Notiziario di informazione legale e fiscale internazionale
marzo 2016 – n. 49
In questo numero: Svizzera: Modifiche legislative introdotte a livello di diritto tributario cantonale e federale Italia: Deducibilità dei costi da paesi black list UE: La commissione europea presenta un pacchetto di misure per contrastare l’evasione fiscale in Europa Asia: Hong Kong è stata definitivamente eliminata dalle black list fiscali italiane Fidinam apre a Singapore
Innovazione , flessibilità e competenza
SVIZZERA: MODIFICHE LEGISLATIVE INTRODOTTE A LIVELLO DI DIRITTO TRIBUTARIO CANTONALE E FEDERALE Un numero importante di modifiche legislative sono entrate in vigore a partire dal 1. gennaio 2016, i cui principali contenuti vengono riportati qui di seguito. Imposizione globale secondo il dispendio Una prima modifica importante riguarda le condizioni per l’assoggettamento e le modalità di calcolo nell’ambito dell’imposizione glo-
bale secondo il dispendio, ossia l’imposta forfettaria a cui vengono assoggettati i cosiddetti globalisti. L’importo imponibile minimo richiesto di 400.000 franchi resta invariato, ma i nuovi globalisti in arrivo in Svizzera a far tempo dal 2016 saranno chiamati a versare anche un’imposta sulla sostanza pari a 5 volte l’importo del dispendio pattuito. Quest’introduzione dell’imposizione sulla sostanza non trova tuttavia applicazione immediata per quella fascia di globalisti già residenti in Ticino prima del 1. gennaio 2016, poiché «il diritto antecedente continuerà ad applicarsi ancora per cinque anni a quei contribuenti che, al momento della prevista entrata in vigore della nuova normativa, beneficiavano già dell’imposizione
globale secondo il dispendio.» (art. 309 LT) L’altra modifica riguarda i cittadini svizzeri che al ritorno in Svizzera dopo un’assenza di almeno 10 anni e senza esercitare attività lucrativa non potranno più richiedere di essere tassati come globalisti, nemmeno se dispongono di un doppio passaporto. Spese di formazione e perfezionamento ai fini professionali La Legge tributaria cantonale concernente le spese di formazione e perfezionamento è stata adeguata alle nuove disposizioni federali in vigore dal 1. gennaio 2016. Le principali modifiche riguardano in particolare l’estensione della deducibilità fiscale generale per le perso-