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Dibattito unitario15

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Dibattito Unitario n.is MAGGIO 1974

Imporre la corretta, integrale e dinamica applicazione dell' accordo

7on l'introduzione dell'n-naì-a-ento u— nico e della nuova struttura salariale parte dell'azienda 4 iniziata l'applicazione della maggior parte dei punti facenti parte dell'accordo integrativo di -ruppo del 28.12.1973.

Prima di esaminare in detta lio 1'T quadramento Unico 4 necessario ribadire come vi siano altre importanti scadenze per l'applicazione dell.'ancordo in particolaie:

-anticipazione dal 1 raggio (174 da narte dell'azienda dell'indennità di malat - tia e infortunio. •

-istituzione del servizio di mensa nelle filiali e negli uffici di presidenza e gestione diretta in tutte le unità del gruppo.

-congelamento scatti impiegati dal 1.6.72 con gli stessi criteri stabiliti 1'1.11 71

Per quanto riguarda invece l'Inivadramen to Unico, é necessario che in tutte le u nità produttive i C.d.F., i delegati e i lavoratori tutti si facciano carico di una corretta applicazione che riconosca i profili professionali ignorati dall'a zienda ed elimini le sperequazioni.

r.a ottenere una corretta applicazione e riconoscimento degli attuali livelli pro fessionali non 4 sufficiente, é fondamen tale che in ogni reparto e ufficio si de finiscano le basi per noter accedere sue

cessivamente alle categorie superiori mediante la ricomposizione delle mansio ni e l'arricchimento professionale mettendo in discussione l'attuale organizzazione del lavoro.

T'er quanto riguarda la parte salariale dell'Innuadramento Unico, 4 necessario ohe ogni lavoratore controlli il nuovo foglio-paga e segnali subito al delegato eventuali errori di calcolo.

Negli incontri avvenuti in queste setti mane con la Direzione si é definito che tutti i lavoratori del 2° livello, assunti prima del 31 Dicembre 1963, passino al 3° livello con decorrenza dal Novembre 1973.

Inoltre si é : iniziato l'esame degli aspetti particolari relativi agli altri livelli.

In maggio Convegno dei delegati del gruppo Magneti

BOLLETTINO DEL COORDINAMENTO DEI CONSIGLI DI FABBRICA DEL GRUPPO MAGNETI MARELLI
Marellì

COMUNICATO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO

lunedì 22 Aprile 1974 si n tenuta a Sesto S.G. la riunione del Comitato Nazionale di Coordinamento del Gruppo Magneti Marelli, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti gli stabilimenti, filiali e della F.L.M. per esaminare la si tuazione sindacale nel gruppo anche in relazione all'applicazione dell'accordo integrativo raggiunto lo scorso 28 Dicembre.

1°-VERTENZA CONFEDERALE

Il Comitato di Coordinamento sottolinea l'esigenza e l'urgenza di operare a livello nazionale confe derale al fine di stringere i tem pi del confronto con il governo sui punti che furono alla tese dello sciopero generale del 27 Febbraio 1974 e confermati dall'assemblea dei delegati di tutte le categorie tenutasi a Rimini il 6 - 8 Aprile scorso (prezzi politici,Hper i ge neri di prima necessità; detassa= zione dei salari sino a 150.000 lire mensili; agganciamento delle pensioni alla dinamica salariale; profonde riforme in agricoltura; trasporti e sanità; piano pubblico di edilizia popolare ed equo cano ne negli affitti; investimenti al Sud e piena occupazione; unificazione del valore punto della contin genza).

2°-GESTIONE ACCORDO AZIENDALE

In merito all'applicazione dello accordo 28 Dicembre 1974, il Coor dinamento sindacale denuncia l'at teggiamento dell'azienda che, in conseguenza della non corretta aR plicazione delle intese, ha deter minato tensioni e giustificate pro

teste da parte di lavoratori nei vari stabilimenti. In relazione a ciò il Coordinamen to ritiene necessario Pervenire con la direzione, a breve scadenza, ad un confronto di gruppo ed a successivi confropti di stabili mento al fine di realizzare una corretta e dinamica applicazione dell'accordo sulle seguenti basi:

a)-passaggio dal 2° al 3° livello: oltre al passaggio di tutti i lavoratori con più di 10 anni di anzianità a decorrere dallo scorso 1°Novembre, il passaggio di tutti i restanti lavoratori del 2° livello deve avvenire unicamente sulla base dell'anzianità (definendo tutti gli scaglioni di anzianità in modo decrescente);

b)-giusto inquadramento per i restanti livelli: esame in tutti gli stabilimenti dell'incasella mento attuato dall'azienda in modo da eliminare le discriminazioni e le ingiustizie compiu te dalla stessa e far rispettare, per analogia, i profili e le declaratorie contrattuali in relazione alle mansioni effetti vamente svolte da ogni lavorato re;

c)-Ricomposizione e arricchimento professionale:

concordare un programma in tal senso con l'azienda in modo da incidere sull'attuale organizzazione del lavoro al fine di consentire uno sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori sia dei reparti e uffici, ed il conseguente passa2

CONTINUA IN 7.

MAGGIO REFERENDUM

RITENIAMO SIA DOVERE DEL slipm,4 CATO, PORTARE A CONOSCENZA DI ' T4. TI I LAVORATORI DELLA MAGNETI MA RELLI IL TESTO DELLA LEGGE MA; TIVA ALLA DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO PER PERMETTERE UNA SERENA VALUTAZIONE ED UNA SCELTA DI COSCIENZA.

La risoluzione della f. I. m. di Milano

La situazione economica e politica in cui si colloca il referendum, il tipo di schieramento che Iq ha proposto, le possibili conseguenze negative che la- campagna del referendum può provocare sul piano dell'unità e della solidarietà dei lavoratori rendono chiaro a tutti che non è tanto in discussione l'assetto giuridico della famiglia, quanto la possibilità di colpire lo stesso movimento operaio e sindacale, nel corso di una crisi economica che si vuole fare pesare sui lavoratori.

Per questo la F.L.M. Milanese non può scegliere la strada del silenzio e propone al dibattito dai lavoratori importanti elementi di giudizio, fermo restando ovviamente che l'organizzazione non sarà in nessun modo e con nessun mezzo i!Tipegnata nella campagna o nel! esprimere lineh propagandistiche, fedele al comportamento autonomo fin qui seguito.

Ecco perciò alcune indicazioni di fondo:

i lavoratori inetalmeccanici debbono valutare con chiarezza che il referendum, al di là del confronto sulla regolamentazione legislativa del matrimonio, è sostenuto da potenti interessi conservatori e ridà spazio a torze 15-aiTónarie eversive, prima di tutto il M.S.I. che le lotte i massa avevano emarginato

dalla scena politica e parlamentare.

Questi nuovi paladini della famiglia non hanno nessun interesse a sanare sul serio le ragioni di crisi del matrimonio, ma vogliono drammatizzare lo scontro per attaccare le conquiste dei lavoratori e la stessa democrazia;

Si tenta di strumentalizzare la differenza di visioni religiose ed umane per seminare la divisione tra i lavoratori, proprio nel momento in cui l'esperienza dei Consigli ed il processo di unità sindacale hanno dimostato a tutto il Paese che il pluralismo di visioni religiose ed umane non è assolutamente un'ostacolo alla solidarietà nella lotta e nella costruzione di un sindacato unito.

E' compito primario del movimento battere questo tentativc e dare una grande dimostrazione di unità.

(_promotori del Referendum per l'abrogazione di una legge, che non vincola tutti i cittadini ma sanziona una possibilità limitata per chi la vuole utilizzare, non hanno invece sceso una sona parola sulle cause della crisi della famiglia che hanno radice nella condizione sociale, Nessuna parola sulla tragedia delPemigrazione, sulla assenza dei

Pubblichiamo il documento approvatou2 unanimità dal Consiglio Generale rio della FLM milanese (6 marzo 1974) dopo un ampio dibattito. 'Su questi tend lo stesso Consiglio Generale ha deciso dl aprire un ampio dibattito tra tutti i lavo. rotori fornendo importanti Indicazioni di fondo.

servizi sociali, sullo sfruttamento della manodopera femminile, sulle difficoltà economiche della famiglia.

La famiglia è oggi un valore importante per le masse lavoratrici; un valore che va difeso anzitutto conquistando con le lotte sindacali e civili più libertà dal bisogno, dall'ignoranzaje dallo sfruttamento operato in nome del profitto.

Per queste ragioni, al di là della libera scelta morale e politica dì ciascun lavoratore che non è minimamente in discussione, il direttivo della F.L.M. milanese in apertura del dibattito nelle zone e nei consigli, esprime un giudizio negativo su una proposta di abrogazione della legge sul divorzio, che rischia di aprire una vera e propria guerra di religione e drammatiche crisi di coscienza nel momento in F ui è necessario il massimo di soidarietà e che obiettivamente rappresenta un diversivo rispetto 0_9' soluzione dei gravissimi problerig sociali del Paese.

Il compito più importante dei metalmeccanici resta comunque quello di rafforzate l'unità malgrado il referendum, al di là del referendum.

Su tali questioni il Consiglio Generale Unitario della F.L.M. decide pertanto di, aprire un ampio dibattito tra tutti i lavoratori.

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1)
• •

Il testo della legge ì

Disciplina dei casi di scioglimento dei matrimonio

Art. 1

Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3.

Art. 2

Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazionedegli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

Art. 3

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, `dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti•commessi in precedenza:

' a) all'ergastplo ovvero ad una pena superit>rd ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale.

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio, anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo;

a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo;

a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno 'del coniuge o di un figlio anche_ adottivo.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità, a mantenere ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assono per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e e) del numero 1)

del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la Separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della Presente legge da almeno due anni.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di se, parazione personale; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza.

Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:

ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;

ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto;

il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli

effetti civili del matrimonio tiene che nei fatti commessi sistano gli elementi costituti le condizioni di punibilità dei litti stessi:

il procedimento pera per incesto si è concluso d sentenza di proscioglimehto o' assoluzione che dichiari 'non nibile îl fatto per mancanza pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, citt straniero, ha ottenuto all'es l'annullamento o lo scioglim del matrimonio o ha cont all'estero nuovo matrimonio;

1) il matrimonio non è s consumato.

Art. 4

La domanda per ottenere, scioglimento o la cessazione ! gli effetti civili del matrimoy si propone con ricorso, col nente l'esposizione dei fatti $ quali la domanda è fondata. tribunale del luogo in cui il niuge convenuto ha resideI oppure. nel caso di irreperibili di residenza all'estero, al t, bunale del luogo di residenza! ricorrente. Del ricorso il canti liere dà comunicazione all'il! ciale dello stato civile del go dove il matrimonio fu P, scritto, per l'annotazione in o ce all'atto.

Nel ricorso è indicata stenza dei figli legittimi, legi! mati o adottati da entramO, coniugi durante il matrimoO Il presidente del tribunale! sa con decreto il giorno d' comparizione dei coniugi dal!" ti a sè e il termine per la 0 0 , ficazione del ricorso e del cloc:, to e nomina un curatore speol! quando il convenuto è malato' mente o legalmente incapace; I coniugi devono comp i davanti al presidente " del tal'

naie person almente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima seParatamente e poi pongiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se 11 coniuge istante dichia- ra di -non voler proseguire nella domanda. il presidente fa redigere processo verbale della conciliazion.e o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temPoranei ed urgenti che reputa oPPortuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del Presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile.

Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comParizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno.

L'ordinanza con la quale il Presidente fissa la udienza di comParizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico mi- nistero.

Il giudice istruttore può disPorre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.

Art, 5

porzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.

L'obbligo di corresponsiont dell'assegno cessa se il coniuge. al quale deve essere corrisposto. passa a nuove nozze.

Art. 6

L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone a quale dei coniugi i figli debbono essere affidati sotto la vigilanza del giudice tutelare ovvero come, per gravi motivi, si debba altrimenti provvedere sull'affidamento, ed assume ogni altro provvedimento relativo alla prole. In ogni °a so il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla educazione della prole.

L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale degli stessi.

11 tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile. Il tribunale può ordinare. an; che con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette.

Art. 9

le annotazioni e le ulteriori in»' combenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Lo scioglimento e la cessamici.. ne degli effetti civili del naatrP monio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli i e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.

Art. 11

Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare-e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare alla educazione e all'istruzione dei figli.

L'altro genitore. se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti,presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati_

Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 140 anno di età, dichiara quale dei provvedimenti è adeguato all'interesse del figlio.

In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e alla educazione dei figli, e dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi.

Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. il tribunale, su istanza di parte. può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6. In caso di morte dell'obbligato, il tribunale può disporre che una qudta della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al corfluge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti ed il pubblico ministero.

Art. 12

ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'ar-

ticolo 3, pronuncia con sentenza degli effetti civili del matrimo-

vento obbligatorio del pubblico dittorio delle parti e con l'interlo scioglimento o la cessazione nio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di

Il tribunale adito, in contradprocedere alla annotazione della sentenza.

La moglie riacquista il cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio.

La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione li- mi t atamente agli interessi pa- , rnoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condigioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo Per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro pe- riodicamente un assegno in pro-

Il tribunale, nel caso in cui i genitori trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o legalmente incapaci o ne mettano in pericolo gli interessi, può nominare un tutore, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscano motivo di decadenza dalla patria potestà.

Art. 7

Il secondo comma delrgirticolo 252 del codice civile è così modificato:

«I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che. al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religiosò ».

Art. 10

La sentenza che pronuncia In scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. quando. sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per

Le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260. 261, 262 del codice Civile si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato. sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898)

Si vl d P ll Ui tr ci
iU
Art. 8

Il divorzio in Italia

DATI GENERALI pubblicati dall'ISTAT (Istituto Centrale di Statistica):

Altri dati:

il 63,1% dei divorzi, nel biennio 71-72, si riferisce a matrimoni celebrati prima del 1951.

il 77,7% dei ariti, il cui matrimonio é stato sciolto, ha una età superiore ai 40 anni; per le mogli tale % é del 67,9%.

riguardo alle domande accolte nel biennio '71-'72,- q.676 riguardano "operai e assiilati", 5090 "lavoratori in proprio e coadiuvanti"(artigiani, piccoli imprendito ri, commercianti,ecc...),8.43 8

sono state le dordande accolte per "dirigenti ed impiegati"; 1722

sono state quelle per "i,aprenditori e liberi professionisti".

Infine 13.565 sono le sentenze emesse a favore di persone la mi condizione o non é professionale (ad es. casalinghe e pensionati) o la cui condizione professionale non é stata specificata.

-nel biennio '71-'72, delle 49.761 domande accolte, 37.305 di esse non hanno posto problemi di affidaenti di minori, in quanto si tratta va di coppie che o non avevano figli o i cui figli erano già maggio renni.

Anni Domande presentate Domande accolte Numero % per 100.000 abitanti Numero % 1971 : 55.615 60,3 102,7 17.134 25,7 1972 21.272 23,1 39,0 32.627 49,0 1973 15.301 16,6 27,7 16.680 25,3 TOTALE 92.168 100,066.641 100,0 _

DALLA SECONDA

gio a categoria superiore.

1] Coordinamento impegna i Configli di Fabbrica di tutti gli stabilimenti,i delegati ed i la voratori tutti ad operare per un'integrale, corretta e dinami 2a applicazione dell'accordo(com preso l'anticipo dell'indennità malattia e infortunio) salvaguardando i principi base dello ,nquadramento Unico:

3.)- sostanziale ed effettivo in treccio tra operai e impiegati e parità tra uomini e donne;

ad eguale categorie eguale salario ed effettivo control lo dello stesso.

°- PROSPETTIVE RIVENDICATIVE AZIENDALI

Il Comitato di Coordinamento ha avviato l'esame del problema del la ricontrattazione del premio di produzione per il 1974 e la :esigenza di conquistare, come già esiste in altre fabbriche un premio o gratifica feriale (le uguale per tutti). A tale Fine si é affacciata l'ipotesi di trasformare l'attuale premio di produzione in premio mensile e, per il 1974, rivendicare la istituzione della gratifica feriale.

Inoltre di esaminare il problema di un contributo da rivendicare all'azienda sui problemi sociali come: case, trasporti, asili nido, ecc.

Su come affrontare la contratta zione aziendale nel 1974 il Coor dinamento ritiene indispensabile che la F.L.M. Nazionale e Provinaciale pervengano, in tem Pi brevi, con l'insieme delle strutture di fabbrica e zona,al la definizione di una strategia complessiva.

Quale contributo a ciò si é deciso di convocare, entro il mese di ma2 gio 1974 un Convegno dei delegati di -Matto il gruppo Magneti Marelli. Tale Convegno al quale si inviterà la F.L.M. Nazionale e quelle provinciali interessate al gruppo, do vrà anche costituire un momento di verifica delle strutture e strumen ti sindacali a livello di tutto il gruppo (Consiglio di Fabbrica, Comitato Nazionale di Coordinamento, Segreteria, Bollettino di gruppo, ecc.).

Il Comitato di Coordinamento Fa aR pello a tutti i lavoratori ed a tutte le strutture sindacali di Feb brica affinché si rafforzi l'unità dei lavoratori di tutto il gruppo.

Comitato di F.L.M. Coordinamento Magneti-Marelli Sesto
S.G. 22.4.1974
4 985 3 3.909 7 178 6 332 4 3 2 412 272 24 2 13 5" O 5Sj 5 826 214 15 i 954 2 2.615 5.100 2 750 35 1 _2.380 1.529 214 204 59 15 376 2 817 CS1 3 848 CS2 4 102 406 6 200 72 24 l 59 257 75 119 DATI INQUADRAMENTO
VECCHIO INQUADRAMENTO OPERAI NUOVO INQUADRAMENTO IMPIEGATI QUADRO GENERALE I.U. AL 31.3.74 LIULLO OPERAI . IMPIEGATI TOTALE N. ' N. N. % 1' I i i / / / 2° 3.571 40 24 1 3.595 32 .3* 3.909 44 272 12 4.181 38 4• 965 11 412 19 1.397 . 13 5* • 4185 - y 826 158 38 1.244 \ 11 5° a 7 158 - 1 O. — — 332 15 332 37• '* - - 178 8 178 2 MULI 0 8.883 100 2.202 100 11.085 100 — I dati riportati non com prendono i lavoratori della FIVRE. — I dati dei passaggi di categoria sono riferi ti al 31.3.74 e non tengono conte di suo cessivi passaggi.
UNICO GRUPPO MAGNETI MARELLI

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