TAR gennaio 2018: commissario capo della polizia penitenziaria impugna il rapporto informativo Pubb

Page 1

TAR gennaio 2018: commissario capo della polizia penitenziaria impugna il rapporto informativo

Pubblicato il 02/01/2018 N. 00002/2018 REG.PROV.COLL. N. 00668/2015 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 668 del 2015, proposto da: xxx xxx, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Cotto, con domicilio eletto presso il suo studio in xxx, via Botero, 17; contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di xxx, domiciliato presso i suoi uffici, in xxx, via Arsenale, 21; per l'annullamento - del rapporto informativo - giudizio complessivo relativo all'anno 2013 formulato dal Ministero della Giustizia - Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta redatto in data redatto in data 6.11.2014, motivato in data 12.11.2014 e notificato in data 2.12.2014 - degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO I) Con ricorso notificato in data 29 maggio 2015 e depositato in data 18 giugno 2015, il ricorrente, Commissario capo nel ruolo del direttivo ordinario del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio dal 2.4.2007 al 20.1.2014 presso la casa Circondariale di xxxxxx di xxx, con l’incarico di Comandante del reparto di Polizia Penitenziaria, ha impugnato il rapporto informativo – giudizio complessivo del 2013, formulato dal Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria del Piemonte, del 6.11.2014. Contesta l’assegnazione del punteggio di 64 e il giudizio complessivo di “distinto”, a fronte dell’assegnazione del punteggio massimo in relazione a tutti gli elementi di giudizio, a firma del primo valutatore, cioè il Direttore della casa Circondariale. Ha quindi presentato ricorso gerarchico avverso la scheda di valutazione, ai sensi dell’art 54 DPR 3/57, quindi, in assenza della decisione, ha notificato il presente ricorso, lamentando i seguenti profili di illegittimità: 1) violazione di legge con riferimento all’art 48 bis D. lgs. n. 443/1992, nonché dell’art 30 comma 2 L. 395/90 e dell’art 1 comma 7 d. lgs. 146/2000; incompetenza: il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo con la qualifica di Commissario capo penitenziario è compilato dal Provveditore generale, mentre il giudizio complessivo deve essere espresso dal Direttore generale, ora Capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’art 48 bis d. lgs. 443/92; in questo caso invece il giudizio complessivo è stato espresso dal Provveditore regionale; 2) violazione degli artt. 1,7, 8 e 9 L. 241/90, eccesso di potere per assenza di istruttoria: il giudizio complessivo rinvia alla relazione della visita ispettiva eseguita dal 27 al 30 gennaio 2014, quando il ricorrente non era più Comandante del reparto di


Polizia penitenziaria; visita ispettiva svolta in sua assenza, violando così il diritto alla partecipazione del procedimento; 3) violazione di legge con riferimento all’art 45 del D. lgs. n. 443/1992, nonché dell’art 3 L. 241/90, eccesso di potere per assenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà: la motivazione risulta carente rispetto alla scelta di ridurre di 10 punti il giudizio complessivo; in particolare rispetto alla drastica riduzione del punteggio per la voce “capacità organizzativa”; 4) eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; carenza dei presupposti; difetto di istruttoria: la valutazione è stata compiuta inaudita altera parte, indicando una serie di insufficienze non collocabili temporalmente; 5) eccesso di potere per sviamento: il giudizio sembra avere finalità punitive, stante la presenza di un procedimento disciplinare ancora in fase istruttoria, aperto a seguito della visita ispettiva. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza di merito, la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva. All’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione. II) Il ricorso è fondato, sotto il profilo dell’incompetenza. Per quanto attiene agli organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari, recita testualmente l’art 48 bis d. lgs. 443/92 “ il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato: a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal direttore dell'istituto. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale; b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Nel caso in esame il rapporto informativo è stato compilato, in data 24.2.2014, dal direttore della casa Circondariale di xxx, mentre il giudizio complessivo è stato espresso in data 6.11.2014 dal provveditore regionale, il quale ha modificato in peius la


valutazione, riducendo il punteggio da 72 a 64, sottoscrivendo la valutazione complessiva di distinto, in luogo di quella di ottimo degli anni pregressi. Secondo la tesi di parte ricorrente la competenza ad esprimere il giudizio complessivo era invece da attribuire al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in quanto il Dott. xxx ricopriva il ruolo di commissario capo penitenziario. Diversa lettura dà la difesa erariale: il ricorrente è stato nominato Commissario capo penitenziario con PDG del 12.11.2013 comunicato allo stesso il 2.1.2014, con decorrenza dal 1.7.2011. All’epoca della compilazione del giudizio è stato quindi redatto in base alla qualifica funzionale effettivamente ricoperta, cioè quella di Commissario penitenziario: proprio perché si tratta di una valutazione annuale, è incongruo prendere in considerazione la qualifica astrattamente rivestita dal soggetto valutato, dovendosi piuttosto ancorare il giudizio all’attività prestata con la qualifica funzionale di fatto rivestita nel periodo di riferimento. Non è condivisibile la tesi della difesa erariale. E’ opportuno soffermarsi sulle date: il ricorrente è stato nominato Commissario capo penitenziario a seguito di scrutinio del 10.7.2013, con PDG del 12.11.2013, comunicato in data 2.1.2014, ma con decorrenza dal 1.7.2011. E’ venuto a conoscenza della nomina con comunicazione del 19.7.2013; il rapporto informativo – giudizio complessivo del 2013, è stato formulato dal Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria del Piemonte, in data 6.11.2014; mentre nell’atto presupposto, cioè la valutazione del Direttore della casa Circondariale del 24.2.2014, veniva assegnato il punteggio massimo per tutti gli elementi di giudizio. Ad avviso del Collegio non è rilevante, al fine della determinazione della competenza, la qualifica ricoperta durante il periodo oggetto di valutazione (cioè se nel periodo da valutare fosse commissario capo o commissario penitenziario), ma la qualifica rivestita al momento della redazione della valutazione. Questo, in applicazione al principio tempus regit actum, che, imponendo di valutare la legittimità dei provvedimenti con riguardo alla situazione di fatto oltre che di diritto al momento della loro adozione, impone di individuare l’organo competente in base alla qualifica rivestita al momento della redazione dell’atto. Deve poi essere rilevato come nel caso in esame, il procedimento di nomina del ricorrente a Commissario capo penitenziario si sia sviluppato nel corso di un anno: con il primo atto del 10.7.2013 è stata disposta la nomina a seguito di scrutinio, quindi è seguito il decreto del 12.11.2013, comunicato in data 2.1.2014; ma la decorrenza giuridica della nomina è stata retrodatata al 1.7.2011, per cui per tutto il periodo di valutazione la qualifica ricoperta di diritto è quella di Commissario Capo penitenziario,


con conseguente competenza del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. L'accoglimento della censura per incompetenza comporta la rimessione dell'affare all’Amministrazione, con assorbimento degli altri motivi di impugnazione, ai sensi dell'art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a., il quale ha statuito l'impossibilità, per il G.A., di pronunciarsi in ordine a poteri amministrativi non ancora esercitati. III) Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento del rapporto informativo - giudizio complessivo relativo all'anno 2013 formulato dal Ministero della Giustizia - Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta del 6.11.2014. Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in xxx nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Domenico Giordano,

Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore Roberta Ravasio,

Consigliere

L'ESTENSORE Silvana Bini

IL PRESIDENTE Domenico Giordano


IL SEGRETARIO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.