Corte dei Conti 2022- “colectomia totale con ileoproctostomia per retto colite ulcero-emorragica” -

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente sulSENTENZAricorsoiscritto al n. 36923/PM del registro di segreteria, proposto da: XX, rappresentato e difeso dall’Avv. omissis omissis(pec: omissisbonaiuti@ordineavvocatiroma.org; n. fax 06/x), unitamente e disgiuntamente con l’Avv. omissis omissis (pec: omissisomissis@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma alla via x, giusta procura a margine del ricorso; Ministerocontro: dell’interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, e presso la stessa domiciliato in Bari alla via Melo da Bari, 97. Oggetto: pensione privilegiata. Visto il Codice di giustizia contabile (CGC) approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in particolare gli artt. 151 e Uditi,ss. nella pubblica udienza del 21 luglio 2022 – con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Caterina Di

Corte dei Conti 2022- “colectomia totale con ileoproctostomia per retto colite ulcero-emorragica”pensione privilegiata. Sentenza n. 527 /2022

Palma – l’Avv. Fabrizio Occhinegro per delega orale dell’avv. omissis omissise dell’avv. omissis omissis, per la parte ricorrente (nessuno comparso per il Ministero dell’interno), come da verbale in atti. Ritenuto e considerato quanto segue in FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso in epigrafe il Sig. XX– Sovrintendente della Polizia di Stato in congedo dal XX – assume di avere contratto, durante lo svolgimento del servizio, le seguenti infermità: “l) Lussazione post-traumatica mandibola (nonascrivibile); 2) Gastroduodenite cronica; 3) Spondilosi cervico-lombare con discopatie cervicali con discreta sofferenza muscolare neurogena come da poliradiculopatia C5-C6 e C6-C7 bilateralmente (7^ categoria); 4) Esiti di colectomia totale con ileoproctostomia per retto colite ulcero-emorragica”. Sostiene quindi di avere chiesto all’Amministrazione dell’interno il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato in relazione alle suddette patologie; per conseguenza, dopo avere richiamato il decreto n. XX del XX del Ministero dell’interno, sia per la parte relativa alla classifica delle infermità ivi contemplate che per la parte relativa alla non riconosciuta dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Esiti di colectomia totale con ileoproctostomia per rettocolite ulcero-emorragica”, di cui al citato provvedimento, nonché per la mancata ascrizione a categoria dell’affezione “lussazione della mandibola” – già oggetto di un precedente giudizio incardinato presso questa Sezione e davanti a questo stesso giudice, rubricato con il n. 34232 – avversa il successivo decreto, intervenuto in corso di causa, nXX del XX, con cui l’Amministrazione dell’interno (in sede di riesame) ha concesso la pensione privilegiata di 2^ CTG anche per la

2. Resiste l’Amministrazione dell’interno anche per mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo, in merito a questo nuovo ricorso, la sua inammissibilità,

patologia “Esiti di colectomia totale con ileoproctostomia per rettocolite ulcero-emorragica”, a decorrere dal XX (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda). Sul punto, v’è da dire che, nell’ambito del sopra indicato giudizio n. 34232, con note di trattazione scritta del 04.10.2021 il ricorrente aveva già contestato tale ultimo provvedimento, sotto il profilo sia della classificazione –reputandola meritevole della 1^ categoria e non della 2^ ivi riconosciuta – che della decorrenza, fissata dal Ministero in virtù della ritenuta prescrizione dei ratei; in ordine alla quale prescrizione, il ricorrente ha postulato, per di più, nell’allegato alla nota depositata in data 03.01.2022, che potesse essere considerata interdipendente e conseguente alla “gastroduodenite”, opponendosi inoltre alla richiesta di controparte di cessazione parziale della materia del contendere. Agisce quindi, in conclusione, per sentire, anche in questo caso, accertare e dichiarare il suo preteso diritto a percepire la medesima pensione privilegiata vitalizia (già oggetto del giudizio n. 34232), quanto meno di 1^ CTG tabella “A” per cumulo, per tutte le infermità diagnosticate (con la migliore ascrizione delle singole infermità come da ricorso e con l’ascrizione a categoria della infermità di cui al sup. n. 1), con decorrenza dalla data del congedo, oltre agli interessi ed alla rivalutazione Amonetaria.talfinepresenta istanza di riunione con il precedente giudizio pendente n. 34232, “con udienza di trattazione fissata al 13.01.2022, per connessione oggettiva e per evidenti ragioni di economia processuale”.

4. Il giudizio in epigrafe presenta identità di parti, del petitum e della causa petendi con il giudizio n. 34232,

3. Nell’odierna udienza, udite le parti presenti secondo quanto risulta dal verbale in atti, il giudizio è stato definito come da dispositivo della presente sentenza, di seguito trascritto e letto in udienza.

Sul punto, evidenzia che i ricorsi introduttivi di entrambi i giudizi contengono la medesima domanda, come emerge anche dalle identiche conclusioni rassegnate: ciò determinerebbe l’abuso del processo da parte di chi agisce, attesa l’assenza di uno specifico interesse a ottenere una nuova pronuncia al riguardo (cita Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 6591 del 07/03/2019).

Nel merito, deduce l’infondatezza del ricorso e la prescrizione del diritto azionato, con vittoria di spese. In aggiunta il Ministero, con propria memoria chiede, in via preliminare, la sospensione del giudizio fino all’esito del giudizio n. 34232, l’inammissibilità della domanda afferente alla patologia mandibolare, la cessazione della materia del contendere riguardo alla “colectomia totale con ileoproctostomia per retto colite ulcero-emorragica” e, comunque l’infondatezza della domanda di migliore classificazione di tale patologia. Con note di trattazione scritta depositate in occasione dell’udienza del 14 luglio 2022 (rinviata in data odierna) parte ricorrente si è riportata integralmente ai precedenti scritti di difesa insistendo per l’accoglimento delle domande anche istruttorie ivi formulate, nonché dell’istanza di riunione con il giudizio n. 34232 o di differimento del presente giudizio all’udienza del 22.09.2022, di trattazione del giudizio n. 34232.

avendo controparte sottoposto alla Corte dei conti il medesimo rapporto sostanziale di cui al giudizio n. 34232/2019.

pendente presso questo stesso giudice, con il quale parte ricorrente ha chiesto di disporne la riunione.

Nell’ambito di tale giudizio è stato già contestato, da parte del ricorrente, con note scritte del 04.10.2021, il citato decreto (intervenuto in corso di causa), n. XX del XX – oggetto dell’odierno giudizio –, parimenti sia sotto il profilo della classificazione (ritenuto meritevole della 1^ categoria e non della 2^), che della decorrenza attribuita dal Ministero (in virtù della eccepita prescrizione dei ratei Talepensionistici).decretoviene, dunque, contestato nuovamente con il ricorso in epigrafe, il quale, nel richiamare anche il precedente decreto n. XX del XX del Ministero dell’interno, nulla aggiunge alle doglianze già sottoposte alla Corte con le citate note scritte e dunque, sostanzialmente e formalmente, veicola i medesimi motivi già proposti nell’ambito del precedente n. 34232. Ad avviso del giudicante, tale nuovo ricorso determina un’immotivata duplicazione di giudizi aventi per oggetto la medesima res controversa; è ben evidente, al riguardo, -che:anche con il ricorso qui in trattazione il XX chiede, sulla base della medesima situazione giuridica/amministrativa dedotta nel precedente giudizio – sia pure sviluppatasi a seguito dell’emanazione del citato decreto n. XX –, di dichiarare il suo preteso diritto a percepire la medesima pensione privilegiata vitalizia, quanto meno di 1^ ctg. tabella A per cumulo, per tutte le infermità diagnosticate (con la migliore ascrizione delle singole infermità come da ricorso e con l’ascrizione a categoria della infermità di cui al sup. n. 1), con decorrenza dalla data del congedo oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria; - la fattispecie dedotta in questo giudizio, rectius, il rapporto sottoposto all’attenzione del giudicante, è lo

stesso oggetto del sopra richiamato giudizio pendente, in ordine al quale sono stati ampiamente discussi e considerati gli effetti di cui al sopravvenuto decreto n. XX del XX, ed è stata disposta – a seguito dell’udienza del 13.01.2022 – apposita ordinanza istruttoria, n. 8/2022 (che ivi integralmente si richiama), di rimessione di specifici quesiti medico-legali al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa (fissando nel giorno 22 settembre 2022 l’udienza per l’ulteriore corso del giudizio), ordinanza che ha ben tenuto conto di tale sopravvenienza; - l’odierna azione è diretta alla liquidazione della medesima prestazione pensionistica di cui al giudizio n. 34232, basandosi su presupposti di fatto e di diritto e su atti e fatti già noti, disquisiti, ampiamente censurati e già sottoposti allo scrutinio del giudice nel corso di tale procedimento, questioni tutte funzionalmente dirette a far valere un unico credito previdenziale. In tale prospettiva, la istanza del 03.01.2022, presentata (in fase di deposito del ricorso odierno) di riunione con il precedente giudizio pendente n. 34232 (e di rinvio di quest’ultimo, la cui udienza era fissata in data 13.01.2022 ed era stata già oggetto di un rinvio dal 15.10.2021, sempre su istanza di parte ricorrente), “per connessione oggettiva e per evidenti ragioni di economia processuale”, è stata – con decreto del 07.01.2022 di questo giudice, che ivi si richiama – respinta “attesa l’identità del petitum e della causa petendi tra questo giudizio e quello di cui al sopra menzionato nuovo ricorso, la cui prima udienza è da fissarsi con separato decreto”; mentre con successivo, separato decreto del 03.02.2022, di fissazione udienza per il giudizio in epigrafe (che pure ivi si richiama), questo giudice ha negato la invocata riunione, “attesa l’identità del petitum e della causa petendi tra i due giudizi, oltre che delle medesime parti, ravvisandosi in tale modus

procedendi un’inammissibile frammentazione dell’unica domanda di accertamento del diritto all’invocato trattamento pensionistico - già postulato in sede di giudizio 34232 - in una pluralità di iniziative processuali.

A seguito della giurisprudenza CEDU, si è giunti a una progressiva valorizzazione dell’importanza del giusto processo, giungendosi in ambito interno a riformulare l’art. 111 della Costituzione, il quale non si rivolge solo al legislatore ed ai giudici, ma anche alle parti, onerandole

Ad avviso della Corte tale nuovo ricorso integra una situazione di abuso del diritto il quale, applicandosi anche in ambito processuale, impone al “creditore” (o al titolare del diritto sostanziale), di evitare di esercitare un'azione con modalità tali da implicare un aggravio della sfera del “debitore” della prestazione previdenziale; sì che il divieto di abuso del diritto diviene anche divieto di abuso del processo quando ha per oggetto «l’esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa» (in termini, Cons. Stato, Sez. III, 17 maggio 2012, n. 2857).

È noto che l’abuso del processo, rientrando nell’ampia categoria dell’abuso del diritto, dà luogo ad un abuso del diritto – costituzionalmente protetto agli artt. 24 e 111 –concesso ai singoli in generale, e al ricorrente in particolare, di adire un giudice per affermare le regole del diritto sostanziale, cui si giustappone il dovere del giudice (e quindi, per lo Stato) di erogare un servizio pubblico essenziale consistente nella prestazione giurisdizionale richiesta; prestazione che si sostanzia nel processo, da intendersi come serie ordinata di atti normativamente coordinati tra loro, ciascuno dei quali – all’interno dell’unitaria fattispecie complessa a formazione successiva – è condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta, quelli successivi.

di un dovere di lealtà e di probità – previsto anche dall’art. 30, co. 1, del Codice della Giustizia Contabile (CGC) –, che impone alle parti di concorrere all’attuazione del giusto processo. Tale dovere è particolarmente pregnante nei processi in cui le parti dispongono del potere di iniziativa – come quello pensionistico –, ove esso può formare oggetto di abuso dello strumento processuale. In ambito nazionale, a partire dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 23726 del 15 novembre 2007, la Suprema Corte ha ritenuto quale comportamento integrante l’abuso del processo il frazionamento della domanda giudiziale che ne impedisce o differisce o ne rende più difficoltoso Nell’esame.processo contabile, tali precetti – discendenti dall’art. 111, c. 1, Cost. – sono stati declinati negli artt. 2, 3, 4, 18, comma 4, 84, comma 2 del Codice della Giustizia Contabile (CGC), oltre che nel già richiamato art. 30, co. 1. Nel caso in esame si ritiene che l’esercizio concreto del diritto di azione da parte del ricorrente, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva del diritto, tuttavia, alla luce delle sopra riferite circostanze e alla stregua del concreto risultato perseguibile dalla parte e della sua conformità agli scopi voluti dall’ordinamento, sia stato svolto secondo modalità censurabili: - sia perché ha originato una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrifico imposto alla controparte, costretta a difendersi una seconda volta sulle medesime questioni oggetto della prima controversia, denotando l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore (cfr. Cass. civile, III, 18 settembre 2009 n. 20106);

- sia perché ha determinato l’aggravamento della situazione processuale frammentandola e dilazionandola attraverso le citate richieste (di riunione e) di rinvio, tendendo alla medesima risposta finale sulla domanda di Sulgiustizia.versante

motivi alla soccombenza deve conseguire – ai sensi dell’art. 31 C.G.C. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, in favore del Ministero dell’interno, in € 1.000,00 – tenuto conto della duplicazione dell’attività difensiva, svolta dall’Amministrazione anche attraverso l’Avvocatura distrettuale dello Stato. Nella specie si ritiene, inoltre, sussistano i presupposti per la condanna del ricorrente a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. (articolo richiamato dall’art. 31, co. 6 CGC), il quale si inserisce nell’ambito della disciplina della responsabilità aggravata recata dai primi due commi dello stesso art. 96, prevedendo che «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento a

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato 5.inammissibile.Perimedesimi

della conclusione del giudizio per cui è qui causa, iniziato con modalità abusive, reputa la Corte che la soluzione che meglio si attagli al processo pensionistico sia quella che ne statuisca la definizione con una pronuncia in rito, in termini di inammissibilità della domanda, “in ragione del difetto di una situazione giuridica sostanziale tutelabile, per contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che non consente di accordare protezione ad una pretesa caratterizzata dall’uso strumentale del diritto di azione” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 6591 del 07/03/2019).

favore della controparte, di una somma equitativamente determinata». Trattasi di disposizione che introduce una sanzione comminabile dal giudice anche in assenza d’istanza di parte, al fine di prevenire l’abuso del processo, compensando il rischio che corre la parte vittoriosa a causa dell’uso improprio degli strumenti processuali; e quindi, di sanzione che presuppone la soccombenza della parte sanzionata, ma che richiede, per la sua comminatoria, che la parte soccombente – come previsto dallo stesso art. 96, comma 1, c.p.c. – abbia «agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave» (cfr. Cass. civ. n. 21570 del 2012, n. 4925 del 2013, n. 3003 e n. 24294 del 2014; C. conti, SS.RR. n. 3/2015/EL; C. conti, Sez. II n. 396 del 2015). Sul punto, la Corte ribadisce che il ricorso all’esame costituisce un chiaro esempio di abuso del diritto di azione in sede processuale. In casi analoghi la giurisprudenza contabile ha riconosciuto che il principio della tendenziale gratuità del giudizio pensionistico recede di fronte della “temerarietà di chi agisce o resiste in giudizio” (C. conti, sezione giur. Regione Abruzzo, 8 marzo 2004, n. 244; id., 11 marzo 2003, n. 120; id., Sezione giur. Regione Veneto, 2 aprile 2001, n. 770; id. 2 aprile 2001, n. 771; id. 2 aprile 2001, n. 767; id., sezione giur. Regione Umbria, 21 maggio 1998, n. 458; id., sez. giur. Regione Veneto, 10 febbraio 1997, n. 74; Sezione giur. Regione Umbria, 22 agosto 1996, n. 336, sez. giur. Umbria, 22 agosto 1996, n. 336).

In ragione di quanto evidenziato, deve affermarsi che il ricorrente ha agito in giudizio con colpa grave, tale dovendosi considerare la proposizione di un ricorso che duplica esattamente il precedente già pendente dinanzi a questo giudice (in quanto avente medesimo contenuto e bene della vita anelato), in cui è stato contestato, con

nota di trattazione scritta, il provvedimento sopravvenuto in corso di causa. Circa la quantificazione della sanzione prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c., si ritiene equo commisurarla nella stessa misura delle spese di difesa liquidate alla controparte (€ 1.000,00), e perciò nella somma di € Per1.000,00.l’effetto, va disposta la condanna del ricorrente – a titolo di responsabilità aggravata – al pagamento di € 1.000,00 in favore del Ministero dell’interno. laP.Q.M.Sezione

Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, così dispone: - dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile; - condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero dell’interno nella misura di € 1.000,00; - condanna il ricorrente – a titolo di responsabilità aggravata – al pagamento di € 1.000,00 in favore del Cosìresistente.deciso, in Bari, all’esito della pubblica udienza del 21 luglio 2022. Il F.toGiudicedigitalmente (Cons. Marcello Iacubino) Depositata in segreteria il 26/07/2022 L’Assistente Amministrativo F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, DISPONE

In esecuzione del provvedimento del G.M, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Cons. Marcello Iacubino

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa. IL F.toGIUDICEdigitalmente

Bari, F.toL’Assistente26/07/2022Amministrativodigitalmentedott.ssaCaterina

Di Palma

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