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RIFORMA DELLO SPORT

PUBBLICATO IL D.Lgs N. 163/2022 CORRETTIVO AL D.Lgs 36/2021

DI DR.SSA ANNA MARIA CERRUTI

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Il 2 novembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 163/2022 correttivo del D.Lgs 36/2021, uno dei decreti che compongono la riforma del sistema sportivo. Con l’approvazione di tale decreto la riforma dello Sport sembra ( il condizionale è d’obbligo) pronta per partire ( almeno quasi interamente) a decorrere dal 1 gennaio 2023, salvo proroghe dell’ultima ora. Il D.Lgs 163/2022 ha apportato modifiche ad alcuni articoli del D.Lgs 36/2021 recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Di seguito si analizzano le disposizioni ritenute di interesse per i clienti dello studio.

1) IL "RECUPERO" DELLE COOPERATIVE SPORTIVE: l’articolo 1 del D.Lgs 163/2022 che integra l’art. 6 del D.Lgs 36/2021 in tema di forma giuridica che devono assumere gli enti sportivi esclude le società di persone ( inizialmente incluse nel novero dal D.Lgs 36/2021) e “riammette” le società cooperative di cui al titolo VI libro V cc inizialmente escluse dal D.Lgs 36/2021.

2) NUOVE DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA' SPORTIVE DI CAPITALI: art. 2 e 3 del D.Lgs 163/2022 che integrano rispettivamente gli artt. 7 e 8 D.Lgs 36/2021. Il legislatore chiarisce che gli statuti delle società sportive dilettantistiche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile, ad eccezione delle disposizioni del D.Lgs 36/2021 relative ala distribuibiltà degli utili, al rimborso al socio della quota sottoscritta e della distribuzione del patrimonio residuo. Si apre ad una parziale distribuibilità degli utili nell’ambito dell società di capitali sportive dilettantistiche ma attenzione: qualora la società sportiva dilettantistica di capitali intendesse beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 148 c. 3 TUIR e art. 4 c. 4 DPR 633/72 ( la “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici) dovrà continuare a prevedere statutariamente le clausolo di cui all’art. 148 c. 8 TUIR, e quindi l’incedibilità della quota, la non rimborsabilità della stessa e la totale indistribuibilità degli utili di esercizio. Pertanto il sodalizio si troverà a dover effettuare una precisa scelta al riguardo.

3) RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE: l’art. 1 D.Lgs 163/2022 inserisce la lettera c-bis) all’art. 6 del D.Lgs 36/2021 che permette l’iscrizione al Registro delle Attività Sportive ( - RAS - che ricordiamo da agosto è l’unico registro certificatore dell’attività sportiva degli enti) anche agli enti del terzo settore costituiti al sensi dell’art. 4 comma 1 del D.Lgs 117/2017 ( Codice del Terzo Settore) che esercitino, come attività di interesse generale, l’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche. A tali enti del terzo settore si applicano le norme di cui al D.Lgs 36/2021 limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata ( e non anche in relazione alle altre eventuali attività di interesse generale esercitate) e, relativamente alle disposizioni di cui al Capo I del decreto medesimo, solo in quanto compatibili con il D.Lgs 117/2021 e, per le imprese sociali, con il D.Lgs 112/2017. Qualora un ETS ( Ente del Terzo Settore), anche nella fonrma di Impresa Sociale, sia iscritto al RAS ( e quindi svolga attività sotiva dilettantistica) non si applicherà il requisito dello svolgimento in via principale di attività sportiva dilettantistica richiesto dall’art. 7 del D.Lgs 36/2021 ( altrimenti non potrebbe svolgere altre attività di interese generale). Con tali interventi il correttivo ha reso compatibile la riforma dello sport con la riforma del terzo settore.

4) LAVORO SPORTIVO: I RAPPORTI TRA I COLLABORATORI SPORTIVI ED I SODALIZI POTRANNO ASSUMERE UNA DUPLICE VESTE: volontariato puro o lavoro sportivo. I compensi sportivi dilettantistici di cui all’art. 67 c. 1 lett m) TUIR così come conosciuti sino ad oggi non esisteranno più a seguito dell’abrogazione prevista della parte di tale disposizione che disciplinava detti compensi.

L’articolo 13 del D.Lgs 163/2022 interviene sull’art. 25 del D.Lgs 36/2021 che definisce il lavoratore sportivo. Con la modifica è lavoratore sportivo non solo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico ed il direttore di gara che, senza distinzione tra settore professionistico e settore dilettantistico, eserciti l’attività sportiva dietro compenso, ma è lavoratore sportivo anche "ogni tesserato (...) che svolge verso corrispettivo mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con l'esclusione di mansioni di carattere amministrativo-gestionale".

Ben si comprende quindi come per il corretto inquadramento del lavoratore sportivo sia necessaria la conoscenza approfondita del regolamento in questione che sarà emanato dall’ente affiliante al fine di individuare tali figure. Ai lavoratori sportivi ( così come individuati dalla norma) ed alle prestazioni di carattere amministrativo gestionale ( pur non essendo queste ultime considerate lavoratori sportivi) si applicano le nuove norme ( tributarie e previdenziali) in tema di lavoro sportivo. Tutte le figure di lavoratori e collaboratori che non rientreranno nella elencazione di cui all’art. 25 del D.Lgs 36/2021 e nelle mansioni individuate dagli organismi affilianti saranno invece soggette alla generale dissciplina dei rapporti di lavoro (non sportivo).

Di qui l’importanza delle delibere che dovranno essere assunte dagli organismi affilianti per capire se figure quali custodi, receptionist, addetti alle pulizie, giardinieri... potranno essere inquadrati come lavoratori sportivi o quali lavoratori ordinari.

Il lavoro sportivo può essere svolto in forma di lavoro dipendente, lavoro autonomo o rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Nell’area del dilettantismo il rapporto di lavoro sportivo si presume oggetto di un contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa se la durata della prestazione oggetto del contratto, pur avedo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali ( ad esclusione del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive) e se le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in conformità ai regolamenti federali ed ai regolamenti delle discipline sportive associate o degli enti di promozione sportiva. E’sempre possibile instaurare un rapporto di lavoro sportivo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa per un numero di ore superiore alle diciotto settimanali: in questo caso tuttavia è consigliabile ( ancorchè non obbligatorio) ricorrere alla certificazione del contratto per non incorrere in eventuali contestazioni in sede di ispezione.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEL LAVORO SPORTIVO ( art. 36 c. 6, 6-bis): nell’area del dilettantismo i compensi di lavoro sportivo ( indipendentemente dalla forma nella quale tale rapporto sia instaurato) non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino ad un importo annuo complessivo di € 15.000,00. Superato tale limite gli ulteriori compensi concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore solo per la parte eccedente tale importo. All’atto del pagamento del compenso il lavoratore sportivo rilascia un’autocertificazione che attesti l’ammontare dei compensi dallo stesso percepiti nell’anno solare relativi alle prestazioni sportive dilettantistiche rese.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ( art. 35 c. 1,2, 8, 8-bis ed 8-ter): i lavoratori sportivi subordinati ( professionisiti e dilettanti) sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisiti gestito dall’INPS ( ex ENPALS), e tutti gli adempimenti relativi all’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro sono posti a carico del datore di lavoro secondo le modalità ordinarie.

I lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro autonomo e collaborazione coordinata e continuativa, nell’area del dilettantismo, sono iscritti alla Gestione Sepatara INPS e si applicano le relative norme. Per tali lavoratori i primi 5.000,00 euro annui sono esentati dal prelievo contributivo, che verrà applicato solamente sulla parte eccedente secondo le aliquote proprie. Fino al 31dicembre 2027 viene inoltre prevista una riduzione del 50% dell’imponibile contributivo relativo a tali rapporti: per cui per i primi cinque anni di applicazione i contributi previdenziali saranno calcolati sul 50% dei compensi di lavoro sportivo eccedenti la soglia di euro 5.000,00. Di rifelsso anche l’imponibile pensionistico è ridotto in maniera equivalente.

ADEMPIMENTI ( art. 28) :per le ASD/SSD destinatarie di prestazioni di lavoro sportivo sono previste dal legislatore delle sempilificazioni in ordine agli adempimenti riguardanti il rapporto di lavoro: è posto obbligo di preventiva comunicazione al RAS dei dati necessari all’individuazione del lavoratore sportivo e tale preventiva comunicazione al RAS sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione preventiva che i datori di lavoro sono obbligati a dare ai Centri per l’Impiego, ed avrà, presumibilmente, gli stessi contenuti informativi di quest’ultima e sarà resa disponibile anche all’INPS ed all’INAIL in tempo reale. Il mancato adempimento della comunicazione preventiva al RAS comporta le medesime sazioni previste per le omesse comunicazioni ai centri per l’impiego (sanzione amministrativa di importo variabile tra euro 100 ed euro 500 per ogni lavoratore interessato). Nel correttivo il Legislatore ha opportunamente specificato che non sono soggetti all’obbligo di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali (quindi € 5.000,00). Per le collaborazioni coordinate e continuative relative a prestazioni di lavoro sportivo l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro è adempiuto, in via telematica, all’interno di una apposita sezione del RAS ( anche se il decreto che deve individuare le specifiche tecniche è da adottarsi entro il 1 aprile 2023, quindi tre mesi dopo la presunta applicabilità della riforma!). Nel caso poi in cui l’importo annuale non superi la soglia di euro 15.000,00 non si fa obbligo all’emissione del prospetto paga. Sotto il versante previdenziale viene poi prevista una specifica fattispecie di esonero dall’invio all’INPS del flusso Uniemens: per i lavoratori sportivi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l’adempimento della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e contributivi utili al calcolo dei contributi ( Uniemens) è effettuata tramite apposita funzione telematica del RAS.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI ( art. 34): i lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro subordinato e di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono poi soggetti all’assicurazione contro gli infortuni: per i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con riguardo all’assicurazione contro gli infortuni, non è prevista alcuna soglia di esenzione. Per i collaboratori coordinati e continuativi il prelievo del contributo assicurativo compete per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente che poi provvede al pagamento.

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVO GESTIONALI ( art. 37): pur non configurando lavoro sportivo ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 36/2021, ai rapporti di carattere amministrativo-gestionale rese in favore di sociatà ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, si applicano le medesime disposizioni ed il medesimo trattamento ( previdenziale e fiscale) riservate ai rapporti di lavoro sportivo costituiti sotto formadi collaborazione coordianta e continuativa (esenzione totale per i compensi da 0 a 5.000,00 euro; esenzione solo fiscale per i compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro).

DIPENDENTI PUBBLICI: i dipendenti pubblici potranno continuare ad operare nello sport previa semplice comunicazione all’amministrazione di appartenenza se operano come volontari ( in questo caso è sufficiente la semplice comunicazione: in mancanza di risposta da parte dell’amministrazione si presume il silenzio-assenso). Nel caso in cui, invece, percepissero dei compensi, i dipendenti pubblici dovranno ottenere dall’amministrazione di appartenenza una specifica autorizzazione ed a tali compensi verranno applicati il regime tributario e previdenziale delle c.co.co. sportive dilettantistiche (esenzione totale per i compensi da 0 a 5.000,00 euro; esenzione solo fiscale per i compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro).

PREMI ( art. 36 c. 6-quater): l’articolo novellato da D.Lgs 163/2022 prevede che che le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di Coni, CIP, FSN, discipline sportive associate, Eps, Asd e Ssd riconosciute a fini sportivi, sono inquadrate come premi e di conseguenza ad essi risulta applicabile disciplina prevista dal comma 2, articolo 30, D.P.R. 600/1973, in base alla quale a questo genere di emolumenti si applica una ritenuta a titolo di imposta, nella misura pari al 20%. La ritenuta, come detto, è a titolo definitivo, quindi, il percipiente non dovrà porre in essere alcun ulteriore adempimento ( tali premi non andranno dichiarati e non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione delle aliquote), mentre l’ente erogatore dovrà compilare un apposito prospetto nel quadro SH del modello 770 ( propsetto “G”) se non è tenuto alla presentazione della denuncia dei redditi. Se invece l’ente erogante è tenuto alla presentazione della denuncia dei redditi indicherà i premi corrisposti e le ritenute effettuate nel quadro RZ della dichiarazione.

VOLONTARI ( art. 29): in analogia con la disciplina del Terzo Settore il volontario sarà colui che presta la sua opera gratuitamente a favore della ASD/SSD e la cui attività NON potrà in alcun modo essere remunerata ed al quale il sodalizio potrà corrispondere esclusivamente il rimborso di eventuali spese sostenute e documentate ( previa delibera del Consiglio Direttivo delle Asd dei criteri di rimborso). L’attività del volontario è incompatibile con qualisasi forma di lavoro subordinato o autonomo o con altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente per il quale il volontario svolge la propria attività. Il volontario dovrà essere assicurato dall’ente per la responsabilità civile verso terzi.

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