ACCORDO RETI TELEFONICHE INTERURBANE ( AZIENDALI
Addì 5 aprile 1973, in Milano tra l'Associazione Ind. Lombarda in persona dell'Avv. alvatore Arengi e del Dr Piero Foffa che assistono e rappresentano la ditta SIRTI presente nelle persone dei Sigg.: Dr. Giuseppe Cappellani, Dr. Carlo Cilento, Dr. Paolo Campus e Dr. Luca Macchi
la F.L.M. presente nelle persone dei Sigg.: Bruno Marabese, Giampiero Colombo, Carlo Lesca, Antonio Pizzinato, Ferruccio Girola
la Rappresentanza Sindacale Aziendale
si è convenuto quanto segue:
INQUADRAMENTO UNICO
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 6 categorie professionali e 7 livelli retributivi ai quali corrispondono uguali valori minimi tabellari mensili secondo la seguente tabella:
1° livello: manovale specializzato e 4" impiegati
2° livello: operaio qualificato e L. 114.000
3a impiegati » 122.000
3° 'livello: operaio specializzato, CS 23 e 33 superiore impiegati » 133.000
4° livello: operaio specializzato super, CS la e 2° impiegati » 150.000
4° livello S: 2a categoria super » 170.000
5° livello: 13 categoria » 190.250
6° livello: 13 categoria super » 214.000
Le cifre su indicate sono comprensive dell'aumento ugual eper tutti di L. 17.000 mensili.
I livelli sono quelli ragguagliati al mese (173 ore) che sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età.
I lavoratori attualmente inquadrati nelle categorie CS 28 e 3a impiegati provenienti dalle categorie operaie OS e OSS saranno inquadrati nel 4° livello.
La decorrenza della classificazione unica è fissata dal 1° ottobre 1973.
L'aumento di L. 17.000 uguale per tutti ha decorrenza dal 1° aprile 1973.
L'azienda corrisponderà con la prima busta paga utile successiva alla ratifica del presente accordo a tutti i lavoratori in forza alla predetta data un acconto di L. 48.000 esenti da ogni contributo o ritenuta.
Le modalità di recupero di tali acconti saranno concordate in prosieguo di tempo fra l'Asso -iazipne Industriale Lombarda e i sindacati provinciali dei lavoratori.
L'associazione Industriale Lombarda darà le opportune istruzioni all'azienda affinchè per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si risolva prima della definizione delle modalità di recupero l'importo dell'acconto sia contabilmente liquidato a saldo come arrotondamento di liquidazione
L'inquidramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplificazioni dei profili professionali qui di seguito indicate e le relative esemplificazióni.
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio la Indennità di anzianità, gli aumenti periodici di anzianità, gli adempimenti assicurativi e trbutari, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per gli impiega-
ti, categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente accordo.
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica e che pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensione di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra richiamati avranno come conseguenza l'automatico e corrispettivo scioglimento dell'Assolombarda e per essa dell'azienda rappresentata, dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.
COMPOSIZIONE DEL 4° LIVELLO
Da declaratoria e le esemplificazioni relative alla qualifica OSS saranno opportunamente formulate in modo che il numero dei lavoratori attualmente con tale qualifica raggiungerà il 38°/o della consistenza numerica dei lavoratori in possesso della qualifica di operai di la e t'a super.
Le parti si danno atto che la suddetta percentuale è da considerarsi esclusivamente ai fini della formazione della declaratoria e delle esemplificazioni.
MOBILITA' PROFESSIONALE
Premesso che:
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
Per il conseguimento degli accennati obiettivi verranno adottate, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune Iniziative quali: corsi di addestramento e di formazione professionale; ricomposizione ed arricchimento delle mansioni: rotazione su diverse posizioni di lavoro.
2) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economicoproduttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
Le parti convengono limitatamente ai passaggi dal 1° al 2° livello la seguente disciplina a decorrere dalla data del 1° gennaio 1973.
PASSAGGIO DAL 1° AL 2° LIVELLO
Nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda, come è detto in premessa, il passaggio dal 1° al 2° livello avverrà come segue: i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno inseriti nel 2° livello dopo 3 mesi dall'assunzione: per i lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici sono inseriti come » aiuti » in figure professionali non pro-
prie del 1° livello e comunque con sviluppo in più livelli superiori, l'assegnazione al livello superiore avverrà al conseguimento della necessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro al livello superiore. Tale esperienza si presume acquisita alla scadenza del 18° mese di effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali specifici, di durata almeno biennale, l'inserimento alla categoria superiore avverrà entro il termine di 9 mesi; per i lavoratori inseriti in figure professionali il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere organizzativo o ad una specifica preparazione conseguita anche attraverso corsi di addestramento, l'assegnazione al 2' livello avverrà previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in compiti di livelli superiori, trascorsi 3 anni nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità: in ogni caso, detto passaggio avverrà non oltre i 4 anni.
Per i lavoratori in possesso di anzianità aziendale superiore ai 15, ai 10 ed ai 5 anni il termine di cui sopra viene ridotto rispettivamente a 1 anno, 2 anni e 3 anni dalla data del presente accordo.
ASSORBIMENTI
Gli aumenti derivanti dalla attribuzione ai lavoratori inquadrati nelle categorie attualmente esistenti dei nuovi livelli retributivi saranno assorbiti sino a concorrenza del loro ammontare sia sui titoli retributivi a carattere collettivo anche se differenziati sia sulla voce delle retribuzioni aventi carattere individuale.
Qualora l'assorbimento venga effettuato nelle varie forme di retribuzione a cottimo il calcolo del relativo guadagno continuerà ad essere effettuato secondo i criteri attuali e l'importo risultante sarà valido a tutti gli effetti delle norme in atto in materia.
Tale importo verrà corrisposto scomputandone la parte destinata all'assorbimento e inserita nella paga base e corrispondendone il residuo nella voce cottimo.
Con la definizione dei nuovi livelli retributivi si considera assolta la garanzia di cui all'art. 6 - Parte Comune - del contratto collettivo 22-12-1969 relativa al diritto del 5% del minimo contrattuale di retribuzione base per mancato cottimo in quanto assorbito nella nuova retribuzione base.
L'ultimo comma del predetto art. 6 si intende abrogato.
Per gli impiegati che saranno inquadrati al e 5° livello e per i CS 13 l'importo già corrispondente al 5% detratto dalla differenza tra il vecchio e il nuovo minimo (al netto delle L. 17.000 mensili di aumento salariale) continuerà ad essere erogato a titolo di sovraminimo collettivo di categoria.
Le categorie per le quali non siano previste differenze da assorbire o tali differenze siano solo parziali conserveranno tutto o il residuo dell'importo detratto re-
lativo agli istituti su cui l'assorbimento è stato effettuato per le altre categorie a titolo di sovraminimo collettivo delle categorie che già ne beneficiavano.
INDENNITA' DI CONTINGENZA
Le quote di indennità di contingenza continuano ad essere erogate con i valori previsti per le categorie degli impiegati e degli operai e delle categorie speciali.
Per i punti che matureranno a decorrere dal 1°-1-74 le quote relative saranno corrisposte secondo i valori uniformi per parametro retributivo determinati sulla base di quello più alto spettante ai lavoratori che hanno tale parametro.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA
Con decorrenza 1° dicembre 1975 il sistema di maturazione degli aumenti periodici di anzianità sarà unificato per operai, categorie speciali e impiegati nella misura del 2,5% annuo dei minimi tabellari più contingenza per un massimo di 24 scatti.
Nel passaggio dal 1° al 2° livello e dal 2° al 3° i lavoratori ex impiegati conservano gli aumenti periodi maturati.
Identica disciplina vale per i passaggi nell'ambito del 4" livello (passaggi dal 1° al 2° parametro) e dal 5° al 6°.
LAVORO STRAORDINARIO
Il lavoro straordinario sarà di massima contenuto a partire dal 1° maggio 1973 nel limite di 190 ore annuali e dal t° maggio 1975 nel limite di 170 ore.
Considerate le particolari caratteristiche dell'azienda tali limiti potranno essere elevati fino a ulteriori 50 ore annue.
FERIE
A decorrere dal 1° gennaio 1973 sono aumentate rispettivamente a 18 e 24 giorni gli scaglioni di ferie degli operai, impiegati e categorie speciali attualmente inferiori ai suddetti valori.
A partire dal 1° gennaio 1974 lo scaglione minimo di ferie è unificato a 24 giorni.
Poichè l'azienda di norma adotta la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 120 cad.
PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO
La nuova tabella unificata e comune alle maggiorazioni per lavoro straordinario sarà quella contenuta nell'art. 3 — parte impiegati — del C.C.N.L. 22-12-1969 con la seguente modifica: — ore successive alle prime due ore straordinarie 30%.
ADDETTI ALLE MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Ai suddetti lavoratori le ore prestate in più oltre le 40 e fino ai limiti suddetti, saranno compensate, con quote orarie di retribuzione.
Resta fermo che non si applicano ai lavoratori discontinui i limiti e le modalità per la effettuazione del lavoro straordinario previsti nel presente accordo.
MENSILIZZAZIONE
In relazione alla mensilizzazione contabile del salario Per gli operai la retribuzione oraria, al fine del pagamento delle
ore lavorate e del pagamento dei vari istituti contrattuali si determina dividendo l'ammontare mensile per 173.
Per tutti i lavoratori la data di corresponsione della retribuzione verrà fissata in sede aziendale e non potrà in ogni caso andare oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
ANZIANITA'
Per la parte pregressa lo scaglione minimo è portato a 90 ore annue con decorrenza 1° gennaio 1973.
Dal 1° gennaio 1974 si istituisce un nuovo scaglione con due misure: per anzianità fino a 10 anni 100 ore per ogni anno di anzianità; per anzianità oltre i 10 anni 173 ore per ogni anno di anzianità.
Con la presente regolamentazione si intende assorbito l'istituto del premio di anzianità di cui all'art. 35 — Parte Operai — del contratto 22-12-1969.
DIRITTO ALLO STUDIO E FACILITAZIONI PARTICOLARI PER LA FREQUENZA AI CORSI E GLI ESAMI DEI LAVORATORI STUDENTI
Saranno individuati gli istituti pubblici riconosciuti presso i quali i lavoratori potranno frequentare corsi di studio al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all'attività dell'azienda.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda il certificato di frequenza scolastica per un numero di ore doppio di quello acquisito come diritto (massimo di 150 ore per triennio, usufruibili anche in un solo anno).
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dalle singole unità produttive dell'azienda per frequentare le scuole, non dovranno superrye il 2% del totale delle forze ivi occupate e garantendo comunque in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con le rappresentanze aziendali.
I lavoratori studenti, inscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti, da stabilire a livello aziendale.
Sono riconosciuti permessi retribuiti per tutti i giorni di esame (compresi quelli di settembre) e per due giorni precedenti agli esami stessi o la sessione di esame.
Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio.
Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui uso verrà programmato trimestralmente proquota, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
A richiesta dell'azienda il lavoratoie interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ei comma precedenti.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordo aziendale in misura di rimborso tasse scolastiche e
testi scolastici. CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
In materia di conservazione del posto di lavoro e del relativo trattamento economico in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro degli operai esso sarà uguale a quello già previsto dall'articolo 17 — parte impiegati — del C.C.N.L. 22-12-1969: « Superati i limiti di conservazione del posto sopra citati, i lavoratori potranno usufruire, a richiesta — di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non decorrerà retribuzione, nè si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. Decorso anche detto periodo, senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto o.
TRASFERIMENTI
I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti Individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente o per il tramite della rappresentanza sindacale aziendale.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell'ambito del comprensorio.
APPRENDISTATO
Fermo restando le norme di legge in materia, la disciplina dell'apprendistato sarà regolamentata come segue:
gli apprendisti di età superiore ai 17 anni con diploma di istituto professionale specifico alla qualifica per cui si crea il rapporto, perverranno al 2° livello dopo tre mesi di apprendistato; gli apprendisti di età superiore ai 16 anni con diploma di scuola d'obbligo più corso generico di formazione professionale perverranno al 2° livello dopo 12 mesi di apprendistato; gli apprendisti di età superiore ai 16 anni con diploma di scuola d'obbligo perverranno al 2° livello dopo 18 mesi di apprendistato.
Durante i suddetti periodi gli apprendisti riceveranno una retribuzione determinata applicando le percentuali della seguente tabella ai valori minimi del 2° livello:
apprendisti con scuola d'obbligo + diploma di istituto professionale apprendisti con scuola d'obbligo corso generico di formazione professionale apprendisti con scuola d'obbligo
3 mesi
90%
6 mesi 6 mesi
80°,'o
AMBIENTE 85 I LAVORO %
6 mesi o
6 mesi 6 mesi 75°% 85°%o
dall'articolo 9 della legge n. 300 del 1970, in ogni stabilimento e sede, per ogni area omogenea individuata di comune accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituita dalla raccolta delle rileva-
In conformità ai criteri stabiliti 90/
zioní che saranno effettuate da un ente specializzato scelto di comune accordo.
Le modalità di intervento dell'ente di cui sopra verranno individuate tra la Rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.
Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).
Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita dalla rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.
In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti: visite di assunzione; visite periodiche compiute dalla azienda per obbligo di legge; le visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 15 comma III della legge 1970/300; gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
APPALTI
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonchè quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
L'azienda esigerà dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme prevIdenziall e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti nell'azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra l'azienda stessa e le aziende appaltatrici.
REPERIBILITA'
La speciale indennità prevista dall'articolo 14 — Parte Quinta — viene elevata, con decorrenza 1° aprile 1973, a L. 1.550.
INDENNITA' DI GUIDA
L'indennità giornaliera di L. 270 prevista dall'art. 14 — Parte Quinta — viene elevata a L. 380.
TRASFERTE
I valori giornalieri delle trasferte di cui all'art. 15 — Parte Quinta — del contratto 22-12-1969 sono modificati secondo la tabella allegata.
!n sede di stesura definitiva verranno determinati i valori dei pasti e pernottamenti con le percentuali di cui all'articolo 15 — Parte Quinta — del citato contratto.
I trasfe-tisti che prestano la loro opera nel raggio di 60 Km. dalla sede di assunzione, salvo casi eccezionali di impedimento documentabili (mancanza di mezzi di trasporto, ecc.) e costituenti forza maggiore, rientreranno nella sede di assunzione il venerdì sera e si ritroveranno nella località dove operano in trasferta alla -mattina del lunedì all'inizio dell'orario di IAver.° ,
CONTRIBUTO AL PASTO
Agli effetti della disciplina Prevista dall'art. 6 — Parte Quinta — del contratto 22-12-1969 la misura del contributo pasto viene elevata a L. 1.400 comprensive dei punti di contingenza fino ad ora maturati e dell'indennità di mensa.
Per i lavoratori non in trasferta che prestano la loro opera nella loro normale sede di lavoro (magazzino, uffici, officina, ecc.) viene istituito un contributo al pasto di I. 600 ove non esistano mense an convpn7inni.
TRASFERTE ALL'ESTERO
Viene inserita nel contratto la disciplina prevista nell'accordo 5 maggio 1971.
le
E PREMIO ANNUO OPERAI
In alternativa alla disciplina prevista per la « 14° mensilità » e per il « premio annuo » viene istituito un premio di L. 40.000 fino a due anni di anzianità e di L. 80.000 oltre i due anni di anzianità, lasciando la facoltà di opzione per il trattamento pìù favorevole.
Inoltre allo scaglione « oltre il 5° anno di anzianità » il premio annuo viene elevato da 120 ore•a 140 ore.
SEMPLIFICAZIONE DEL CONTRATTO
Le parti, nella stesura definitiva del testo del nuovo CCNL si adopereranno congiuntamente al fine di pervenire ad un
dettato che — nell'ambito di quanto convenuto nella presente ipotesi di verbale di accordo e, per le materie e gli istituti da essa non presi in considerazione, rispetto a quanto stabilito dalle norme del CCNL 22-12-1969 — risulti semplificato per ciò che attiene la parte formale ed aggiornato per cìò che riguarda la corrispondenza di esso alla legislazione vigente ed alla giurisprudenza consolidata.
DECORRENZA E DURATA
Salvo le decorrenze particolari stabilite per singoli istituti, il contratto decorre dal 1° gennaio 1973 e ha validità fino al 31 dicembre 1975.
MISURA TRASFERTE DAL 1-4-1973
Per gli impiegati del 5° e 6° livello il pernottamento sarà a rimborso spese in hotel di 2° categoria e il pasto L. 2.400 nei primi tre giorni e L. 2.200 nei successivi. Per gli ex impiegati di 48 categoria verrà riconosciuto il trattamento previsto per il 2° e 3° livello qualora venissero inviati in trasferta.
DALLA PRIMA
Oltre a questo r asPetti estremamente importanti co me : straordinari, discontinui, apprendistato, ari) biente di lavoro, appalti.
L'accordo per l'integrativo dei metalmeccanici, rappresenta un passo. ulteriore sulla linea che la Organizzazione Sindacale ha tracciato di una progressiva unificazione dei trattamenti di tutti i lavoratori all'interno della SIRTI.
Certamente intorno a questo c'e ancora molto da fare, molti obbiettivi debbono essere ancora realizzati; in particolar modo occorre un grande impegno per far maturare tutti i delegati e tutti i lavoratori e concruistarli alla giustezza di questa linea e di questi obbiettivi.
IL loro raggiungimento resta un punto fermo nella linea dell'Organizzazione Sindacale,e quindi la lotta dei metalmeccanici della SIRTI non si ferma con il raggiungimento di questo accordo,ma avrà modo di svilupparsi ampiamente e con sempre maggiore forza nei prossimi mesi, sulla strada della loro piena realizzazione, con il massimo di confronto e di unità all'interno di tutti i lavoratori del gruPpo.
Lavoratori della SIRTI, manteniamo in questo periodo il massimo di collegamento con il Coordina mento Nazionale SIRTI per garantire la piena applicazione del nuovo Contratto di Lavoro. Entro luglio sarà convocata una riunione Nazionale del Coordinamento.
entro 60 Km. Primi 3 giorni da 61 a 350 Km. oltre 350 Km. Dal 4° giorno in poi entro da 61 a oltre 60 Km. 350 Km. 350 Km. 6.875 6.975 7.475 6.595 6.695 7.195 4° livello 4° livello S 6.075 6.275 6.875 5.975 6.175 6.775 2° livello 3" livello 5.485 5.885 6.485 5.395 5.795 6.395 1° livello
FIM - FIOM - UILM OTTOBRE '73 F.L.M.