Tar 2022-Strade pubbliche e private – Rimozione di un cancello apposto su una strada comunale, lasci

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Tar 2022-Strade pubbliche e private – Rimozione di un cancello apposto su una strada comunale, lasciando aperto e libero il transito sulla stessa. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., (ud. 13/07/2022) 04-082022, n. REPUBBLICA1463

di registro generale 974 del 2021, proposto da OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comunecontro di OMISSIS, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per dell'ordinanzal'annullamentodisgombero n. 1/2021, emessa dal Comune di OMISSIS (KR) in data 26 marzo 2021 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di OMISSIS; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2022 il dott.

Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel Svolgimentoverbale; del processo - Motivi della decisione 1. - I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza, emessa dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di OMISSIS (KR), con la quale è stato loro ordinato di rimuovere un cancello apposto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente sulSENTENZAricorsonumero

ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

3. - L'ordinanza è stata adottata dal Dirigente del Settore Area Tecnica e ha ingiunto ai ricorrenti "di ripristinare lo stato dei luoghi lasciando sgombera la sede stradale occupata, denominata Gigliola, da ogni cosa, a proprie cure e spese, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente".

4. - I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza, svolgendo le seguenti censure: a) violazione della L. n. 127 del 1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): affermano i ricorrenti che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, perché non è sottoscritto anche dal Sindaco, pur essendo una ordinanza. b) insussistenza di un diritto di uso pubblico della strada.

La strada di cui è causa "non è mai stata accatastata come strada" e "non vi è alcun titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico", anche in considerazione del fatto chela manutenzione della strada è

2. - Nella parte motiva dell'ordinanza impugnata, il Comune ha i)riferito:diaver ricevuto un esposto dai Sig.ri S., in cui si riferiva che gli odierni ricorrenti avevano impedito l'accesso ad una strada di proprietà comunale, comportando l'interclusione del loro ii)fondo;che è stato ivi eseguito un sopralluogo da parte del Comando di Polizia Locale del Comune; iii) che la strada, chiusa con un cancello dai ricorrenti, è riportata in catasto al foglio di mappa n. (...), particella n. (...); iv) che originariamente tale strada era di proprietà di Opera Sila, un ente di sviluppo, il quale successivamente - in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. n. 10 del 7 febbraio 2000 - ne ha trasferito la proprietà al Comune; v) che è necessario disporre la riapertura della strada per non ostacolare il transito dei frontisti che possiedono terreni di natura agricola onde evitare danni alla raccolta dei frutti.

su una strada comunale, lasciando aperto e libero il transito sulla stessa.

6. - All'udienza pubblica del 13 luglio 2022, la causa è stata discussa e spedita in decisione.

7. - Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato, sollevata dal Comune resistente. L'art. 41, c. 2, c.p.a. prescrive che, qualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso debba essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato, nonché ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso.

Il controinteressato, dunque, deve essere individuato o facilmente individuabile nell'atto impugnato, nonché essere titolare di una situazione giuridica soggettiva qualificata alla conservazione del provvedimento impugnato.

La qualità di controinteressato muove dal riconoscimento in capo al soggetto della titolarità di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso (c.d. elemento sostanziale) e dalla circostanza che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato, esplicitamente menzionato, o comunque agevolmente individuabile (c.d. elemento formale).

di strada materializzato termina fino a raggiungere le abitazioni e gli appezzamenti dei terreni dei Brasacchio; il restante tratto, anche se erroneamente riportato in planimetria, risulta inesistente e mai materializzato" (cfr. ricorso introduttivo, p. 5).

stata sempre effettuata dal de cuius dei ricorrenti e che "il Comune non ha mai esercitato su tale strada i poteri di polizia, di regolamento della circolazione e dell'ordine di controllo tecnico, di manutenzione, di apposizione della segnaletica Inoltre,descritta"."iltratto

5. - Si è costituito in causa il Comune, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, e chiedendo il rigetto nel merito.

Nel caso di specie, in capo ai Sigg.ri F.S. e G.S. sussistono i requisiti sia formali che sostanziali, per essere qualificati come controinteressati in senso tecnico. In primo luogo, essi sono menzionati espressamente nel testo dell'ordinanza (cfr. documenti allegati a ricorso), la quale fa riferimento all'esposto da loro presentato per l'interclusione del fondo.

In secondo luogo, essi sono, appunto, i proprietari del fondo che risulta intercluso per effetto della chiusura della strada oggetto dell'ordinanza. Essi vantano, pertanto, un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento che ordina la rimozione del cancello per preservare il libero transito sulla strada che conduce ai loro terreni. Il ricorso introduttivo avrebbe dovuto, di conseguenza, essere notificato ad almeno uno dei due Sig.ri S..

La mancata notifica ad essi rende, così, inammissibile il ricorso presentato dagli odierni ricorrenti.

8.1. - Con riferimento alla prima censura svolta dai ricorrenti, relativa alla presunta illegittimità dell'ordinanza per mancata sottoscrizione da parte del Sindaco, si osserva che l'ordinanza stessa è stata adottata dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune in forza dei poteri attribuiti ex art. 107, commi 3 e 5, T.U. Enti L'ordinanzaLocali.èsottoscritta dal citato Dirigente. Di conseguenza, la mancata sottoscrizione dell'ordinanza da parte del Sindaco non integra alcun profilo di invalidità della 8.2.stessa.-Quanto alla seconda censura, relativa alla (presunta) titolarità privata della strada e dell'inesistenza di un diritto di uso pubblico della stessa, si evidenza come il Comune resistente abbia adeguatamente dimostrato in giudizio la proprietà pubblica della strada oggetto dell'ordinanza di Talesgombero.strada, originariamente, apparteneva all'ente di sviluppo Opera Sila (divenuta poi A.R.S.S.A. Agenzia Regionale per lo

8. - Oltre che inammissibile, il ricorso è infondato nel merito.

Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura e oggi ARSSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) ed è stata, poi, trasferita al Comune in esecuzione della L.R. n. 10 del 7 marzo 2000, il cui art. 7, comma 6, prevede che "dalla data di entrata in vigore della presente legge le strade interpoderali della riforma fondiaria diventano di proprietà degli enti locali interessati per la parte del tracciato che ne attraversa il proprio territorio".

b) Deliberazione di A.R.S.S.A. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura Cosenza, n. 575/PR del 19 agosto 2002, avente ad oggetto: "L.R. 7 marzo 2000, n. 10, art. 7 - comma 6. Trasferimento al Comune di OMISSIS (K.) della proprietà delle strade interpoderali ricadenti nel territorio". In tale Delibera, A.R.S.S.A. premette "- chel'ex O.V.S. Opera Sila (ora ARSSA), in alcuni Comuni della Provincia di Crotone tra cui il Comune di S., nell'ambito della Riforma Agraria, ha realizzato tra l'altro diverse strade a servizio dei poderi assegnati; - che con l'entrata in vigore della L.R. n. 10 del 7 marzo 2000, art. 7 - comma 6, le strade interpoderali diventano di proprietà degli Enti Locali interessati per la parte di tracciato che ne attraversa il territorio; … - che è necessario trasferire al Comune di S. (K.) le strade interpoderali ricadenti nel suo territorio", e conseguentemente delibera di "trasferire, con atto pubblico, al Comune di S. la proprietà delle strade interpoderali … ricadenti sul suo territorio nei fogli di mappa … n. (...) - part.lle … (...)" (cfr. doc. 6);

A dimostrazione di quanto sopra, il Comune ha prodotto in a)giudizio:visura catastale della particella su cui insiste la strada (Foglio (...), particella n. (...)), dalla quale risulta che la stessa è (ancora) formalmente intestata a Opera Sila, Ente di Sviluppo in Calabria (cfr. doc. 4);

c) Deliberazione del Consiglio Comunale di S., n. 8 del 16 aprile 2003, con cui è stato preso atto del suddetto

IlP.Q.M.Tribunale

La strada di cui si controverte infatti, apparteneva precedentemente all'ente Opera Sila e, per effetto dei successivi trasferimenti, appartiene ora al Comune di TrattandosiOMISSIS.

I ricorrenti non avevano alcun titolo per chiudere il transito sulla strada pubblica mediante l'apposizione di un cancello. Da ciò consegue la legittimità dell'ordinanza comunale che ordina la rimozione del manufatto e il ripristino dell'apertura della strada, nel pieno esercizio di poteri di tutela del bene Ilpubblico.provvedimento

trasferimento delle strade interpoderali, tra le quali anche quella insistente sul "foglio (...) - part.lla … (...)" (cfr. doc. 7).

di una strada di proprietà comunale, a nulla rilevano le allegazioni - peraltro prive di supporto probatoriodei ricorrenti, secondo cui essi avrebbero svolto la manutenzione della stessa, a fronte di una presunta inerzia del Comune nella relativa gestione.

Alla luce di tale documentazione, risulta pienamente dimostrato in giudizio il presupposto per riconoscere la legittimità dell'ordinanza comunale di cui è causa.

impugnato, dunque, va esente dalle censure svolte in atti da parte ricorrente.

9. - In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e, comunque, infondato nel merito. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.

Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, infondato nel merito e, pertanto, lo respinge.

Condanna i Sig.ri OMISSIS e OMISSIS, in solido tra loro, a rifondere al Comune di OMISSIS (KR), in persona del Sindaco, le spese e competenze di lite che si liquidano in euro 4.000,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Cosìamministrativa.decisoinCatanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati: Giovanni Iannini, Presidente Alberto Ugo, Referendario, Estensore Manuela Bucca, Referendario

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