Fidinam & Partners news Giugno 2017

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Notiziario di informazione legale e fiscale internazionale

giugno 2017 – n. 53

In questo numero: Svizzera: Nuova procedura di notifica e restituzione degli interessi di mora nell’ambito dell’imposta preventiva Italia: Regime speciale per i “neo-domiciliati” Lussemburgo: La nuova normativa in materia di finanziamenti intra-gruppo Lussemburgo: La nuova legge fiscale 2017 Corte di Giustizia UE: La limitazione alla detrazione IVA si applica anche alle società holding aventi attività imprenditoriali Singapore: il nuovo re-domiciliation regime

Innovazione , flessibilità e competenza SVIZZERA: NUOVA PROCEDURA DI NOTIFICA E RESTITUZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA NELL’AMBITO DELL’IMPOSTA PREVENTIVA Il Consiglio federale ha deciso nella sua seduta del 1. febbraio 2017 l’entrata in vigore di alcune nuove disposizioni della legge federale sull’imposta preventiva (LIP) nell’ambito della procedura di notifica. Tali disposizioni prevedono che dal 15 febbraio 2017 la procedura di notifica può essere adottata anche dopo la scadenza del termine di notifica di 30 giorni a decorrere dalla scadenza dei dividendi se le condizioni materiali per la sua concessione sono soddisfatte. L’obbligo di pagare gli interessi di mora è di conseguenza stato soppresso.

Inoltre gli interessi di mora già fatturati e/o pagati saranno annullati rispettivamente restituiti. Ciò significa che entro un anno dall’entrata in vigore le società possono procedere alla richiesta di rimborso degli interessi di mora già versati perché avevano notificato i loro pagamenti di dividendi interni al gruppo dopo il termine dei 30 giorni previsti dalla prassi applicata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), ma che ora non sono più dovuti in applicazione delle nuove disposizioni vigenti e in ossequio all’effetto retroattivo previsto dal nuovo art. 70c cpv.1 LIP. La retroattività delle nuove disposizioni è applicabile a tutte le fattispecie anteriori all’entrata in vigore della modifica della procedura di notifica, sempre che il credito fiscale e/o il credito per gli interessi di mora non siano nel frattempo prescritti oppure siano stati accertati con decisione cre-

sciuta in giudicato prima del 1. gennaio 2011. Occorre rilevare a tal proposito che i nuovi disposti di legge (in particolare l’art. 70c al. 2 nLIP), escludono esplicitamente qualsiasi pagamento di interessi rimuneratori dovuti in relazione a queste restituzioni. Affinché le società toccate da questa situazione possano far valere i propri diritti dopo l’entrata in vigore della presente modifica legislativa e quindi ottenere la restituzione degli importi pagati,esse dovranno trasmettere una domanda specifica all’AFC tramite formulario apposito messo a disposizione dall’AFC sul suo sito web (Form. 1 RVZ) poiché non vengono effettuate restituzioni d’ufficio.La richiesta del rimborso degli interessi di mora va inoltrata entro un anno dall’entrata in vigore della legge (ultimo termine 15 febbraio 2018). In futuro i termini di inoltro restano invariati (entro 30 giorni dalla scadenza dei dividendi).


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