Vol v chiesa e stato, vol i (1939)

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ticolari (consociatio privata), così egli afferma che l'originale accordo di costituire una società attribuisce alla maggioranza i l potere di agire come totalità solo negli affari che riguardano i membri ut universi, il che non può dirsi degli affari della religione. Nella sua seconda opera Grozio distingue il regime direttivo da quello costitutivo; i l primo non obbliga, solo il secondo obbliga. Questo può essere o costitutivo ex vi imperii ovvero ex consensu; il primo vincola tutti i soggetti con carattere imperativo; il secondo, che non ha carattere imperativo, ha quello d i unicersitas legitima. Per Grozio, ogni vera autorità i n materia, tanto civile che ecclesiastica, è nello stato, la cui summa potestas deriva dal diritto di natura; ogni altro diritto riconosciuto ai corpi autonomi e alla chiesa deve ritenersi come delegato dal sovrano, non essendo di propria natura che un regime direttivo derivante dalla consociatio privata. La teoria che tutte le comunità particolari, comprese l e regioni autonome, le città libere, le università immunitarie, non avessero autorità propria, ma la ricevessero dal sovrano, si era già diffusa in Europa. Suarez l'aveva accettata e sostenuta. Ma i cattolici mettevano la chiesa fuori del rango di comunità particolare, per la sua soprannaturalità e universalità; mentre la corrente arminiana, del cui spirito era impregnato Grozio, faceva delle chiese tante società particolari, collegi religiosi, formati liberamente dai fedeli, coesistenti dentro lo stato e sottoposti all'autorità sovrana. Che la giurisdizione ecclesiastica spettasse a l sovrano non trovava obiezioni in ambiente protestante; solo che il sovrano non era più il capo d i una determinata chiesa ufficiale, ma il tutelatore dei diritti dello stato, dell'etica, dell'ordine, della religiosità, della gerarchia, della giustizia economica; i collegi ecclesiastici dovevano cooperare a far rispettare e a rispettare essi stessi tali diritti; i cleri non avevano poteri, ma solo il compito di persuasione, direzione e formazione morale e religiosa. I n tutto ciò Grozio preveniva i l formarsi e lo svolgersi del « collegialismo protestante » e del « giurisdizionalismo cattolico », basati l'uno e l'altro sulla concezione del diritto naturale dello stato distinto e indipendente da qualsiasi diritto ecclesiastico di origine soprannaturale.


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