Corte dei Conti 2022- diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione dell'art.

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Corte dei Conti 2022- diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione dell'art. 54, c. 1 e 2, del D.P.R. n. 1092 del 1973 a decorrere dal 17.03.2015 Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 30/03/2022) 05-04-2022, n. 302 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA Il Giudice monocratico per le pensioni cons. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la seguente nel giudizio di pensione, iscritto al n. (...) del registro di segreteria, promosso con ricorso depositato il 20 ottobre 2020 ad istanza di: omissis CONTRO -L'INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Direzione di Messina in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Messina Via Tommaso Capra Is. 301/bis, non costituito; Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa; Premesso che la trattazione e la decisione della causa avvengono con le forme e le modalità di cui all'art. 85, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella L. n. 27 del 24 aprile 2020, modificata dal D.L. n. 28 del 2020 e s.m.i., giusto quanto disposto dall'art. 16, c. 7, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228; In data 30 marzo 2022, secondo quanto disposto dalla richiamata disposizione le causa è passata in decisione; Ritenuto in Svolgimento del processo - Motivi della decisione I. Con il mezzo introduttivo del presente giudizio, il ricorrente richiede a questa Corte di accertarsi il suo diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione dell'art. 54, c. 1 e 2, del D.P.R. n. 1092 del 1973 a decorrere dal 17.03.2015 relativamente all'anzianità contributiva acquisita in quota retributiva nonché a recuperare tutte le somme non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari di giudizio. II. Con decreto del 22 novembre 2021 veniva fissata l'udienza di trattazione per il giorno 30 marzo 2022, onerando parte ricorrente di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 155, c.3, del c.g.c. III. Alla data del 30 marzo 2022 la causa passava in decisione senza discussione orale ai sensi e con le formalità di cui all'art. 85, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020 conv. in L. n. 27 del 2020 e s.m.i., la cui vigenza è stata prorogata sino al 31 marzo 2022 dall'art. 16, c. 7, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228; IV. Ciò premesso, va preliminarmente, osservato che la difesa del ricorrente, dopo il deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio, non ha prodotto la prova dell'avvenuta notificazione alla controparte del decreto di fissazione udienza e dell'atto introduttivo del giudizio medesimo rimessa alla cura dell'interessato ai sensi dell'articolo 155, comma 5 bis, del codice della giustizia contabile (c.g.c., approvato con D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i.). La controparte non si è costituita in giudizio e non è comparsa (ossia non ha depositato note per la trattazione cartolare). V. Ebbene, si osserva che, a norma del richiamato comma 5 bis dell'art. 155 del c.g.c., "il ricorrente deve...depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza."


La mancata costituzione di parte convenuta e l'omesso deposito, a cura di parte ricorrente, della prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina la mancata instaurazione del contraddittorio. VI. A tale fattispecie si applica l'articolo 111 del c.g.c. il cui comma 4 dispone che "L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza". Occorre, invero, considerare che la mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notificazione, di cui al comma 10 dell'art. 155 c.g.c., e l'omesso assolvimento dell'onere di notificazione sono accomunati dal fatto che, in entrambi i casi, la parte convenuta non viene chiamata in giudizio; pertanto, la disposizione recata dal predetto comma 10 è applicabile, per analogia, anche all'ipotesi della mancata notifica del ricorso e del decreto (art. 155, comma 3, ultimo periodo, c.g.c., ratione temporis vigente, già comma 5 nel testo previgente alla novella recata dal D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114) come nella fattispecie in esame, con la conseguenza che va dichiarata l'estinzione del processo con cancellazione della causa dal ruolo (ex multis cfr. le sentenze di questa Sezione nn. 154/2020, 151/2020, 922/2019, 911/2019, 429/2019, 864/2018, 710/2018). Né d'altronde, potrebbe trovare ingresso l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, contenuto nelle sentenze n. 12333/2016 e n. 1483/2015, secondo cui nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti. I fattori ostativi sono molteplici: il processo pensionistico contabile è, invero, compiutamente disciplinato dal legislatore con gli artt. 151 ss. del D.Lgs. n. 174 del 2016, con la conseguenza che non vi è spazio per integrazioni normative; nel giudizio pensionistico contabile è stata, inoltre, prevista una apposita norma, segnatamente il comma 8 dell'art. 155, che impone la rinnovazione della notifica solo in caso di nullità e non di inesistenza; infine, il pronunciamento della Suprema Corte si incentra sull'assenza di un obbligo di comunicazione del decreto alla parte, obbligo che invece nel giudizio pensionistico contabile è espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 155 e che è stato rispettato nella fattispecie in esame. Alle medesime conclusioni si perviene ove si consideri che il giudice delle pensioni pubbliche è vincolato, negli esiti decisionali, dalla norma posta dall'art. 111 co. 1 c.g.c. (cfr. sentenza n. 225/2021 di questa Sezione), disposizione che, non essendo espressamente derogata (art. 7 co. 1 c.g.c.), trova applicazione, anche al giudizio pensionistico, allorché, come nella fattispecie divisata, sia ravvisabile l'assenza di ogni impulso, implicito o esplicito, di parte alla prosecuzione del processo, successivamente al decreto di fissazione udienza. Impulso consistente, specificamente, nella (tardiva) notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza entro la data dell'udienza di discussione (il che imporrebbe il suo rinvio ex art. 155 co. 6 c.g.c.) ovvero (almeno) nella richiesta - da parti di chi vi era tenuto e non vi ha provveduto formulata, ultimativamente, anche in limine di vedersi consesso termine per provvedervi. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto. VII. Non vi è luogo a provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 31, co. 3, del c.g.c. e dell'art. 111, co. 8, c.g.c. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla per le spese. Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti conseguenti. Così deciso, nella camera di consiglio del 30 marzo 2022. Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2022.


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