Corte dei Conti 2022-”accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente alla ric

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Corte dei Conti 2022-”accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente alla richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico, nei termini di cui in motivazione “ Corte dei Conti Calabria Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 07/07/2022) 0707-2022, n. 135 Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 23182 del registro di segreteria, proposto da: L. L. nato a omissis il omissis C.F. omissis, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Anna Francesca Pace (C.F. (...)), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax (...) nonché all'indirizzo P.E.C.: annafrancesca.pace@avvocatirc.legalmail.it, anche ai sensi degli artt. 133, 134 e 135 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Sbarre Inferiori n. 164/C, Reggio di Calabria; CONTRO l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Angela Maria Laganà, dall'avv. Giacinto Greco e dall'avv. Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale ad lites rilasciata dal Presidente/ Legale rappresentante dell'Ente, Prof. T.M.B., ad atto Notaio Dott. P.C., in R., lì (...), rep. (...), rogito (...), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 23/07/2015, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T. Campanella, presso la sede Avvocatura INPS; Svolgimento del processo Con ricorso del 10.2.2022 il sig. L. L. rappresentava di essersi arruolato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 01.04.1986 (già appartenente al comparto militare), nella qualifica di Capo Reparto, ed essere stato posto in quiescenza in data


30/09/2021 e che la propria pensione veniva quantificata dall'INPS Direzione Provinciale INPS, Gestione ex INPDAP, sede di Reggio di Calabria con determinazione atto n. (...), posizione 0 ed iscrizione n. omissis l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; tuttavia, avendo rilevato alcuni errori, diffidava l'INPS perché la pensione gli venisse riliquidata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. In assenza di riscontro il ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo di annullare la determinazione atto n. (...) con la quale l'INPS aveva quantificato il trattamento di quiescenza ed accertare e dichiarare il diritto "alla corretta applicazione della normativa riservata al personale militare di cui al Capo II del D.P.R. n. 1092 del 1973, in luogo dell'errata applicazione dell'art. 44 primo comma dello stesso TU del 1973" con applicazione - ai fini del computo della Quota relativa alla parte retributiva di pensione - del coefficiente per ogni anno utile del 2,445% e conseguentemente ordinare all'INPS la corretta riliquidazione della pensione, anche alla luce dei criteri espressi dalle sentenze della Corte dei conti a Sezioni Riunite, n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/SR/QM/SEZ, con ogni ulteriore diritto compreso il pagamento degli arretrati non corrisposti, interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dovuto al soddisfo; con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito. A sostegno della propria domanda, in punto di diritto, il ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 61 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, richiamando anche la circolare INPDAP n. 40 del 13.09.2005, nonché la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 1 - commi 12 e 13 e relativo eccesso di potere e difetto di istruttoria. In particolare, il ricorrente lamentava che l'Istituto nel determinare la propria pensione con il sistema c.d. "misto" avrebbe determinato l'aliquota di rendimento (per calcolare la parte retributiva della pensione) facendo riferimento a quella prevista per il personale civile (ossia il 35%, ottenendo così un valore percentuale del 2,33% per ogni anno di servizio), in luogo di quello applicabile a tutti i militari e personale assimilato (ossia con l'aliquota annuale del 2,445%), e per tali ragioni chiedeva la rideterminazione della propria pensione in termini di legge. 2. Con memoria del 13/04/2022 l'I.N.P.S. si costituiva in giudizio rappresentando di aver dato seguito alla pronuncia delle Sezioni Riunite con le circolari 107/21 e 199 /21, ritenendo tuttavia che nel caso in esame difettassero i presupposti per la loro applicazione in


quanto riferita a soggetti non militari. Sul punto richiamava la L. n. 234 del 2021 che all'art. 1, comma 101, ha espressamente previsto l'estensione dei principi indicati dalle Sezioni Riunite alle sole Forze di Polizia e non anche ai Vigili del Fuoco. Parte resistente, inoltre, argomentava sull'inapplicabilità ai Vigili del Fuoco della disciplina prevista per i militari richiamando giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Sicilia, sentenza n. 873/21 e Sez. Giur. Emilia-Romagna, sentenza n. 11/22) e si opponeva alla richiesta di cumulo di interessi e rivalutazione. L'Istituto, pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso e in via subordinata per la liquidazione degli oneri accessori secondo la normativa vigente; con vittoria di spese e competenze. 3. All'udienza del 7 luglio 2022 per il ricorrente è comparso l'Avv. Massimo Roccuzzo, in sostituzione dell'Avv. Pace, il quale si riportava al ricorso introduttivo e per l'INPS è comparso l'Avv. Giacinto Greco, il quale si riportava alla propria memoria di costituzione. La causa veniva trattenuta in decisione. Motivi della decisione 4. Con riferimento alle richieste formulate nel ricorso occorre dapprima verificare l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 54 anche al personale civile dello Stato. In tal senso, l'art. 61 del D.P.R. n. 1092 del 1973 prevede espressamente, al terzo comma, che "Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari" e, pertanto, l'articolata eccezione dell'Ente sul rapporto di lavoro del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non incide sull'applicazione anche alla fattispecie in esame del Capo II del D.P.R. n. 1092 del 1973 (e, dunque, della disciplina dell'art. 54 ivi contenuto) ai sensi della normativa vigente. Anche il richiamo dell'Ente all'art. 1, comma 101, della L. n. 234 del 2021, che ha espressamente previsto l'estensione dei principi indicati dalle Sezioni Riunite alle sole Forze di Polizia e non anche ai Vigili del Fuoco, è argomento a sostegno della tesi del ricorrente. Infatti, l'intervento normativo di estensione della disciplina a favore delle Forze di Polizia (tradizionalmente negata dalla giurisprudenza) ha ampliato la fattispecie includendo soggetti prima esclusi; aspetto questo che non ha interessato il Corpo dei


Vigili del Fuoco al quale la disciplina dell'art. 54 si applica (e si applicava) in forza dell'art. 61, comma 3. Peraltro, è la stessa circolare INPDAP n. 40 del 13.9.2005 espressamente richiamata dal ricorrente nel ricorso introduttivo - e in ordine alla quale l'Ente nulla ha replicato - che prevede "Per esplicita disposizione legislativa, nei confronti del predetto personale, ai fini del trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, si applicano le norme previste dall'articolo 61 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 in virtù dell'articolo 11, comma 2 della L. n. 850 del 1973, così come sostituito dall'articolo 14 del DL 4 agosto 1987 convertito in L. n. 402 del 1987. In particolare, al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto si applicano le disposizioni per il personale militare concernenti gli ufficiali mentre al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili si applicano le disposizioni concernenti le corrispondenti categorie di militari (sottufficiali ed agenti)". Attesa pertanto la piena applicabilità della disciplina vigente per le pensioni militari anche al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, in particolare, con riferimento alla qualifica professionale di caporeparto propria del ricorrente (in senso conforme, ex multis: Corte dei conti, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 432/2019; n. 3/2020; n. 5/2020; n. 256/2021), occorre verificare la concreta applicabilità, al caso di specie, dell'aliquota propria del personale militare (ossia del 2,44% annuo, desunta dal disposto dell'art. 54 del T.U. in materia pensionistica), alla luce delle sentenze delle Sezioni Riunite. 5. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, infatti, sono intervenute in materia risolvendo le differenti interpretazioni affermatesi in giurisprudenza in ordine al disposto dell'art. 54 del T.U. in materia di pensioni (D.P.R. n. 1092 del 1973). In particolare, con la sentenza n. 1/2021/QM è stato affermato il principio di diritto che "La "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della L. n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%". Le Sezioni Riunite sono nuovamente tornate sulla questione con la sentenza n. 12/2021/QM, ampliando la portata dell'art. 54.


In particolare, argomentando su una lettura congiunta della disciplina del comma 1 dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973 rispetto alla peculiarità che scaturisce dall'art. 1, comma 12, della L. n. 335 del 1995, che aggancia la quota retributiva all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995, hanno affermato il principio di diritto che "La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile". Alla luce delle suddette argomentazioni del giudice della nomofilachia contabile, provviste di peculiare valore ermeneutico (cfr: art. 117 c.g.c.) e testualmente riportate, nella fattispecie in esame dalla documentazione in atti emerge che, alla data del 31/12/1995, il ricorrente, appartenete ai ruoli operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (e al quale, si applica, come già chiarito, la disciplina prevista per i dipendenti militari), aveva maturato un'anzianità contributiva di 10 anni e 9 mesi, cosicché, alla luce delle argomentazioni rese dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. n. 335 del 1995, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile. 6. Il ricorso deve dunque essere accolto nei termini già precisati, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere, secondo la decorrenza economica di legge, la riliquidazione del trattamento pensionistico, relativamente alla quota retributiva, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31/12/1995. 7. Il ricorrente ha, inoltre, diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli già concretamente percepiti. Su detti arretrati va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire (art. 167, comma 3, c.g.c; Corte Conti, SS.RR. sent. n. 10/2002/QM), a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi nella misura legale, nonché la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), espressamente richiesti nel ricorso,


con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da L. L. contro l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro - tempore, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente alla richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico, nei termini di cui in motivazione; 2) condanna l'Inps a corrispondere al ricorrente il trattamento previdenziale dovuto, compresi gli arretrati oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei termini indicati; 3) condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 7 luglio 2022. Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2022.



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