Circolo cittadino SEL Galatina Via Filippo Turati, n. 18 Galatina sel.galatina@yahoo.it http://selincantiere.wordpress.com/
Proposta di delibera per l’istituzione del Registro delle Unioni Civili per il Comune di Galatina
Il Consiglio Comunale di Galatina
PREMESSO CHE
il diritto italiano riconosce l’esistenza nella società civile di forme di convivenza more uxorio;
la convivenza more uxorio è riconosciuta con l’espressione “coppia di fatto”, nel diritto tale espressione si riferisce a “l'unione tra due persone che, pur non avendo contratto matrimonio tra loro, convivono more uxorio, cioè come in matrimonio, ripetendo lo stile di vita proprio delle coppie sposate”;
nel 2012 la Corte d'Appello di Milano ha sancito che nella nozione legale di “conviventi more uxorio” rientrano anche le coppie omosessuali, per le quali vale "il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”;
la Corte di Cassazione (sentenza n. 7214 del 21-03-2013) ha riconosciuto al convivente more uxorio una tutela possessoria sull’abitazione dove si svolge la vita familiare comune;
pur mancando organiche riforme del diritto di famiglia che accolgano e regolamentino queste realtà, è diffuso, nel mondo del diritto e nella società civile, il bisogno di offrire tutela e sostegno, con particolare riferimento ai figli e alle persone anziane che ne fanno parte, di nuclei familiari definiti coppie di fatto;
tra le diverse forme familiari esistenti quella delle convivenze per “vincolo affettivo” rappresentano una specifica realtà, oltre che prevista dalla Legge anagrafica, esistente nella società;
il fenomeno del “Unioni Civili” o “Unioni di fatto” trova sicuro fondamento costituzionale negli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all’articolo 29 posto che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l’importanza della famiglia non esclude all’evidenza il sorgere o l’esistenza di atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall’articolo 3 della Costituzione) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;
CONSIDERATO CHE
ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione Italiana “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 1