Tar 2020-”ispettore appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, già in servizio presso il gru

Page 1

Tar 2020-”ispettore

appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, già in servizio presso il gruppo OMISSIS, impugna i provvedimenti con cui è stato destinato ad altro impiego.” Pubblicato il 20/07/2020

N. 08376/2020 REG.PROV.COLL. N. 05330/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5330 del 2019, integrato da motivi aggiunti,

proposto

da

OMISSIS OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti OMISSIS OMISSIS OMISSIS, non costituita in giudizio per l'annullamento


per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del provvedimento non comunicato, non notificato, con il quale è stato stabilito che il ricorrente, Ispettore Superiore della Polizia Penitenziaria già impiegato presso il Gruppo OMISSIS della Polizia Penitenziaria, ritenuta superflua la posizione del medesimo ricorrente nel Gruppo Sportivo, fosse destinato ad altro impiego, come da nota del 25.01.2019 (erroneamente riportante l'anno 2018) del Responsabile del G.S. Fiamme Azzurre, recante il visto del Capo del Dipartimento con contestuale ordine del medesimo Capo D.A.P. di investire la Direzione Generale del Personale e delle Risorse per la determinazione sul successivo impiego dell'Ispettore OMISSIS, non comunicata non notificata, di cui il ricorrente acquisiva conoscenza con l'accesso agli atti; 2. della nota del Responsabile del Gruppo OMISSIS del 25.01.2019 (erroneamente riportante l'anno 2018), di cui al punto che precede, non comunicata non notificata, di cui il ricorrente acquisiva conoscenza con l'accesso agli atti, avente ad oggetto <<Ottimizzazione delle risorse>>, recante il visto del Capo del Dipartimento e contenente l'ordine del medesimo di investire la Direzione Generale del Personale e delle Risorse per la determinazione sul successivo impiego dell'Ispettore OMISSIS; 3. dell'Ordine di servizio del Capo del Dipartimento n. 8773 del 12.02.2019, comunicato il 13.02.2019, con il quale è stato stabilito che il ricorrente fosse destinato a prestare servizio presso la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento; 4. dell'Ordine di servizio n. 6 del 14.03.2019 con il quale è stato disposto che il ricorrente fosse temporaneamente assegnato a prestare servizio presso l'Ufficio I “Sala Fax”; 5. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e conseguente a quelli impugnati;


per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: - del provvedimento di estremi ignoti, non notificato e non comunicato al ricorrente, con il quale la sig.ra OMISSIS OMISSIS OMISSIS, Vice Ispettore del Corpo della Polizia Penitenziaria, è stata assegnata alle Fiamme Azzurre, al termine del VI Corso di Formazione, quale destinazione d'impiego – assegnazione in prima nomina; - del provvedimento di estremi ignoti, non notificato e non comunicato, con il quale la precitata sig.ra OMISSIS OMISSIS OMISSIS è stata nominata, in seno al Gruppo OMISSIS, Segretario delle Sezioni Vela e Tennis Tavolo; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e conseguente a quelli impugnati; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente il 19\11\2019: - dell'ordine di Servizio n. 26 del 28.08.2019 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, a firma del Direttore dell'Ufficio e del Direttore Generale, di cui il ricorrente prendeva visione in pari data, con il quale è stato disposto che il ricorrente fosse <<... temporaneamente assegnato a prestare servizio presso l'ufficio V "OD/S" ...>>; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale a quello ivi impugnato; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 13 luglio 2020 il dott. Antonio Andolfi e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO Con il ricorso introduttivo, notificato al Ministero della giustizia l’11 aprile 2019, il ricorrente, ispettore appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, già in servizio presso il gruppo OMISSIS, impugna i provvedimenti con cui è stato destinato ad altro impiego. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato al Ministero e alla controinteressata il 10 giugno 2019, il ricorrente impugna l’atto di assegnazione della controinteressata all’incarico da lui precedentemente ricoperto presso il gruppo OMISSIS. Il Ministero della giustizia si costituisce in giudizio per resistere al ricorso. La controinteressata non si costituisce. Con ordinanza cautelare del 10 luglio 2019 il Tribunale amministrativo regionale accoglie l’istanza di sospensione del provvedimento di conferimento dell’incarico assegnato al ricorrente, impugnato con il ricorso introduttivo, al fine del riesame da parte dell’amministrazione resistente. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, il Ministero resistente dispone l’assegnazione del ricorrente ad altro incarico, impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato alle controparti il 25 ottobre 2019. I ricorsi sono trattati all’udienza del 13 luglio 2020, per essere decisi. DIRITTO Con gli atti impugnati mediante il ricorso introduttivo il ricorrente è stato trasferito dal gruppo OMISSIS, presso il quale svolgeva funzioni di segreteria di sezioni sportive, per essere destinato a prestare servizio presso la Direzione generale dei detenuti e del trattamento dove è stato temporaneamente assegnato all’ufficio I, sala fax. La motivazione del trasferimento può essere rinvenuta nel documento denominato “appunto al signor vicecapo del Dipartimento” datato “Roma


25 gennaio 2018” laddove il responsabile del gruppo OMISSIS segnala come del tutto superflua la posizione del ricorrente nell’ambito dell’ufficio, non essendo più operativa la scuola vela ed evidenziando un esubero del personale appartenente al ruolo degli ispettori, proponendo di mettere il ricorrente a disposizione della Direzione generale del personale, per il successivo reimpiego. Il documento risulta vistato per concordanza dal capo del Dipartimento. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce carenza di motivazione, violazione della legge sul procedimento amministrativo, eccesso di potere sotto vari profili, in particolare travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità. Le censure sull’eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà sono fondate. La difesa del ricorrente ha efficacemente contestato l’asserito esubero di ispettori nell’ufficio del gruppo sportivo, rappresentando che l’organico prevederebbe la presenza di 26 ispettori dei quali soltanto 15 sarebbero attualmente assegnati alle Fiamme azzurre. La soppressione della scuola vela, inoltre, non giustificherebbe il trasferimento del ricorrente, essendo egli incaricato della segreteria della sezione vela e della sezione tennis tavolo, svolgendo funzioni relative ad attività sportive tuttora operative. L’amministrazione resistente non ha eccepito nulla di specifico riguardo la reale consistenza dell’organico. Inoltre, disponendo l’assegnazione della controinteressata OMISSIS OMISSIS OMISSIS, Vice Ispettore del Corpo della Polizia Penitenziaria, al gruppo sportivo delle Fiamme azzurre, con atto impugnato dal ricorrente mediante il primo ricorso per motivi aggiunti, l’amministrazione resistente ha confermato la fondatezza delle censure dedotte con il primo motivo del ricorso introduttivo.


La controinteressata, infatti, è stata nominata segretaria delle sezioni vela e tennis tavolo, ricoprendo l’incarico precedentemente assegnato al ricorrente. Ciò dimostra il travisamento dei fatti in cui è incorsa l’amministrazione resistente laddove ha erroneamente ritenuto che il ricorrente non potesse essere impiegato presso il gruppo sportivo essendo in esubero il personale appartenente al ruolo ispettori ed essendo inutile lo svolgimento delle funzioni di segreteria della sezione vela e della sezione tennis tavolo, a causa della soppressione della scuola vela. Assegnando la controinteressata, appartenente allo stesso ruolo degli ispettori, allo stesso ufficio presso il quale era in servizio il ricorrente, l’amministrazione ha smentito se stessa, allorquando aveva ritenuto in esubero la posizione ricoperta nell’organico dal ricorrente. Inoltre,

attribuendo

alla

controinteressata

lo

stesso

incarico

precedentemente svolto dal ricorrente, l’amministrazione è incorsa nel vizio di eccesso di potere anche sotto il profilo della contraddittorietà tra atti. Trasferendo il ricorrente, il Ministero aveva ritenuto superflua la posizione di responsabile della segreteria della sezione vela e della sezione tennis tavolo, essendo cessata l’attività della scuola di vela. Assegnando invece la controinteressata allo stesso incarico di responsabile della segreteria della sezione vela e della sezione tennis tavolo, l’amministrazione si è contraddetta, dimostrando che le funzioni svolte dal ricorrente non erano superflue, tanto che dopo il suo trasferimento è stato necessario individuare un altro ispettore cui conferire le stesse funzioni. Di conseguenza, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento degli atti impugnati.


Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, il ricorrente rappresenta che il nuovo incarico a lui assegnato consisteva nell’inserimento dati e nella affissione di una etichetta adesiva. Incarico che sarebbe inadeguato alla qualifica di ispettore superiore, laureato in filosofia e istruttore di vela. Le censure dedotte con il secondo motivo sono assorbite dall’accoglimento del ricorso, essendo stata accertata la illegittimità del trasferimento del ricorrente dal gruppo OMISSIS. Di conseguenza deve essere annullato anche il successivo provvedimento di assegnazione ad altro incarico, per illegittimità derivata. Con il primo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente, come già accennato, impugna il provvedimento con cui il viceispettore OMISSIS OMISSIS OMISSIS, controinteressata, è stata assegnata alle Fiamme azzurre ed è stata nominata segretaria delle sezioni vela e tennis tavolo. Ad avviso del ricorrente l’assegnazione di un ispettore alla sezione vela e tennis tavolo confermerebbe la illegittimità del provvedimento di revoca dell’incarico, motivato, come si è già visto, con asseriti esuberi nel ruolo degli ispettori assegnati al gruppo OMISSIS. Il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato per illegittimità derivata dalla fondatezza dei motivi dedotti avverso il trasferimento impugnato con il ricorso introduttivo. Accertata la illegittimità del trasferimento del ricorrente dal gruppo OMISSIS, si deve riconoscere, conseguentemente, anche la illegittimità del provvedimento di assegnazione della controinteressata all’incarico da cui il ricorrente è stato illegittimamente sollevato. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è impugnato il provvedimento medio tempore adottato dall’Amministrazione in esecuzione della cautela concessa dal T.A.R., provvedimento di

cui il ricorrente chiede

l’annullamento con i motivi aggiunti notificati il 25 ottobre 2019.


Si tratta dell’Ordine di Servizio n. 26 del 28.08.2019, con il quale l’amministrazione resistente ha temporaneamente assegnato il ricorrente a prestare servizio presso l’Ufficio V “OD/S”. Il provvedimento è impugnato per vizi propri e per illegittimità derivata. La censura di illegittimità derivata è fondata, in quanto l’annullamento del provvedimento che ha disposto il trasferimento del ricorrente dal gruppo OMISSIS, per accertata illegittimità, fa venir meno il presupposto per l’assegnazione del ricorrente ad altro incarico. In conclusione devono essere accolti il ricorso introduttivo, il primo ricorso per motivi aggiunti e il secondo ricorso per motivi aggiunti. Per l’effetto, devono essere annullati tutti i provvedimenti impugnati. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: Accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Accoglie il primo ricorso per motivi aggiunti, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna

l’amministrazione

resistente

al

pagamento

delle

spese

processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 2000,00 (duemila) oltre accessori dovuti per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 13 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati: OMISSISngela Caminiti, Presidente FF Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE OMISSISngela Caminiti

IL SEGRETARIO -Gentile utente La ringraziamo per averci contattato, ma la consultazione del documento da lei richiesto è riservato ai nostri sostenitori che risultano in possesso delle credenziali di accesso al portale www.laboratoriopoliziademocratica.it in corso di validità. Cordiali saluti

Per sapere come ottenere le credenziali clicchi sul seguente link

http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/index.php? option=com_content&view=article&id=11:abbonamento&catid=2:non-categorizzato

Con soli 2,08 € al mese per un totale di 25,00 € annui potrà consultare per un intero anno tutti i documenti in area riservata Se invece vuole collaborare con il portale clicchi sul seguente link per conoscere lemodalità

https://drive.google.com/file/d/0B6GJEPEeYUaha0VnWFBkVGlhcEU/view


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.