PRIMO SOCCORSO
NORMATIVA PRIMO SOCCORSO In data 30 aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzeta Ufficiale n°101 il decreto 81 del 9 Aprile 2008 che regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Questo decreto stabilisce le disposizioni per il pronto soccorso nei luoghi di lavoro e all’art 45 riconferma la validità del Decreto Ministeriale 388 del 15 luglio 2003, per quanto riguarda la dotazione dei materiali di primo soccorso. Il primo soccorso in azienda è sempre responsibilità del datore del di lavoro
CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI AZIENDE E ALEGATI DELLA NORMATIVA Per quanto concerne le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso i requisiti del personale addetto e la sua formazione il D.M 388 individua tre guppi di aziende in relazione alla natura, alle attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio: Gruppo A comprende: aziende o unità produttive con attività industriali , che siano soggette all’obbligo di notifica o dichiarazione, quali centrali termoelettriche, laboratori nucleari. aziende estrattive che operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e minizioni senza distinzione di dipendenti Gruppo B comprende aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A Gruppo C comprende aziende o unita produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A; aziende o unità produttive con lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva (ivi compresi automezzi aziendali)
L’art. 2 del D.M 388 prevede che esista una dotazione di pronto soccorso minima garantita per le aziende riconducibili ai suddetti gruppo. Allegato 1 Gruppo A e B contenuto minimo per aziende con più di 2 dipendenti Allegato 2 Gruppo C contenuto minimo per aziende con massimo di 2 dipendenti
152