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Consiglio di Stato 2022- è riconosciuto solo ai militari decorati o a quelli che hanno contratto l'invalidità, in misura peraltro pari o superiore all' 80 per cento della capacità lavorativa, in seguito ad eventi traumatici Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 08/02/2022) 07-03-2022, n. 1653 Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7892 del 2017, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato xxx xxx, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale xxx, n.xxx; contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la OMISSIS-, Sezione Seconda, n. 700/2017, resa tra le parti. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022, il Cons. Antonella Manzione, vista l'istanza di passaggio in decisione dell'avvocato xxx xxx e udito per l'Amministrazione appellata l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni; Svolgimento del processo 1. Con ricorso al T.A.R. per la -OMISSIS-, il signor -OMISSIS-, congedatosi dall'esercito col grado di colonnello, riconosciuto "vittima del dovere" con decreto del Ministero della Difesa n. 22 del 29 aprile 2009 e iscritto al ruolo d'onore a far data dal 16 aprile 2012, ha impugnato il Provv. datato 28 dicembre 2015, notificatogli il 4 gennaio 2016, di "conferma" del mancato accoglimento della


richiesta di remunerazione del servizio prestato a seguito di richiamo per tutto l'anno 2015. 2. In particolare, il militare ha evidenziato la contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione che con riferimento all'anno 2014 ne aveva avallato il servizio "con assegni", a fronte di domanda di identico contenuto. Nel merito ha rivendicato la spettanza degli assegni in quanto richiamato in servizio a richiesta quale iscritto al ruolo d'onore ex art. 806 del D.Lgs. 15 marzo 2020, n. 66, Codice dell'ordinamento militare (C.o.m.), nonché la intangibilità di tale status, contestando la possibilità da parte dell'Amministrazione di effettuare verifiche postume per il tramite della Commissione medico ospedaliera (C.M.O.) di -OMISSIS- in ordine alla percentuale di invalidità riconosciutagli (con conseguente ammissione a trattamento pensionistico a vita di 1^ categoria a decorrere dal 1 ottobre 1990), peraltro in dispregio delle proprie garanzie partecipative. D'altro canto, la ritenuta inesistenza di "eventi traumatici, verificatisi in servizio e per causa di servizio, che possano determinare una invalidità permanente pari o superiore al 80 % (ottanta per cento) della capacità lavorativa", non aveva in alcun modo inciso sulla permanenza nel ruolo. 2. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso, compensando le spese, sull'assunto che le due istanze presentate dall'interessato con riferimento, rispettivamente, agli anni 2014 e 2015, erano diverse nei presupposti, stante che nel primo caso veniva invocata solo la disciplina generale di cui all'art. 986 del Codice, che rimette alla scelta discrezionale dell'Amministrazione il richiamo in servizio, anche ad istanza dell'interessato, nella modalità "con assegni" o "senza assegni"; nel secondo, rivendicando la propria peculiare situazione di iscritto al ruolo d'onore, che imponeva all'Amministrazione di verificare, tramite l'organo sanitario attualmente competente, ovvero la C.M.O. di 2 ^ istanza del Dipartimento militare di medicina legale di OMISSIS-, l'esistenza dei presupposti medico-legali di cui all'art. 806 del D.Lgs. n. 66 del 2010. Le garanzie partecipative erano state rispettate comunicando gli esiti (negativi) di tale verifica, implementati da quelli dell'istruttoria specificamente svolta sulla valenza del titolo di "ferito in servizio", di cui pure l'interessato si fregia, rispettivamente in data 21 aprile 2015 e 31 agosto 2015. Peraltro la conferma della diagnosi negativa, con verbale del 6


luglio 2015, era conseguita proprio all'istanza di riesame del ricorrente, dopo il coinvolgimento nelle verifiche del Servizio "Ricompense e onorificenze". 3. Avverso tale sentenza il militare ha proposto appello articolando un unico motivo di censura. La sentenza sarebbe, a suo avviso, del tutto carente sul piano motivazionale laddove basava la propria ricostruzione ermeneutica sulla asserita diversità contenutistica fra le due istanze di richiamo in servizio per le annualità 2014 e 2015, laddove le stesse erano assolutamente sovrapponibile, con conseguente incoerenza gestionale dell'amministrazione procedente, che solo per il 2014 aveva fatto correttamente applicazione dell'unico riferimento normativo invocato, ovvero l'art. 806 del C.o.m., che consente al personale militare iscritto nel ruolo d'onore di permanere o essere richiamato in servizio a domanda fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. 4. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione della Difesa con atto di stile. Con successiva memoria del 16 dicembre 2021 ha poi riproposto l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado che il Tribunale adito ha dichiaratamente assorbito nell'infondatezza nel merito: l'atto impugnato, prot. n. (...) -OMISSIS- del 28 dicembre 2015, sarebbe meramente confermativo di quello, non impugnato, di richiamo in servizio a domanda disposto in via transitoria senza assegni, "in attesa dell'adesione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze" (nota prot. n. (...) del 31 dicembre 2014, notificata in data 7 gennaio 2015); anche a voler ritenere che la formula adottata nel ricorso introduttivo, secondo cui si impugnavano anche "tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali ancorché non cogniti comunque lesivi dell'interesse del ricorrente" includesse la suddetta nota del 31 dicembre 2014, dovrebbe comunque rilevarsi la tardività del gravame e, di conseguenza, la sua irricevibilità. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure, stante che l'applicabilità dell'art. 806 C.o.m. presuppone, oltre all'iscrizione nel ruolo d'onore, che essa sia avvenuta in seguito ad eventi traumatici che abbiano determinato una invalidità superiore o pari all'80 %, ovvero, in alternativa, che l'interessato sia in possesso dell'onorificenza del decoro al valore militare e civile e della croce d'onore.


5. In vista dell'udienza pubblica di discussione l'appellante ha depositato memoria di replica, attualizzando la propria situazione con riferimento alla inoltrata richiesta di ricalcolo della pensione già fruita computandovi i compensi delle annualità 2015 e 2016, a riprova del danno anche previdenziale arrecatogli dalla imposta gratuità del servizio. 6. Alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione 7. L'appello è infondato nel merito, potendosi così prescindere dall'esame della eccezione preliminare (ri)proposta dalla difesa erariale. Peraltro, per esplicita ammissione dell'appellante (vedi pag. 4 del ricorso di primo grado), egli era stato nuovamente reso edotto della gratuità del servizio, giusta la ritenuta inapplicabilità dell'art. 806 C.o.m. con nota prot. (...) del 24 marzo 2015, egualmente non impugnata in quanto asseritamente ritenuta frutto di errore materiale: circostanze tutte che, quand'anche non approfondite dall'angolazione della effettiva autonomia contenutistica dell'atto finale del procedimento avversato, nondimeno evidenziano l'approccio del richiedente nel senso della spettanza di un diritto per il riconoscimento del quale era già stata chiarita la mancanza di presupposti giuridici, se non altro preannunciandone il definitivo diniego. 8. L'equivoco di fondo su cui si basa la pretesa dell'appellante consiste nel ritenere il regime di richiamo in servizio "speciale" di cui all'art. 806, rispetto alla regola generale di cui all'art.986 del Codice, fondato esclusivamente sullo status di iscritto al c.d. "ruolo d'onore". Al contrario il possesso della richiamata onorificenza costituisce presupposto necessario (tra gli altri), ma non sufficiente ad ottenere il richiamo "con assegni", fermo restando che lo stesso può comunque essere concesso sulla base delle regole generali, nell'esercizio della discrezionalità che connota l'operato della P.A. in merito. Da qui la assoluta coerenza delle divergenti scelte effettuate, avendo il Ministero nel 2014 accordato ciò che nel 2015 ha ritenuto di non concedere più, una volta esclusa la sussistenza dei requisiti di obbligatorietà della concessione, a torto o a ragione ritenuti invocati solo in tale seconda ipotesi. 8.1. A mente dell'art. 804 del codice militare "sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo


collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare, a) per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; b) per mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali è stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all'articolo 1898; c) per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie". 8.2. La condizione del "previo collocamento in congedo assoluto" esprime la preclusione all'iscrizione in quel ruolo, del tutto speciale e distinto da quelli ordinari (del servizio permanente effettivo, dell'ausiliaria, del complemento e della riserva), se non sia intervenuto, temporalmente, il suddetto mutamento di status del militare, tenuto conto che essa implica l'assoggettamento ad un particolare regime giuridico, affatto diverso da quello degli altri, costituito proprio dalla possibilità di richiamo in servizio "in tempo di pace e in tempo di guerrao di grave crisi internazionali, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 gennaio 2013 n. 212). Unici presupposti per l'iscrizione nel ruolo d'onore sono dunque costituiti dal collocamento in congedo assoluto e dall'invalidità riportata in guerra, ovvero dall'infermità che abbia dato luogo a pensione privilegiata. A ciò va aggiunto che il riconoscimento della pensione privilegiata decorre di norma dalla cessazione dal servizio e la formale emanazione del decreto successivamente al congedo resta quindi irrilevante al fine di maturare il requisito di iscrizione al ruolo in parola; detto riconoscimento peraltro consegue ad inabilità ascritte a cause maturate durante il servizio e non dopo la sua cessazione. Il che è quanto accaduto nel caso di specie, essendo stato diagnosticato all'appellante un linfoma "non H." ad alto grado di malignità, riconosciuto dipendente da causa di servizio e associato a trattamento pensionistico di 1 ^ categoria.


9. L'art. 806 del D.Lgs. n. 66 del 2010 dispone invece che "Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla L. 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente". Non è chi non veda la mancanza di corrispondenza tra i casi di iscrizione nel ruolo d'onore ed il diritto ad essere richiamato in servizio, che non si identifica nell'assenso a ridetto richiamo, comunque richiesto dall'art. 804 per i casi in cui lo consente: fra quelli iscritti tale diritto è riconosciuto solo ai militari decorati o a quelli che hanno contratto l'invalidità, in misura peraltro pari o superiore all' 80 per cento della capacità lavorativa, in seguito ad eventi traumatici. Tra questi ultimi non rientrano i militari affetti da patologie che, sebbene siano da ricollegare genericamente a causa o concausa di servizio, non derivino da singoli e ben individuati eventi traumatici; né può considerarsi la malattia essa stessa un trauma, essendo evidentemente necessario, ai fini dell'applicazione della norma e di rispetto della sua ratio, un accadimento esterno, legato al servizio e connotato da aspetti oggettivamente tali da determinare un trauma nel corpo o nella psiche del militare (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2015, n. 2590). 9.1. In riferimento pertanto all'art. 806, che delinea una sorta di cerchio concentrico nella più ampia categoria degli iscritti al ruolo d'onore consentendo -recte, di fatto, imponendo -la riammissione a domanda solo a quelli che lo siano stati a causa di eventi traumatici dovuti al servizio, l'amministrazione ha effettuato gli accertamenti sanitari del caso concludendo non per l'illegittimità dell'iscrizione, che non era affatto sub iudice e il cui mantenimento si palesa irrilevante ai fini di causa, ma per la non riconducibilità delle patologie riscontrate ad "eventi traumatici" causativi della percentuale di invalidità normativamente indicata. 10. Una volta chiarito quanto sopra, è di tutta evidenza come, quale che fosse il tenore letterale delle istanze di richiamo presentate dall'appellante nei distinti anni di riferimento, del tutto


legittimamente l'amministrazione, ottenuto l'avallo del Ministero dell'economia e delle finanze, ha accordato gli assegni nel 2014, laddove per l'anno successivo, nelle more di tale avallo, ne ha negato la concedibilità "in via transitoria" (v. nota del dicembre 2014, invocata dalla difesa erariale), ribadendo fin dal marzo del 2015 la riscontrata insussistenza dei requisiti aggiuntivi rispetto all'iscrizione al ruolo d'onore previsti dall'art. 806 del Codice (nota del marzo 2015), definitivamente esclusi con l'atto impugnato all'esito delle apposite verifiche, anche sanitarie, disposte allo scopo. 11. Tanto è sufficiente alla reiezione del gravame. 12. La peculiarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell'appellante. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati: Carlo Saltelli, Presidente Giancarlo Luttazi, Consigliere Giovanni Sabbato, Consigliere Antonella Manzione, Consigliere, Estensore Francesco Guarracino, Consigliere


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