Corte dei Conti 2022-” riconosciuta la percentuale di invalidità del 65% ai fini della corresponsion

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Corte dei Conti 2022-” riconosciuta la percentuale di invalidità del 65% ai fini della corresponsione dei benefici di cui alla L. n. 206 del 2004 e s.m.i., quale vittima del terrorismo” Corte dei Conti Calabria Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 07/07/2022) 19-07-2022, n. 144

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA IL GIUDICE DELLE PENSIONI Dott.ssa Sabrina Facciorusso ha pronunziato la seguente SENTENZA sul il ricorso in materia di pensioni n. 22970 del registro di Segreteria, proposto da - M. S., nato a omissis (omissis) il omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. x ricorrente contro -MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Irma Naso, Capo del II Reparto - Servizio Contenzioso della Direzione Generale della Previdenza militare e della leva con sede in via dell'Esercito 186, Roma, PEC: previmil@postacert.difesa.it; - l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti


Giacinto Greco, Angela Maria Laganà e Francesco Muscari Tomaioli resistenti Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale Svolgimento del processo 1. Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente M. S. ha rappresentato di essere titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità concessagli dall'INPS di Pordenone con atto n. omissis, posizione n. omissis, iscrizione omissis, liquidata con sistema contributivo a decorrere dal 9.10.2018. Ha affermato di avere prestato servizio nell'Esercito Italiano dal 8.3.2005 fino al 9.10.2018, data a partire dalla quale è stato posto in congedo assoluto perché giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, con verbale BL/S n. AC-MO176728 del 19.09.2017 della CMO-DMML di Padova. Con attestazione della Prefettura di Reggio Calabria del 03.08.2017, versata in atti, il M. è stato riconosciuto vittima del terrorismo in esito ad un evento terroristico subito in omissis in data 24.03.2012, e con sentenza n. 44/2021 dell'8.4.2021 del Tribunale di Trieste (resa tra il M. e il solo Ministero della Difesa, passata in giudicato) gli è stata riconosciuta la percentuale di invalidità del 65% ai fini della corresponsione dei benefici di cui alla L. n. 206 del 2004 e s.m.i., quale vittima del terrorismo, come meglio specificato nella detta sentenza. In data 16 gennaio 2019, atteso che percepiva una pensione di inabilità di Euro 470,00 ca. mensili, il M. ha inoltrato all'INPS domanda amministrativa di pensione privilegiata in relazione alle patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio. Atteso il silenzio dell'Istituto, con pec del 23.3.2021, ha formulato espressa diffida a provvedere, la quale è tuttavia rimasta inevasa.


Con ricorso depositato il 17/5/2021 ha pertanto adito questo Giudice formulando le seguenti domande: "- Quantificare l'entità delle patologie lamentate - già riconosciute dipendenti sia da causa di servizio che dall'atto ostile subito -, in conseguenza delle quali il ricorrente è stato collocato in quiescenza per permanente idoneità e per l'effetto: -Dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata a vita e/o del più favorevole trattamento speciale di attività di cui alla L. n. 206 del 2004, in dipendenza della Categoria Tabellare che risulterà congrua e dovuta in corso di causa, anche per effetto di cumulo con la (...) Categoria, corrispondente alla percentuale già riconosciutagli giudizialmente con la Sentenza allegata (65%); -Dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento privilegiato e/o il trattamento speciale di attività (ex art. 4 L. n. 206 del 2004) e, comunque il trattamento pensionistico più favorevole che risulterà dovuto, dal giorno del collocamento in quiescenza o, al massimo, dal giorno della domanda amministrativa con diritto ai dovuti conguagli sugli importi attualmente percepiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti". In via istruttoria ha formulato richiesta di parere medico legale ai fini della classificazione tabellare delle infermità subite. Ha altresì depositato relazione contabile di parte. 2. Con memoria depositata il 24 agosto 2021 si è costituito in giudizio l'Inps, rappresentando che il M. è titolare di pensione n. omissis a decorrere dal 09/10/2018 in qualità di vittima del terrorismo in sistema di calcolo pensionistico contributivo, e che quest'ultima circostanza ha creato notevoli problemi per la corretta liquidazione


dei benefici previsti dalla L. n. 206 del 2004 (10 anni figurativi e maggiorazione del 7,5%). L'Inps ha tuttavia allegato e provato che con la rata di agosto 2021 la pensione del ricorrente è stata aggiornata con l'attribuzione ritenuta corretta di tali benefici mentre con la rata di settembre 2021 è stata liquidata la pensione privilegiata di (...)categoria a vita, precisando che l'esenzione fiscale, spettante nei casi di specie, è stata applicata già in fase di primo pagamento (09/10/2018). Ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere e il rigetto delle ulteriori istanze formulate da parte ricorrente. 3. Il Ministero della Difesa si è invece costituito in giudizio chiedendo l'estromissione dal giudizio per non essere competente in materia di liquidazione delle pensioni del personale militare posto in congedo dopo il 2010. 4. Con note autorizzate depositate il 10 dicembre 2021, parte ricorrente ha tuttavia contestato la liquidazione compiuta dall'Inps, perché asseritamente svantaggiosa rispetto alla relazione contabile di parte allegata al ricorso introduttivo. 5. Con ordinanza n. 11/2022 questo Giudice ha quindi ritenuto di dover disporre l'acquisizione di una relazione specialistica, da affidare alla Ragioneria Generale dello Stato, sede di Catanzaro, affinché si pronunciasse in ordine ai seguenti quesiti: 1) se la pensione privilegiata di (...)categoria, per come liquidata al ricorrente dall'Inps sia corretta, anche in relazione ai calcoli effettuati nella relazione contabile di parte allegata al ricorso e, in caso non lo sia: 2) indicare il criterio di calcolo corretto e il relativo importo, con specifico riferimento alle divergenze tra i calcoli effettuati nella relazione contabile di parte allegata al ricorso e quelli effettuati dall'Inps.


6. Con relazione prot. nr. (...) del 13/6/2022 il consulente nominato, dr.ssa C. M., ha rilevato una serie di errori di calcolo compiuti dal ricorrente e ha constatato delle manchevolezze nel Sistema Informativo INPS. Ha poi determinato l'importo del privilegio in Euro 19.727,21. 7. All'udienza del 7 luglio 2022, assente parte ricorrente, la difesa dell'Inps ha aderito alle risultanze della CTU, asserendo che esse confermano la liquidazione effettuata dall'Istituto e si riporta alle proprie memorie difensive. Il giudice ha quindi posto la causa in decisione. Motivi della decisione 1. Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa per non essere esso competente in materia di liquidazione delle pensioni del personale militare posto in congedo dopo il 2010. 2. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile la domanda di quantificazione dell'entità delle patologie lamentate e di conseguente attribuzione del trattamento pensionistico ex art. 4 L. n. 206 del 2004, per non essere questa domanda stata preceduta da istanza in via amministrativa. Il ricorrente, in buona sostanza, non ha mai messo in discussione in sede amministrativa, investendone l'Inps, la misura della quantificazione dell'invalidità sofferta; inoltre, nel presente giudizio ha invocato in buona sostanza il giudicato di una sentenza del Giudice ordinario che ha quantificato detta invalidità in un giudizio di cui l'Inps non era parte, ma le cui conclusioni (invalidità al 65%) l'Istituto non ha comunque messo in discussione. Nel complesso, la richiesta di attribuzione del trattamento pensionistico ex art. 4 L. n. 206 del 2004 presuppone un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, ma - lo si ripete - di questa


domanda l'Inps non è stata investita in via amministrativa, e per questo motivi la domanda medesima deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 153 comma 1 lett. b) del codice di giustizia contabile, a tenore del quale i ricorsi sono inammissibili, tra le altre ipotesi, quando "si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere". 3. Quanto poi al trattamento pensionistico privilegiato di (...)categoria, già liquidato al ricorrente dall'Inps, l'istruttoria svolta in giudizio ha consentito di fare piena luce sui fatti di causa. Le argomentazioni svolte dall'Inps e gli atti depositati consentono di affermare che l'errore di calcolo inizialmente compiuto dall'istituto è stato determinato, in buona sostanza, dalle peculiarità del conteggio in esame e da una evidente non adeguatezza del software di calcolo (tanto è vero che l'Inps in udienza ha rappresentato che, in esito alla vicenda in esame, la questione è stata segnalata a chi di dovere e si è provveduto ad aggiornare i sistemi informatici dell'Istituto). Tanto premesso, la consulenza esperita in sede di giudizio, con adeguate e chiare motivazioni, ha dimostrato l'erroneità del calcolo computo dall'Inps (contestato dal ricorrente), ma ha anche dimostrato l'erroneità dei calcoli del consulente tecnico di parte, determinando il trattamento pensionistico di privilegio in Euro 19.727,21. Queste conclusioni sono state condivise dallo stesso Istituto che ha ammesso l'erroneità dei propri calcoli iniziali (lo si ribadisce, illustrandone le ragioni) e, in ragione delle chiare motivazioni contenute nella relaizone di CTU, questo Giudice ritiene di non dovervisi discostare.


In conclusione, la pensione privilegiata di (...)categoria spettante al ricorrente deve essere liquidata in Euro 19.727,21, conformemente alle risultanze di cui alla relazione prot. nr. (...) del 13/6/2022 del consulente nominato da questo Giudice, dr.ssa C. M.. Le somme dovute a titolo di arretrati vanno maggiorate con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, comma 3, e 150 disp. att. c.p.c., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 (criterio dell'assorbimento). Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte dei conti, in persona del Giudice univo delle pensioni, definitivamente pronunciando, - dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa - dichiara inammissibile la domanda di quantificazione dell'entità delle patologie lamentate e di attribuzione del trattamento pensionistico ex art. 4 L. n. 206 del 2004 - accoglie parzialmente il ricorso, nei termini di cui in motivazione - compensa integralmente le spese di lite. Così provveduto in Catanzaro nella camera di consiglio il 7 luglio 2022. Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2022.


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