GSA 8/2015

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GESTIONE organizzazione

mansioni inferiori: ampliata la facoltà organizzativa dell’impresa di Carlo Ortega

26 AGOSTO 2015

Nuovi contratti di lavoro: cambio di mansione in azienda reso più flessibile dal decreto 81 del 15 giugno 2015, attuativo del Jobs act sul riordino dei contratti pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 giugno, che modifica sostanzialmente l’art. 2103 del Codice civile. Più facili i mutamenti organizzativi alla luce dello “ius variandi”. Importante passo in avanti sulla via della flessibilità organizzativa del lavoro delle imprese: il più recente attuativo del Jobs act (81/2015) prevede e disciplina il passaggio a mansioni inferiori, modificando radicalmente l’articolo 2103 del Codice civile. Lo scorso 24 giugno, infatti, è apparsa in Gazzetta Ufficiale (GU n.144 Suppl. Ordinario n. 34 del 24/6/2015) la versione definitiva del “Codice dei contratti”, come è stato ribattezzato l’attuativo del Jobs Act (183/2014) recante la “ Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Tra le novità più interessanti per le imprese c’è senz’altro la flessibilizzazione dei mutamenti di mansione dei dipendenti all’interno dell’organizzazione aziendale. Appare così superato un vincolo imposto dall’articolo 13 dello Statuto dei lavoratori, che nel 1970 intervenne sull’art. 2103 del Codice civile rendendo molto difficili i cambi di mansione da parte del datore. Il principio-cardine è quello dello ius

variandi, vale a dire la possibilità da parte del datore di variare unilateralmente l’oggetto del contratto ove sopravvengano mutamenti organizzativi dell’impresa. Il che si traduce anche nella possibilità, prevista dalla legge, di fare accordi modificativi, come vedremo. La ratio del provvedimento, che è quella che informa l’intero impianto del Jobs act, è quella di rendere più appetibile il ricorso a forme di lavoro a tempo indeterminato, aumentando però la flessibilità nei rapporti di lavoro. Il provvedimento 81/2015, non a caso, si apre (art. 1) con l’enunciato: “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. All’articolo 3, che è quello che qui ci interessa, si prevede la sostituzione integrale dell’art. 2013 del Codice civile, che prima si presentava così “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tec-

niche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo”. con la seguente più articolata formulazione: “2103. Prestazione del lavoro. – Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a


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