Cassazione 2022- Lavoro straordinario e notturno – compenso per lavoro straordinario relativo agli

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Cassazione 2022- Lavoro straordinario e notturno – compenso per lavoro straordinario relativo agli anni dal 2005 al 2009 Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 13/07/2022) 27-07-2022, n. 23506

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio - Presidente Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere Dott. TRICOMI Irene - Consigliere Dott. CASCIARO Salvatore - rel. Consigliere Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4096/2016 proposto da: COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS; - ricorrente contro


OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, in qualità di eredi di OMISSIS, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE OMISSIS, FILIPPO OMISSIS; - controricorrenti avverso la sentenza n. 776/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/08/2015 R.G.N. 2000/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Svolgimento del processo CHE: 1. la Corte d'appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravame di OMISSIS e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva respinto il relativo capo di domanda, condannava il Comune di (OMISSIS) al pagamento, in favore del lavoratore in menzione, del compenso per lavoro straordinario relativo agli anni dal 2005 al 2009, in misura pari a 1.459 ore, come certificato dall'ente locale, applicando la maggiorazione prevista dal c.c.n.l. Regioni-autonomie locali vigente ratione temporis; confermava, al contempo, la declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda di garanzia formulata dal Comune di (OMISSIS) nei confronti di C.N. e V.C.A. rispettivamente funzionario responsabile e Sindaco nel periodo temporale di riferimento - e, per essi, dei loro coeredi; 2. per quanto ancora rileva nel giudizio, la Corte territoriale ha evidenziato che OMISSIS, quale autista di scuolabus, era stato comandato ad effettuare il servizio di trasporto dei portatori di handicap presso il Centro di riabilitazione di (OMISSIS) nelle ore pomeridiane di lunedì, mercoledì e venerdì, il che valeva, anche per


l'indispensabilità di tale prestazione, quale autorizzazione implicita allo svolgimento del lavoro straordinario; riteneva che l'assegnazione non occasionale e sistematica del lavoratore all'espletamento di un certo numero di ore in eccedenza rispetto all'orario contrattuale, in osservanza di una pianificazione dei turni di lavoro alla stregua di un'organizzazione preordinata dai dirigenti responsabili, rendesse superflua la previa autorizzazione; osservava che l'attività prestata oltre l'orario normale non poteva essere remunerata con il compenso previsto per i c.d. progetti obiettivo, atteso che quest'ultimo tende a incentivare il risultato raggiunto e non a compensare la quantità delle prestazioni e quindi lo svolgimento di lavoro straordinario, talchè "la corresponsione del primo non esclude la spettanza dell'altro in virtù della previsione dell'art. 36 Cost., che, stabilendo una retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato, riconosce il diritto alla remunerazione dello straordinario"; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di (OMISSIS) sulla base di quattro motivi, ai quali OMISSIS ha resistito con controricorso, mentre gli altri suoi litisconsorti sono rimasti intimati. Motivi della decisione CHE: 1. con il primo motivo il Comune di (OMISSIS) denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 97 Cost., per avere la Corte di merito riconosciuto erroneamente il compenso per lo straordinario, pur in difetto di autorizzazione preventiva e in forma scritta, alla stregua della semplice organizzazione abituale e sistematica dei turni di servizio che prevedevano l'impiego dello Sf. oltre il normale orario di lavoro;


2. con il secondo motivo deduce error in iudicando per violazione dell'art. 38 c.c.n.l. Regioni e autonomie locali, il quale prevede, al comma 2, che la prestazione di lavoro straordinario sia autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio espressamente individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione all'espletamento del lavoro straordinario; 3. con la terza critica, formulata anch'essa ex art. 360 c.p.c., n. 3, deduce violazione dell'art. 14 del c.c.n.l. del 1 aprile 1999, applicabile alla fattispecie, per avere riconosciuto al dipendente un ammontare complessivo di ore di straordinario (n. 270 nel 2006, n. 372 nel 2007, n. 251 nel 2008, n. 421,25 nel 2009) superiore al "limite massimo annuo individuale" fissato dal suddetto articolo, a decorrere dal 31.12.1999, in 180 ore; 4. con la quarta, e ultima, censura lamenta la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, giacchè l'attività di trasporto dei portatori di handicap presso il Centro di riabilitazione di (OMISSIS) era un servizio nato nel 2006, rientrante "nell'integrativo regionale progetto miglioramento servizi" (c.d. progettiobiettivo), per cui gli autisti godevano già di un'autonoma e apposita remunerazione; 5. il primo e il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole della valutazione della prova dello straordinario e dell'apprezzamento espresso dal giudice d'appello in ordine all'esistenza della previa autorizzazione, sono in parte inammissibili in parte infondati; pur formulando il ricorrente deduzioni dei motivi come vizi di violazione di legge, in realtà propone una valutazione alternativa e difforme della prova raccolta, al fine di pervenire a una soluzione della controversia opposta a quella


motivatamente argomentata dalla Corte di merito, che ha evidenziato come l'assegnazione non occasionale e sistematica del lavoratore all'espletamento di un certo numero di ore in eccedenza rispetto all'orario contrattuale, conformemente a un'organizzazione preordinata in turni di lavoro dagli stessi dirigenti responsabili, fosse indice rivelatore dell'esistenza di un'autorizzazione implicita al lavoro straordinario; 6. la Corte distrettuale ha, in sostanza, sottolineato come lo Sf., per l'indispensabilità della sua prestazione, "venne comandato a effettuare un servizio di trasporto dei portatori di handicap presso il Centro di riabilitazione nelle ore pomeridiane del lunedì, mercoledì e venerdì", e che tale specifico compito era frutto di disposizioni dei dirigenti responsabili cui il lavoratore non poteva (evidentemente) sottrarsi, donde l'esistenza di un'autorizzazione implicita allo straordinario; in altri termini, secondo la lettura fornitane dalla Corte territoriale, la pianificazione dei turni di lavoro era tale da prevedere di per sè, automaticamente, il necessario sforamento dell'orario normale, sicchè quei turni (per come predisposti) si traducevano di fatto, più che in un'autorizzazione, addirittura nell'imposizione dello straordinario; 7. si tratta di convincimento frutto di uno sviluppo argomentativo logico e coerente, basato sull'interpretazione e sulla valutazione critica del materiale probatorio, come noto riservate al giudice del merito anche in punto di controllo di attendibilità e concludenza delle prove raccolte (Cass. 08/08/2019, n. 21187; Cass. 28/01/2004, n. 1554); 8. nè vale obiettare che ('esegesi fornita dalla Corte territoriale si porrebbe in contrasto con le disposizioni dell'art. 38 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il


personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, successivo a quello dell'1.4.1999, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che "Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del c.c.n.l. dell'1.4.1999. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal diligente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione"; invero l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, e art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato: orbene, ove l'autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione; 9. rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario, l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile; per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.: con la


conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art. 38 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro; 10. il terzo motivo - pur ammissibile, non vertendo su questione che implichi nuovi accertamenti di fatto - si appalesa destituito di fondamento; il limite massimo annuale individuale dell'art. 14 del c.c.n.l. è (invero) funzionale alla tutela delle parti del rapporto: se doverosamente letto ex art. 1363 c.c., in combinato con l'art. 38 stesso c.c.n.l., sta a significare, da un lato, che la P.A. non deve utilizzare lo strumento dello straordinario come normale fattore di programmazione del servizio esponendosi in tal guisa a spese extrabilancio e, dall'altro, che deve convenientemente organizzare l'impiego delle risorse umane senza dare adito a prestazioni orarie complessivamente eccessive e oltremodo gravose per i dipendenti con potenziale incidenza sulle loro condizioni di salute; 11. nondimeno, in presenza di un'autorizzazione preventiva al lavoro straordinario, l'erogazione (secondo la tesi propugnata dal ricorrente) della retribuzione accessoria entro il solo limite massimo individuale previsto dalla disciplina collettiva contravverrebbe all'art. 2126 c.c., e realizzerebbe, oltretutto, un'ingiustificata violazione anche del disposto dell'art. 2108 c.c., il quale, ove riconosce il diritto a un aumento della retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, non è suscettibile di essere derogato in peius neppure da parte della contrattazione collettiva; 12. nè, d'altro canto, al ricorrente giova sostenere che la


prestazione deve considerarsi resa in violazione di legge (nella parte in cui la P.A. non ha rispettato l'obbligo di attenersi al limite massimo annuale individuale fissato dal contratto collettivo), perchè, anche in tal caso, in presenza della preventiva autorizzazione, opererebbe (s'è detto) il disposto dell'art. 2126 c.c., ferma ovviamente l'eventuale responsabilità per danno erariale del singolo dirigente; 13. alla stregua dei rilievi tutti suesposti, non può (conclusivamente) interpretarsi il combinato disposto degli artt. 38 e 14 cit. c.c.n.l. come ostativo alla remunerabilità dello straordinario laddove (beninteso) esso sia stato comunque previamente autorizzato dal dirigente responsabile seppure in violazione della legge o del contratto; 14. il quarto motivo è inammissibile; occorre premettere che l'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, nell'attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 06/09/2019, n. 22397); nel caso in esame, viceversa, viene ad essere dedotto non l'omesso esame di un fatto inteso in senso storiconaturalistico, bensì l'omesso esame di una argomentazione volta a fare ritenere non dovuto il compenso accessorio per il lavoro straordinario espletato dal dipendente; 15. aggiungasi che il motivo è sprovvisto dei necessari


caratteri non solo della specificità e della completezza, ma anche della riferibilità alla decisione stessa (Cass. 13/5/2022, n. 15369; Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530), aspetti questi del tutto disattesi nella specie, posto che la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella quale la questione relativa all'intervenuta erogazione degli incentivi regionali è stata, in realtà, distintamente esaminata a pag. 6; 16. segue, pertanto, la reiezione del ricorso; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente in ossequio alla regola della soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2022




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