Dossier 2009 sulle Leggi nel Settore Energetico

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Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono ufficio : 0187/871195 Cellulare: 347 0935524 e-mail : marco.grondacci@aliceposta.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/

all’interno del raggruppamento devono essere garantiti gli scambi di dati e informazioni solo esclusivamente e relativamente a : emissioni medie specifiche di CO2; obiettivo per le emissioni specifiche; numero totale di veicoli immatricolati. MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI MEDIE Per l’anno civile che ha inizio il 1/1/2010, e per ogni anno civile successivo, ciascuno Stato membro registra le informazioni relative a ciascuna autovettura nuova immatricolata nel suo territorio a norma della parte A dell’allegato II. In particolare i dati da comunicare riguardano: costruttore; tipo, variante e versione; emissioni specifiche di CO2 (g/km); massa (kg); passo (mm); carreggiata (mm). Inoltre ogni stato membro sempre a partire dal 1/1/2010 determina tra gli altri : il numero complessivo di autovetture nuove immatricolate nel loro territorio; le emissioni specifiche medie di CO2 di tutte le autovetture nuove; le emissioni specifiche medie di CO2 e la quota di riduzione delle emissioni in esito a tecnologie innovative o veicoli alimentati da etanolo. La Parte B dell’allegato II stabilisce i metodi per accertare i dati di monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove . Le informazioni dell’allegato B sono comunicate dagli stati membri alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2011. La parte C dell’allegato II stabilisce il formato per la comunicazione dei dati. REGISTRO COMUNITARIO DEI DATI SULLE EMISSIONI FORNITI DAGLI STATI MEMBRI La Commissione mantiene un registro centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati membri, secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente del presente commento, ed entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2011, calcola in via provvisoria per ogni costruttore quanto segue: a) le emissioni specifiche medie di CO2 prodotte nel precedente anno civile; b) l’obiettivo per le emissioni specifiche dell’anno civile precedente; e c) la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 dell’anno civile precedente e l’obiettivo per le emissioni specifiche per quello stesso anno. Il registro è pubblico. La Commissione comunica (attraverso le autorità designate dagli stati membri) ad ogni costruttore il calcolo provvisorio che lo riguarda. Tra i dati comunicati figurano i dati per ogni Stato membro riguardanti il numero di autovetture nuove immatricolate e le relative emissioni specifiche di CO2. Dopo la comunicazione si apre un confronto con i costruttori per inserire modifiche che comunque sono lasciate alla decisione della Commissione. Se alla Commissione risulta che le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore abbiano superato, per l’anno in questione, l’obiettivo per le emissioni specifiche fissato per quell’anno, essa ne informa il costruttore. INDENNITÀ PER LE EMISSIONI IN ECCESSO A partire dal 2012, per ogni anno civile per il quale le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore superano il suo obiettivo per le emissioni specifiche per quell’anno, la Commissione impone al costruttore o, nel caso di un raggruppamento, al responsabile del raggruppamento, di versare un’indennità per le emissioni in eccesso , calcolata secondo la metodologia dell’articolo 9 del presente Regolamento.

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