Consiglio di Stato GEN-2017: Quesito in materia di sospensione e revoca della patente di servizio a

Page 1

Consiglio di Stato GEN-2017: Quesito in materia di sospensione e revoca della patente di servizio a norma dell’art. 138 del codice della strada (effetti sulla patente civile). REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 25 gennaio 2017 NUMERO AFFARE 01577/2016 OGGETTO: Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza. Quesito in materia di sospensione e revoca della patente di servizio a norma dell’art. 138 del codice della strada (effetti sulla patente civile). LA SEZIONE Vista la relazione n. 557/ST/138.410.13 dell’8 agosto 2016 con la quale il Ministero dell'interno Dipartimento di pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri; Premesso: 1.) Con nota, prot. n. 557/ST/ 138.410.13, dell’8 agosto 2016, il Ministero dell’interno ha rivolto alla Sezione un quesito in tema di estensione dei provvedimenti interdittivi relativi alla patente di guida “ordinaria” ai soggetti che siano anche titolari di patenti di guida “speciali”, ossia rilasciate agli appartenenti alle Forze armate e di polizia indicate dall’art. 138 del Codice della strada (d’ora in poi anche: C.d.S.). 2.) Espone il Ministero che l’art. 223, comma 1, C.d.S. prevede che, nelle ipotesi di reato per le quali sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, il prefetto, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni, e che il successivo comma 2 della stessa disposizione stabilisce che le disposizioni del comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli artt. 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589, bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni. 2.1.) Sennonché, nell’imminenza dell’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti i nuovi reati di "omicidio stradale" (art. 589-bis c.p.) e di “lesioni personali stradali” (art. 590-bis c.p.), si sarebbero


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Consiglio di Stato GEN-2017: Quesito in materia di sospensione e revoca della patente di servizio a by Gli sfogliabili di LPD - Issuu