Dossier 2009 sulle Leggi nel Settore Energetico

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Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono ufficio : 0187/871195 Cellulare: 347 0935524 e-mail : marco.grondacci@aliceposta.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/

emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma della Direttiva stessa, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile precedente, e che tali quote siano successivamente cancellate. La nuova Direttiva introduce dopo il suddetto comma 3 la possibilità secondo cui non sussiste l’obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio . INTRODUZIONE DEROGA ALLE NORME SUL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 12 della Direttiva 2003/87 disciplinano la possibilità e alle modalità secondo gli stati membri provvedono a trasferire le quote di emissioni tra persone all’interno della Comunita e tra persone all’interno della Comunità e persone nei paesi terzi . Secondo il nuovo comma 5 dell’articolo 12 la normativa di cui sopra si apre escluso quanto previsto per gli impianti disciplinati dal nuovo articolo 10 quater in precedenza esaminato . Il nuovo articolo 10 quater prevede una particolare deroga alla assegnazione di quote ordinaria attraverso asta per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica in funzione prima del 31 dicembre 2008 o agli impianti per la produzione di energia elettrica per i quali il processo d’investimento è stato fisicamente avviato entro la medesima data, purchè vengano rispettate le condizioni stabilite dallo stesso articolo 10 quater. NUOVI TERMINI PER LA VALIDITA’ DELLE QUOTE Viene sostituito l’articolo 13 della Direttiva 2003/87 . Secondo il nuovo articolo 13 le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013. Quattro mesi dopo l’inizio di ciascun periodo di cui sopra, l’autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate. Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate . NORME ARMONIZZATE APPLICABILI AI PROGETTI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI Oltre all’inclusione di attività e gas serra estranee alle categorie di attività di cui all’allegato I ( vedi in precedenza in relazione al nuovo articolo 24 della Direttiva 2003/87) , possono essere adottate misure di attuazione per il rilascio di quote o crediti riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dal sistema comunitario. Tali misure non devono causare una doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni né impedire la realizzazione di altre iniziative di abbattimento delle emissioni non contemplate dal sistema comunitario. Sono adottate misure solo qualora l’inclusione a norma dell’articolo 24 non sia possibile e il successivo riesame del sistema comunitario considera la possibilità di disciplinare in maniera armonizzata tali emissioni in tutta la Comunità.

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