Pr lavoro sp

Page 1

IT

C 358/8

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

8.12.2011

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 2011 relativa all'adozione del programma di lavoro per il 2012, avente valore di decisione finanziaria, nel quadro del secondo programma comunitario nel settore della salute (2008-2013) e ai criteri di selezione, di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili alle partecipazioni finanziarie alle azioni in tale programma, nonché al contributo finanziario dell'Unione europea alla convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (2011/C 358/06) muovere la salute e, in particolare, ridurre le disugua­ glianze in questo ambito, produrre e diffondere informa­ zioni e conoscenze del settore della salute.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (20082013) (1) in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

(3)

In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della decisione che istituisce il programma, la Commis­ sione adotta un programma di lavoro annuale che defi­ nisce le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie, i criteri relativi alla percentuale del contributo finanziario della Comunità, compresi i criteri per valutare quando ricorre un caso di utilità eccezionale, nonché le modalità di attuazione delle strategie e delle azioni comuni di cui all'articolo 9 della stessa decisione.

(4)

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della decisione che istituisce il programma stabilisce che la Commissione adotta i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma, conformemente all'articolo 4 della decisione.

(5)

Conformemente agli articoli 4 e 6 della decisione 2004/858/CE, l'Agenzia esecutiva per la salute e i con­ sumatori svolge alcuni compiti relativi all'attuazione del secondo programma in materia di salute e riceve a tale scopo le necessarie sovvenzioni.

(6)

Conformemente all'articolo 75 del regolamento (CE, Eu­ ratom) n. 1605/2002 (d'ora in poi il «regolamento finan­ ziario») e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (d'ora in poi le «modalità d'esecuzione»), qualunque spesa a carico del bilancio dell'Unione europea è preceduto da una decisione di fi­ nanziamento che espone gli elementi essenziali del­ l'azione che implica una spesa, adottata dall'istituzione o dalle autorità da essa delegate.

(7)

L'articolo 110 del regolamento finanziario e l'articolo 8, paragrafo 1, della decisione che istituisce il programma prevedono l'adozione di un programma di lavoro an­ nuale per l'esecuzione del secondo programma in materia di salute, nonché dei criteri di selezione e di attribuzione e di altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del secondo programma in materia di salute.

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare gli articoli 53 bis e quinquies, l'articolo 75 e l'articolo 110, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Com­ missione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce un regolamento finanziario applicabile al bilancio ge­ nerale delle Comunità europee (3), e in particolare l'articolo 90 e l'articolo 168, paragrafo 1, lettere c) ed f), vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denomi­ nata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consi­ glio (4), in particolare l'articolo 6, considerando quanto segue: (1)

La decisione n. 1350/2007/CE (d'ora in poi la «decisione che istituisce il programma») stabilisce il secondo pro­ gramma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (d'ora in poi il «secondo programma in materia di salute»).

(2)

Il secondo programma in materia di salute si propone di completare e sostenere le politiche degli Stati membri, apportare loro un valore aggiunto e contribuire al raffor­ zamento della solidarietà e della prosperità nell'Unione europea. Gli obiettivi di questo programma sono i se­ guenti: migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini, pro­

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

GU GU GU GU

L L L L

301 248 357 369

del del del del

20.11.2007, pag. 3. 16.9.2002, pag. 1. 31.12.2002, pag. 1. 16.12.2004, pag. 73.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.