Criminalia 2010 - Parte II

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Processo di parti e prova del dolo

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salità ecc.). Il dolo è una sub-ipotesi. Se inseriamo tutto questo nel contesto della presunzione di innocenza, del divieto di presunzioni legali, del divieto di inversione dell’onere della prova e del principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, sembra chiaro che tutto grava sull’accusa e nulla sulla difesa. Il panorama appena delineato è però un resoconto incompleto di come vanno effettivamente le cose nel processo. È una immagine statica, che non dà conto della dinamica dell’accertamento probatorio. Occorre considerare, infatti, anche un altro principio fondamentale del processo: il principio della ragionevole durata. Cioè un principio di efficienza processuale, riassumibile in uno slogan: “nessuna attività processuale inutile”. Il che significa: nel processo va provato solo ciò che è controverso. Ecco il legame tra il principio costituzionale di ragionevole durata e la struttura tipica del processo: la controversia. In un agguato di mafia in cui sulla vittima viene scaricato un intero caricatore di kalashnikov, di tutto si può discutere tranne che di dolo. Ma a nessuno verrà in mente di dire che nell’omicidio il dolo è presunto o in re ipsa! C’è una rapina in banca. Qui l’accusa non deve provare il dolo semplicemente perché nessuno ne dubita. Non c’è nessuna presunzione di dolo. Semplicemente non c’è controversia sul dolo. Nessuno ha mai sostenuto che l’imputabilità sia presunta, Ma nessun difensore pretenderà che il pubblico ministero all’inizio di ogni processo dimostri che l’imputato sia imputabile! E nessun difensore sarà così originale da impugnare per omessa motivazione quella sentenze che non dice una parola sull’imputabilità. In un processo contumaciale non è certo tenuto il pm a dimostrare che l’imputato è in vita (e magari dare questa dimostrazione ad ogni udienza di rinvio: con un senso vagamente iettatorio). Non c’è nessuna presunzione legale. Semplicemente è inutile provare ciò che nessuno pone in discussione. Se qualcuno ha qualche dubbio lo dica, argomenti e il pm accerterà se l’imputato è vivo o no. Va chiarito che i confini della controversia non sono stabiliti solo dalle parti ma anche dal giudice, che può indicare alle parti temi nuovi di prova (art. 506 cpp) e che ben può assolvere per mancanza di dolo (art. 129 cpp.) se tale mancanza emerge dagli atti. E il giudice può farlo indipendentemente dal fatto che la difesa abbia sollevato una controversia sul punto. Quindi l’obbligo di provare il dolo sorge solo quando c’è controversia (sollevata dalle parti o di ufficio) sul dolo. Non c’è nessuna presunzione di dolo. C’è solo l’irrilevanza processuale del dolo come oggetto di prova (art. 187 cpp), fino a quando non si crei una controversia sul punto.


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