Consiglio di Stato maggio 2017 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxxx xxxx, avverso diniego di riconoscimento dei benefici previsti dal d.P.R. n. 243 del 2006. Numero 00970/2017 e data 02/05/2017 Spedizione logo REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2017 NUMERO AFFARE 01846/2013 OGGETTO: Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxxx xxxx, avverso diniego di riconoscimento dei benefici previsti dal d.P.R. n. 243 del 2006. LA SEZIONE Vista la relazione n. 043102 del 5 settembre 2012 con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone; 1. Il ricorrente riferisce quanto segue. Il 13 maggio 2002 veniva ricoverato a causa di un episodio cerebrovascolare ischemico minore in seguito al quale la C.M.O. di Livorno lo riteneva non idoneo in modo permanente al servizio militare incondizionato. Ai fini del d.P.R. 738 del 25 ottobre 1981 l’invalidità determinava una inidoneità permanente parziale. Tale parere veniva confermato dalla C.M.O. di Firenze che lo giudicava non idoneo permanentemente al servizio militare. Tale infermità veniva riconosciuta si dipendente da fatti di servizio dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con posizione n. 22014/2003 resa nell’adunanza n. 171/2003 del 29 ottobre 2003 ratificata dal Decreto n. 222/03 del 18 novembre 2003 del Ministero della difesa. In data 21 marzo 2011 inoltrava richiesta al Ministero della difesa affinché l’infermità venisse riconosciuta dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative delle mansioni svolte così come previsto dall’art.1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione dei benefici previsti dal d.P.R. n. 243/2006 (speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio). Con parere n. 28410/2011 del 13 ottobre 2011 il Comitato di verifica per le cause di servizio, ha ritenuto l’infermità: “esiti stabilizzati di pregresso evento vascolare ischemico-encefalico minore con residua modesta ipostenia arti dx e sfumata disartria” non dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative di missione, ai sensi del d.P.R. n. 243/2006.