Tar 2022-escludere dall'avanzamento i militari "in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata n

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Tar 2022-escludere dall'avanzamento i militari "in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni" T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 17/06/2022) 25-072022, n. 10577 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11861 del 2017, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in X; contro Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Commissione di Valutazione e Avanzamento del personale, non costituito in giudizio; nei confronti -OMISSIS-, non costituito in giudizio; - annullamento del verbale n. -OMISSIS- di prot., datato 16.06.2017, della Commissione di Valutazione e avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nonché ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente con i quali si esclude il V. Brig. OMISSIS-dall'Aliquota di avanzamento "ad anzianità" al grado superiore di Brigadiere del 31.12.2016;


-iscrizione del V. Brig. -OMISSIS-nel quadro di avanzamento "ad anzianità" al grado superiore dei Vice Brigadieri per l'Aliquota del 31.12.2016 per la valutazione inerente il passaggio al grado superiore di Brigadiere; -condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di tutte le spese di lite. - questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, della Costituzione, dell'art. 1051, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui impone di escludere dall'avanzamento i militari "in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni" senza distinguerne le ragioni, ivi comprendendo la malattia dipendente da motivi di servizio, emettere ordinanza con la quale, ex art. 23, comma 2, della L.Cost. n. 87 del 1953, disponga l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendendo il giudizio in corso; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 30 dicembre 2017, il ricorrente, Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, ha impugnato il verbale n. -OMISSIS- del 16.06.2017, della Commissione di Valutazione e avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il quale gli era stata data comunicazione della "esclusione dall'Aliquota 31 dicembre 2016. Avanzamento "ad anzianità" al grado superiore dei Vice Brigadieri", in quanto "In aspettativa per una durata non


inferiore ai 60 gg." Il provvedimento faceva applicazione dell'art. 1051 c.o.m., co. 2, che esclude dall'immissione nell'aliquota di avanzamento il personale militare "…d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni." E che prevede che "6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione." 3. Avverso il citato provvedimento di esclusione, il ricorrente ha dedotto il seguente motivo di illegittimità: - Violazione di legge in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, della Costituzione, dell'art. 1051, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui impone di escludere dall'avanzamento i militari "in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni" senza distinguerne le ragioni, ivi comprendendo la malattia dipendente da motivi di servizio. Il collocamento in aspettativa del ricorrente, e il successivo collocamento in congedo per infermità permanente, in data 19.03.2018, si sarebbero verificati per infermità giudicate dipendenti da causa di servizio, di guisa che l'esclusione dall'avanzamento sarebbe risultato a fortiori irragionevole. Secondo il ricorrente, pertanto, la norma citata sarebbe stata irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non ha distinto la causa dell'infermità da cui dipende l'esclusione, in particolare non riservando un trattamento diverso alle patologie


derivanti da causa di servizio. Per tali motivi ha sollevato questione di legittimità costituzionale ex art. 23 della L.Cost. n. 87 del 1953, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dell'art. 1051, comma 2, lett. d), nella parte in cui impone di escludere dall'avanzamento i militari "in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60" senza distinguerne le ragioni dell'aspettativa, ritenendo incostituzionale l'esclusione dall'avanzamento dei militari "in aspettativa per malattia dipendente da motivi di servizio". 4. L'Amministrazione, con memoria depositata il 28.10.2021, ha rilevato, innanzitutto la genericità delle censure operate dal ricorrente e, successivamente, l'infondatezza, nel merito, del ricorso, data la assoluta legittimità del provvedimento impugnato per avere, lo stesso, rispettato il dettato normativo. 5. Con memoria depositata in data 12.11.2021, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando la sussumibilità del caso di specie nell'alveo normativo dell'art. 1051-bis C.O.M. 6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate. L'art. 1051 -bis C.O.M. è stato introdotto dal D.Lgs. n. 173 del 27 dicembre 2019 e dispone che "A decorrere dal 1 luglio 2017, il militare, che è deceduto ovvero è stato collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento ad anzianità o per l'attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente, di carica speciale o di qualifica speciale ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri o corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per


l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale, è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, è promosso al grado superiore ovvero, previa verifica del possesso dei relativi requisiti, consegue la prevista qualifica". Tale fonte normativa, dunque, ha introdotto una disciplina nuova della materia de qua, con una disposizione retroattiva, che esplica effetti, per espressa previsione, sulle fattispecie previste dalla norma a decorrere dal 01.07.2017. La stessa prevede, per quanto di interesse nella presente controversia, che per i militari che siano cessati dal servizio per invalidità permanente, nel corso di una procedura di avanzamento, come nel caso del ricorrente - collocato in congedo per infermità permanente in data 19.03.2018 - in data non antecedente al 1.7.2017, non opera alcun meccanismo escludente, dovendo, gli stessi, essere comunque valutati. Viene superato, pertanto, quell'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l'avanzamento è sempre riservato soltanto ai militari in servizio attivo al momento della valutazione da parte della Commissione preposta (v. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 4868/2011). In applicazione della citata normativa, inoltre, il Ministero della Difesa, con circolare M D GMIL REG-OMISSIS-, del 2.11.2020, ha disciplinato puntualmente la materia, specificando che "La norma è rivolta al solo personale militare cessato per una delle cause sopra richiamate (tra cui l'invalidità permanente), in data non antecedente al 1 luglio 2017 (…), che (…) sia stato escluso dalle aliquote ad anzianità, a partire da quella formata al 30 settembre 2017, (…) o non più valutato perché cessato durante i lavori della Commissione di avanzamento" (punto 3 della circolare).


8. Sotto il profilo del regime di diritto intertemporale, il Collegio osserva quanto segue. 8.1 Il provvedimento impugnato è datato 16.06.2017, mentre l'art. 1051-bis C.O.M. è stato introdotto successivamente con D.Lgs. n. 173 del 27 dicembre 2019, entrando in vigore il 20.02.2020. Tuttavia la disposizione de qua, per sua espressa previsione, è retroattiva, rappresentando, per questo, un'eccezione al principio "tempus regit actum" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 6190/2012), da cui discende l'illegittimità sopravvenuta, nel caso di specie, del provvedimento impugnato dall'odierno ricorrente. Per le suesposte considerazioni, con riferimento all' applicabilità dell'art. 1051-bis C.O.M. al caso in esame, il ricorso, assorbita ogni altra censura o deduzione, va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato e riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere valutato per l'avanzamento "ad anzianità" al grado superiore dei Vice Brigadieri - aliquota 31.12.2016. 10. Sussistono tuttavia giustificati motivi per compensare le spese tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE)


2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati: Riccardo Savoia, Presidente Rosa Perna, Consigliere Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore


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