Corte dei Conti 2022- diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione dell'art.

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Corte dei Conti 2022- diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione dell'art. 54, c. 1 e 2, del D.P.R. n. 1092 del 1973 a decorrere dal 17.03.2015 Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 30/03/2022) 05-04-2022, n. 302 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA Il Giudice monocratico per le pensioni cons. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la seguente nel giudizio di pensione, iscritto al n. (...) del registro di segreteria, promosso con ricorso depositato il 20 ottobre 2020 ad istanza di: omissis CONTRO -L'INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Direzione di Messina in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Messina Via Tommaso Capra Is. 301/bis, non costituito; Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa; Premesso che la trattazione e la decisione della causa avvengono con le forme e le modalità di cui all'art. 85, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella L. n. 27 del 24 aprile 2020, modificata dal D.L. n. 28 del 2020 e s.m.i., giusto quanto disposto dall'art. 16, c. 7, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228; In data 30 marzo 2022, secondo quanto disposto dalla richiamata disposizione le causa è passata in decisione; Ritenuto in Svolgimento del processo - Motivi della decisione I. Con il mezzo introduttivo del presente giudizio, il ricorrente richiede a questa Corte di accertarsi il suo diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione dell'art. 54, c. 1 e 2, del D.P.R. n. 1092 del 1973 a decorrere dal 17.03.2015 relativamente all'anzianità contributiva acquisita in quota retributiva nonché a recuperare tutte le somme non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari di giudizio. II. Con decreto del 22 novembre 2021 veniva fissata l'udienza di trattazione per il giorno 30 marzo 2022, onerando parte ricorrente di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 155, c.3, del c.g.c. III. Alla data del 30 marzo 2022 la causa passava in decisione senza discussione orale ai sensi e con le formalità di cui all'art. 85, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020 conv. in L. n. 27 del 2020 e s.m.i., la cui vigenza è stata prorogata sino al 31 marzo 2022 dall'art. 16, c. 7, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228; IV. Ciò premesso, va preliminarmente, osservato che la difesa del ricorrente, dopo il deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio, non ha prodotto la prova dell'avvenuta notificazione alla controparte del decreto di fissazione udienza e dell'atto introduttivo del giudizio medesimo rimessa alla cura dell'interessato ai sensi dell'articolo 155, comma 5 bis, del codice della giustizia contabile (c.g.c., approvato con D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i.). La controparte non si è costituita in giudizio e non è comparsa (ossia non ha depositato note per la trattazione cartolare). V. Ebbene, si osserva che, a norma del richiamato comma 5 bis dell'art. 155 del c.g.c., "il ricorrente deve...depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza."


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