dei tributi e di prevenzione e repressione dell’evasione fiscale; d) attribuire in via prevalente ai corpi di polizia locale le seguenti funzioni, attività e compiti: 1) funzioni di polizia amministrativa previste dalla leggi statali che riguardino fatti di rilevanza locale per i quali non sussistano esigenze di carattere unitario e di tutte le funzioni di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza di interesse meramente locale; 2) funzioni di polizia amministrativa a supporto dei compiti e delle funzioni svolti dai servizi sociali gestiti o promossi, anche in forma associata, dagli enti locali e di funzioni di supporto, preparazione ed esecuzione dei provvedimenti adottati dal Sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza e delle funzioni comunali in materia di accertamenti e verifiche concernenti lo stato civile, le anagrafi e la tenuta delle liste elettorali e di leva; 3) funzioni di vigilanza sulle attività edilizie e sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti, ferme restando le competenze statali in materia di protezione civile, di tutela dell’ambiente, di sicurezza, di ordine pubblico, nonché le eventuali funzioni complementari di vigilanza a tutela delle proprietà private svolte dal personale di sicurezza privata regolarmente autorizzato, 4) accertamenti non spettanti alle forze di polizia statali in materia ambientale, consistenti in controlli delle aree in stato di degrado, in accertamenti di discariche abusive e di abbandono di rifiuti; 5) funzioni di polizia amministrativa consistenti in controlli del commercio in sede fissa, dei pubblici esercizi, di igiene degli alimenti, dei locali e dei circoli privati e dell’applicazione delle leggi regionali in materia e applicazione delle sanzioni per le violazioni accertate, nonché in interventi a tutela della salute dei singoli cittadini e di sicurezza e/o di salute pubblica in caso di motivata necessità e urgenza clinica, necessari quando le persone rifiutano trattamenti sanitari obbligatori per una grave patologia psichiatrica o infettivologica non altrimenti gestibile; 6) svolgimento nell’ambito dei centri urbani delle attività di vigilanza, di controllo dei veicoli e di prevenzione della sinistrosità nelle rispettive reti stradali di proprietà dell’ente di appartenenza, secondo le disposizioni del codice della strada, di compiti di polizia stradale consistenti nella gestione del traffico urbano, nella prevenzione e rilevazione degli incidenti stradali nei centri urbani di grandi dimensioni, nell’accertamento di documenti dei veicoli e dei conducenti e di comportamenti illeciti, incluso l’immediato accesso agli schedari gestiti dal Ministero dell’Interno, nell’attività sanzionatoria in caso di violazione del codice della strada e di altre sanzioni amministrative, salvo il controllo sulla sosta o sul traffico eventualmente affidati dal Comune ad ausiliari del traffico o della sosta, nonché in attività di educazione stradale realizzate presso le scuole di ogni ordine e grado nell’ambito dei
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loro piani dell’offerta formativa, salvo che sia affidata ad ausiliari di pubblica sicurezza; 7) funzioni di polizia di prossimità, in collaborazione con i servizi svolti dalla Polizia di Stato; 8) svolgimento, in collaborazione con i servizi svolti dalla nuova Polizia di Stato, delle funzioni di polizia necessarie per attuare le norme e i provvedimenti comunali, regionali e statali diretti a prevenire e a contrastare le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool, le situazioni dalle quali possono scaturire comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili idonei a favorire tali situazioni, le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica mobilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico, i comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, turbino gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la finalità cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, come la prostituzione in luoghi pubblici o l'accattonaggio molesto; 9) ogni altra funzione di polizia amministrativa locale, di polizia edilizia dirette ai controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale, di polizia commerciale e di tutela del consumatore, 10) prevenzione ed accertamento delle violazioni al Codice della Strada, rilevazioni tecniche degli incidenti stradali, scorte ed operazioni di soccorso e altre funzioni di polizia stradale previste dal codice della strada 11) funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; e) attribuire ai corpi di polizia locale le seguenti funzioni, attività e compiti da svolgersi in concorso con le funzioni svolte delle forze di polizia statali: 1) funzioni di polizia di sicurezza, consistenti nei controlli in occasione di riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di manifestazioni sportive o di controlli del territorio nell’ambito di parchi urbani o di quartieri dei centri urbani, in accertamenti di violazioni della sicurezza urbana, 2) funzioni di polizia amministrativa e di polizia di sicurezza consistenti in interventi di identificazione degli stranieri e per la violazione di norme sull’immigrazione e di vigilanza sulla condizione giuridica degli stranieri ed apolidi presenti sul territorio, nella preparazione ed esecuzione dei provvedimenti amministrativi adottati nei loro confronti o in loro favore e nella predisposizione e
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attuazione di ogni altro provvedimento generale di soccorso e di sostegno in materia di immigrazione e di asilo da attuarsi nell’ambito comunale; 3) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, 4) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni, 5) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro, 6) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici, 7) informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità statali, regionali e locali competenti, 8) predisposizione di servizi e di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane; 9) funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria, fatti salvi i ruoli e le collaborazioni previsti dalle norme statali, riordinate per effetto della presente legge, e delle norme regionali e provinciali, esercitate da parte di guardie ecologiche volontarie, zoofile, venatorie, ittiche; f) attribuire ai corpi di polizia locale funzioni ausiliarie delle forze di polizia statali nel territorio di competenza, in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, di mantenimento dell’ordine pubblico, di tutela delle sicurezza dei cittadini, di verifica dell’osservanza delle leggi e dei regolamenti statali, di soccorso in caso di calamità, sia in via generale, sia limitatamente a specifiche operazioni e circostanze, nell’ambito di criteri generali elaborati nell’ambito del Sistema nazionale integrato di sicurezza e previa richiesta del Sindaco o del Prefetto al comandante del corpo; g) disciplinare i principi fondamentali che devono essere attuati dalle leggi regionali nella disciplina dell’ordinamento dei corpi e delle funzione di polizia locale, secondo i seguenti criteri: 1) le funzioni di polizia locale siano esercitate nei casi e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti da appositi corpi di polizia locale ad ordinamento civile dotati di autonomia organizzativa, costituiti dall’insieme dei pubblici dipendenti che esplicano a vari livelli i servizi di polizia locale e posti alle dipendenze di un comandante, 2) i corpi di polizia locale siano allocati in prevalenza, ai sensi dell’art. 118 Cost., in ogni Comune e, soltanto qualora sussistano esigenze unitarie, ad enti diversi dal Comune da individuarsi secondo i criteri dell’adeguatezza, della
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differenziazione e della sussidiarietà, agevolando in ogni caso la gestione associata tra Comuni diversi o l’allocazione in tutto o in parte del servizio di polizia locale alle Province o alle Città metropolitane, prevedendo in questi ultimi casi il comitato dei sindaci degli enti che sovraintende, lasciando alla legge regionale la facoltà di prevedere che gli enti di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali possono avvalersi di proprio personale con funzioni di polizia amministrativa locale nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento all’interno del territorio di tali parchi regionali e riserve naturali regionali anche in collaborazione con la specialità della polizia ambientale e agroalimentare della nuova Polizia di Stato e la facoltà di coordinare col nuovo assetto statale e regionale dei corpi di polizia locale la disciplina prevista da altre norme regionali o locali concernenti guardie venatorie, guardie ittiche, guardie addette ai parchi nazionali e regionali, guardie giurate comunali, forestali e campestri, guardie private, guardie volontarie ecologiche e zoofile; 3) siano individuati gli standard essenziali e i servizi minimi per le funzioni di polizia che ogni corpo di polizia locale dovrebbe svolgere, incluso il servizio ispettivo interno, e i criteri per individuare ed aggiornare i requisiti minimi di quantità e qualità di ciascun servizio, al fine di evitare l’irrilevanza operativa di taluni corpi di polizia locale e le connesse inefficienze e disparità operative da corpo a corpo; 4) sia prevista l’adozione e la periodica revisione da parte di ogni corpo di polizia locale, previa approvazione della competente autorità politicoamministrativa, della carta dei servizi nella quale siano descritte alla popolazione le modalità di erogazione dei servizi da parte del corpo, le modalità di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza delle attività svolte, da misurare anche attraverso periodiche rilevazioni sulla soddisfazione della popolazione, e le modalità per la partecipazione dei cittadini e per la rilevazione e diffusione periodica dei dati sulla soddisfazione della popolazione per il servizio svolto dal corpo di polizia locale e sulle azioni conseguenti agli esiti delle rilevazioni svolte; 5) ogni servizio di polizia locale disponga delle capacità organizzative, funzionali, strumentali e di personale necessarie a svolgere concretamente in modo adeguato, efficace, efficiente e flessibile sia le funzioni amministrative in materia di ordine pubblico e sicurezza conferite dalla legislazione statale, sia le funzioni di polizia amministrativa locale conferite dalla legislazione regionale in materia di organizzazione, formazione del personale e dotazioni dei servizi di polizia locale a disposizione degli enti locali e dell’amministrazione della Regione stessa, fatta salva la facoltà per la legge regionale di prevedere altresì, nel rispetto delle norme statali, determinate forme di collaborazione e di supporto con i corpi di polizia locali da parte delle organizzazioni di volontariato, dei servizi delle guardie particolari giurate e di altri ausiliari di pubblica sicurezza; 6) ogni Regione e Provincia autonoma disciplini autonomamente con proprie leggi l’ordinamento della polizia locale della stessa Regione o Provincia autonoma, le sue competenze nell’ambito delle funzioni di polizia locale stabiliti
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dalle norme statali, il coordinamento e il collegamento delle funzioni di polizia amministrativa locale esercitate dai vari corpi di polizia locale entro il territorio regionale, i requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale, le modalità e i tempi per l'istituzione dei Corpi di polizia locale, individuandone i requisiti e il numero minimo di operatori necessari per la costituzione di ogni Corpo, che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il Comandante, la scelta e la nomina del Comandante, le modalità di valutazione del suo operato e il numero minimo e massimo di anni di impiego del Comandante presso il medesimo corpo di polizia locale, la fornitura dei mezzi di autotutela diversi dalle armi da fuoco e dallo sfollagente, la formazione e l’aggiornamento specifici del personale dei corpi di polizia locale, inclusa la formazione alle tecniche di difesa personale senza uso di armi, le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi, le regole per assicurare la continuità operativa delle attività di polizia locale, disciplinando le turnazioni per l’orario diurno e notturno, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso, escludendo la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia statali e riportando in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, ivi compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi, da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni; 7) l’ordinamento interno di ogni corpo o servizio di polizia locale e lo svolgimento delle sue funzioni nel territorio di riferimento siano definiti dalle norme di appositi regolamenti adottati dai Comuni, singoli o associati, o dalle Province o Città metropolitane, nel rispetto dei parametri individuati con legge da ogni Regione o Provincia autonoma; 8) ogni Regione o Provincia autonoma istituisca con legge forme, strumenti e organi regionali o provinciali preposti a unificare in un unico soggetto pubblico in ogni regione, da collegarsi al Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza, nell’ambito del quale sia istituito il solo centro regionale di spesa per gli appalti e i contratti concernenti i beni, i servizi e i concorsi del personale di tutti i corpi di polizia locale della stessa Regione o Provincia autonoma e l’acquisizione e la gestione di strumenti e dei materiali di armamento da mettere a disposizione del personale di tali corpi di concerto con il Ministero dell’Interno e col resto del Sistema nazionale integrato, e sia istituto il solo centro operativo unificato regionale competente ad indirizzare, coordinare, collegare e coordinare a livello regionale o provinciale il concreto svolgimento delle funzioni operative dei corpi di polizia locale operanti nel proprio territorio posti al servizio delle funzioni degli enti locali, ad assicurare, in collaborazione col Sistema nazionale integrato della sicurezza, uniformità nell’addestramento e nella formazione alle norme e prassi regionali e locali e nello svolgimento di operazioni analoghe in tutti i corpi di polizia locale operanti nella medesima Regione e a predisporre il necessario aiuto di analisi e di attività operative per tutti i corpi di polizia locali del territorio
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regionale e le attività di scambio di informazioni tra la Regione e gli enti locali e tra i vari corpi di polizia per fenomeni analoghi o per la prevenzione o repressione di illeciti connessi alla mobilità delle persone autrici o vittime degli stessi o alla presenza temporanea o stagionale di persone in determinati luoghi, anche prevedendo l’istituzione a livello regionale o all’interno di ogni corpo di polizia locale di particolari nuclei o corpi specializzati incaricati di svolgere in modo unitario le medesime funzioni di polizia amministrativa locale attribuite alla Regione dalla legge statale o regionale, con particolare riguardo per la sicurezza urbana, per la sicurezza stradale, per la sicurezza ambientale e per le altre funzioni di polizia amministrativa, e disciplinando forme di costante interazione tra la programmazione e lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa affidate ai corpi di polizia locale e la programmazione e lo svolgimento delle funzioni regionali e locali in materia di protezione civile, di gestione del territorio, di servizi sociali e in ogni altra materia e delle funzioni amministrative comunali in materia di anagrafi, di stato civile e di cittadinanza e la facoltà di concludere accordi generali o specifici tra la Regione e gli enti locali di collaborazione in materia di sicurezza urbana e di polizia amministrativa, anche per prevedere forme di integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento, ivi compresi il contrasto al disagio sociale, la promozione dell'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale; 9) le funzioni svolte dai corpi di polizia locale, per tutte le funzioni di polizia locale svolte nei capoluoghi delle regioni e delle Province e nelle Città metropolitane e per le funzioni indispensabili nelle situazioni di emergenza, per le funzioni di controllo del traffico e della sosta siano esercitate in modo operativo 24 ore su 24; 10) il personale di ogni corpo di polizia locale sia selezionato su richiesta di ogni comandante con appositi concorsi pubblici organizzati dalla Regione tra gli appartenenti all’apposito albo regionale formato dalle persone qualificate e incensurate che abbiano superato apposita selezione pubblica e successiva formazione specifica organizzate dalla Regione stessa, oltre ad avere positivamente svolto le attività di formazione e di addestramento per tutti gli appartenenti ai corpi di polizia statali e locali organizzate a livello nazionale o a livello decentrato, nell’ambito del Sistema nazionale integrato per la sicurezza, dalla Scuola nazionale di formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione per le forze di polizia statali e locali istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 6; 11) la formazione, l’addestramento e l'aggiornamento professionale del personale dei corpi di polizia locale neo assunto e di quello già in servizio, sia assicurato mediante la partecipazione ad attività formative ed addestrative svolte da strutture formative regionali a proposito di norme regionali e locali, di situazioni regionali o locali o di aspetti locali di fenomeni nazionali e mediante la partecipazione ad attività formative ed addestrative comuni organizzate a livello
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nazionale o a livello decentrato, nell’ambito del Sistema nazionale integrato per la sicurezza, dalla Scuola nazionale di formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione per le forze di polizia statali e locali istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 6; h) prevedere che all’entrata in vigore dei decreti legislativi adottati per effetto della delega legislativa indicata dal presente comma siano abrogate la legge 7 marzo 1986, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni e le norme che prevedevano corpi di polizia provinciali i) prevedere apposite norme transitorie, anche in esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, fino all’entrata in vigore delle nuove leggi regionali o provinciali che devono disciplinare il nuovo ordinamento dei corpi di polizia locale nell’ambito di ogni regione o Provincia autonoma, disponendo altresì che la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza sia attribuita a tutti gli operatori degli attuali corpi di polizia locale aventi i requisiti generali richiesti a tutti gli operatori di polizia nell’ambito del Servizio nazionale integrato e, per il personale dei precedenti corpi di polizia locale che manchi di tali requisiti, la frequenza di corsi di riqualificazione o l’utilizzo presso altri uffici dei rispettivi enti locali ovvero l’acquisizione della qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza. 4. I decreti legislativi adottati ai sensi dei commi precedenti disciplinano altresì il finanziamento integrale di tutte le funzioni amministrative in materia di polizia locale da esso conferite alle Regioni e agli enti locali mediante 1) la modifica, l’integrazione e l’aggiornamento delle note metodologiche per l’individuazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le funzioni di polizia locale degli enti locali stabilite in base alle norme statali vigenti prima dell’emanazione del decreto legislativo; 2) un’adeguata copertura dei costi che devono essere concretamente sostenuti dagli enti locali per la gestione della polizia locale derivanti dall’allocazione ad essi di funzioni da parte delle norme legislative statali fornendo altresì, ai sensi dell’art. 119 della Costituzione, i mezzi economici necessari ad ogni ente locale, in proporzione alle sue dimensioni; 3) la previsione di eventuali contributi speciali o risorse aggiuntive a determinati enti locali nel cui territorio sussistano maggiori esigenze connesse con la tutela della sicurezza, anche derivanti da maggiori fenomeni di criminalità o di disagio sociale o ad esigenze maggiori di prevenzione connesse anche a fenomeni o ad eventi temporanei, nazionali o internazionali, o a particolari afflussi stagionali, con particolare riguardo per le presenze di turisti o di stranieri; 4) l’assegnazione di risorse maggiori ed adeguate al finanziamento integrale di quella funzione all’ente locale che disponga di scarse risorse economiche per la gestione di determinate funzioni di polizia locale previste dalle norme legislative statali, fermo restando l’obbligo per le leggi regionali o provinciali di conferire agli
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enti locali le risorse necessarie allo svolgimento di ulteriori funzioni di polizia amministrativa locale da esse eventualmente attribuite ai corpi di polizia locale operanti nella stessa regione o Provincia autonoma; 5) il trasferimento di determinati beni immobili appartenenti al demanio militare o al patrimonio statale al demanio o al patrimonio di determinate Regioni od enti locali, inclusi gli edifici già destinati a sedi di corpi di polizia statale da destinare a sedi di corpi di polizia locale.
Art. 9 Esercizio delle deleghe legislative per le funzioni e i corpi di polizia statali e locali operanti nell’ambito delle Regioni a Statuto speciale 1. Il Governo della Repubblica nell’esercizio delle deleghe legislative previste nei precedenti articoli stabilisce per ogni Regione a Statuto speciale una disciplina speciale dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni statali, regionali e locali in materia di polizia amministrativa, di sicurezza e di protezione civile, dell’organizzazione e del funzionamento dei corpi statali di polizia e di protezione civile nell’ambito del territorio di ognuna di esse e dell’organizzazione dei corpi di polizia locale operanti in ognuna di esse. 2. Nell’esercizio della delega prevista nel comma 1 il Governo, oltre ad attenersi ai criteri e principi direttivi previsti negli articoli precedenti, deve attenersi ai seguenti criteri e principi direttivi specifici: 1) piena attuazione delle maggiori o diverse attribuzioni in materia di polizia, di ordine pubblico e sicurezza, di protezione civile e di polizia locale che ogni Statuto speciale o le rispettive norme di attuazione attribuiscono ad ogni Regione o Provincia autonoma o agli enti locali della stessa Regione o Provincia autonoma, fatte salve le potestà legislative o regolamentari eventualmente riservate dallo stesso Statuto speciale in tali materie alla Regione o alla Provincia autonoma; 2) armonizzazione della disciplina vigente in ogni Regione a Statuto speciale con i principi fondamentali previsti dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione; 3) inserimento dei corpi di polizia locale operanti in ogni Regione a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito del Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza istituito ai sensi dell’articolo 8; 4) modifica e integrazione delle norme legislative statali che disciplinano i rapporti finanziari tra lo Stato e ogni Regione a Statuto speciale e l’autonomia finanziaria della Regione o Provincia autonoma al fine di finanziare integralmente le funzioni regionali, provinciali o locali disciplinate o attribuite sulla base della
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presente legge, salvo il finanziamento di ulteriori funzioni eventualmente attribuite agli enti locali dalle rispettive leggi regionali o provinciali; 5) facoltà di prevedere, col consenso di ogni Regione o della Provincia autonoma interessata e nel rispetto dei rispettivi Statuti speciali, forme di coordinamento tra le funzioni di polizia svolte i Corpi forestali regionali o provinciali operanti in ognuna di tali Regioni o Province autonome e le funzioni svolte dalla nuova specialità della polizia forestale e ambientale della nuova Polizia di Stato ovvero l’incorporazione delle funzioni di polizia, delle relative risorse e del relativo personale ad esse addetto in permanenza nell’ambito di uno o più di tali Corpi nell’ambito di tale specialità o, per le funzioni di polizia amministrativa locale, nell’ambito dei corpi di polizia locale operanti in tale Regione o Provincia autonoma o di altri enti pubblici regionali o locali, con contestuale riduzione delle risorse economiche trasferite dallo Stato alla Regione o Provincia autonoma per le funzioni e le risorse e il personale eventualmente trasferiti allo Stato, fatta salva la facoltà di ogni Regione o provincia autonoma di disporre lo scioglimento del Corpo forestale regionale contestualmente all’incorporazione e fermo restando il mantenimento degli attuali livelli di tutela dell’ambiente e dell’ecostistema e delle professionalità acquisite. 3. Al fine di attuare i criteri e principi direttivi indicati nei commi 1 e 2 il Governo può prevedere disposizioni apposite nell’ambito dei decreti legislativi adottati nell’esercizio delle deleghe legislative previste dagli articoli precedenti ovvero può emanare uno o più appositi decreti legislativi. 4. Le disposizioni apposite o i decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo per ogni Regione o Provincia autonoma, incluse le eventuali disposizioni di integrazione o correzione dei decreti legislativi, devono essere elaborati dal Governo sentito il parere della rispettiva Regione o Provincia autonoma, oltre i pareri indicati nell’articolo 1, e devono ricevere, per ogni Regione o Provincia autonoma, il parere favorevole del Comitato paritetico Stato-Regione di attuazione del rispettivo Statuto speciale.
Art. 10 Riferimenti alle Province e alle Città metropolitane 1. Qualora siano abrogate le disposizioni costituzionali concernenti le Province, nell’esercizio delle deleghe legislative previste dalla presente legge i riferimenti alle funzioni e ai corpi di polizia attribuite alle Province devono ritenersi riferiti ai Comuni associati o alle Città metropolitane o alle Regioni e si procede all’attribuzione tra tali enti dei rispettivi corpi e funzioni di polizia. 2. In ogni caso l’articolazione decentrata provinciale delle forze di polizia statali e del raccordo con le autorità provinciali di pubblica sicurezza deve riferirsi all’ambito territoriale delle Città metropolitane, ove istituite. 3. Nelle deleghe legislative per l’istituzione del Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza e per il riordino della polizia locale previste dall’articolo
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8 si tiene conto degli Statuti delle Città metropolitane e delle esigenze di attuazione legge 7 aprile 2014, n. 56. Art. 11 Delega legislativa per il riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 1. Il Governo della Repubblica, oltre ad attenersi ai criteri e principi direttivi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 con uno o più decreti legislativi provvede al riordino del Corpo delle Capitanerie di porto della Marina militare secondo i seguenti criteri e principi direttivi specifici: a) esclusione dalle funzioni del Corpo delle funzioni di polizia che siano state attribuite o trasferite alle forze di polizia statali e locali in mare, sul demanio marittimo e nelle acque interne per effetto delle deleghe legislative previste dalla presente legge; b) esclusione dalle funzioni del Corpo delle funzioni amministrative non direttamente e immediatamente connesse con la difesa militare dello Stato in mare, sul demanio marittimo e nelle acque interne e non sottoposte alla dipendenza funzionale del Ministro della Difesa; c) mantenimento al Corpo delle funzioni militari svolte al di fuori delle acque territoriali; d) riorganizzazione centrale e periferica del Corpo in conformità col trasferimento delle precedenti funzioni del Corpo, del relativo personale e delle relative dotazioni ai corpi di polizia statali o locali istituiti o riordinati per effetto della presente legge; e) definizione degli organici nonché delle modalità di confluenza in essi del personale già inquadrato nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nella Polizia di Stato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, ovvero trasferito dal Corpo delle capitanerie di porto ai nuovi corpi di polizia statali o locali istituiti o riordinati per effetto della presente legge. Il personale che confluisce nel Corpo conserva l'anzianità posseduta nel corpo di appartenenza al momento del passaggio; f) disciplina delle attività urgenti ed indifferibili svolte dal Corpo in connessione con eventuali reati o reati militari da esso segnalati alle forze di polizia nello svolgimento delle funzioni del Corpo o in connessione con altri fenomeni o con altre materie su cui le forze di polizia svolgono le loro funzioni; g) partecipazione del Corpo riordinato al Sistema nazionale integrato di ordine pubblico e sicurezza istituito ai sensi dell’articolo 8.
Art. 12 Copertura finanziaria
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1.Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse già previste nei capitoli del bilancio dello Stato. 2. Agli oneri derivanti dal funzionamento degli organi e degli uffici istituti ai sensi dell’articolo 1, comma 7, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nell’ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. I decreti legislativi e i regolamenti previsti in attuazione della presente legge non possono creare oneri aggiuntivi per i bilanci dello Stato, nonché per i bilanci delle Regioni e delle Province autonome e degli enti locali, salvi i finanziamenti statali in favore delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali per le funzioni di polizia locale riordinate e finanziate secondo i principi e i criteri direttivi previsti dall’articolo 8. 4. Dal riordino delle forze di polizia dello Stato e dei corpi statali di protezione civile, incluso l’accorpamento e lo scioglimento dei corpi di polizia dello Stato, disposti ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, devono derivare effetti positivi, ai fini della riduzione dell’indebitamento netto dello Stato, che consentano risparmi non inferiori a 800 milioni di Euro nel 2015 e a 1700 milioni di Euro nel 2016, come indicato nel Documento di economia e finanza del 2014.
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