tutela INAIL Roberta Taurino - Direttore Amministrativo Territoriale Asl Roma 2 Mario Mazzeo - Responsabile Protezione Dati Asl Roma 2
Tutela INAIL, contagio Covid degli operatori sanitari e rispetto della privacy
U 4
n recente intervento dell’INAIL, che si muove nel solco della più consolidata Giurisprudenza, chiarisce i termini del rapporto tra operatività della tutela prevista dall’Istituto in favore dei pubblici dipendenti vittime di infortunio professionale e contagio Covid maturato a carico di quei soggetti i quali, pur consapevoli di svolgere la propria prestazione lavorativa in un contesto caratterizzato da particolare rischio, scientemente scelgono di non vaccinarsi. A fronte di una confermata tutela anche del lavoratore che colposamente rimane vittima del contagio, rimane esclusa la responsabilità del datore di lavoro al risarcimento del danno nei suoi confronti, così come il diritto dell’Inail ad esercitare il regresso. A tal fine, però, questi dovrà essere in grado di dimostrare di aver messo a disposizione del personale l’opportunità concreta di vaccinarsi senza cadere nell’effettuazione di indagini a tappeto sulla salute dei dipendenti espressamente vietate dalla normativa vigente. Intanto il Tribunale di Belluno respinge un ricorso cautelare di alcuni OSS di due RSA sospesi dal datore di lavoro per essersi rifiutati di sottoporsi al vaccino. Con nota del 01.03.2021 indirizzata alla Direzione Regionale Liguria, la Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell’INAIL interviene al fine di rispondere al
quesito formulato dall’Ospedale Policlinico San Martino di Genova in merito a “se e quali provvedimenti debbano essere adottati riguardo al personale infermieristico che non abbia aderito al piano vaccinale anti-Covid-19 considerato che, pur in assenza di una specifica norma di legge che stabilisca l’obbligatorietà della vaccinazione, la mancata adesione al piano vaccinale nazionale potrebbe comportare da un lato responsabilità del datore di lavoro in materia di protezione dell’ambiente di lavoro (sia per quanto riguarda i lavoratori, che i pazienti) e dall’altro potrebbe esporre lo stesso personale infermieristico a richieste di risarcimento per danni civili, oltre che a responsabilità per violazione del codice deontologico. Nel quesito si chiede in particolare se la malattia infortunio sia ammissibile o meno alla tutela Inail nel caso in cui il personale infermieristico (ma non solo), che non abbia aderito alla profilassi vaccinale, contragga il virus.”. Nel formulare il proprio riscontro, l’Istituto sottolinea anzitutto che l’assicurazione gestita dallo stesso “opera al ricorrere dei presupposti previsti direttamente dalla legge”. Ciò posto, richiamando in tal senso quanto stabilito dall’art. 65 del DPR 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), la Direzione Centrale rammenta che la tutela INAIL può essere esclu-
Il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire un’ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato