Sentenza cda firenze 740 2016

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Sentenza n. 740/2016 pubbl. il 10/05/2016 RG n. 484/2011 Repert. n. 946/2016 del 10/05/2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REG. GEN.

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

484/2011 CRON.N.

SEZIONE II CIVILE

(lf f. ;J,

La Corte d'Appello di Firenze, sezione II civile, composta dai signori Magistrati: Dott.

Alessandro Turco

~ 4 6'"

1 D MAG. 2016

Presidente

Dott.ssa Maria G. D'Amico

Consigliere rei.

Dott.ssa Isabella Mariani

Consigliere

OGGETTO RISARCIMENTO

ha pronunciato la seguente

DANNI

SENTENZA nella causa in sede di rinvio iscritta al n. 484/2011 R. G. promossa da: ANTONELLA AGNOLI rappresentata e difesa dagli avv .ti Giovanni Valori e Cristina Valori per mandato a margine della citazione in

.

.

nassunzwne, ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro GIULIANO BASTIANELLO rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Costa e Nicola Da Settimo Passetti per mandato a margine della comparsa di risposta e costituzione in sede di rinvio,

l

DEPOSITO MINUTA IN DATA:

22 aprile 2016


Sentenza n. 740/2016 pubbl. il 10/05/2016 RG n. 484/2011 Repert. n. 946/2016 del 10/05/2016

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE avente a oggetto: risarcimento danni

CONCLUSIONI per l'attrice in riassunzione: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, reiecta e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione; l) Condannare il signor GIULIANO BASTIANELLO, nato a Padova,

il 27/0711956, C.F. BSTGLN56L27I595K e residente a Selvazzano Dentro (PD) in via Garibaldi n. 4, a risarcire alla signora ANTONELLA AGNOLI, nata a Selva di Cadore (BL) il 31105/1952, C.F. GNLNNL52E71I592M, e residente in Venezia, via Dorsoduro, n. 3464 il danno al/ 'onore, al decoro e al/ 'immagine personale e/o

reputazione profèssionale subito in conseguenza della condotta illecita posta in essere, danno quantificabile in via equitativa in € 30.000,00 (trentamila) salvo maggiore o minore determinazione in corso di causa; 2) Condannare il signor GIULIANO BASTIANELLO, nato a Padova, il 27/0711956, C.F. BSTGLN56L27I595K e residente a Selvazzano Dentro (PD) in

via Garibaldi n. 4, a risarcire alla signora

ANTONELLA AGNOLI, nata a Selva di Cadore (BL) il 31105/1952, C.F. GNLNNL52E711592M, e residente in Venezia, via Dorsoduro, n. 3464, il danno patrimoniale in senso stretto subito in conseguenza della condotta illecita posta in essere, danno quantificabile in € 10.489,39 salvo maggiore o minore determinazione in corso di causa; 3) Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.»; per il convenuto in riassunzione:

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«Respingersi le domande attorce tutte perché infondate in fatto ed in diritto. [ ... ] Spese rifuse.» LA CORTE D'APPELLO

Esaminati gli atti e i documenti, ha ritenuto: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 117 del 7-l 0/3-11-2005 il Giudice di Pace di Empoli assolveva Giuliano Bastianello dal reato di cui all'art. 595, commi l e 2, c.p. - ascrittogli per avere offeso «la reputazione di AGNOLI Antonella, responsabile della Biblioteca del Comune di Spinea (VE}, con lettere, datate 27 dicembre 2002, spedite al responsabile del procedimento d'appalto per la fornitura degli arredi nella biblioteca comunale di Empoli ed al Segretario Generale del medesimo Comune, nonché agli stessi soggetti del Comune di Pesaro, nelle quali dichiarava che "il procedimento di gara per le forniture di arredi ed attrezzature per la biblioteca comunale di Spinea si era svolto in condizioni viziate e gravate da un palese condizionamento operato dali 'allora bibliotecaria AGNOLI Antonella la quale, sia nella fase preparatoria, sia nel! 'esame delle offerte delle ditte che partecipavano, aveva tenuto un atteggiamento contraddistinto da scarso equilibrio di giudizio ed imparzialità in favore della ditta HARMONIE, assunta dalla predetta nel corso dei lavori della commissione" ed ancora definendo la parte offesa "sedicente esperta" (lettera al Comune di Pesaro) e "procacciatrice di commesse" (lettera spedita al Comune di Empoli),

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con l 'aggravante di aver attribuito fatti determinati» - perché il fatto

non sussiste[ va]. Con sentenza n. 11 del 17/23-7-2008 il Tribunale di Firenze-Sezione Distaccata di Empoli confermava la pronuncia di primo grado. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione per

soli

effetti civili Antonella Agnoli sulla base di un unico motivo. Con sentenza n. 45159 del 30-9/23-12-2010 la Corte di Cassazione annullava «la sentenza impugnata agli effetti civili» e rinviava a codesta Corte di Appello quale «giudice civile competente per valore in grado d'appello».

Con citazione ritualmente notificata Antonella Agnoli nassumeva il giudizio instando come da conclusioni in epigrafe. Giuliano Bastianello, costituitosi in giudizio, concludeva come m epigrafe. Ali' udienza del 7-7-2015, la causa, sulle conclusioni m atti, vemva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di Cassazione ha affermato che i giudici di merito non hanno dato «adeguata contezza delle ragioni che li avevano indotti [a] trascurare che l 'imputato non aveva partecipato alla gara di appalto per la realizzazione della biblioteca comunale di Empoli, di modo che andava chiarito quale interesse avesse, al di fuori di un intento meramente diffamatorio, ad inviare la lettera di cui s'è detto anche al Comune di Empoli» né «della sentenza del giudice di Pesaro che aveva

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condannato il Bastianello per il reato di diffamazione in relazione agli stessi fatti oggetto della presente disamina». E' da rimarcare, in primo luogo, con riguardo a tale ultimo punto, che, con sentenza n. 222 del (30-9-20111)10-1-2012 (v.ne copia prodotta dal Bastianello all'udienza del 7-10-2014) la Corte di Cassazione ha annullato <<per precedente giudicato» la sentenza del 26-1-20 l O del Tribunale di Pesaro (che aveva confermato la sentenza del 2-7-2004 del Giudice di Pace di Pesaro di condanna del Bastianello per il reato di diffamazione) sì che rimane da esaminare l'altra "discrasia" rilevata dal Supremo Collegio. Ritiene questa Corte che, nonostante la mancata partecipazione della Elvis Elettronica Video Suono s.n.c. di Bastianello Giuliano & C. (di cui l'odierno convenuto in riassunzione è legale rappresentante) alla gara di appalto per la fornitura di arredi e attrezzature della biblioteca comunale di Empoli, ricorresse un interesse, al di fuori di un intento meramente diffamatorio, del Bastianello ad inviare la lettera ritenuta diffamatoria al responsabile del procedimento di appalto per la realizzazione della biblioteca e al Segretario Generale del Comune di Empoli, e, segnatamente, come è dato ricavare dal contenuto della missiva, l'interesse ad acquisire, mediante l'accesso a documenti amministrativi non pubblicati, eventuali elementi in grado, per un verso, di consentire un più compiuto vaglio dell'opportunità di intraprendere iniziative giudiziarie (costituzione di parte civile) e, per altro verso, di "supportare" in funzione probatoria le eventuali domande risarcitorie.

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Infatti, proprio l'inesistenza di un interesse correlabile all'esito in sé della gara di appalto per la fornitura di arredi e attrezzature della biblioteca comunale di Empoli - a ragione della mancata partecipazione della Elvis Elettronica Video Suono s.n.c. di Bastianello Giuliano & C. -imponeva di evidenziare le circostanze conosciute inerenti all'appalto concorso per le forniture di arredi ed attrezzature per la biblioteca comunale di Spinea, al fine di consentire alle amministrazioni a cui era rivolta l'istanza di accesso ai documenti amministrativi di valutare l'esistenza di un interesse in grado di legittimare la richiesta di accesso. Ciò posto - in disparte che il diritto di critica (scriminante) si concreta nell'espressione di un giudizio o di un'opinione sì che la critica non può pretendersi rigorosamente obiettiva (Cass. pen., 22-1-2014 n. 12209) - è da rimarcare che la critica manifestata nella missiva si è atteggiata a costrutto narrativo che, basato sulla rievocazione di fatti storici, li ha riportati in una forma "aderente" a quanto emergente da una relazione in data 4-8-2000 del Presidente della commissione esaminatrice deli' appalto concorso e di altro membro della stessa commissione (direttore del settore tecnico del Comune di Spinea), relazione in cui, nel riferire uno specifico grave episodio [id est, la conoscenza da parte del sig. Hinnerhofer, legale rappresentante della Harmonie Project s.r.l. (società esclusa per avere presentato un progetto connotato da rilevanti e plurime violazioni delle norme di sicurezza per utenti ed operatori), di informazioni apprese da un componente della commissione (che veniva indicato dai redattori nella Agnoli di cui erano evidenziati «lo scarso equilibrio di giudizio ed imparzialità»)

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relative al progetto presentato dalla Elvis Elettronica Video Suono s.n.c. di Bastianello Giuliano & C., impresa concorrente e risultata aggiudicataria dell'appalto concorso] lo si collegava «a costante

analogo atteggiamento» tenuto dalla Agnoli

nel corso di tutte le

operazioni di esame delle offerte pervenute per la gara. D'altra parte, la successiva assoluzione della Agnoli dal reato di abuso di ufficio (per non costituire il fatto reato), con sentenza del 14-122007/3-3-2008 del Tribunale di Venezia, non riveste la pregnanza invocata dali' odierna attrice in riassunzione. Nella stessa sentenza di assoluzione è, infatti, rimarcato che «a carico

del! 'imputata, [era] emerso, nel corso delle indagini, un elemento indiziario che ne diversificava significativamente la posizione rispetto a quella rivestita dagli altri membri della commissione», id est l'esistenza della relazione del 4-8-2000 - elemento "ridimensionato" solo dall'istruttoria dibattimentale - e che erano presenti, altresì, altri elementi a suo carico (riduzione del punteggio «assegnato ad un

progetto tanto carente sotto il profilo della sicurezza di sole due unità» nonché assegnazione a tale progetto «tra tutti i commissari, [de ]il

punteggio complessivamente più alto») che «ben potevano suscitare perplessità in ordine alla limpidezza della condotta tenuta [ ... ] specie ove letti congiuntamente al dato costituito dalla relazione riservata in precedenza richiamata» (grassetti e sottolineature dell'estensore). Pertanto, la realtà fattuale non è stata, nella missiva, utilizzata e narrata in modo volutamente alterato e offensivo.

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E' da rilevare, altresì, che il giudizio negativo sul comportamento della Agnoli risulta espresso con locuzioni rappresentative di accertamenti ancora in corso. Ciò vale, in particolare, per la locuzione "procacciatrice di commesse" - astrattamente offensiva per il ruolo ricoperto nell'ambito di procedure pubbliche ma senz'altro non alludente a "remunerazioni" di sorta ottenute -, in relazione alla quale occorre considerare che la prospettazione, in guisa dubitativa, della paventata anomalia per (posizione di) conflitto tra due ruoli, realmente non compatibili, risulta[ va] condizionata alla "ripetizione" di un atteggiamento analogo a quello "denunciato" (nella relazione richiamata) come costantemente tenuto durante la procedura di appalto concorso indetta dal Comune di Spinea, siccome rivelatrice di un "pregiudizio" della Agnoli favorevole alla Harmonie Project s.r.l. L 'ulteriore locuzione "sedicente esperta", per converso, è pnva di connotazione

gratuitamente

offensiva

ponendo

l'accento

sull' autoreferenzialità delle competenze professionali vantate. E' da osservare, infine, che risulta rispettato anche il requisito della continenza -

id est dei doverosi

limiti

formali,

che devono

caratterizzare qualsiasi manifestazione di critica dell'altrui pensiero e dell'altrui azione- a fronte dell'impiego di una forma, espositiva della critica rivolta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, senza gratuiti attacchi a qualità o modi di essere in grado, in quanto "avulsi" dai fatti rilevanti, di assumere connotazione di una valutazione di discredito in termini generali (v. Cass. pen., 14-4-2015 n. 31669),

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senza formulazione di "accuse" puntuali (tanto meno di corruzione, evocata dall'attrice n riassunzione) e senza ricorso ad espressiOni dubitative nella forma della insinuazione. Ne consegue che- da escludere il carattere diffamatorio del contenuto delle missive "contestate" - la domanda risarcitoria proposta dalla Agnoli deve essere respinta. In considerazione dell'esito del giudizio, la Agnoli deve essere condannata al pagamento in favore del convenuto in riassunzione delle spese liquidate in dispositivo, quanto al giudizio di legittimità, secondo i parametri vigenti anteriormente all'entrata in vigore del d.m. n. 140 del 20-7-20 l O, e, quanto al presente giudizio di rinvio, secondo i valori medi di cui al d.m. 10-3-2014 n. 55 (con riguardo alle varie fasi, esclusa la fase istruttoria e/o di trattazione, e allo scaglione da € 26.000,0 l ad € 52.000,00). P.Q.M. La Corte, ogm contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in sede di rinvio dalla Cassazione, respinge la domanda di risarcimento dei danni proposta da Antonella Agnoli e la condanna al pagamento in favore di Giuliano Bastianello delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per onorari oltre spese genrali e accessori di legge, e del presente giudizio di rinvio, liquidate in € 6.615,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15 % ed accessori di legge.

FIRENZE, 9-12IL PRESIDENTE

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