Cgars 2022-”Il ricorrente eccepiva violazione e falsa applicazione di legge (art. 55 del DPR 24/4/19

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Cgars 2022-”Il

ricorrente eccepiva violazione e falsa applicazione di legge (art. 55 del DPR 24/4/1982 n. 335; legge 104/92) ed eccesso di potere sotto molteplici profili “

Pubblicato il 23/05/2022

N. 00615/2022REG.PROV.COLL. N. 01015/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2021, proposto dall’ OMISSIS-di Polizia di Stato, -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero Interno - Dip. P.S. Polizia di Stato, Questore di OMISSIS, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale sono domiciliati ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6; per la riforma


della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2210/2021; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Interno - Dip. P.S. Polizia di Stato e di Questore di OMISSIS; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza n. 651/2021 del 12/11/2021; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.Giunge alla decisione l’appello avverso la sentenza n. 2210/2021, del TARS –Palermo, che ha respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento del Capo della Polizia nr. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 31 marzo 2021, con il quale è stato disposto il trasferimento del ricorrente, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, dalla Questura di OMISSIS – Commissariato di P.S. di OMISSIS- - alla Questura di OMISSIS. 2. Il ricorrente eccepiva violazione e falsa applicazione di legge (art. 55 del DPR 24/4/1982 n. 335; legge 104/92) ed eccesso di potere sotto molteplici profili. 3. I fatti sottesi al provvedimento possono essere sintetizzati nella circostanza che a seguito di perquisizioni domiciliari, che hanno avuto risalto nella stampa, “sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro da parte dei militari della Guardia di Finanza operanti numerosi device e svariati supporti informatici, documentazione cartacea manoscritta su pagamenti,


carta di credito e bancomat intestata ad una terza persona, un cospicuo numero di orologi di notevolissimo valore economico (tra cui tre Rolex), circa 40.000 euro in contanti ed una macchinetta conta banconote”. 4. Il TAR ha respinto il ricorso, sulla base, in primo luogo della ratio dell’istituto, rinvenibile nell’esigenza di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e garantire la regolarità e continuità dell'azione amministrativa. Con la conseguente necessità di eliminazione della causa obiettiva e dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio. E ciò, viene sottolineato, a prescindere dall’imputabilità al dipendente stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi, e a prescindere dagli esiti penali o disciplinari dei relativi procedimenti a suo carico. Dirimente è stato considerato dal Giudice di prime cure l’ampia discrezionalità di cui è dotata l’Amministrazione in materia, sindacabile solo per illogicità manifesta e travisamento dei fatti. 5. La sentenza è stata gravata con l’appello in epigrafe e contestuale istanza ex art. 98 c.p.a. 5.1. Con ordinanza n. 651/2021 del 12/11/2021 l’istanza cautelare è stata respinta per mancanza del necessario fumus boni iuris. 5.1. Si è costituita l’Amministrazione appellata con memorie difensive. 6. L’appello affidato a quattro motivi di ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. 6.1. Con il primo motivo l’appellante stigmatizza la sentenza che non ha accolto il motivo di ricorso che lamentava la violazione dell’art. 55 del d.P.R. n. 335 del 24/4/1982, e, segnatamente dei commi 3 e 4, i quali, prevedono che l’amministrazione, nel disporre il trasferimento deve tener conto delle esigenze di servizio, delle situazioni di famiglia, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate e che tale trasferimento può essere


disposto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. Nel caso in esame, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’odierno appellante ha evidenziato che il provvedimento impugnato in prime cure non esterna in alcuna maniera quale siano state le condotte lesive perpetrate in danno dell’istituzione pubblica e non specifica nemmeno quale incompatibilità ambientale sopravvenuta si sia venuta a creare tale da legittimarne il trasferimento. Affermando altresì che non essendo stata data pubblicità ai fatti che hanno dato luogo alla perquisizione, nessun pregiudizio può esserne derivato per il prestigio dell’Amministrazione appellata. La censura è infondata. Alla base del provvedimento impugnato sono le condotte contestate al ricorrente, emerse nell’ambito di un indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha avuto ampio risalto all’interno e all’esterno dell’ambito lavorativo, anche per le plurime perquisizioni domiciliari cui è stato sottoposto lo stesso nel proprio domicilio e negli altri immobili nella sua disponibilità (in -OMISSIS-) che hanno reso di dominio pubblico la vicenda in parola, così da recare grave nocumento per l’immagine e il prestigio della Polizia di Stato. In particolare, a seguito della perquisizione “sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro da parte dei militari della Guardia di Finanza operanti numerosi device e svariati supporti informatici, documentazione cartacea manoscritta su pagamenti, carta di credito e bancomat intestata ad una terza persona, un cospicuo numero di orologi di notevolissimo valore economico (tra cui tre Rolex), circa 40.000 euro in contanti ed una macchinetta conta banconote”.


Come correttamente posto in luce dal provvedimento impugnato e dalla relazione del Questore, gli elementi probatori raccolti, al di là del loro rilievo penale, sono di per sé idonei a gettare ombre sulla figura del ricorrente, e ciò in considerazione del fatto che il riconosciuto (da parte del medesimo) possesso di denaro e oggetti di valore è “oggettivamente equivoco”, e mal si coniuga con l’immagine pubblica di trasparenza, rettitudine e imparzialità che devono connotare la figura di ogni appartenete alla Polizia di Stato, lasciando sottintendere - nell’ipotesi più favorevole al ricorrente - l’esercizio di professioni che sono comunque incompatibili con quella del poliziotto (e secondo l’accusa contigue al malaffare). Di nessun rilievo, inoltre, ai fini della decisione sull’appello in epigrafe, è la circostanza evidenziata dall’appellante, circa il mantenimento attuale di buoni rapporti con colleghi e superiori gerarchici. Ugualmente non rileva il fatto che il GIP del Tribunale di -OMISSIS- abbia disposto il 20/5/2021 il dissequestro della quasi totalità dei beni con conseguente restituzione all’avente diritto, inferendone con ciò il ricorrente di avere fornito prova della lecita provenienza dei beni sottoposti a sequestro. Correttamente il Giudice di primo grado ha rilevato la preclusione ad ogni indagine nel merito dell’effettuata valutazione (dell’Amministrazione in primo luogo, e a fortiori dell’A.G. penale), sottolineando, altresì, come le ragioni del parziale dissequestro si basino sulla circostanza che trattandosi di sequestro probatorio, il GIP abbia ritenuto di mantenerlo per alcuni beni destinati, appunto, a primarie esigenze probatorie, mentre ha ritenuto di revocarlo per altri beni (il denaro e altri beni mobili) per i quali il sequestro non poteva qualificarsi come probatorio “dovendo operare per tali beni - il cui sequestro, non già disposto ai fini della prova, è finalizzato alla confisca la più corretta qualificazione di sequestro preventivo”.


Va altresì sottolineato come il provvedimento in oggetto non abbia natura sanzionatoria, ma sia essenzialmente finalizzato a tutelare il prestigio dell’Amministrazione. In un recente parere del 19.05.2021 (n.1511) il Consiglio di Stato, ha in primo luogo confermato la natura ampiamente discrezionale

di

cui

gode

l’Amministrazione

quando

dispone

il

trasferimento per incompatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 55, comma 4, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, sicchè le ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti, proprio per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione. Il giudice chiamato a valutare la legittimità di tali provvedimenti, deve infatti “limitarsi al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2019, n. 7088; Sez. IV, 22 marzo 2019, n. 1533; per quanto riguarda i militari Sez. IV, n. 239 del 2018)” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7562/2020). In detto parere il Supremo Consesso ha altresì confermato che “la misura del trasferimento di ufficio non ha carattere disciplinare ed i fatti che ne determinano l’adozione non necessariamente devono costituire illecito disciplinare e/o penale ovvero essere il frutto di azioni od omissioni addebitabili al soggetto trasferito. Ciò che, invece, si intende tutelare attraverso il trasferimento per incompatibilità ambientale è il prestigio dell’amministrazione ed il buon andamento dell’attività della medesima, che possono essere pregiudicati tanto da comportamenti di singoli, quanto da situazioni non addebitabili, sul piano soggettivo, a dolo o colpa del dipendente (che al limite potrebbe subire azioni di terzi); situazioni che, tuttavia – per una valutazione complessiva del contesto in cui si collocano uno o più episodi ovvero di un clima generale che pregiudica l’efficacia dell’azione amministrativa – determinano, come misura organizzativa


preferibile, l’allontanamento del dipendente dalla sua attuale sede di servizio. In tal senso, quindi, la misura del trasferimento per incompatibilità ambientale può tanto essere determinata da fatti privi di rilevanza disciplinare e/o penale ovvero convivere con il procedimento disciplinare e/o penale, laddove i fatti presi in considerazione integrino tali tipologie di illecito e siano addebitabili al dipendente” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2330/2021). Con la conseguenza che “ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non è significativa l'origine della situazione venutasi a creare, nel senso che questa può prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta all'interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell'Amministrazione sia messo in pericolo (da ultimo, Cons. Stato Sez. III, n. 3784 del 2018)”. Dirimente è, va ribadito, quanto affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, nella materia in argomento, competono all'Amministrazione “ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del Giudice Amministrativo unicamente ab externo, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine del merito dell'effettuata valutazione” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4251/2020)”. 6.2. Con il secondo motivo la sentenza viene criticata per non avere erroneamente accolto il TAR adito il secondo motivo del ricorso introduttivo,

con

il

quale

l’odierno

appellante

ha

censurato

il

provvedimento di trasferimento adottato dall’Amministrazione appellata senza che sia stato acquisito il preventivo nulla-osta al trasferimento, dall’organizzazione sindacale SIAP, della quale l’appellante è -OMISSISnella provincia di OMISSIS con la mansione di -OMISSIS-. La censura è infondata.


Il trasferimento per incompatibilità ambientale, rispondendo alla finalità di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento dei pubblici uffici, costituisce un limite alla previsione contenuta nell' art. 88 L. n. 121 del 1981 relativa all'ordinamento della Polizia di Stato e pertanto non richiede il rilascio del previo nulla osta da parte della organizzazione sindacale della quale il soggetto trasferito è rappresentante. In altri termini, la previsione sull’acquisizione preventiva del nulla osta si riferisce soltanto ai trasferimenti motivati da esigenze di servizio, per evitare che il trasferimento venga utilizzato per impedire l'esercizio delle attività e delle libertà sindacali, ma non opera nei casi di trasferimenti per incompatibilità ambientale in ordine ai quali risulta preminente l'interesse pubblico al migliore funzionamento degli uffici (T.A.R. Catanzaro, sez. I, n. 229/2020). 6.3. Con il terzo motivo di ricorso, l’odierno appellante critica la sentenza che erroneamente ha rigettato il motivo di ricorso che censurava la violazione della legge n. L.104/92, essendo la moglie del ricorrente invalida al 100%, in quanto cieca decimista e con disturbi nella sfera relazionale. La censura è infondata. Secondo il Collegio non risulta arbitraria la scelta del Capo della Polizia – proprio a causa della gravità dei comportamenti antigiuridici contestati all’odierno appellante - di accogliere la raccomandazione del Questore di OMISSIS di escludere le sedi di servizio ubicate nelle provincie limitrofe a quella di OMISSIS. Lamenta l’appellante il fatto che non sia stato concordato con lo stesso una sede geograficamente più favorevole alle proprie esigenze familiari e a quelle della moglie disabile. A questo specifico riguardo, si è affermato in giurisprudenza che “Il legittimo interesse del dipendente che assiste un familiare disabile a non


essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, a norma dell’art. 33, comma 5 della L. 104/1992, recede di fronte a quello, espresso dall'Amministrazione, alla salvaguardia del suo prestigio ed alla rimozione di conseguenze per essa pregiudizievoli, createsi proprio in tale sede e nocive al sereno svolgimento del servizio, che si estrinseca nel trasferimento per incompatibilità ambientale, previsto dall' art. 55 del D.P.R. n. 335/1982” (Cons. St., sez. IV , n. 333/2020). 6.4. Con il quarto motivo e ultimo motivo, la sentenza è stata stigmatizzata per avere erroneamente il TAR adito ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale il provvedimento impugnato veniva censurato per violazione delle garanzie procedimentali. L’appellante lamenta che a seguito della nota del Questore del 18 novembre 2020, con cui veniva informato del fatto che l’incompatibilità ambientale era stata estesa anche alle provincie limitrofe a quella di OMISSIS, non gli sia stato consentito un adeguato contraddittorio. Anche questa censura è infondata. Emerge dagli atti di giudizio che l’odierno appellante ha presentato una memoria scritta in data 08/10/2020, con la quale ha avuto modo di controdedurre ed esplicitare le proprie ragioni contrarie a tale estensione. Del resto nelle fattispecie relative ad ipotesi di trasferimenti per incompatibilità ambientale, non rileva l’estensione dell’ambito territoriale considerato,

sicchè

non

è

necessaria

l’attivazione

di

una

fase

procedimentale ulteriore, come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di primo grado. 6.4.1.Va in ultimo rilevato che nel corso dell’odierna udienza pubblica l’appellante ha depositato una sentenza del giudice penale che lo assolve dalle imputazioni ascrittegli perché il fatto non sussiste: sebbene detta sentenza fosse stata depositata dal giudicante penale il 5-1-2022 –e pertanto


la produzione innanzi a questo CGARS fosse palesemente tardiva- il Collegio, stante la natura dell’atto prodotto ne ha autorizzato il deposito. Dalla stessa, però, non possono discendere pretesi effetti favorevoli per l’appellante, non soltanto per il consueto canone secondo cui le valutazioni di questo plesso amministrativo e quelle del Giudice penale sono indipendenti, operando su piani diversi; e neppure soltanto alla luce del canone tempus regit actum, trattandosi di atto sopravvenuto e dovendo questo Giudice scrutinare le censure alla stregua della situazione fattuale e giuridica sussistente al momento dell’emissione del provvedimento. A tali pur troncarti argomenti, deve aggiungersi che non si discorre, in questa sede, di provvedimento sanzionatorio, ma di incompatibilità, e come prima precisato le valutazioni concernono elementi quali il prestigio dell’amministrazione, etc, comunque messe a rischio già soltanto dalla sottoposizione a processo di un esponente delle Forze dell’ordine. 7. L’appello deve essere quindi respinto, alla stregua delle superiori considerazioni che manifestano portata assorbente. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza gravata. Condanna l’appellante alla refusione delle spese del grado, che liquida in euro 1000 (€ mille), oltre oneri accessori, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27


aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati: Fabio Taormina, Presidente Roberto Caponigro, Consigliere Sara Raffaella Molinaro, Consigliere Maria Immordino, Consigliere, Estensore Antonino Caleca, Consigliere L'ESTENSORE Maria Immordino

IL PRESIDENTE Fabio Taormina

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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