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fisco e tributi

rito che gli emolumenti corrisposti a titolo di straordinario forfetizzato rientrano tra gli importi ai quali si applica il regime agevolato di tassazione in ragione dell’effettivo svolgimento delle prestazioni straordinarie. Con la nuova circolare n. 59/2008 l’ambito di applicazione dell’agevolazione viene ampliato ulteriormente, prevedendo che la tassazione agevolata, ovviamente in presenza dei requisiti previsti normativamente, si deve riferire all’intero importo corrisposto al lavoratore a titolo di straordinario forfetario indipendentemente dalla effettività di prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale.

sostitutiva trovi applicazione alle sole prestazioni di lavoro eccedenti l’orario ordinario effettuate e retribuite nel periodo considerato”. Dunque i superminimi sarebbero erogati per compensare il lavoro straordinario, e come tali sarebbero soggetti alla detassazione ma forse accortisi dello sproposito, nella Circolare si afferma che “il regime fiscale agevolato troverà applicazione solo su quella parte di superminimo specificatamente identificato dalle parti a tali scopi”. Appare evidente come simili affermazioni non necessitino nemmeno di commento essendo fuori da ogni realtà.

Personale direttivo. Sempre nella circolare in commento viene ritenuta l’applicabilità dello speciale regime fiscale anche per quei compensi erogati in misura fissa al personale direttivo, genericamente definiti «superminimi», «assegni ad personam» o «indennità di funzione e/o mansione», ma che, “nell’assoluta maggioranza dei casi, sono erogati anche al fine di compensare eventuali prestazioni di lavoro rese oltre l’orario normale osservato in azienda”. Insomma, secondo le “Entrate” “Le somme erogate a livello aziendale, a prescindere dalla denominazione utilizzata, possono usufruire della agevolazione fiscale a condizione ovviamente che serva a compensare eventuali prestazioni di lavoro rese oltre l’orario normale osservato in azienda – in questo caso, si ritiene che l’imposta

Banca ore. Per quanto riguarda l’istituto che consente di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni di lavoro aggiuntive, la c.d. «banca delle ore», viene precisato che la stessa può essere attratta dalla agevolazione limitatamente alla maggiorazione retributiva erogata “posto che l’agevolazione è considerata solo per la parte di retribuzione in denaro e non per le erogazioni in natura fatto questo che si concreta quando vi è fruizione di permessi in luogo del pagamento di ore lavorate in eccedenza”.

marzo 2010 - n.3

Lavoro a tempo parziale. Singolare interpretazione anche per quanto concerne le clausole flessibili nel lavoro a tempo parziale. Dopo aver affermato che in caso di lavoro


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