Tar 2022-”copia degli atti amministrativi con cui è stato disposto il rilascio dei tesserini persona

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Tar 2022-”copia

degli atti amministrativi con cui è stato disposto il rilascio dei tesserini personali di riconoscimento (badge) per l’accesso al compendio Viminale in favore dei dirigenti delle oo.ss. suddette “ Pubblicato il 09/06/2022

N. 07497/2022 REG.PROV.COLL. N. 07943/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7943 del 2021, proposto da Cosap - Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, OMISSIS OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti


Federazione Sindacale F.S.P. Polizia di Stato-ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.ADP-CONSAP-M.P.,

non

costituiti

in

giudizio;

SIULP, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi del sindacato COSAP prot. N. 82/S.G./2021 del 31.5.2021, presentata in data 1.6.2021; e per la condanna dell’Amministrazione intimata a consentire l’accesso agli atti mediante esibizione e rilascio di copia dei seguenti documenti: - elenco nominativo, ove esistente, ovvero comunicazione dei nominativi dei dirigenti sindacali delle Organizzazioni sindacali, sia maggiormente rappresentative che non maggiormente rappresentative, della Polizia di Stato a cui è stato rilasciato il tesserino personale di riconoscimento (badge) per l’accesso al compendio Viminale; - copia degli atti amministrativi con cui è stato disposto il rilascio dei tesserini personali di riconoscimento (badge) per l’accesso al compendio Viminale in favore dei dirigenti delle oo.ss. suddette; - ogni altro atto o documento formato o detenuto dall’Amministrazione della pubblica sicurezza attraverso il quale l’istante possa verificare la regolarità del rilascio dei tesserini personali di riconoscimento (badge) per l’accesso al compendio Viminale in favore dei dirigenti delle oo.ss. maggiormente rappresentative e non maggiormente rappresentative della Polizia di Stato. Visti il ricorso ed i relativi allegati;


Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del SIULP; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con istanza ex artt. 22 e ss. l. 241/1990 e d.P.R. 184/2006 presentata il 1° giugno 2021, il sindacato della Polizia di Stato COSAP (Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia) ha chiesto al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza di poter “prendere visione ed ottenere, con cortese urgenza, copia dei seguenti documenti: 1. elenco nominativo, ove esistente, ovvero comunicazione dei nominativi dei dirigenti sindacali delle Organizzazioni sindacali, sia maggiormente rappresentative che non maggiormente rappresentative, della Polizia di Stato a cui è stato rilasciato il tesserino personale di riconoscimento (badge) per l’accesso al compendio Viminale; 2. copia degli atti amministrativi con cui è stato disposto il rilascio dei tesserini personali di riconoscimento (badge) per l’accesso al compendio Viminale in favore dei dirigenti delle oo.ss. suddette; 3. ogni altro atto o documento formato o detenuto dall’Amministrazione della pubblica sicurezza attraverso il quale questa O.S. possa verificare la regolarità del rilascio dei tesserini personali di riconoscimento (badge) per l’accesso al compendio Viminale in favore dei dirigenti delle oo.ss.


maggiormente rappresentative e non maggiormente rappresentative della Polizia di Stato”. La richiesta dell’organizzazione sindacale – riconosciuta tale, in conformità all’articolo 83 della legge n. 121 del 1981, dall’Amministrazione della pubblica sicurezza nel mese di dicembre 2020, come da comunicazione ministeriale del 2.12.2020 si fonda sui seguenti presupposti: -la titolarità del diritto all’informazione contemplato nei decreti di recepimento degli accordi sindacali per le Forze di polizia ad ordinamento civile; -la titolarità dei diritti riconosciuti ai sindacati di polizia (ad esclusione delle competenze contrattuali riservate ai sindacati maggiormente rappresentativi su scala nazionale), dunque, anche della prerogativa di accesso agevolato al “Compendio Viminale” secondo le modalità riservate ai dirigenti delle rappresentanze sindacali (mediante il rilascio di tesserini personali di riconoscimento - badge per l’accesso agevolato). Pertanto con nota dell’11.3.2021, la stessa ha richiesto “il rilascio del suddetto badge di accesso” in favore del Segretario Generale Nazionale (OMISSIS OMISSIS) e di due Segretari Nazionali (Paolo Simone Cesario e Giacomo Gentile). Al sollecito inviato il 18.5.2021 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha dato riscontro con nota del Direttore dell’Ufficio Relazioni sindacali della Polizia di Stato del 21.5.2021 comunicando che: “…il

regolamento del Ministero dell’Interno del 22 luglio 1987, all’articolo

2, lettera b), prevede che i tesserini personali di riconoscimento per l’accesso al compendio del Viminale sono rilasciati ‘ai dipendenti dell’Amministrazione dell’Interno, che pur non prestando servizio nell’ambito del compendio Viminale, hanno necessità di accedervi per ragioni di servizio che comportano, in via normale e continuativa,


frequenti rapporti con Uffici siti nel compendio stesso’. Ciò premesso, in ossequio al citato Regolamento e coerentemente con l’orientamento fino ad oggi seguito, il badge di accesso viene rilasciato ai dirigenti delle Organizzazioni

sindacali

della

Polizia

di

Stato

maggiormente

rappresentative, che hanno esigenza di intrattenere regolari rapporti con gli Uffici ministeriali. E’ fatta comunque salva la possibilità di accesso attraverso le modalità ordinarie, potendo gli interessati rivolgersi all’Ufficio Passi. Resta ferma la disponibilità dello scrivente Ufficio all’incontro e al dialogo, qualora codesta O.S. ne ravvisi la necessità”. A seguito di ciò con nota del 31.5.2021 il Sindacato ha chiesto all’Ufficio Relazioni sindacali “di voler riesaminare… l’istanza… di cui alla nota… dell’11.3.2021 e, per l’effetto, di voler rilasciare il badge di accesso al compendio Viminale come da richiesta” evidenziando la disparità di trattamento rispetto alle altre oo.ss. della Polizia di Stato, i cui dirigenti disporrebbero del badge di accesso al “Compendio Viminale”, circostanza che tuttavia dovrebbe essere verificata. In subordine ha chiesto di accedere ai seguenti documenti: “1.

elenco nominativo, ove esistente, ovvero comunicazione dei nominativi

dei dirigenti sindacali delle Organizzazioni sindacali, sia maggiormente rappresentative che non maggiormente rappresentative, della Polizia di Stato a cui è stato rilasciato il tesserino personale di riconoscimento (badge) per l’accesso al compendio Viminale; 2. copia degli atti amministrativi con cui è stato disposto il rilascio dei tesserini personali di riconoscimento (badge) per l’accesso al compendio Viminale in favore dei dirigenti delle oo.ss. suddette; 3. ogni altro atto o documento formato o detenuto dall’Amministrazione della pubblica sicurezza attraverso il quale questa O.S. possa verificare la


regolarità del rilascio dei tesserini personali di riconoscimento (badge) per l’accesso al compendio Viminale in favore dei dirigenti delle oo.ss. maggiormente rappresentative e non maggiormente rappresentative della Polizia di Stato”. Ciò premesso, essendo inutilmente decorsi più di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta in data 31.5.2021, si sarebbe formato il silenzio-diniego sulla richiesta di accesso ai sensi dell’art. 25, co. 4, l. 241/1990. Tale tacito diniego è stato impugnato per i seguenti motivi: 1) Violazione degli artt. 22 e ss. l. 241/1990 e del d.P.R. 184/2006. Il COSAP è interessato a verificare il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza in relazione al diniego opposto dall’Ufficio Relazioni sindacali in data 21.5.2021, diniego che potrebbe assumere anche i caratteri della condotta antisindacale, per cui l’accesso è finalizzato a consentire una adeguata valutazione circa eventuali ulteriori iniziative nei confronti del Ministero dell’Interno; Il COSAP avrebbe un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso essendo titolare di

una situazione giuridicamente

tutelata quale

organizzazione sindacale che opera in rappresentanza e nell’interesse dei propri iscritti, i quali - per il tramite del sindacato - esercitano a loro volta i diritti che la legge riconosce in favore dei lavoratori. La richiesta sarebbe strumentale sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali e, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni. Essa, inoltre, sarebbe appropriata in quanto attinente alla natura sindacale dell’agente, per lo svolgimento dell’attività essenziale e primaria del


sindacato, il quale ha, quindi, uno specifico interesse collettivo ad azionare il diritto di accesso. Tali documenti sarebbero formati e detenuti dalla Amministrazione a cui è stata rivolta la richiesta (come risulta dalla nota di risposta del 21.5.2021. Al di là della rappresentatività delle associazioni sindacali (che è data dalla misurazione della consistenza associativa al 31 dicembre di ciascun anno rilevata dal numero di deleghe computate sul codice del sindacato o sul codice unico di federazione in caso di aggregazioni associative), tutti i dirigenti sindacali, ferme restando le prerogative connesse all’attività contrattuale (riservate - come è noto - ai dirigenti delle oo.ss. maggiormente rappresentative), dovrebbero - nello specifico - della possibilità di accedere, in maniera semplificata (attraverso l’utilizzo di badge e non attraverso l’Ufficio Passi), al compendio Viminale, stante la necessità, per ragioni connesse all’attività sindacale, di intrattenere, in via normale e continuativa, rapporti frequenti con gli Uffici siti nel compendio stesso. Diversamente si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra i rappresentanti sindacali, perché ad alcuni sarebbe consentito l’accesso al Compendio a taluni attraverso l’utilizzo del badge e ad altri attraverso le modalità ordinarie (identificazione e accesso attraverso l’Ufficio Passi). Ciò premesso, considerato che la richiesta di accesso ha ad oggetto le organizzazioni

sindacali

della

Polizia

di

Stato

maggiormente

rappresentative le quali assumono la posizione di controinteressate e che il ricorso in esame è stato notificato soltanto ad una di esse (FEDERAZIONE SINDACALE F.S.P. POLIZIA DI STATO-ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-ADPCONSAP-M.P.),

il

Collegio

ha

dall’incompletezza del contraddittorio.

ritenuto

la

pronuncia

preclusa


Per tale ragione, il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre organizzazioni sindacali della Polizia di Stato - allo stato - maggiormente rappresentative quali: SIULP, SAP, federazioni sindacali SIAP-USIP; COISP-MOSAP-UPLS e SILP CGIL-UIL POLIZIA e sindacati aggregati, in quanto titolari del badge di accesso al compendio Viminale, sulla base di quanto prospettato dalla organizzazione ricorrente. Parte ricorrente ha adempiuto all’ordine istruttorio. Si è costituito il SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia) con sede in Roma, chiedendo la reiezione del gravame. Si è costituito il Ministero dell’Interno, con dettagliata e documentata relazione sui fatti di causa, chiedendo la reiezione del gravame. Con memoria depositata in data 23.05.2022 parte ricorrente ha rappresentato che l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il triennio normativo ed economico 20192021, sottoscritti il 23 dicembre 2021, hanno determinato il venir meno dell’interesse ad una decisione sul merito. Ciò posto, non rimane al Collegio che dichiarare in ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda trattata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati: Francesco Arzillo, Presidente Anna Maria Verlengia, Consigliere Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore L'ESTENSORE Raffaello Scarpato

IL PRESIDENTE Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO


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