Sezione 2
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14 L’editto di Rotari Monumenta Germaniae Historica: Leges (in Folio), IV L’Editto del re longobardo Rotari (643), scritto in un latino rozzo, è un documento prezioso, perché ci fa conoscere da vicino come si viveva nell’Italia longobardica. A leggerle oggi, queste leggi ci sembrano davvero primitive e strane. Però va considerato che i longobardi, così come gli altri popoli germanici, non avevano leggi scritte: si basavano sulla consuetudine, cioè su norme tramandate di generazione in generazione. Mettendo per iscritto il diritto, Rotari compì dunque una piccola-grande rivoluzione.
Inizia l’Editto che ha rinnovato Rotari [...] re della stirpe longobarda nell’ottavo anno del mio regno col favore di Dio e nel settantesimo dopo l’avvenuta di longobardi in Italia. Redatto a Pavia nel palazzo reale [...] 1. Se qualcuno avrà tramato congiure o ordito disegni contro la vita del re, incomba su di lui la pena di morte e i suoi beni vengano confiscati. [...] 11. Se uomini liberi avranno congiurato, senza la consapevolezza del re, per la morte di un altro [uomo libero] e se in seguito alla congiura la vittima non sarà morta, ciascuno dei congiurati paghi a titolo di composizione 20 soldi. Ma se in seguito alla congiura la vittima sarà morta, allora chi l’avrà uccisa faccia composizione in relazione a quanto sarà stato valutato il morto, cioè secondo il suo guidrigildo. [...] 13. Se qualcuno avrà ucciso il suo padrone, sia ucciso egli stesso. Se qualcuno avrà voluto prendere le difese dell’omicida che abbia ucciso il proprio padrone, sia costretto a versare 90 soldi, metà al re e metà ai parenti del morto [...] 44. Se qualcuno avrà colpito un altro con un pugno, componga con soldi 3, se invece l’avrà colpito con uno schiaffo, componga con soldi 6. [...] 45. Delle ferite o dell’indennizzo delle ferite che accadessero tra uomini liberi, si paghi il risarcimento secondo che qui si dispone, cessando la faida, cioè l’inimicizia. [...] 47. Se qualcuno avrà prodotto a un altro una ferita nel capo in modo da rompergli le ossa, per un osso pagherà dodici soldi; se saranno due, pagherà ventiquattro soldi; se saranno tre, pagherà trenta- sei soldi; se sono di più non si conteranno. [...] 77. Se qualcuno avrà picchiato un aldio altrui o un servo addetto ai mestieri, se avrà provocato lesioni e sangue, per una ferita dia 1 soldo, per due ferite 2 soldi, per tre ferite 3 soldi, per quattro ferite 4 soldi. [...] 387. Se qualcuno, per sbaglio, non volendo, avrà ucciso un uomo libero, ne faccia composizione a misura della sua stima e non vi sia luogo a faida poiché non vi fu dolo. Analizziamo il testo • Nel Prologo il re Rotari precisa solennemente la data e il luogo di stesura dell’Editto. Esso è stato rinnovato, nel senso che attinge a una precedente tradizione giuridica; ma si trattava di una tradizione solo orale. Ora, invece, le leggi del suo popolo vengono fissate per iscritto: si trattava di un atto di grande civiltà, perché forniva la certezza del diritto, cioè delle norme a cui tutti avrebbero poi dovuto obbedire. • L’Editto si sviluppa complessivamente nell’arco di ben 388 capitoli. Affronta numerosi argomenti, regolando molte differenti questioni. Nei capitoli qui riprodotti, si prendono in considerazione: - nei capp. 1 e 2, il delitto di congiura; - nel cap. 13 l’omicidio intenzionale, da parte di un servo che uccide il padrone; - nel cap. 387, il caso di omicidio che oggi diremmo preterintenzionale; - nei capitoli centrali, il risarcimento in caso di ferite, sia tra uomini liberi (capp. 44, 45, 47), sia ai danni di aldii, cioè di semiliberi (cap. 77). • Seguendo l’esempio del diritto romano, le pene, in caso di delitti identici, non erano uguali, ma variavano