Cassazione 2021-reddito di cittadinanza-sequestro di beni mobili e immobili in materia penale Cass.

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Cassazione 2021-reddito di cittadinanza-sequestro di beni mobili e immobili in materia penale Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15/09/2021) 01-12-2021, n. 44365

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere Dott. CERRONI Claudio - Consigliere Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa; nei confronti di: avverso la ordinanza n. 26/21 RGTL del Tribunale di Siracusa del 7 maggio 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOCCI Stefano, il quale ha concluso chiedendo il parziale annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata. Svolgimento del processo Il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha, con ordinanza del 7 maggio 2021, confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Siracusa a carico di XXXXXXXXXX - indagato in ordine alla violazione del D.Lgs. n. 4 del 2019, art. 7, comma 1, del, per avere omesso di fornire informazioni relative alla sussistenza dei requisiti per il


godimento del cosiddetto reddito di cittadinanza - avente ad oggetto una carta di debito emessa da (OMISSIS) spa a nome del predetto sulla quale dovevano essere riversate le rimesse finanziarie in favore di quello relative al versamento periodico del cosiddetto reddito di cittadinanza. Oltre a tale statuizione il Tribunale ha, altresì, disposto onerando della relativa esecuzione il Pubblico ministero procedente o la Polizia giudiziaria operante, individuata nella specie nella Guardia di Finanza della Tenenza di (OMISSIS) - la verifica della esistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento in capo al M. del beneficio del reddito di cittadinanza. Avverso la predetta ordinanza, in particolare avverso tale seconda statuizione, ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, rilevando che l'attività esecutiva demandata al suo Ufficio era esulante sia rispetto ai poteri dispositivi del Tribunale del riesame sia a quelli operativi della Procura della Repubblica, e della polizia giudiziaria, trattandosi di competenza riservata dell'autorità amministrativa. Il ricorrente ha, pertanto, dedotto la abnormità del provvedimento impugnato, chiedendone l'annullamento. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e, pertanto la ordinanza impugnata deve essere, in accoglimento di esso, annullata - sia pure parzialmente ed in conformità, d'altra parte, con le richieste dell'impugnante - senza rinvio. Deve preliminarmente ribadirsi il principio, più volte esplicitato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo il quale la categoria della "abnormità dell'atto processuale" frutto esclusivamente della elaborazione giurisprudenziale e volto a sottrarre le parti alle possibili angustie derivanti dalla regola della "tassatività dei mezzi di impugnazione" desumibile dalla interpretazione dell'art. 568 c.p.p., comma 1, in quanto fornisce ad esse un rimedio processuale per ipotesi in relazione alle quale la formale applicazione della predetta regola avrebbe lasciato prive di tutela giurisdizionale determinate posizioni soggettive - è declinabile sotto due principali forme.


Essa, infatti, è suscettibile di presentarsi o nella forma della abnormità funzionale ovvero in quella della abnormità strutturale; il criterio distintivo fra le due ipotesi dianzi elencate è stato chiaramente scolpito dalla giurisprudenza di questa Corte ed è generalmente, ed anche qui ed ora, ritenuto del tutto soddisfacente e, pertanto, pienamente da condividere. Come è stato, infatti, rilevato, l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè per la sua singolarità, data dalla stranezza del suo contenuto, esso si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il suo profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, in quanto espressione di un legittimo potere spettante all'organo giurisdicente, determini la irreversibile stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr., per tutte: Corte di cassazione, Sezioni II penale, 20 gennaio 2015, n. 2484; idem Sezione II penale, 7 luglio 2014, n. 29382; nonchè, a mò di archetipo, anche: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 26 gennaio 2000, n. 26). Così ricostruiti sinteticamente i termini della categoria giuridica dell'atto abnorme) ritiene il Collegio che ad essi si attagli appieno, con adeguata collocazione, il contenuto della ordinanza impugnata, nella parte di esso cui si rivolge la censura sollevata dalla ricorrente Procura della Repubblica. Invero, il Tribunale di Siracusa, ha ravvisato nella condotta di XXXXXXXXXX, individuo oggetto di indagine penale per non avere dichiarato - in occasione della presentazione della domanda all'INPS volta al conseguimento del cosiddetto "reddito di cittadinanza" previsto e disciplinato con D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, con L. n. 26 del 2019 l'importo delle vincite di somme di danaro da lui conseguite per eventi di fortuna nel periodo di riferimento attraverso la partecipazione a scommesse on line, ha, per un verso ravvisato in tale condotta omissiva del M. (in realtà il Tribunale ha ravvisato il fumus della illegittimità della condotta del M. non tanto nel fatto che egli non abbia indicato nella istanza volta al riconoscimento del diritto al "reddito di cittadinanza" l'importo delle vincite da lui realizzate - pari, nel periodo di riferimento, ad Euro 25.628,35 - ma per non avere egli dichiarato la somma costituente la sola differenza fra quanto


dallo stesso M. speso nel medesimo periodo per partecipare alle scommesse on line, pari ad Euro 24.161,11, e quanto da lui conseguito a titolo di vincita, differenza quest'ultima pari solamente Euro 1.467,24; ciò facendo - sia consentito dire - il Tribunale si è espresso in termini di assai dubbia condivisibilità, non potendosi evidentemente parlare in casi quali quello ora in esame - trattandosi di singoli contratti non espressivi di una unitaria attività produttiva di reddito e, pertanto, non connessi fra loro ma da esaminare in maniera atomistica - di spese necessarie per la produzione del reddito in relazione a tutte le passività finanziarie derivanti dalle volte in cui il M. ha partecipato, infruttuosamente, alle scommesse on line, ma semmai con esclusivo riferimento al costo delle singole scommesse il cui esito è stato il conseguimento della isolata, ancorchè verosimilmente ripetuta, vincita da parte dell'indagato) gli astratti estremi della violazione del D.L. n. 14 del 2019, art. 7. Ha, perciò, confermato il provvedimento di sequestro preventivo della carta di debito emessa da (OMISSIS) Spa su cui, sino a quel momento, erano state riversate le periodiche rimesse finanziarie connesse al riconoscimento del beneficio del cosiddetto "reddito di cittadinanza". Ma il Tribunale ha, altresì, onerato, peraltro in una irrisolta alternatività operativa, il Pm procedente ovvero la Guardia di Finanza - onde evitare che il M. continui a percepire indebitamente il "reddito di cittadinanza" - di valutare nuovamente se questi abbia o meno i requisiti per accedere il ricordato beneficio. Questa disposizione - espressamente indicata nella motivazione della ordinanza ed anche ribadita nel dispositivo del provvedimento impugnato esula del tutto, e per più guise, dai poteri che sono attribuiti al Tribunale in sede di riesame dei provvedimenti cautelari. In primo luogo, infatti, l'ambito competenziale di tale giudice è ricompreso nella sola verifica - peraltro nei soli nei limiti in cui il sindacato del giudice in questione è, a norma di legge, esercitabile - del corretto esercizio della funzione giurisdizionale in tema di adozione di provvedimenti cautelari, sia in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge per la


loro adozione sia in ordine alla adeguatezza della scelta della misura cautelare concretamente adottata nelle singole fattispecie, sia sotto il profilo qualitativo che (in particolare ove si tratti di provvedimenti cautelari di carattere reale) sotto quello quantitativo, senza che in tale potere possa intendersi ricompreso anche quello di fornire indicazioni operative nè agli organi giudiziari incaricati della direzione delle indagini nè, tantomeno, agli organi preposti allo svolgimento di quelle, organi che dipendono direttamente dalle Procure della Repubblica (artt. 58 e 59 cod. proc. pen). E già sotto il descritto profilo il contenuto del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di Siracusa esulerebbe, decampando vistosamente rispetto ai limiti degli stessi, dalle competenze materiali ad esso rimesse dalla legge processuale. Ma vi è da dire che, in termini ancora più evidenti, il tipo di indagine il cui svolgimento il Tribunale di Siracusa ha attribuito ai predetti organi, con la dichiarata finalità di verificare - onde scongiurarne la prosecuzione della eventualmente indebita percezione - se il M. abbia, tuttora, i requisiti per accedere al "reddito di cittadinanza", è radicalmente estranea alle mansioni proprie sia del Pm che della Polizia giudiziaria, essendo questa attribuzione peculiare della amministrazione pubblica che ha l'incarico di erogare il beneficio (nella specie l'INPS, il quale nello svolgimento di tale compito potrà bensì, sulla base della normativa di settore vigente, anche avvalersi di elementi informativi acquisiti o acquisendi tramite la Guardia di Finanza, ma senza che quest'ultima, in tale occasione, agisca in qualità di Polizia giudiziaria) e non della Autorità giudiziaria. Deve, per quanto sopra esposto, essere dichiarata la abnormità del provvedimento impugnato ed il suo conseguente annullamento. L'annullamento della ordinanza impugnata, stante il suo contenuto abnorme, va, peraltro, disposto, senza rinvio, nella sola parte in cui in essa è stata disposta la rideterminazione, cioè la rinnovata verifica, dei requisiti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento del beneficio del reddito di cittadinanza, ponendo l'esecuzione di tale incombente a carico


del Pm o della Pg. nella fattispecie la Guardia di Finanza di (OMISSIS). P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui "dispone la rideterminazione dei requisiti necessari per l'ottenimento e il mantenimento del beneficio del reddito di cittadinanza, ponendo l'esecuzione a carico del Pubblico ministero o della Pg. nella fattispecie la Guardia di Finanza di (OMISSIS)". Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021


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