I centri giovanili trentini a dieci anni dall’avvio Di Giovanni Campagnoli1
1. L’inizio… La Provincia, Autonoma di Trento, di concerto con gli enti locali, programma e finanzia fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile la realizzazione di strutture pubbliche da destinare a centri giovanili, la cui gestione è affidata agli enti locali stessi o, tramite convenzioni, ai soggetti esterni [art. 8, Legge Provinciale 14 febbraio 2007, n. 5]. Con questo articolo 8 sono nati, dieci anni fa, i Centri giovani trentini, finanziati poi2 nei Comuni di Arco, Andalo, Pergine, Pieve di Bono, Rovereto e Vigolo Vattaro. Una storia che non si è mai fermata e che si ritrova nelle “Linee guida” del 2013 e del 20153. Proprio in quest’ultimo documento (par. 1.5.8 Linee guida per la gestione dei Centri giovani) si legge che i Centri giovani4 (definiti qui centri socio-culturali) sono rivolti ad adolescenti, giovani, giovani adulti (16 e 35 anni), e sono luoghi in cui l’autodeterminazione dei giovani (e non la mera fruizione) e delle associazioni giovanili ha un ruolo e una valenza fondante. Essi devono essere luoghi dello “stare” insieme, del fare comune, “dell’esprimere”, dello sperimentare la condivisione delle esperienze e lo sviluppo delle potenzialità̀ dei giovani, partendo dalla voglia di protagonismo, assumendo una prospettiva interculturale e intergenerazionale. 1
Giovanni Campagnoli, docente di economia, direttore della Rete Informativa Politichegiovanili.it, si occupa di ricerca, formazione ed informazione su queste tematiche per conto di organizzazioni pubbliche e del Terzo Settore. Con Agenzia Nazionale Gioventù è content provider sul tema dello youth work e della innovazione sociale. Per Hangar Piemonte segue l’avvio di start up giovanili innovative, a vocazione sociale, culturale. Ha pubblicato - per Ilsole24ore - il testo "Riusiamo l'Italia. Da spazi vuoti a start up culturali e sociali". In questi anni, per la PAT ha curato l’avvio del network degli spazi trentini e la formazione. 2 V. Delibera PAT n° 3.044 del 28 dicembre 2007. 3 Atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili, ai sensi del- l’art. 3 della legge provinciale del 14 febbraio 2007, n°5. 4 Questi edifici, per volere della PAT, sono gravati del vincolo di destinazione d’uso a favore della popolazione giovanile.