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SIRTI sindacale

Raggiunto I' accordo per le Reti Telefoniche

Interurbane e per I' integrativo metalmeccanici

Si è conclusa il 5 aprile,con il ragaiungimento dell'accordo per i lavora tori delle Reti Telefoniche Interurbane, ed il 17 aprile con la sigla del l'accordo per l'integrativo dei metalmeccanici, la lotta dei lavoratori della SIRTI -er il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro.

Questi due accordi chiudono una lotta durata oltre 5 mesi che ha dimostra to in diversi momenti un alto grado di combattività e che sta ad indicare come il lavoro svolte in questi due anni all'interno del gruppo da parte dei deleaati e della Organizzazione Sindacale abbia fatto acquisire ai la voratori della SIRTI un livello di coscienza sempre più alto e complessivamente li abbia posti in una posizione di maggior forza contrattuale nei confronti dell'azienda.

L'accordo degli aziendali realizza in termini qualitativi, almeno il 90 % delle rivendicazioni che erano state presentate alla controparte e rappre senta certamente un notevole avanzamento delle condizioni dei lavoratori.

Innanzi tutto la nuova classificazione dei lavoratori su 6 con i relativi criteri di mobilità professionale e le norme sul diritto allo studio (passaggio garantito a O.Q. entro un limite massimo di 4- anni) che se da un lato costituiscono un obbiettivo più avanzato rispetto a quanto è stato realizzato in altre aziende e per altre categorie, dall'altro raE presentano un punto di partenza ed uno strumento estremamente importante per andare all'interno della fabbrica ad un nuovo tipo di organizzazione del lavoro e a criteri completamente diversi di valutazione della gualifi cazione professionale e delle caracità dei lavoratori.

In secondo luogo le conauiste intorno alla parità normativa operai - impie fiati che se da un lato non realizzane interamente questo obbiettivo, rappresentano certamente un notevole passo in avanti verso il suo completo raggiungimento (unificazione degli scatti di anzianità; unificazione dello scaglione minimo di ferie; istituzione di 2 nuovi scaglioni per l'inden nità di anzianità; unificazione dei punti di contingenza; parificazione dei trattamenti in materia di conservazione del Posto e di trasferimenti; ulteriore avanzamento sulla strada del raagiunaimento della 14's mensilità intera anche uer ali operai).

Infine il miglioramento complessivo dei trattamenti economici e normativi per i trasfertisti ( valori delle trasferte, reperibilità, indennità di guida, contributo pasto, ecc.) anche in rapporto all'4nauadramento unico.

Bollettino sindacale unitario del gruppo Sirti - n.10 - maggio 1973
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ACCORDO RETI TELEFONICHE INTERURBANE ( AZIENDALI

Addì 5 aprile 1973, in Milano tra l'Associazione Ind. Lombarda in persona dell'Avv. alvatore Arengi e del Dr Piero Foffa che assistono e rappresentano la ditta SIRTI presente nelle persone dei Sigg.: Dr. Giuseppe Cappellani, Dr. Carlo Cilento, Dr. Paolo Campus e Dr. Luca Macchi

la F.L.M. presente nelle persone dei Sigg.: Bruno Marabese, Giampiero Colombo, Carlo Lesca, Antonio Pizzinato, Ferruccio Girola

la Rappresentanza Sindacale Aziendale

si è convenuto quanto segue:

INQUADRAMENTO UNICO

I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 6 categorie professionali e 7 livelli retributivi ai quali corrispondono uguali valori minimi tabellari mensili secondo la seguente tabella:

1° livello: manovale specializzato e 4" impiegati

2° livello: operaio qualificato e L. 114.000

3a impiegati » 122.000

3° 'livello: operaio specializzato, CS 23 e 33 superiore impiegati » 133.000

4° livello: operaio specializzato super, CS la e 2° impiegati » 150.000

4° livello S: 2a categoria super » 170.000

5° livello: 13 categoria » 190.250

6° livello: 13 categoria super » 214.000

Le cifre su indicate sono comprensive dell'aumento ugual eper tutti di L. 17.000 mensili.

I livelli sono quelli ragguagliati al mese (173 ore) che sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età.

I lavoratori attualmente inquadrati nelle categorie CS 28 e 3a impiegati provenienti dalle categorie operaie OS e OSS saranno inquadrati nel 4° livello.

La decorrenza della classificazione unica è fissata dal 1° ottobre 1973.

L'aumento di L. 17.000 uguale per tutti ha decorrenza dal 1° aprile 1973.

L'azienda corrisponderà con la prima busta paga utile successiva alla ratifica del presente accordo a tutti i lavoratori in forza alla predetta data un acconto di L. 48.000 esenti da ogni contributo o ritenuta.

Le modalità di recupero di tali acconti saranno concordate in prosieguo di tempo fra l'Asso -iazipne Industriale Lombarda e i sindacati provinciali dei lavoratori.

L'associazione Industriale Lombarda darà le opportune istruzioni all'azienda affinchè per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si risolva prima della definizione delle modalità di recupero l'importo dell'acconto sia contabilmente liquidato a saldo come arrotondamento di liquidazione

L'inquidramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplificazioni dei profili professionali qui di seguito indicate e le relative esemplificazióni.

La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio la Indennità di anzianità, gli aumenti periodici di anzianità, gli adempimenti assicurativi e trbutari, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per gli impiega-

ti, categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente accordo.

Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica e che pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensione di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra richiamati avranno come conseguenza l'automatico e corrispettivo scioglimento dell'Assolombarda e per essa dell'azienda rappresentata, dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.

COMPOSIZIONE DEL 4° LIVELLO

Da declaratoria e le esemplificazioni relative alla qualifica OSS saranno opportunamente formulate in modo che il numero dei lavoratori attualmente con tale qualifica raggiungerà il 38°/o della consistenza numerica dei lavoratori in possesso della qualifica di operai di la e t'a super.

Le parti si danno atto che la suddetta percentuale è da considerarsi esclusivamente ai fini della formazione della declaratoria e delle esemplificazioni.

MOBILITA' PROFESSIONALE

Premesso che:

1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.

Per il conseguimento degli accennati obiettivi verranno adottate, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune Iniziative quali: corsi di addestramento e di formazione professionale; ricomposizione ed arricchimento delle mansioni: rotazione su diverse posizioni di lavoro.

2) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economicoproduttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.

Le parti convengono limitatamente ai passaggi dal 1° al 2° livello la seguente disciplina a decorrere dalla data del 1° gennaio 1973.

PASSAGGIO DAL 1° AL 2° LIVELLO

Nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda, come è detto in premessa, il passaggio dal 1° al 2° livello avverrà come segue: i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno inseriti nel 2° livello dopo 3 mesi dall'assunzione: per i lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici sono inseriti come » aiuti » in figure professionali non pro-

prie del 1° livello e comunque con sviluppo in più livelli superiori, l'assegnazione al livello superiore avverrà al conseguimento della necessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro al livello superiore. Tale esperienza si presume acquisita alla scadenza del 18° mese di effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali specifici, di durata almeno biennale, l'inserimento alla categoria superiore avverrà entro il termine di 9 mesi; per i lavoratori inseriti in figure professionali il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere organizzativo o ad una specifica preparazione conseguita anche attraverso corsi di addestramento, l'assegnazione al 2' livello avverrà previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in compiti di livelli superiori, trascorsi 3 anni nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità: in ogni caso, detto passaggio avverrà non oltre i 4 anni.

Per i lavoratori in possesso di anzianità aziendale superiore ai 15, ai 10 ed ai 5 anni il termine di cui sopra viene ridotto rispettivamente a 1 anno, 2 anni e 3 anni dalla data del presente accordo.

ASSORBIMENTI

Gli aumenti derivanti dalla attribuzione ai lavoratori inquadrati nelle categorie attualmente esistenti dei nuovi livelli retributivi saranno assorbiti sino a concorrenza del loro ammontare sia sui titoli retributivi a carattere collettivo anche se differenziati sia sulla voce delle retribuzioni aventi carattere individuale.

Qualora l'assorbimento venga effettuato nelle varie forme di retribuzione a cottimo il calcolo del relativo guadagno continuerà ad essere effettuato secondo i criteri attuali e l'importo risultante sarà valido a tutti gli effetti delle norme in atto in materia.

Tale importo verrà corrisposto scomputandone la parte destinata all'assorbimento e inserita nella paga base e corrispondendone il residuo nella voce cottimo.

Con la definizione dei nuovi livelli retributivi si considera assolta la garanzia di cui all'art. 6 - Parte Comune - del contratto collettivo 22-12-1969 relativa al diritto del 5% del minimo contrattuale di retribuzione base per mancato cottimo in quanto assorbito nella nuova retribuzione base.

L'ultimo comma del predetto art. 6 si intende abrogato.

Per gli impiegati che saranno inquadrati al e 5° livello e per i CS 13 l'importo già corrispondente al 5% detratto dalla differenza tra il vecchio e il nuovo minimo (al netto delle L. 17.000 mensili di aumento salariale) continuerà ad essere erogato a titolo di sovraminimo collettivo di categoria.

Le categorie per le quali non siano previste differenze da assorbire o tali differenze siano solo parziali conserveranno tutto o il residuo dell'importo detratto re-

lativo agli istituti su cui l'assorbimento è stato effettuato per le altre categorie a titolo di sovraminimo collettivo delle categorie che già ne beneficiavano.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Le quote di indennità di contingenza continuano ad essere erogate con i valori previsti per le categorie degli impiegati e degli operai e delle categorie speciali.

Per i punti che matureranno a decorrere dal 1°-1-74 le quote relative saranno corrisposte secondo i valori uniformi per parametro retributivo determinati sulla base di quello più alto spettante ai lavoratori che hanno tale parametro.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA

Con decorrenza 1° dicembre 1975 il sistema di maturazione degli aumenti periodici di anzianità sarà unificato per operai, categorie speciali e impiegati nella misura del 2,5% annuo dei minimi tabellari più contingenza per un massimo di 24 scatti.

Nel passaggio dal 1° al 2° livello e dal 2° al 3° i lavoratori ex impiegati conservano gli aumenti periodi maturati.

Identica disciplina vale per i passaggi nell'ambito del 4" livello (passaggi dal 1° al 2° parametro) e dal 5° al 6°.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario sarà di massima contenuto a partire dal 1° maggio 1973 nel limite di 190 ore annuali e dal t° maggio 1975 nel limite di 170 ore.

Considerate le particolari caratteristiche dell'azienda tali limiti potranno essere elevati fino a ulteriori 50 ore annue.

FERIE

A decorrere dal 1° gennaio 1973 sono aumentate rispettivamente a 18 e 24 giorni gli scaglioni di ferie degli operai, impiegati e categorie speciali attualmente inferiori ai suddetti valori.

A partire dal 1° gennaio 1974 lo scaglione minimo di ferie è unificato a 24 giorni.

Poichè l'azienda di norma adotta la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 120 cad.

PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO

La nuova tabella unificata e comune alle maggiorazioni per lavoro straordinario sarà quella contenuta nell'art. 3 — parte impiegati — del C.C.N.L. 22-12-1969 con la seguente modifica: — ore successive alle prime due ore straordinarie 30%.

ADDETTI ALLE MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.

Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.

Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.

Ai suddetti lavoratori le ore prestate in più oltre le 40 e fino ai limiti suddetti, saranno compensate, con quote orarie di retribuzione.

Resta fermo che non si applicano ai lavoratori discontinui i limiti e le modalità per la effettuazione del lavoro straordinario previsti nel presente accordo.

MENSILIZZAZIONE

In relazione alla mensilizzazione contabile del salario Per gli operai la retribuzione oraria, al fine del pagamento delle

ore lavorate e del pagamento dei vari istituti contrattuali si determina dividendo l'ammontare mensile per 173.

Per tutti i lavoratori la data di corresponsione della retribuzione verrà fissata in sede aziendale e non potrà in ogni caso andare oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

ANZIANITA'

Per la parte pregressa lo scaglione minimo è portato a 90 ore annue con decorrenza 1° gennaio 1973.

Dal 1° gennaio 1974 si istituisce un nuovo scaglione con due misure: per anzianità fino a 10 anni 100 ore per ogni anno di anzianità; per anzianità oltre i 10 anni 173 ore per ogni anno di anzianità.

Con la presente regolamentazione si intende assorbito l'istituto del premio di anzianità di cui all'art. 35 — Parte Operai — del contratto 22-12-1969.

DIRITTO ALLO STUDIO E FACILITAZIONI PARTICOLARI PER LA FREQUENZA AI CORSI E GLI ESAMI DEI LAVORATORI STUDENTI

Saranno individuati gli istituti pubblici riconosciuti presso i quali i lavoratori potranno frequentare corsi di studio al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all'attività dell'azienda.

I lavoratori dovranno fornire all'azienda il certificato di frequenza scolastica per un numero di ore doppio di quello acquisito come diritto (massimo di 150 ore per triennio, usufruibili anche in un solo anno).

I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dalle singole unità produttive dell'azienda per frequentare le scuole, non dovranno superrye il 2% del totale delle forze ivi occupate e garantendo comunque in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con le rappresentanze aziendali.

I lavoratori studenti, inscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.

lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti, da stabilire a livello aziendale.

Sono riconosciuti permessi retribuiti per tutti i giorni di esame (compresi quelli di settembre) e per due giorni precedenti agli esami stessi o la sessione di esame.

Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio.

Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui uso verrà programmato trimestralmente proquota, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali.

I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.

A richiesta dell'azienda il lavoratoie interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ei comma precedenti.

Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordo aziendale in misura di rimborso tasse scolastiche e

testi scolastici. CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

In materia di conservazione del posto di lavoro e del relativo trattamento economico in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro degli operai esso sarà uguale a quello già previsto dall'articolo 17 — parte impiegati — del C.C.N.L. 22-12-1969: « Superati i limiti di conservazione del posto sopra citati, i lavoratori potranno usufruire, a richiesta — di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non decorrerà retribuzione, nè si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. Decorso anche detto periodo, senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto o.

TRASFERIMENTI

I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.

In caso di altri trasferimenti Individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente o per il tramite della rappresentanza sindacale aziendale.

In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni.

I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto.

La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell'ambito del comprensorio.

APPRENDISTATO

Fermo restando le norme di legge in materia, la disciplina dell'apprendistato sarà regolamentata come segue:

gli apprendisti di età superiore ai 17 anni con diploma di istituto professionale specifico alla qualifica per cui si crea il rapporto, perverranno al 2° livello dopo tre mesi di apprendistato; gli apprendisti di età superiore ai 16 anni con diploma di scuola d'obbligo più corso generico di formazione professionale perverranno al 2° livello dopo 12 mesi di apprendistato; gli apprendisti di età superiore ai 16 anni con diploma di scuola d'obbligo perverranno al 2° livello dopo 18 mesi di apprendistato.

Durante i suddetti periodi gli apprendisti riceveranno una retribuzione determinata applicando le percentuali della seguente tabella ai valori minimi del 2° livello:

apprendisti con scuola d'obbligo + diploma di istituto professionale apprendisti con scuola d'obbligo corso generico di formazione professionale apprendisti con scuola d'obbligo

3 mesi

90%

6 mesi 6 mesi

80°,'o

AMBIENTE 85 I LAVORO %

6 mesi o

6 mesi 6 mesi 75°% 85°%o

dall'articolo 9 della legge n. 300 del 1970, in ogni stabilimento e sede, per ogni area omogenea individuata di comune accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituita dalla raccolta delle rileva-

In conformità ai criteri stabiliti 90/

zioní che saranno effettuate da un ente specializzato scelto di comune accordo.

Le modalità di intervento dell'ente di cui sopra verranno individuate tra la Rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.

Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).

Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita dalla rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.

In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti: visite di assunzione; visite periodiche compiute dalla azienda per obbligo di legge; le visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 15 comma III della legge 1970/300; gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

APPALTI

Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonchè quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.

L'azienda esigerà dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme prevIdenziall e antinfortunistiche.

I lavoratori di aziende appaltatrici operanti nell'azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra l'azienda stessa e le aziende appaltatrici.

REPERIBILITA'

La speciale indennità prevista dall'articolo 14 — Parte Quinta — viene elevata, con decorrenza 1° aprile 1973, a L. 1.550.

INDENNITA' DI GUIDA

L'indennità giornaliera di L. 270 prevista dall'art. 14 — Parte Quinta — viene elevata a L. 380.

TRASFERTE

I valori giornalieri delle trasferte di cui all'art. 15 — Parte Quinta — del contratto 22-12-1969 sono modificati secondo la tabella allegata.

!n sede di stesura definitiva verranno determinati i valori dei pasti e pernottamenti con le percentuali di cui all'articolo 15 — Parte Quinta — del citato contratto.

I trasfe-tisti che prestano la loro opera nel raggio di 60 Km. dalla sede di assunzione, salvo casi eccezionali di impedimento documentabili (mancanza di mezzi di trasporto, ecc.) e costituenti forza maggiore, rientreranno nella sede di assunzione il venerdì sera e si ritroveranno nella località dove operano in trasferta alla -mattina del lunedì all'inizio dell'orario di IAver.° ,

CONTRIBUTO AL PASTO

Agli effetti della disciplina Prevista dall'art. 6 — Parte Quinta — del contratto 22-12-1969 la misura del contributo pasto viene elevata a L. 1.400 comprensive dei punti di contingenza fino ad ora maturati e dell'indennità di mensa.

Per i lavoratori non in trasferta che prestano la loro opera nella loro normale sede di lavoro (magazzino, uffici, officina, ecc.) viene istituito un contributo al pasto di I. 600 ove non esistano mense an convpn7inni.

TRASFERTE ALL'ESTERO

Viene inserita nel contratto la disciplina prevista nell'accordo 5 maggio 1971.

le

E PREMIO ANNUO OPERAI

In alternativa alla disciplina prevista per la « 14° mensilità » e per il « premio annuo » viene istituito un premio di L. 40.000 fino a due anni di anzianità e di L. 80.000 oltre i due anni di anzianità, lasciando la facoltà di opzione per il trattamento pìù favorevole.

Inoltre allo scaglione « oltre il 5° anno di anzianità » il premio annuo viene elevato da 120 ore•a 140 ore.

SEMPLIFICAZIONE DEL CONTRATTO

Le parti, nella stesura definitiva del testo del nuovo CCNL si adopereranno congiuntamente al fine di pervenire ad un

dettato che — nell'ambito di quanto convenuto nella presente ipotesi di verbale di accordo e, per le materie e gli istituti da essa non presi in considerazione, rispetto a quanto stabilito dalle norme del CCNL 22-12-1969 — risulti semplificato per ciò che attiene la parte formale ed aggiornato per cìò che riguarda la corrispondenza di esso alla legislazione vigente ed alla giurisprudenza consolidata.

DECORRENZA E DURATA

Salvo le decorrenze particolari stabilite per singoli istituti, il contratto decorre dal 1° gennaio 1973 e ha validità fino al 31 dicembre 1975.

MISURA TRASFERTE DAL 1-4-1973

Per gli impiegati del 5° e 6° livello il pernottamento sarà a rimborso spese in hotel di 2° categoria e il pasto L. 2.400 nei primi tre giorni e L. 2.200 nei successivi. Per gli ex impiegati di 48 categoria verrà riconosciuto il trattamento previsto per il 2° e 3° livello qualora venissero inviati in trasferta.

DALLA PRIMA

Oltre a questo r asPetti estremamente importanti co me : straordinari, discontinui, apprendistato, ari) biente di lavoro, appalti.

L'accordo per l'integrativo dei metalmeccanici, rappresenta un passo. ulteriore sulla linea che la Organizzazione Sindacale ha tracciato di una progressiva unificazione dei trattamenti di tutti i lavoratori all'interno della SIRTI.

Certamente intorno a questo c'e ancora molto da fare, molti obbiettivi debbono essere ancora realizzati; in particolar modo occorre un grande impegno per far maturare tutti i delegati e tutti i lavoratori e concruistarli alla giustezza di questa linea e di questi obbiettivi.

IL loro raggiungimento resta un punto fermo nella linea dell'Organizzazione Sindacale,e quindi la lotta dei metalmeccanici della SIRTI non si ferma con il raggiungimento di questo accordo,ma avrà modo di svilupparsi ampiamente e con sempre maggiore forza nei prossimi mesi, sulla strada della loro piena realizzazione, con il massimo di confronto e di unità all'interno di tutti i lavoratori del gruPpo.

Lavoratori della SIRTI, manteniamo in questo periodo il massimo di collegamento con il Coordina mento Nazionale SIRTI per garantire la piena applicazione del nuovo Contratto di Lavoro. Entro luglio sarà convocata una riunione Nazionale del Coordinamento.

entro 60 Km. Primi 3 giorni da 61 a 350 Km. oltre 350 Km. Dal 4° giorno in poi entro da 61 a oltre 60 Km. 350 Km. 350 Km. 6.875 6.975 7.475 6.595 6.695 7.195 4° livello 4° livello S 6.075 6.275 6.875 5.975 6.175 6.775 2° livello 3" livello 5.485 5.885 6.485 5.395 5.795 6.395 1° livello

FIM - FIOM - UILM OTTOBRE '73 F.L.M.

promozione

BOLLETTINO SINDACALE

A CURA DEL CONS. DI FAB. FRANCO TOSI - LEGNANO

TESTO DELLA PIATTAFORMA RIVENDICATIVA AZIENDALE

Contrattazione del premio di produzione dell'anno 1972; parificazione del valore complessivo per tutti i lavoratori (anche inferiori ai 18 anni); nuova ripartizione del premio in quote mensili per l'anno 1974.

Inquadramento unico: prima fase di attuazione.

Diritto allo studio: attuazione delle 300 ore di frequenza ai corsi n orario di lavoro.

Ambiente di lavoro: individuazione delle aree lavorative con presenza di nocività; compilazione contrattata dei registri con i dati ambientali e biostatistici e dei libretti personali di rischio; utilizzo dei registri e dei libretti basato sull'attiva partecipazione dei lavoratori; rivendicazione di una settimana aggiuntiva di ferie annuali per tutti i lavoratori delle fonderie (compresi i modellisti) e per i molatori, settimana da trascorrere presso una casa per ferie aziendale, senza oneri per i lavoratori.

Per gli impiegati ed equiparati: pagamento delle festività infra-settimanali cadenti in sabato.

Indennità di trasferta: aumento dell'indennità ed abolizione dei valori scalarmente inferiori, corrispondenti ai diversi livelli categoriali.

Lavori non cottimabili: loro liquidazione nella misura del 100

per cento rispetto alla media personale di guadagno di cottimo del lavoratore interessato.

Studenti-lavoratori: perequazione del valore dei rimborsi scolastici in atto e loro estensione a tutti gli studenti delle scuole medie superiori e agli universitari; aumento a 2 settimane dei permessi retribuiti di cui al punto 2 dell'accordo 18 aprile '69 e successiva nota di chiarimento in data 16 giugno '69; inserimento dei diplomati al 5° livello categoriale all'atto del conseguimento del diploma e funzioni correlate al titolo di studio.

Case aziendali: richiesta di costruzione di nuovi fabbricati; conferimento all'apposita commissione del Consiglio di Fabbrica delle decisioni relative all'assegnazione degli alloggi disponibili nei confronti di tutti i lavoratori Franco Tosi.

Riconoscimento f ormai e del Consiglio di Fabbrica e dilatazione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti a disposizione di tutti i delegati.

Attività produttiva della fabbrica nell'ambito del settore elettromeccaniconucleare e sblocco delle assunzioni di nuovo personale; coordinamento con l'ENEL e con il settore pubblico della ricerca nucleare.

Il Consiglio di Fabbrica

SOMMARIO:

Piattaforma rivendicativa aziendale.

La mutua aziendale per i pensionati.

Assistenza infermieristica: pagamento delle ore. Assistenza ai tubercolotici.

E' morto l'U.I.I. è nata I'IDROART.

Neo-diplomati: giovani sfruttati.

L'infortunio al Rep. 14.

Ing. Setti: quante cose devono fare gli operai?

—4 Comitato antinfortunistico: rappresentanti del C.d.F.

E' morto ufficio impianti idroelettrici di Milano - si è costituita I' ldroart

In data 1° ottobre 1973 si è costituita l'Idroart. Si tratta di una nuova società per azioni, con sede a Milano, per la progettazione costruttiva del macchinario per le centrali idroelettriche.

Le ditte che hanno costituito la nuova società sono tre: la Franco Tosi, l'ASGEN di Genova-Campi e la Riva-Calzoni di Milano.

La Tosi e I'ASGEN avevano costituito da molti anni l'Ufficio Impianti Idroelettrici, che in tale circostanza viene chiuso.

I lavoratori di questo Ufficio (una trentina della F. Tosi ed altrettanti de/l'ASGEN), quando nell'aprile scorso hanno saputo della prossima chiusura dell'U.I.I., si sono rivolti sia al sindacato provinciale che al nostro consiglio di fabbrica chiedendo il loro intervento sui problemi sindacali da risolvere a seguito della annunciata ristrutturazione.

Si è tenuto un incontro all'Assolombarda Il giorno 26 settembre scorso, su richiesta dell'F.L.M. provinciale e dei lavoratori interessati delle tre società, che avevano in precedenza effettuato alcune ore di sciopero, al fine di protestare contro il tentativo direzionale di liquidare la vicenda senza farle assumere un carattere collettivo e per sollecitare la trattativa sindacale all'Assolombarda.

Nell'incontro si è stabilito che: Tutti i lavoratori dell'Ufficio Impianti Idroelettrici saranno chiamati a far parte dell'Idroart (nessun licenziamento).

I lavoratori dell'Idroart provenienti dalle tre società costituenti Il nuovo centro di progettazione continueranno a prestare la loro attività senza interruzione del rapporto di lavoro.

All'atto del passaggio, sarà concesso ai lavoratori che ne facciano richiesta di rimanere alle dipendenze della società di loro appartenenza, rientranchnelle sedi

centrali delle società stesse (F. Tosi - Legnano; ASGEN - Genova; Riva - Milano).

4) I problemi relativi al trattamento retributivo e normativo dei

lavoratori dell'Idroart saranno affrontati in sede sindacale non appena la nuova società sarà stata omologata nella sua costituzione al tribunale di Milano.

Assistenza ai tubercolotici

Agli affetti da questa grave malattia, appartenenti alla categoria impiegati, verrà garantito, a partire dalla prossima stagione di cure, lo stesso trattamento in atto per gli operai.

E precisamente, per i tre anni

successivi al ricovero sanatoriale, sarà concesso, in aggiunta alle ferie, un mese di riposo, interamente retribuito (50 per cento a carico della Direzione e 50 per cento a carico della Mutua Aziendale), da trascorrere in località di cura.

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CONSENTITO L' ACCESSO '"n= fy.f0A6.39‘, 1 teNan Ieb e issai sl ieb DEI PENSIONATI

ALL' AMBULATORIO AZIENDALE

A seguito di accordi presi con le mutue aziendali, l'esecutivo ha richiesto alla Direzione l'autorizzazione di far accedere i pensionati all'ambulatorio esistente presso la infermeria centrale.

Come è noto, l'infermiera è perfettamente attrezzata per diversi importanti servizi sanitari, gestiti dalle mutue.

Per esempio: l'estrazione e la protesi dentaria, le iniezioni endo-

venose ,le cure fisiche (fisiochinesiterapia), le visite cardioangiologiche con esame elettrocardiografico, ecc.

Di ciò, quindi potranno, d'ora in poi, avvalersi anche i pensionati.

Lasciamo alla nuova mutua unificata, di prossima costituzione, di adeguare i servizi, dilatandone la capacità ricettiva e contemperandoli all'attività già in corso, rivolta finora ai soli lavoratori dipendenti.

giovani sfruttati

Il gruppo dei neo-diplomati (di cui facciamo parte), che si trovano ad operare all'interno della F. Tosi senza ancora conoscere in quali mansioni verranno impiegati, sono esattamente 11.

In effetti, la realtà in cui ci veniamo a trovare dopo 5 o 6 anni di scuola serale, che significano sacrifici, • malattie professionali », quali disturbi alla vista, all'apparato digerente e a tutto il sistema neurovegetativo, è abnorme e, sotto alcuni aspetti, sconcertante.

Da circa 3 mesi abbiamo dei contatti con i vari dirigenti della Tosi, i quali, essendo in molti, portano avanti l'uno un discorso differente dall'altro.

Quando però è il momento di pronunciare la ormai consueta, paleolitica e nauseante frase: - Mi dispiace, ma siccome ci troviamo in una situazione di stasi, lei dovrà avere pazienza, per un po' dl tempo... Evidentemente a noi spiacerebbe se lei andasse a lavorare alla Augusta o alla Marelli... ., su questo si trovano tutti d'accordo.

Ora, se alla Tosi effettivamente esistesse una situazione di mancanza di posti, nei quali impiegare i neo-diplomati, ebbene il discorso finirebbe qui.

Però, - lor signori », che sono maestri nel parlare ed artisti nel tergiversare, non sono ancora riusciti a spiegarci perchè non intendono ricoprire i numerosi posti venutisi a creare in questi ultimi mesi, sia dalle esigenze di produzione (mancanza di controlli nei reparti produttivi), sia per motivi di abbandono da parte di diversi impiegati.

Questo atteggiamento da parte della direzione, denota l'intento che è ormai comune di tutte le grandi aziende: dequalificare ulteriormente il titolo di studio.

Se qualcuno, quindi, è ancora non convinto che la dequalificazione avviene all'interno della scuola, ebbene l'attuale realtà è la prova della sua posizione sbagliata... Indubbiamente non siamo i

primi ad asserire che la scuola ha in sè dei motivi dequalificanti, che gli studenti, in forme più o meno adatte, tentano di porre all'attenzione della pubblica opinione.

D'altra parte, però, abbiamo un tipo di società (la nostra) che mira (sempre con minor successo) ad evidenziare le classi sociali, per cui non dobbiamo stupirci se, sia nella scuola che nel lavoro, saremo sempre noi, figli di operai, ad incontrare le maggiori difficoltà di riuscita e di inserimento.

A questa situazione abnorme, che è fuori della realtà storica, che vede l'unità di operai, contadini, braccianti lottare per la difesa dei loro diritti e per importanti conquiste, gli operai della! F. Tosi devono rispondere con l'unità, per la salvaguardia delle conquiste contrattuali e per future e migliori condizioni di vita dentro e fuori la fabbrica.

Un gruppo di studenti-lavoratori

GARANTITO AGLI OPERAI

IL PAGAMENTO DEL MANCATO LAVORO PER LE

CURE AMBULATORIALI

A seguito di una precisa richiesta in tal senso inoltrata dall'esecutivo alla Direzione, si è ottenuto il pagamento del tempo necessario alle cure presso l'ambulatorio aziendale, in orario di lavoro, per i casi d'urgenza.

Finora tale pagamento veniva effettuato, nella misura forfettaria di L. 500 all'ora, a carico della mutua aoperal. D'ora in poi la Direzione verserà una somma tale da assicurare, quasi totalmente, la globalità della retribuzione oraria.

LAVORATORI

richiamo alla vostra attenzione i nominativi dei lavoratori membri del comitato anti-infortunistico, designati dal Consiglio di Fabbrica. Ogni problema di sicurezza deve essere loro segnalato ed affrontato con la 'massima tempestività.

CATTANEO ACHILLE - Sezione Calderai.

GROSSO CAMILLO - Magazzini

centrali.

CASTIGLIA PIETRO - Fonderia Acciaio.

,GALLO DOMENICO - Fonderia Ghisa.

MIGLIOLI {MARCO - Spacci Alimentari.

CITTERA ADELIO - Officina. Lavoratori, non si deve lavorare in condizioni di insicurezza!

NEO DIPLOMATI
3 e ta r li li la nfa ti.

L' INFORTUNIO AL REPARTO 14

Un fatto che non si può sottacere e che deve essere portato all'attenzione dei lavoratori è il grave infortunio capitato qualche giorno fa al rep. 14, torneria leggera.

Un lavoratore è stato menomato alla mano destra in un modo permanente. Il fatto in sè è preoccupante, mentre la dinamica dell'incidente denota la carenza di addetti alla pulizia e alle gru ed una certa dose di imprudenza del lavorato che è rimasto vittima nel sinistro.

L'operaio stava mettendo il pezzo in macchina. Il nodo alla fune si è sfilato, provocando la caduta del pezzo. Al lavoratore, che lo ,stava manovrando è rimasta schiacciata la mano. Il pezzo era molto pesante. Taluni dirigenti responsabili, accorsi sul luogo, hanno asserito che si trattava di un Incidente normale.

Tutto era, a loro avviso, in regola: un operaio alla manovra ed un altro addetto all'imbragaggio ed alla messa in macchina.

Tra la realtà e queste affermazioni c'è però una certa differenza.

L'addetto alla manovra, infatti, era un manovale generico, addetto a tutto fare, dalla pulizia del reparto, al trasporto del materiale.

DI tanto in tanto, egli deve anche aiutare gli operai a manovrare ed a imbragare i pezzi. Egli non ha una qualifica specifica di imbraqatore e non sà, nè è tenuto a sapere, in che modo si esegue un nodo su di una fune portante, non sà la portata della fune stessa.

L'altro addetto occasionale alla manovra del pezzo era lo stesso operaio addetto alla lavorazione sulla macchina utensile: In mancanza dell'imbragatore vero e proprio, ha dovuto far tutto da se stesso (fatto usuale al rep. 14).

Cosa poteva fare questo lavoratore, preso com'era fra la mancanza di personale addetto al sollevamento dei pezzi ed i problemi del cottimo che assillano e che non lasciano alcun tempo alle divagazioni?

La mancanza di personale, d'altro canto, è già stata denunciata ad tosa dal Consiglio di Fabbrica; questa denuncia però non è servita finora a nulla, stante il blocco delle assunzioni in vigore dal maggio 1971.

La recente decisione assunta dalla Direzione tendente ad abolire le gru a cabina, sostituendole con le gru a pulsantiera, cioè alla portata di tutti, non fa che aggravare la situazione. Il lavoratore, per evitare l'attesa gru, che comporta la decurtazione del salario, viene portato lui stesso ad operare in un campo che non è assolutamente di sua competenza, con conseguenze che non mancheranno di essere disastrose. Alla pulsantiera, inoltre, non si ha la vista generale del pezzo che si manovra, quando è di rilevanti dimensioni, mentre, in cabina, dall'alto, si domina meglio la situazione generale di movimento del pezzo.

C'è un altro fattore che vogliamo prendere in considerazione: la pulizia dell'ambiente. Essa è quasi

totalmente a carico dei lavoratori e per la insufficienza di addetti a questo compito nelle campate dell'officina, ci sono sparsi molti truccioli acciaiosi che possono causare delle ferite agli arti inferiori.

Dicendo ciò, non vogliamo fare dell'allarmismo, ma soltanto denunciare la situazione, per molti versi insostenibile ormai, mentre potrebbe essere sanata con l'assunzione di lavoratori da adibire a queste specifiche ed importanti funzioni.

La salvaguardia della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, devono costituire, anche per i dirigenti, un motivo di assoluta priorità rispetto ad altre considerazioni di ordine economico.

ING. SETTI QUANTE COSE DEVONO FARE GLI OPERAI ?

Esito di un colloquio, piuttosto animato, fra il delegato Castiglia ed i dirigenti dell'acciaieria (Setti e Salvini): giorno 27 settembre 1973 negli uffici del capo sezione:

Castiglia: Ingegnere, sono venuto a chiederle se è a conoscenza del motivo delle dimissioni di quel manovale: imbragatore, colatore, carel I ista, ecc.

Setti: Senta Castiglia, il lavoro che noi gli facciamo fare è sempre un lavoro di manovalanza.

Castiglia: E' possibile che un lavoratore debba fare cinquanta mestieri; rischia di farsi male e nello stesso tempo mette in condizioni altri operai di farsi pure male.

Setti: Insomma, la mano d'opera è quella che è; comunque non sono lavori pericolosi quelli che svolgono i manovali.

Castiglia: Però sono sottoposti ad un ritmo continuo, dalla mattina alla sera e alla fine non capiscono più niente. Con questa situazione l'operaio si stanca e l'unica cosa che può fare, in un momento di scoraggiamento, è quella di dare le dimissioni, -'magari senza avvi-

sere il delegato... Le pare giusto Che questo avvenga?

Salvini: Senta Castiglia, gli operan non si possono più comandare, si ribellano!

Castiglia: Gli operai si possono comandare, però bisogna anche saperli comandare! Le dimissioni di quel manovale quindi, date in un momento di esasperazione, non sono valide. Lei le deve ritirare, non le deve ritenere valide.

Setti: Ma adesso quel manovale è pentito?

Castiglia: Quale pentito, pentito... non è questione di pentimento... Le dico che sono stato io ad insistere nei confronti dell'operaio perchè non vada via senza aver bene ponderato gli effetti delle dimissioni, senza avere un altro posto, con moglie e figli a carico.

Setti (rivolte a Salvini): dr. Saivini, d'ora in avanti, quando succedono questi fatti, chiamiamo in causa Castiglia.

Castiglia: Va bene sono d'accordo, però glIeliegià detto cento volte che questi problemi si risolvono assumendo altri manovali.

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