Uniti si vince27

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Applicare dinamicamente

INQUADRAMENTO UNICO E ORARIO CONTRATTUALE

Il Consiglio di Fabbrica riunito nella giornata del 29 Aprile ha messo a punto alcuni orientamenti per l'applicazione dell'Inquadra mento Unico, riconfermando a sua volta il giudizio dato precedentemente, poiché la Ditta è andata ad applicare l'accordo che risente di una concezione paternalistica e discriminatoria inoltre dando una interpretazione restrittiva in base al contratto causando le giuste pro teste avvenute nelle scorse settima ne da parte dei lavoratori .

Il Consiglio ribadisce i criteri che sono alla base dell'accordo e della normativa i quali sono : professiohalità, esperienza, scolarità , in relazione alle capacità tecnico professionali acquisite nel la realtà aziendale . Sulla mobilità professionale, nuovo strumento del contratto di lavoro dove si riconosce la valorizzazione delle capacità attraverso iniziative di addestramento e formazioni professionali,ricomposizione ed arricchimento

delle mansioni,attribuzioni dei diversi compiti operativi , il Consiglio di Fabbj_ca su questo specifico problema ha indicato alla prossima commissione Inquadramento Unico un approfondimento della materia per elaborare le opportune indicazioni per l'attuazione dei criteri sopra esposti .

In queste ultime settimane lo esecutivo su indicazione del Consiglio di Fabbrica ha ottenuto alcu ni risultati come ad esempio il fat to di avere concordato con l'azienda di anticipare le decorrenze per gli impiegati, oltre ad ottenere una disponibilità di anticipazione per la decorrenza per quanto riguar da i passaggi del 3° e 4° livello operai .

Inoltre attraverso una documen tazione dei profili professionali che la Ditta ha fornito al consiglio di fabbrica sul quadro della situazione di come si è applicato l'inquadramento unico, il consiglio di fabbrica sul quadro della situazione di come si è applicato l'inquadramento unico, il consiglio di fabbri ca attraverso la verifica di tale ...4

Bollettino del Consiglio di Fabbrica della Ercole Marelli magio 1974.
LAVORATRICI E LAVORATORI DELLA ERCO LE MARELLI

documentazione ha già elaborato degli orientamenti di comportamento che sono: l'esame delle aree professionali, a tal proposito sono state ultimate le osservazioni predisponendo una documentazione per le pro cedure della fase contestativa .

Nella stessa giornata il Consiglio di Fabbrica ha esaminato la situazione produttiva dell'azienda denunciando una situazione di incertezza e preoccupazione soprattutto nel settore trasformatori dove da diversi mesi circolano voci di una. possibile ristrutturazione di questa sezione, il tutto legato ad una ope

razione di concentrazione di una fabbrica per trasformatori di medio e grande portata nelle parti di Legnano , di cui vedrebbe la E.Marel li detentrice del maggior pacchetto azionario .

L'esecutivo'a tale proposito ha posto precise richieste in occasione di una precedente, riunione in Direzione del Personale . La rispos ta della Ditta di fatto non ha semn tito tali voci, trincerandosi l'rnn che soluzioni precise non ne sappia mo , aggiungendo subito però che ci sono problemi che ci impongono una ristrutturazione aziendale e di set

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DI FABBRICA

Prati Auro

Crippa Mario

Motta Gennaro

Sala G.Luigi

Sala Bruno

Spinetti Daniela

Lorenzini Luciano

Villa Angelo

Arrighi Marino

Pompei Gianna

Amura Carmine

Ballarotti Roberto

Lamendola Carmelo

Graziano Pietro

Di Donato Michele

Scotto Giacomo

De Giorgio' Leonardo

Palmisano Gianni

Crippa Angelo

Raimondi Ugo

Sala Federico

Bianchi Franco

Bersani Giorgio

Tasca G.Pietro

Vallicelli Walter

Lonati Luciano

Adduci Egidio

Tremolada Caludio

Bramati Costantino

Beftzi Leone

Frigerio Ferdinando

Penolazzi Gilberto

Luraghi Carlo

Castelli G.Carlo

Galimberti Felice

Rigoni Giordano

Maggiolini Francesco

Perego Teresio

Corno Silvano

Villa Arnaldo

Arlati Giuseppe

Nebuloni Giulio

Nossa Battista

Trabattoni Antonio

Rigoldi Pietro

Salvadori Luigi

Vertemati Renzo

Nardo Giannino

Polvani Omero

Gaddi Giovanna

Nava Raffaele

Perfetti Giovanni

Buratti Felice

Ripamonti Aldo

Izzo Giglio

Bidoglia Vittorio

Chinelli Giovanni

ALbertazzi Giovanni

Villa Andrea

Pirola Giovanni

Tremolada Augusto

Lauriola Francesco

Villa Giulio

Facheris G.Carlo

Gringoli Osvaldo

Riva Mario

Furlan Vladimiro

Riva Sevérino

Turrini Franco

Lomolino Domenido

Rapelli Giuseppe

Sicchieri Carlo

Colnaghi Giuseppe

Maggioni Stefano

Caldarini Ferdinando

MAGGIO REFERENDUM

RITENIAMO SIA DOVERE DEL SIKDA.CATO PORTARE A CONOSCENZA DI TIIIP

TI I LAVORATORI

IL TESTO DELLA LEGGE RELA— TIVA ALLA DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO PER PERMETTERE UNA SERENA VALUTAZIO— NE ED UNA SCELTA DI COSCIENZA.

La risoluzione della f. I. m. di Milano

La situazione economica e politica in cui si colloca il referendum, il tipo di schieramento che lc ha proposto, le possibili conseguenze negative che la' campagna del referendum può provocare sul piano dell'unità e della solidarietà dei lavoratori rendono chiaro a tutti che non è tanto in discussione l'assetto giuridico della famiglia, quanto la possibilità di colpire lo stesso movimento operaio e sindacale, ne! corso di una crisi economica che si vuole fare pesare sui lavoratori.

Per questo la F.L.M. Milanese non può scegliere la strada del silenzio e propone al dibattito dai lavoratori importanti. elementi di giudizio, fermo restando ovviamente che l'organizzazione non sarà in nessun modo e con nessun mezzo impegnata nella campagna o nell'esprimerci linee propagandistiche, fedele al comportamento autonomo fin qui seguito.

Ecco perciò alcune indicazioni di fondo:

1) i lavoratoriìnetalmeccanici debbono valutare con chiarezza che il referendum, al di là del confronto sulla regolamentazione legislativa del matrimonio, è sostenuto da potenti interessi conservatori e ridà spazio a forze reazionarie eversive. prima di tutto il M.S.I., che le lotte di massa avevano emarginato

dalla scena politica e parlamentare.

Questi nuovi paladini della famiglia non hanno nessun interesse a sanare sul serio le ragioni di crisi del matrimonio, ma vogliono drammatizzare lo scontro per attaccare le conquiste dei lavoratori e la stessa democrazia:

Si tenta di strumentalizzare la differenza di visioni religiose ed umane per seminare la divisione tra i lavoratori, proprio nel momento in cui l'esperienza dei Consigli ed i! processo di unità sindacale hanno dimostato a tutto il Paese che il pluralismo di visioni religiose ed umane non è assolutamente un'ostacolo alla solidarietà nella lotta e nella costruzione di un sindacato unito.

E' compito primario del movimento battere questo tentativo e dare una grande dimostrazione di unità.

I promotori del Referendum per l'abrogazione di una legge che non vincola tutti i cittadini ma sanziona_ una possibilità limitata per chi la vuole utilizzare, non hanno invece speso una sore parola sulle cause della crisi della famiglia che hanno radice nella condizione sociale. Nessuna parola sulla tragedia delre-migrazione, sulla assenza dei

Pubblichiamo IL documento approvato dai unanimità del Consiglio Generale tirdttr rio della FLM milanese (6 marzo 1974) dopo un empio dibattito. Su questi ~O lo stesso Consiglio Generale ha deciso di aprire un ampio dibattito tra tutti I lavo. rotori fornendo importanti indkazioni 41 fondo.

servizi sociali, sullo sfruttamento della manodopera femminile, sulle difficoltà economiche della famiglia.

La famiglia è oggi un valore importante per le masse lavoratrici; un valore che va difeso anzitutto conquistando con le lotte sindacali e civili più libertà dal bisogno, dall'ignoranzaje dallo sfruttamento operato in nome del profitto.

Per queste ragioni, al di là della libera scelta morale e politica di ciascun lavoratore che non è minimamente ìr discussione, il direttivo della F.L.M. milanese in apertura del dibattito nelle zone e nei consigli, esprime un giudizio negativo su una proposta di abrogazione della legge sul divorzio, che rischia di aprire una vera e propria guerra di religione e drammatiche crisi di coscienza nel momento in £ui è necessario i; massimo di solidarietà e che obiettivamente rappresenta un diversivo rispetto alla soluzione dei gravissimi problemi sociali del Paese.

Il compito più importante dei metalmeccanici resta comunque quello di rafforzate l'unità malgrado il referendum, al di là del referendum.

* * *

Su tali questioni il Consiglio Generale Unitario della F.L.M. decide pertanto di aprire un ampio dibattito tra tutti i lavoratori.

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Il testo della legge

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Art. i

Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3.

Art. 2

Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliaZitine di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del Matrimonio.

Art. 3

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, 'dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti•commessi in precedenza:

' a) all'ergastolo ovvero ad una pena superibre ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale.

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio, anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo;

e) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno 'del coniuge o di un figlio anche adottivo.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1)

del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del Matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della Presente legge da almeno due anni.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza.

Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:

ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;

ad anni sei, nel caso di sepa razione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto;

il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli

effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi:

il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimehto o di assoluzione che dichiari 'non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio; il matrimonio non è stato consumato.

Art. 4

La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza oppure, nel caso di irreperibilità di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza del ricorrente. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione in calce all'atto.

Nel ricorso è indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribu-

nale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi pongiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o. comunque, se il coniuge istante dichiara di -non voler proseguire nella domanda. il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può e.asere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile.

Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno.

L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.

Art. 5

Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

La moglie riacquista il cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio.

La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tiìibunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in pro-

porzione alle proprie sostanze e al propri redditi. Nella detenni. nazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.

L'obbligo di corresponsiont dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

Art. 6

L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

Il tribunale che pronuncia Io scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone a quale dei coniugi i figli debbono essere affidati sotto la vigilanza del giudice tutelare ovvero come, per gravi motivi, si debba altrimenti provvedete sull'affidamento, ed assume ogni altro provvedimento relativo alla prole. In ogni caso il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla educazione della prole.

L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale degli stessi.

In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e alla educazione dei figli, e dà inoltre disposizioni circa l'amniinistrazione dei beni di questi.

Il tribunale, nel caso in cui i genitori trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o legalmente incapaci o ne met;Ano in pericolo gli interessi, può nominare un tutore, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscano motivo di decadenza dalla patria potestà.

Art.

Il secondo comma delrartic,olo 252 del codice civile è cosi modificato:

« I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che. al tempo del concepi, mento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso »

Art.

8

Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

Il tribunale può ordinare. anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei pro \ venti di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette.

Art. 9

Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. il tribunale, su istanza di parte. può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6. In caso di morte dell'obbligato, il tribunale può disporre che una qudta della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coi -finge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti ed il pubblico ministero.

Art. 10

La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. quando sia passata in giudicato. deve essere trasmessa in copia autentica. a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per

le annotazioni e le ulteriori in c9mbenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matri monto, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge. hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.

Ari 11

Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti. ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare-e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare alla educazione e all'istruzione dei figli.

L'altro genitore. se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare proSpettando i provvedimenti che considera adeguati.

Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14° anno di età. dichiara quale dei provvedimenti è adeguato all'interesse del figlio.

Art. 12

Le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260, 261, 262 del codice civile si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

" La presente legge, munita del sigillo dello Stato. sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898)

7

Il divorzio in Italia

Altri dati:

il 63,1% dei divorzi, nel biennio 71-72, si riferisce a matrimoni celebrati prima del 1951.

il 77,7% dei il cui matrimonio é stato sciolto, ha una età superiore ai 40 anni; per le mogli tale % é del 67,9%.

riguardo alle domande accolte nel biennio '71-'72,'9.876 riguardano "operai e assiLLilati", 6090 "lavoratori in proprio e coaiuvanti"(artigiani, piccoli imprendito i, commercianti,ecc...),8.438

sono state le domande accolte per "dirigenti ed impiegati"; 1722

sono state quelle per "igiprenditori e liberi professionisti".

Infine 13.585 sono le sentenze emesse a favore di persone la cui condizione o non é professionale (ad es. casalinghe e pensionati) la cui condizione professionale non é stata specificata.

-nel biennio '71-'72, delle 49.761 domande accolte, 37.305 di esse non hanno posto problemi di affida,:enti di minori, in quanto si tratta va (ti coppie che o non avevano figli o i cui figli erano già maggio renni.

Anni Domande presentate Domande accolte Numero % per 100.000 abitanti Numero 1971 : 55.615 60,3 102,7 17.134 25,7 1972 21.272 23,1 39,0 32.627 49,0 1973 15.301 16,6 27,7 16.880 25,3 TOTALE 92.188 100,0 _ 66.641 100,0
DATI GENERALI pubblicati dall'ISTAT (Istituto Centrale di Statistica):

Quanto prima a tale proposito si avrà un ulteriore incontro con lo esecutivo per approfondire gli aspet ti generali del problema .

Un altro fatto presente è la situazione dei prodotti di serie che attraverso le ristrutturazioni degli uffici presentano preoccupazioni da parte del personale in me rito al rispetto della propria professionalità nell'eventuale trasferimento come a quando si farà .

La situazione nei raparti pre senta aspetti di stagnazione sugli investimenti; su un modo di lavora-

re alla giornata e Pertanto in questo contesto,il consiglio di fabbrica ha ribadito che alla luce dell'accordo su orario, irivestimenti,vada ripreso subito una verifica nel fare rispettare l'accordo stesso e precisamente i seguenti punti principali : in base agli investimenti quali miglioramenti sono avvenuti sull'ambiente ; conoscere le articolazioni degli investimenti realizzati a quelli de fare a breve termine ; rispetto delle prestazioni straordinarie nel suo carattere eccezionale ; dati ed informazioni sugli organici per settori, assunzioni ecc ..

ELETTO IL NUOVO COMITATO DIRETTIVO

Nella giornata del 29 Aprile si è riunito il Consiglio di Fabbrica per procedere all'elezione del nuovo comitato esecutive che è avvenuta dopo ampia discussione sul ruolo e sui compiti di questo strumento di coordinamento del consiglio di fab brica che ha visto applicare nella sua pienezza gli orientamenti e le decisioni maturate in questi anni a livello di tutta l'organizzazione sindacale su alcuni criteri come l'incompatibilità e le rotazioni.

Gli elementi di giudizio che maggiormente sono emersi nella di.' scussione e che hanno ispirato la proposta complessiva di composizione .dell'esecutivg sono stati quelli di andare ad attuare un rinnovamento per permettere a nuovi quadri di fare una maggiore esperienza mantenendo nello stesso tempo alcuni ele menti di continuità rispetto al pas sato .

Elemento fondamentale di valutazione è stato anche quello di arrivare ad una elezione dell'esecutivo che confermi'la tendenza ad una ricerca sempre più unitaria che tenga realmente conto delle forze e dei reali orientamenti che nella fabbrica si esprimono ,

Il nuovo Comitato Esecutivo è risultato così composto :

Bidoglia Vittorio

Bramati Costantino

Corno Silvano

Frigerio Ferdinando Galimberti Felice;

Uuraghi Carlo

Maggiolini Francesco Nebuloni Giulio Perfetti Giovanni.

Il Consiglio di Fabbrica ha inoltre stabililDdi strutturarsi in commissioni dilavoro che ha così individuate :

Inquadramento unico ambiente di lavoro problemi sodali elettromeccanica pesante Stampa e propaganda orario e organizzazione del lavoro

Il Consiglio di Fabbrica ha dato mandato al Comitato Esecutivo di formulare una proposta orgalhica. in merito alla composizione di queste commissioni/ si è anche deciso,A1 che queste commissioni oltre a fornire strumenti di conoscenza e valutazioni al Consiglio di Fabbricai debbano partecipare alle-trattative su argomenti di competenza specifica .

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