APPROFONDIMENTI
Etichettatura ambientale degli imballi: cosa è cambiato L’entrata in vigore della normativa creata per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, rende necessario l’adeguamento di questi ultimi da parte dei produttori. È ora necessario l’inserimento delle informazioni utili a guidare il consumatore verso una chiara comprensione della tipologia e dei materiali di cui è composta la confezione dei prodotti pet food e pet care. di Paola Cane
A
partire dallo scorso mese di settembre, in Italia è stato introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale degli stessi, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi. A seguito dell’entrata in vigore di tale norma, quindi, tutti gli imballaggi, compresi quelli destinati a pet food e pet care, devono essere opportunamente etichettati per fornire ai consumatori le informazioni necessarie a individuare la corretta natura dei materiali che li compongono e la destinazione finale dei rifiuti. Sinteticamente è obbligatorio indicare: la tipologia dell’imballaggio; il materiale di cui è composto l’imballo, o i vari componenti; i relativi codici dei materiali, ove possibile, conformemente alla decisione della Commissione 1997/129; la corretta destinazione finale dell’imballo, ovvero come esso debba essere smaltito e in quale raccolta debba essere conferito. Esistono poi altre informazioni che possono essere fornite volontariamente in etichetta ambientale tra le quali, ad esempio, le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità (es: “Verifica le disposizioni del tuo comune”, “Svuota il contenitore prima di conferirlo in raccolta” ecc.) e informazioni aggiuntive sulle caratteristiche ambientali dell’imballaggio, quali l’asserzione di riciclabilità o di contenuto riciclato. LA PROROGA / L’obbligo è entrato in vigore dal 26 settembre 2020, senza lasciare agli operatori alcun margine per lo smaltimento delle scorte preesistenti, ma il decreto Mille-proroghe ha parzialmente sospeso l’attuazione della norma, nella parte in cui impone di fornire le indicazioni di corretto smaltimento, che dovranno essere inserite nell’imballo a partire dal 31 dicembre 2021, mentre resta invariato l’obbligo di apporre su tutti gli
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imballaggi la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 97/129/CE. La norma in parola, che impone sanzioni molto severe a chi non ottemperi (da 5.000 a 40.000 Euro), ha comportato tuttavia notevoli difficoltà interpretative e operative, sotto il profilo dei soggetti obbligati, delle modalità di fornitura delle informazioni e nei confronti dei prodotti destinati a essere commercializzati in altri Stati Membri o provenienti da essi. I PRODOTTI INTERESSATI / Prima di passare a considerare più da vicino alcune delle principali zone d’ombra della norma, merita rimarcare cosa si intenda per imballaggio, in modo da delineare con precisione il campo operativo delle nuove disposizioni. In generale, per imballaggi s’intendono prodotti destinati a contenere e proteggere merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, funzionali al trasporto, alla manipolazione, alla consegna, all’utilizzazione e alla
presentazione di queste. Sono inoltre da considerarsi imballaggio gli articoli POP progettati e destinati a essere riempiti nel punto vendita, nonché gli elementi usa e getta commercializzati, riempiti o progettati e destinati a essere riempiti nel punto vendita, come gli espositori da terra e da banco. Dal punto di vista normativo è possibile distinguere l’imballaggio per la vendita - o primario - ovvero l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel negozio, un’unita di vendita per l’utente finale o il consumatore, dall’imballaggio secondario, ossia quello concepito in modo da costituire il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita (indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali). Infine l’imballaggio per il trasporto – o terziario - è concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita