PDL Norme sul riordino e il rilancio del settore forestale regionale2

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Norme sul riordino ed il rilancio del settore forestale regionale Relazione La proposta di legge contiene una definizione-principio del sistema forestale regionale,una formula piu avanzata di comprensione integrata dell’unicum dell’ agro-foreste. Il sistema forestale della Regione Basilicata è basato sui principi: Programmazione delle attività; Unitarietà delle politiche forestali; Efficienza della spesa; Destinazione produttiva delle risorse forestali. Si tratta di principi guida che portano piu avanti le concezioni rassegnate nella LR n 42/98,modificando e rivisitando gli istituti contenuti in quella legge,quali le linee-guida ed il sistema di pianificazione centrati sui ‘piani di assestamento forestali’. Si tratta di un riposizionamento dei sistemi e della elaborazione ed attuazione dei Piani che sono posti in capo ad una nuova entità,l’Agenzia agroforestale,assolutamente mancante nel sistema attuale che non pochi problemi pone nella certezza gestionali di una buona e moderna pianificazione forestale. L’Agenzia è uno strumento di collegamento tra la elaborazione delle linee - guida e la loro tramutazione in Piani di assestamento forestali ed in Piani di gestione comunali od intercomunali . Un luogo qualificato che supporti e traduca in progettualità ed interventi le scelte operate ad ogni livello di competenza e di funzione, intervenendo lungo tutta la catena degli atti e dei procedimenti previsti ed aggiungendo valore ed utilities ai soggetti che operano nel settore offrendo garanzia di efficacia e di capacita realizzativa degli interventi. L’ Agenzia agro-forestale regionale che ha nella Regione e nelle istituente Unioni dei Comuni i cardini di mandato fondamentali. Oltre che avere un forte spessore imprenditoriale da giocare su più fronti per mettere in valore le risorse forestali ed ambientali in un’ottica sostenibile. L’Agenzia è una struttura dotata di un trust manageriale di elevata qualità che può assicurare apporti tecnico-operativi, interventi promozionali, azioni di sostegno lungo tutti i punti decisivi e critici dello “schema di funzioni e di azione” dell’agro-forestale. L’agenzia può contribuire a definire le “Linee guida regionale”, a costruire i Piani di assestamento forestale, i Piani di gestione comunale e così pure ad assistere i comuni nell’attività di messa in valore dei sistemi boschivi e di uso corretto dei prodotti del sottobosco. In tal modo la istituzione di una agenzia agro-forestale colma un vuoto, quello del deficit realizzativo e gestionale nel settore, crea una trama, un sistema, laddove i punti della rete sono invece oggi scollegati, offre servizi di progettazione e di gestione, per riferire al mercato le attività in campo forestale suscettive di intervento produttivo. Ma l’Agenzia ha anche un compito di di temporary agency centrato sulla definizione ed attuazione di un modello sperimentale di gestione della attuale offerta di lavoro forestale e di quel lavoro sociale o da reinserire che puo essere coinvolto in progetti di politiche attive. Si assume nella proposta di legge che nel comparto agroforestale con l’opera di forte attivazione dell’Agenzia oltre alla gestione della attuale manodopera forestale in modo progredente si possano produrre effetti moltiplicativi, nelle attività di forestazione produttiva e nel più vasto campo della sostenibilità ambientale tali da generare opportunità di lavoro anche per altre platee di lavoratori. La proposta contiene anche la ricerca dell’apporto di grandi privati capaci di investire e di mobilitare risorse nell’ambito agroforestale e dell’utilizzo energetico - produttivo del sistema forestale, a mezzo di appositi sistemi pubblici di ricerca del contraente ,anche con la previsione di idonei incentivi.Questa operazione,replicabile nel tempo,prevede una clausola sociale di salvaguardia del lavoro in carico ai bacini di manodopera locale.


Capo I – Disciplina generale Art. 1 Principi Il sistema forestale della Regione Basilicata è basato sui seguenti principi: Programmazione delle attività; Unitarietà delle politiche forestali; Efficienza della spesa; Destinazione produttiva delle risorse forestali. Art. 2 Istituzione dell’Agenzia Agro-forestale regionale. 1. E' istituita l'Agenzia agro-forestale regionale, di seguito denominata Agenzia, con personalità giuridica di diritto pubblico. 2. L'Agenzia opera per la tutela e valorizzazione delle risorse agro-silvo-pastorali e degli ecosistemi secondo gli indirizzi programmatici regionali e perseguendo la conservazione della diversità biologica e l’uso equo-sostenibile delle sue componenti. Art 3 Programmazione 1. L’Agenzia opera sulla base di Linee-guida regionali attinenti alla gestione del patrimonio agroforestale, da emanarsi, da parte della Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla promulgazione della presente legge, e di progetti definiti con i Comuni, le Province e le unioni di Comuni,relativi a 'bacini ecologici’delimitati secondo le caratteristiche urbano-rurali dei territori. I progetti dovrànno indicare i fabbisogni da assicurare, le priorità, gli interventi e le opere da realizzare, secondo un cronoprogramma degli stati di avanzamento dei lavori. I progetti si corredano del fabbisogno di manodopera, e di un piano finanziario . 2. I progetti ,coerenti con il Piano di Assestamento Forestale regionale di cui al successivo comma 3), e con le Linee-guida regionali saranno redatti entro il 30 giugno di ogni anno, e verificati dalla Regione, prima della loro approvazione, in ordine al possesso dei requisiti di cui al presente articolo, alla correttezza della stima di impegno della manodopera, ed alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie. La Regione potrà approvare, respingere o emendare i progetti, anche per esigenze di ottimizzazione complessiva delle attività previste. La verifica sarà completata entro il 30 ottobre di ogni anno, e le attività partiranno dal 1 gennaio dell’anno successivo. 3. Il“Piano di assestamento forestale regionale”,di cui all’art 7della lr n.42/1998 è il mezzo operativo di valorizzazione dei bacini ecologici, per la gestione dei boschi e del sottobosco,sistemandone l’accesso e la georeferenziazione,curando la sperimentazione e lo sviluppo dell’agricoltura di qualità ecologica, del turismo socio-formativo, dell’uso di energie rinnovabili, della filiera delle biomasse e di ogni altra forma di ‘economia verde’. 4. L’Agenzia svolge attività di sperimentazione, innovazione, dimostrazione e collaudo agroforestali. 5. La Regione assicura il trasferimento di competenze e mezzi all’Agenzia per realizzarne le finalità di sperimentazione tecnico-scientifiche –dimostrative con appositi programmi a valenza quinquennale. 6. La Regione consulta l’Agenzia nell’assunzione dei provvedimenti programmatori di cui al coma 3 dell’art 4 della lr n.42/1998 e può affidare alla stessa ulteriori competenze derivanti dall'attuazione di specifici programmi operativi comunitari, nazionali e regionali, nonché specifiche competenze sue proprie indicate nella citata legge, con atti consiliari, eccettuate quelle di rilievo pianificatorio. 7. La Regione, le Province, i Comuni e altri soggetti possono affidare all' Agenzia, mediante convenzione di durata almeno triennale, la gestione di attività omogenee o analoghe a quelle proprie della Agenzia medesima. 8. L’Agenzia valorizza i beni forestali assunti in gestione anche con forme di tipo imprenditoriale pubblico-privato e di concerto con i Gal può strutturare "contratti di foresta" per lo sviluppo di


strategie, di sinergie e di progetti che integrino le valenze ambientali con quelle di naturalità, di promozione turistica, di socialità e di cultura.

Art. 4 Azione speciale per lo sviluppo della filiera forestale-energetica 1. Entro 90 giorni dalla promulgazione della presente legge,in via sperimentale,replicabile, la Regione Basilicata emanerà, a valere sulle risorse dei fondi strutturali europei, integrate eventualmente da risorse nazionali e regionali, un bando per incentivi ad imprese che intendano investire nell’utilizzo a fini di produzione di energia rinnovabile, con sistemi innovativi, dei prodotti e sottoprodotti della foresta. Le imprese utilmente collocate nella graduatoria del bando avranno la disponibilità, nelle forme previste dalle leggi, dell’energia prodotta, sia per autoconsumo che per vendita. 2. Fra i criteri di selezione del bando, assumerà specifica rilevanza il riutilizzo lavorativo di soggetti, residenti in Basilicata, provenienti dalla platea dei disoccupati di lunga durata, di coloro che sono fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali e, comunque, di coloro che, in regime di disoccupazione, non sono destinatari di alcuna forma di ammortizzatori sociali, nonché per favorire l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati e/o in condizione di particolare fragilità sociale 3. La Giunta Regionale con apposito provvedimento stabilisce: le modalità per l’individuazione e i criteri di utilizzo dei soggetti coinvolti, tenendo conto, preliminarmente, di quanti non sono più assistiti da ammortizzatori sociali, nonché della condizione di soggetto svantaggiato e dell’indice di fragilità che verrà determinato sulla base della età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità, dei carichi familiari, delle situazioni di disagio e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati. Capo II - Organi dell' Agenzia, risorse e funzionamento Art.5 organi dell'agenzia Sono organi dell'Agenzia: - il direttore - Il revisore unico Art. 6 Il Direttore generale 1. Il Direttore Generale dell'Agenzia è nominato con la procedura di cui all’articolo 20 della L.R. 11/2006, tra soggetti in possesso di laurea e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione, nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia medesima, o in materie attinenti il settore forestale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale. 2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia. 3. Al Direttore Generale è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1 in misura omnicomprensiva non superiore al 50 per cento dell'indennità spettante ad un Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell' ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati. 4. Il Direttore Generale nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell' Agenzia e in particolare: a) adotta il regolamento di organizzazione nel quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per definire la dotazione organica, previa concertazione con le rappresentanze sindacali; b) elabora il programma annuale di attività e lo trasmette alla Giunta regionale la quale lo approva unitamente al contratto di servizio annuale, previa trasmissione, da parte della Giunta stessa, al Consiglio regionale ;


c) adotta il bilancio di previsione e il conto consuntivo e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione,allegando la relazione del Collegio dei revisori legali di cui all'articolo 24, comma 2; d) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale; e) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte; f) redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale che la trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio regionale per la presa d'atto, dando conto anche del controllo esplicato dal Collegio dei revisori legali ai sensi dell'articolo 24, comma 2; g) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all' Agenzia; h) cura le relazioni sindacali; i) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, nel rispetto delle norme della presente legge e degli atti di cui alle lettere a) e b); I) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi; m) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi,compresa la funzionalità delle strutture organizzative, e provvede alla valutazione del personale. Art. 7 Il Revisore unico 1. Il revisore unico è nominato dal Consiglio Regionale per la durata della legislatura regionale, tra gli scritti al registro di cui al dlgs 27 gennaio 2010 n.39. 2. Il revisore esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti: a. verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili; b. esprime parere preventivo sul bilancio di previsione annuale e pluriennale nonché sui rendiconti; c. accerta la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore; 3. Il revisore può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e controllo; 4. Al revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal co.1 art.121 Dlgs 267/2000 per i revisore degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i Comuni con popolazione di 19000 abitanti incrementato del 10% 5. Il revisore ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferire immediatamente alla Giunta Regionale. Art. 8 Autonomia organizzativa e gestionale dell' Agenzia 1. L'Agenzia è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica 2. La gestione finanziaria dell' Agenzia è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio. 3. L'organizzazione e il funzionamento dell' Agenzia sono disciplinati con regolamento adottato dal Direttore Generale, entro novanta giorni dalla data di insediamento, e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale. 4. La Giunta regionale svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull' operato dell' Agenzia. La Giunta regionale, dopo un anno dall'approvazione del regolamento di cui al comma 3, e successivamente con cadenza annuale verifica l'equilibrio finanziario e l'efficacia delle azioni poste in essere al fine di valutarne l'efficienza e trasmette le risultanze della verifica al Consiglio regionale. 5. Le linee programmatiche, gli obiettivi tecnico-organizzativi e la dotazione delle risorse di gestione assegnate all’Agenzia sono oggetto di un contratto di servizio annuale stipulato con la Regione preliminarmente all’adozione del Bilancio aziendale. Art. 9 Conferenza tecnico-scientifica


1. Il Direttore generale, nell’esercizio delle sue funzioni, e senza oneri per il bilancio dell’Agenzia o di quello della Regione, si avvale dell’attività consultiva e di supporto di un’apposita Conferenza tecnico-scientifica costituita ai sensi del comma 2. 2. La Conferenza tecnica, presieduta dal Direttore generale dell’Agenzia, è composta dai dirigenti dei servizi e/o degli uffici regionali competenti, da due docenti universitari nelle discipline agroforestali, da un rappresentante nominato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;da un rappresentante designato per ogni organizzazione sindacale confederale dei lavoratori addetti al settore idraulico-forestale e da un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato. 3. Ai lavori del Comitato possono essere invitati rappresentanti di enti locali, organismi, associazioni ed esperti del settore.Il Direttore Generale disciplina con provvedimento il funzionamento della Conferenza. Art. 10 Organizzazione e personale. 1. L’Agenzia si avvale di personale individuato e messo a disposizione con provvedimento della Giunta Regionale fra i dipendenti a tempo indeterminato delle ex Comunità Montane, e da dipendenti regionali o provinciali distaccati all’Agenzia. 2. Per le sue attività, l’Agenzia impiega con le modalità consentite dall’ordinamento la platea del lavoro forestale,secondo le previsioni di cui alla Lr n42/1998, per l’espletamento dei piani e degli interventi. Il personale operaio ed impiegatizio già addetto ai lavori di sistemazione idraulicoforestale ed idraulico-agraria, è impiegato con le medesime modalità e con il mantenimento dello stesso trattamento giuridico ed economico di cui gode al momento dell’entrata in vigore della presente legge. 3. L’Agenzia può impiegare, nelle medesime forme,ed in base a progetti approvati la platea di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4. Art. 11 Risorse strumentali 1. L'Agenzia dispone di un proprio patrimonio, di cui redige apposito inventario, costituito dai beni immobili, mobili e mobili registrati, finalizzato alla migliore realizzazione delle attività e dei compiti affidati. Il patrimonio sarà trasferito dalla Regione e dalle ex Comunità Montane, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. 2. L'Agenzia, con riferimento alle opere la cui realizzazione è ad essa affidata, è titolare di tutti i poteri espropriativi fin dalla redazione dei relativi progetti. Art. 12 Risorse finanziarie e bilanci 1. L'Agenzia realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate: a) contributi ordinari della Regione a valere sulle risorse per la forestazione, protettiva e produttiva, e risorse comunitarie, nazionali e regionali per gli interventi di forestazione protettiva e produttiva; b) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati ; c) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative dell'Unione europea nei settori e nelle linee di attività dell’Agenzia. 2. La gestione economica e finanziaria dell'Agenzia è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione. 3. Il bilancio annuale di previsione è approvato con legge unitamente al bilancio regionale. Circa modalità e tempi valgono le disposizioni di cui alla L.R. 6 settembre 2001, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Il rendiconto dell'Agenzia è inviato annualmente alla Giunta regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa presentato al Consiglio regionale, che lo approva unitamente al rendiconto generale della Regione. Art. 13 Controlli e vigilanza 1. L’Agenzia è sottoposta a controllo e vigilanza nelle modalità previste dagli articoli 17, 18 e 19 della L.R. 11/2006. Art. 14


Rinvio Per ogni altro riferimento normativo e tecnico-operativo si richiama la Lr n 42/1998 in quanto compatibile e le normative specifiche vigenti. Art. 15 Entrata in vigore 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


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