Criminalia 2008 - Annuario di scienze penalistiche - Parte I

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16-03-2009

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Emanuele La Rosa

La norma che potrebbe venire in rilievo è quella prevista dal già menzionato art. 9 l. 194/1978. A tal fine, essendo in questa disposizione l’obiezione esplicitamente riferita alle procedure dirette all’interruzione della gravidanza, occorre interrogarsi sul significato che il termine “gravidanza” assume nel contesto della legge59. Il legislatore italiano non ha inteso prendere posizione sul punto, lasciandone l’onere all’interprete; compito non certo facile, dal momento che la letteratura scientifica, la disciplina positiva e lo stesso linguaggio comune forniscono indicazioni tutt’altro che univoche. Non è certo questa la sede per un’analitica disamina delle argomentazioni a sostegno delle diverse opzioni ermeneutiche, che richiederebbe competenze di ambito medico, delle quali chi scrive non è certamente in possesso. Una precisazione pare, però, opportuna. Non si tratta qui tanto di prendere posizione sul controverso concetto di vita umana e su quello di inizio della stessa, quanto piuttosto di individuare la soluzione più coerente rispetto alla normativa sulla cui applicabilità al caso in oggetto si discute. Rispetto alle diverse impostazioni che calcolano la durata della gravidanza a partire dal primo giorno dell’ultima mestruazione (c.d. età gestazionale)60 ovvero dal giorno dell’ovulazione o del presumibile concepimento, il che è equivalente, dato che la fecondazione avviene entro 24 ore dall’ovulazione (c.d. età concezionale)61, appare preferibile quella che ritiene iniziata la gravidanza solo con l’annidamento dell’ovulo fecondato sulla parete dell’utero (c.d. teoria dell’annidamento)62. 59

Per una ricostruzione delle varie posizioni si veda M. ZANCHETTI, La legge sull’interruzione della gravidanza, Padova, 1992, p. 97 ss.. 60 Così, C. CASINI, F. CIERI, La nuova disciplina dell’aborto, Padova, 1978, p. 131. Nello stesso senso, in giurisprudenza, Trib. Padova, 19 novembre 1985, Polacco, in Foro it., 1988, II, p. 465, con nota critica di F. ALBEGGIANI, Aspetti problematici in tema di interruzione della gravidanza entro i primi novanta giorni. In argomento, prima dell’emanazione della l. 194/1978, cfr. anche M. ROMANO - F. STELLA, Aborto e legge penale, Milano, 1975, p. 12. 61 M. ZANCHETTI, La legge, cit., p. 98; F. ALBEGGIANI, Aspetti problematici, cit., p. 466; C. CASSANI, Aborto, in I reati contro la persona, a cura di A. CADOPPI - S. CANESTRARI - M. PAPA, I, Torino, 2006, p. 156. 62 V. BOMPIANI, Aspetti giuridici della tutela dell’embrione e del feto umano, in AA.VV., Il dono della vita, a cura di E. SGRECCIA, Milano, 1987, p. 195. Pur nel contesto di un’impostazione – successivamente superata dallo stesso Autore – che identifica l’inizio della vita umana individuale con l’incontro tra gameti maschili e femminili, pare identificare l’inizio della gravidanza con il momento dell’annidamento anche L. LOMBARDI VALLAURI, Bioetica, potere, diritto, in Jus, 1984, pp. 48 e 55. L’Autore non solo definisce la gestazione come “sviluppo prenatale di embrione in ambiente di per sé capace di portarlo alla nascita” (ambiente che non può non identi-


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