COMUNICATI E GARE DEL 26 OTTOBRE 2010

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Comunicati ufficiali Considerato Condivisibile l’assunto della Procura secondo cui, non avendo l’indagato osservato la norma regolamentare (art. 1, Par. IV, lett. C), Appendice C) delle N.S.A.) - che impone all’atleta non inserito nelle RTP, come nel caso di specie, di produrre all’UPA, entro gg. 7 dal prelievo, la prescritta Dut avvalendosi della modulistica pubblicata sul sito del Coni e di allegare la documentazione medica attestante la patologia - egli non può beneficiare di alcuna esenzione e/o giustificazione per fini terapeutici. La procedura DUT, infatti, non costituisce un mero formalismo “burocratico” ma, al contrario, sottintende come sua “ratio” quella di consentire, all’Organo istituzionalmente competente in ambito ministeriale, di verificare la effettiva necessità e congruità del trattamento farmacologico prescritto all’atleta, alla luce della vigente normativa antidoping, con la conseguenza che, anche in caso di medicinali effettivamente prescritti dal sanitario, la sanzione prevista dal Codice Wada trova comunque applicazione in tutti quei casi in cui l’uso terapeutico risulti non necessario e/o abnorme e/o pericoloso per la salute dell’atleta. Pertanto, in assenza di Dut, il fatto della positività delle analisi comporta necessariamente il riconoscimento della violazione della norma antidoping. Ciò chiarito resta da valutare se le certificazioni mediche prodotte e le giustificazioni per uso terapeutico addotte dal Brodella, anche in mancanza della Dut non inviata a causa di sua negligenza, possano assumere una qualche valenza, quanto meno ai fini della riduzione della sanzione edittale di cui all’art. 10.2 Codice Wada. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura, non appare integrata, nel caso di specie, la previsione normativa di cui all’art. 10.4 del Codice Wada che, in caso di prima violazione contestata, prevede la possibilità di ridurre, anche in misura significativa, la squalifica, ma ciò soltanto nel caso in cui elementi probatori di oggettivo riscontro (“corroborating evidence”) siano idonei a confortare ed a rendere credibili le dichiarazioni rese dall’indagato fino a far escludere, in modo convincente, che vi fosse nel medesimo alcuna finalità diretta a migliorare la propria “performance” mediante l’uso della sostanza proibita. La commissione - in aderenza al commento dell’art. 10.4 del codice Wada osserva che le sostanze specifiche in materia di doping non sono necessariamente agenti di minore gravità rispetto alle sostanze genericamente proibite, così che è onere dello sportivo fornire la prova che superi i criteri indicati

dall’articolo in esame per l’applicazione della sanzione ridotta. In mancanza di tale prova la squalifica sarà necessariamente di anni due (2), fino ad un massimo di anni quattro (4). L’articolo 10.4 si applica solo ai casi in cui siano allegate e provate circostanze obbiettive che l’assunzione non aveva carattere intenzionale ai fini del miglioramento delle prestazioni. La sostanza “idroclorotiazide” è espressamente indicata nella lista Wada dei prodotti proibiti, tra le sostanze specifiche: al riguardo vi è necessità di un dossier medico che non può essere supplito dalla documentazione prodotta dal deferito. Non si verte in ipotesi di involontaria violazione della normativa; né il tesserato ha dimostrato che l’assunzione non era tesa ad incrementare le prestazioni sportive. Elementi di obbiettivo riscontro circa l’assenza di ogni intento migliorativo della prestazione sportiva non possono, evidentemente, essere costituiti dai certificati medici prodotti dal Brodella in quanto: a) il certificato emesso dalla ASL CE / E in data 19.2.2009 individua genericamente una ipertensione arteriosa sofferta dal tesserato senza prescrivere né il Plaunazide né altro medicinale contenente il principio attivo rilevato in occasione del prelievo antidoping; trattasi peraltro di certificato assai risalente nel tempo (di oltre un anno anteriore al rilevamento antidoping) e, pertanto, privo di reale significatività, in quanto nulla dice circa le effettive condizioni di salute del Brodella al momento del prelievo né, ed è ciò che più conta, in ordine alla effettiva necessità del trattamento farmacologico, in epoca concomitante con la gara in questione; b) la prescrizione medica della dott. ssa Anna Palladino avente ad oggetto il Plaunazide, invece, è datata 3.6.2010 ed è quindi ben successiva alla data del controllo (avvenuto il 18.4.10), ragion per cui il tesserato non fornisce alcuna prova atta a giustificare l’uso del farmaco in epoca concomitante alla gara che ha occasionato il controllo; il farmaco in oggetto, in altri termini, risulta assunto nei giorni precedenti il prelievo, senza la copertura di qualsivoglia prescrizione medica. In conclusione, non è stato fornito alcun elemento attendibile che possa giustificare l’impiego del farmaco da parte del tesserato, il quale peraltro era tenuto a provare non solo la necessità terapeutica della sostanza dopante, ma anche l’assenza di cure alternative, come richiesto dalle Norme Soprtive Antidoping: tale onere probatorio non è stato minimamente assolto dal Brodella. A rendere ancor più sfavorevole all’in-

colpato il quadro probatorio vi è la circostanza del mancato invio della Dut che lo stesso era tenuto necessariamente ad inviare all’UPA. Alla luce di tutto quanto precede non si può affatto escludere, nei termini richiesti dall’art. 10.4. Codice Wada, l’intento antisportivo del soggetto, diretto a migliorare / alterare la propria performance agonistica, mediante la sostanza oggettivamente vietata. Non risulta pertanto applicabile alcuna riduzione della sanzione edittale ai sensi dell’art. 10.4. Codice Wada alla luce delle emergenze istruttorie e della stessa condotta processuale dell’incolpato. Si ritiene pertanto congrua la sanzione di anni due di squalifica, di cui all’art. 10.2 Codice Wada. P.Q.M. La C.A.F. commina all’atleta Alfonso Brodella la sanzione della squalifica di anni due (2), con decorrenza della stessa dalla data del prelievo (18.4.2010), con conseguente scadenza della squalifica al 18.4.2012. N. 17/10 Uff. Procura Antidoping Coni - Procedimento Disciplinare N° 50/10. Atleta Federico Cesaretti (Tessera Fci N. 962254 - Cat. Master 2 - Società G. S. Hotel Ristorante Peppe E Rossella) Sono presenti: nessuno per il tesserato; per la Procura Antidoping l’Avv. Ivan Laguardia; Il componente Avv. Enzo Conte svolge la relazione sul caso. Prende la parola il rappresentante della Procura Antidoping che chiede l’irrogazione al tesserato della sanzione della squalifica di mesi due (2) La C.A.F. preliminarmente acquisisce agli atti la monografia del prodotto Lasix, nome commerciale della sostanza Furosemide. E osserva: Il tesserato Cesaretti Federico è stato sottoposto a controllo antidoping, disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000,in occasione della manifestazione ciclistica denominata “Gran fondo del Sagrantino” svoltasi il 9/5/010, alla quale ha partecipato. All’atto del prelievo antidoping il tesserato ha dichiarato al medico addetto alle operazioni, di aver assunto,nei giorni precedenti il prelievo, i seguenti prodotti: augmentin, lixidol, iduprofene, polase, paracetamolo. All’esito delle analisi dei campioni organici versati, effettuate dal laboratorio F.M.S.I. di Roma, veniva riscontrata la positività degli stessi per presenza di “furosemide”. Il corridore non chiedeva le controanalisi. In data 10/6/010 la C.A.F. disponeva, a carico del corridore, la sospensione cautelare.

il Mondo del Ciclismo del 26 ottobre 2010

dall’assunzione giornaliera, dietro regolare prescrzione medica, del farmaco Plaunazide 12,5 mg. “per controllare la pressione”, circostanza comunicata al Medico Prelevatore in occasione del controllo; che l’assunzione del farmaco, protrattasi fino al giorno del controllo, era iniziata da molto tempo prima, come da prescrizione della ASL / CE 2 del 19.2.2009; che, successivamente, era stato rilasciato al sig. Brodella un secondo certificato della dott.ssa Anna Paladino, datato 3.6.2010 e prodotto in copia, nel quale si attestava la patologìa del Sig. Brodella (ipertensione arteriosa) e la prescrizione del farmaco sopra menzionato da assumere giornalmente; che era la prima volta che veniva sottoposto a controllo antidoping , non sapendo che ai controlli fossero sottoposti anche i cicloturisti; Rilevato Che l’U.P.A., pur rilevando le dichiarazioni e certificazioni fornite dall’incolpato relativamente all’uso terapeutico della sostanza vietata, ha constatato l’omesso invio all’U.P.A. dell’apposita DUT, da comunicare con la modulistica in uso, entro gg. 7 dall’eseguito prelievo ed inoltre, dalla lettura delle N.S.A., ha concluso che non possa riscontrarsi nella condotta dell’atleta alcuna esimente a suo favore, in quanto l’assunzione di un qualsiasi farmaco e/o integratore proibito da parte dell’atleta rende quest’ultimo responsabile del suo comportamento, a prescindere dalla sua consapevolezza o meno di assumere una sostanza vietata e dello scopo per cui l’ha assunta. Che, ciò nondimeno, l’UPA ha ritenuto che le dichiarazioni e la documentazione sanitaria fornite dal Sig. Brodella, siano sufficienti a dimostrare l’assenza di un intento volto ad incrementare la prestazione sportiva a fronte di una effettiva esigenza terapeutica ed ha richiesto l’applicazione della sanzione della squalifica, ridotta ex art. 10.4. Codice Wada, nella misura di mesi due nonché l’invalidazione del risultato agonistico conseguito il giorno 18 aprile 2010; Ritenuto Che è stato raggiunto pienamente il grado di prova previsto e richiesto dall’art. 4.1 del codice Wada, in ordine alla violazione contestata; Che la sostanza ritrovata nei fluidi versati dall’atleta è classificata, nella lista Wada vigente al momento del prelievo, come sostanza specifica proibita; Che la violazione dell’art. 2.1 delle N.S.A. risulta pertanto integrata ed ampiamente provata anche in virtù delle dichiarazioni rese dal Brodella che ha ammesso l’assunzione del farmaco antipertensivo Plaunazide, anche se soltanto per fini terapeutici;

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