Corte dei Conti dicembre 2017 – Accertamento diritto concessione pensione privilegiata sin dalla dat

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Corte dei Conti dicembre 2017 – Accertamento diritto concessione pensione privilegiata

sin dalla data di cessazione del servizio, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, previa, ove occorra, disapplicazione e/o annullamento provvedimento rigetto domanda da parte dell’INPS

SEZIONE ESITO NUMERO CALABRIA SENTENZA 302

ANNOMATERIA 2017 PENSIONI

PUBBLICAZIONE 05/12/2017

Invia R E P U BB L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA Il giudice unico delle pensioni Primo referendario Andrea Luberti Ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 302/2017 Sul ricorso in materia di pensioni civili numero 21020 del registro di segreteria, proposto da A. P., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, residente in Omissis (RC), alla Omissis. Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Gualtieri, con studio in Catanzaro, alla via Vittorio Vento, 48; ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale ad litem. Contro: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, 21. Ente rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto Greco e dall’avv. Francesco Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in Catanzaro, alla Via Francesco Acri, 81. Per: Accertamento del diritto alla concessione della pensione privilegiata sin dalla data di cessazione del servizio, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, previa, ove occorra, disapplicazione e/o annullamento del


provvedimento di rigetto della domanda da parte dell’INPS notificato in data 22 dicembre 2015 (e atti presupposti), nonché del “silenzio-rigetto” venutosi a formare a seguito di ricorso proposto in data 19 gennaio 2016 al Comitato di vigilanza della gestione dello stesso INPS. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile); Visti gli atti e i documenti di causa; Udita alla pubblica udienza del 10 novembre 2017 la parte ricorrente e quella resistente, nelle persone degli avvocati Alfredo Gualtieri e Francesco Muscari Tomaioli. RITENUTO IN FATTO Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente (già dipendente della Unità sanitaria locale di Palmi con la qualifica di infermiere caposala) ha richiesto il trattamento pensionistico privilegiato per infermità, discendente da causa di servizio. In particolare, la parte ricorrente ha nel corso degli anni lamentato le patologie di “cardiopatia ischemica con angina mista” e di “ulcera duodenale”. Tali patologie sono state ritenute derivanti da causa di servizio dalla Commissione medica ospedaliera dell’Ospedale militare di Catanzaro, con parere del 14 ottobre 1991, n. 1115, ai fini della concessione dell’equo indennizzo. Per contro, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con parere del 3 novembre 1995, n. 294, ha espresso parere negativo sul punto.

Su istanza del ricorrente, l’Ufficio medico legale del Ministero della Sanità ha, tuttavia, confermato con determinazione del 16 novembre 1999 la dipendenza della patologia da causa di servizio. Con successiva istanza del 1 settembre 1999, la parte ricorrente ha avanzato ulteriore istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di altre patologie, nonché per l’aggravamento di ulteriori già insorte. In data 31 gennaio 2006, a seguito di visita medica, la Commissione medica ospedaliera dell’ospedale di Messina ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle patologie “bronchite cronica con enfisema polmonare e sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo grave” e spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con riduzione degli spazi discali da C4 a C6 L5-S1”, nonché l’aggravamento della patologia “cardiopatia ischemica con angina mista”. Tale organo ha, inoltre, espresso giudizio di inidoneità del ricorrente a qualsiasi lavoro, in modo assoluto e permanente, che ha determinato il collocamento a risposo in data 7 febbraio 2006. A seguito di richiesta del 20 luglio 2006, finalizzata al conseguimento dell’equo indennizzo, il Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell’economia e delle finanze, con parere del 6 dicembre 2007, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della sola patologia “spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con riduzione degli spazi discali da C4 a C6 L5-S1”.


Con successivo parere del 29 novembre 2008, n. 103, la Commissione medica ospedaliera ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, oltre che della predetta patologia, anche delle patologie “cardiopatia ischemica in labile

compenso emodinamico” e ulcera duodenale”. In data 12-14 maggio 2010, la parte ricorrente ha richiesto all’allora Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica (INPDAP) la concessione del trattamento pensionistico privilegiato in relazione alle patologie: “spondiloartrosi cervico-dorso-lombare”; “cardiopatia ischemica” e “ulcera duodenale”. In data 1 febbraio 2011 la parte ricorrente è stata sottoposta a visita medica presso l’ospedale militare di Messina. Con provvedimento notificato alla parte ricorrente in data 22 dicembre 2015, l’INPS ha comunicato il rigetto della relativa domanda, ritenendo prevalenti le patologie non derivanti da causa di servizio. La determinazione è stata fondata sul parere negativo del Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, del 28 settembre 2015, n. 247. In data 19 gennaio 2016 la parte ricorrente ha presentato ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza della gestione, rimasto tuttavia inevaso. Pertanto, con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente ha richiesto la concessione del trattamento pensionistico privilegiato, previa eventuale disapplicazione ovvero annullamento del relativo diniego, espresso e tacito, opposto dall’INPS. La parte ricorrente ha lamentato, in particolare, l’illegittimità del diniego opposto con provvedimento espresso, sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti, del travisamento dei fatti, dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta.

L’INPS si è costituito con comparsa del 23 agosto 2016, richiedendo il rigetto nel merito del ricorso e, in subordine, la decorrenza del relativo diritto a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda, ai sensi dell’articolo 191 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. In estremo subordine, l’INPS ha richiesto l’esonero dalla condanna agli interessi e alle spese. All’esito dell’udienza del 4 ottobre 2016, con ordinanza in pari data, il giudice unico delle pensioni ha richiesto una consulenza tecnica d’ufficio all’Ufficio medico legale presso il Ministero della Salute, in effetti formulata in data 5 ottobre 2017. All’udienza del 10 novembre 2017 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste. CONSIDERATO IN DIRITTO


Ai fini della decisione sul ricorso in commento, assume con tutta evidenza un rilievo decisivo l’accertamento medico disposto dall’Ufficio medico legale ritualmente investito. Tale organo ha ritenuto sussistenti i presupposti fattuali finalizzati alla concessione del beneficio, con relazione da cui non sussiste motivo alcuno per discostarsi. In particolare, nel parere è stata ammessa, sulla base della letteratura medica, una ragionevole probabilità di efficienza, quantomeno concausale, sulle patologie lamentate (“cardiopatia ischemica”, “spondiloartrosi cervico-dorso-lombare” e “ulcera duodenale”) delle mansioni generiche e delle specifiche condizioni di impiego del ricorrente, determinanti un notevole stress psicofisico.

Tale parere è, comunque, non isolato, ma corroborato dagli accertamenti medici descritti, espletati nel corso della vicenda, che hanno confermato la riconduzione dell’infermità alle condizioni di servizio della parte ricorrente. La domanda della parte ricorrente merita, pertanto, accoglimento. L’accoglimento della stessa deve, tuttavia, essere modulato secondo quanto previsto dell’articolo 191 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, con conseguente attribuzione degli arretrati a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (1 giugno 2010). ***** P.Q.M. ***** Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, condanna la parte resistente alla concessione del trattamento previdenziale privilegiato, e al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati, a far data dal 1 giugno 2010 e sino all’effettivo adempimento, oltre agli interessi e alla maggiore rivalutazione. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura di euro 2.5000 (duemilacinquecento). A tale somma deve essere aggiunto l’importo del contributo previsto per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché quello per l’Imposta sul valore aggiunto, calcolati ai termini di legge. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro all’esito dell’udienza del 10 novembre 2017.


IL GIUDICE f.to Primo referendario Andrea Luberti

Depositata in Segreteria il 05/12/2017 Il responsabile della Segreteria pensioni f.to Dott.ssa Francesca Deni


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