Consiglio di stato maggio 2017 ricorso straordinario al presidente della repubblica con la richiesta

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Consiglio di Stato maggio 2017- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con la richiesta di annullamento della sanzione del rimprovero

Numero 01155/2017 e data 16/05/2017 Spedizione logo REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 10 maggio 2017

NUMERO AFFARE 03334/2013 OGGETTO: Ministero della Difesa -Direzione Generale per il personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Bruno Colella, contro Legione Carabinieri Lazio Gruppo di Frascati, avverso il provvedimento n. 275/7 del 18 giugno 2012, notificato all'interessato il 26 giugno successivo, di rigetto della richiesta di annullamento della sanzione del rimprovero verbale inflitta il 24 ottobre 2012 nonchĂŠ di tutti gli atti presupposti e conseguenti. LA SEZIONE Vista la relazione n. 0097192 del 3 aprile 2013 con la quale il Ministero della Difesa -Direzione Generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Viste le controdeduzioni del ricorrente del 1 luglio 2013; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella Manzione.,


Premesso e considerato: Al ricorrente, militare in servizio presso la Stazione C.C. di Ville Pontificie, veniva inflitta dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Castel Gandolfo con provvedimento n. 202/5 del 19 aprile 2012, notificato lo stesso giorno, la sanzione disciplinare di corpo del "rimprovero" per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: "Maresciallo effettivo a Stazione distaccata, quale responsabile di un contingente di Ordine Pubblico impiegato presso scalo aeroportualeinternazionale in occasione della visita in Italia di un Capo di Governo estero, si recava sul luogo del servizio con l'autovettura affidatagli coperta di fango nella quasi totalità della carrozzeria, dimostrando minore senso di responsabilità" . Il 17 maggio 2012, il militare impugnava la citata sanzione con ricorso rivolto al Comandante del Gruppo Carabinieri di Frascati che veniva rigettato con il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso. Le doglianze del ricorrente sono sinteticamente riconducibili al difetto di istruttoria, concretizzatosi in particolare nell’asserita violazione dell’art. 1398 del d.lgs. 66/2010 e nella irregolarità nella trasmissione del ricorso gerarchico, contenente impropriamente una nota descrittiva del Comandante autore del rilievo originario, in violazione dell’art. 1366 del medesimo decreto legislativo che vieta l’inserimento di pareri o commenti in sede di trasmissione del ricorso gerarchico. La Sezione ritiene il ricorso fondato e come tale meritevole di accoglimento. Nel caso di specie, infatti, non è in discussione la circostanza di fatto, oggetto del rilievo disciplinare, che il veicolo in uso al ricorrente fosse sporco di fango al momento dell’ispezione del dispositivo di ordine pubblico da parte del Comandante della Compagnia di Castel Gandolfo. Ne’ la Sezione intende disconoscere l’astratta rilevanza disciplinare di una condotta consistente nell’utilizzo di veicolo di servizio senza sincerarsi, ove possibile, delle condizioni accettabili dello stesso anche sotto il profilo del decoro. Il ricorrente, tuttavia, lamenta prioritariamente il difetto di istruttoria in relazione alla ascrivibilità dell’imbrattamento del veicolo ad una propria condotta lato sensu negligente, rimarcando come il superiore gerarchico si sia, al contrario, limitato ad affermare la –incontestata – circostanza della presenza di fango sul veicolo (la cui descrizione in termini quantitativi pure risulta divergente in verità) senza nulla verificare circa la responsabilità della causazione della stessa, o della sua mancata rimozione, in capo al militare. Quanto detto, peraltro, ignorando gli spunti investigativi forniti dal ricorrente in sede di note difensive già nell’ambito del procedimento disciplinare che avrebbero, al contrario, consentito una obiettiva ricostruzione della


dinamica dei fatti e non solo delle loro risultanze finali. La Sezione ritiene al contrario doveroso che l’istruttoria finalizzata alla irrogazione di una sanzione disciplinare, per quanto minimale e sicuramente proporzionata all’apparente disvalore dell’illecito (rimprovero verbale), in ragione della natura comunque afflittiva della stessa sia comunque indirizzata anche all’accertamento del profilo soggettivo dello stesso, come del resto avviene per qualsivoglia altra tipologia di illecito. Quanto detto allo scopo di evitare che l’apparente avvenuta violazione di regole comportamentali che delineano i contorni della diligenza professionale esigibile, sfocino in una impropria ed inammissibile responsabilità oggettiva. Se, dunque, non risulta condivisibile la lettura che dell’art. 1398 del d.lgs. 66 del 2010 tenta di dare il ricorrente laddove, nel ricostruire i passaggi procedurali del procedimento disciplinare, legge come obbligo quella che è mera facoltà di audizione di testimoni, ove ritenuti necessari ai fini della ricostruzione dei fatti; è pur tuttavia vero che la discrezionalità dell’organo accertatore nello scegliere le modalità di effettuazione delle verifiche, non si può spingere fino al difetto assoluto di istruttoria su elementi palesemente rilevanti per la sussistenza della fattispecie. La Sezione ritiene dunque che dalla documentazione versata in atti non risulti affatto provata – e nemmeno “indagata”- la circostanza che il Colella si sia “recato” sul luogo del servizio con l’autovettura affidatagli coperta di fango, come affermato nel provvedimento di irrogazione del rimprovero verbale. L’istruttoria infatti è consistita nella -indiscussa -rilevazione diretta da parte del Comandate della Compagnia dello stato del veicolo una volta arrivato all’aeroporto, essendosi evidentemente ritenuta superflua qualunque indagine suppletiva. Quanto detto, peraltro, malgrado il ricorrente abbia da subito tentato di fornire una ricostruzione dell’accaduto, suggerendo anche spunti probatori che, al limite, avrebbero potuto anche comportare la confutazione dei propri assunti difensivi. Egli infatti asserisce di aver preso il veicolo assegnatogli con ordine di servizio del Comandante di stazione, in tempo utile per recarsi all’aeroporto di Ciampino ad effettuare il servizio comandato, senza avvedersi dell’eventuale presenza di sporco sulla carrozzeria. Fornisce poi una plausibile spiegazione dell’accidentalità dell’imbrattamento descrivendo il tragitto, l’intensità del traffico veicolare anche pesante con possibilità di incrocio di altri veicoli e le condizioni di luogo correlate ai pregressi e recenti eventi metereologici (abbondanti nevicate con accumuli in via di scioglimento ai lati della carreggiata e conseguente presenza di pozzanghere) cui l’Amministrazione replica assiomaticamente facendo riferimento al mancato incorrere nella stessa problematica da parte del veicolo in uso al medesimo Comandante lungo tragitto almeno in gran parte coincidente. Indica infine possibili testimoni, tra i quali proprio il proprio comandante di stazione, che peraltro, tenuto conto della presumibile dimensione ridotta della relativa struttura organizzativa, avrebbe potuto/dovuto fornire elementi di conoscenza importanti, ad esempio, circa le modalità di assegnazione dei veicoli,


ovvero la necessità di una loro preventiva ispezione esterna comandando in tal caso il militare in orario diverso e utile a provvedere in tal senso senza danneggiare il prioritario servizio di ordine pubblico all’aeroporto. Solo ad colorandum, la Sezione prende atto altresì della circostanza che il veicolo risultava assegnato per servizio di ordine pubblico, tant’è che il rilievo disciplinare avveniva non nel contesto, che sarebbe stato assai diverso, di un ipotetico schieramento, ma nel parcheggio destinato alle auto di servizio dove il militare lo aveva doverosamente collocato unitamente ad altri colleghi convenuti in loco per la medesima finalità. In conclusione, la Sezione ritiene che nel caso di specie il ricorso meriti accoglimento in quanto l’accertamento della fattispecie cui si è attribuito rilievo disciplinare non risulta sufficientemente istruito, non essendosi proceduto ad alcuna verifica della circostanza, pure affermata nel provvedimento di rimprovero verbale, che il militare si sia recato sul luogo del servizio comandato con veicolo già sporco di fango, anziché che sia solo arrivato presso lo stesso in tale situazione, soggettivamente non imputabile allo stesso. P.Q.M. Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonella Manzione Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO Roberto Mustafà


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