Cassazione 2022-armi ed esplosivi-detenzione abusiva e omessa denuncia Cass. pen. Sez. II, Ord., (ud

Page 1

Cassazione 2022-armi ed esplosivi-detenzione abusiva e omessa denuncia Cass. pen. Sez. II, Ord., (ud. 20/04/2022) 24-05-2022, n. 20200

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere Dott. PARDO Ignazio - rel. Consigliere Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMISSIS, nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 26/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PARDO IGNAZIO. Svolgimento del processo - Motivi della decisione Il GIP del tribunale di Catania, con sentenza in data 26/1/2022, applicava nei confronti di OMISSIS la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui all'art. 629 c.p., commi 1 e 2, art. 628 c.p., n. 3 bis e art. 697 c.p.. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo inosservanza dell'art. 629 c.p., comma 2 in relazione all'art. 628 c.p., n. 3 bis in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 624 bis c.p. che ha determinato un'erronea qualificazione del fatto. Il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5-bis, - come modificato dalla L. n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perchè proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.


Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448 c.p.p., comma 2 bis, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, come da giurisprudenza di questa Corte, pur deducendosi l'erronea qualificazione del fatto anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione - insussistente nel caso di specie -, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019 Rv. 275971 - 02). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro 3000 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2022



Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.