Judicium 1:2018

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Giurisprudenza

Eccepiva tra l’altro la connessione ovvero l’accessorietà del giudizio rispetto al giudizio introdotto con la citazione del 17.7.2014 e finalizzato allo scioglimento della comunione ereditaria materna. Nel giudizio innanzi al tribunale di Locri introdotto il 17.7.2014 si costituivano G.M. e F.P. Eccepivano l’incompetenza per territorio del tribunale di Locri, in subordine la litispendenza ed in ulteriore subordine l’improcedibilità della domanda di divisione limitatamente all’immobile di via (Omissis) ed all’immobile di via (Omissis); nel merito chiedevano che l’immobile di (Omissis) e l’immobile di (Omissis) fossero ad essi attribuiti. Con ordinanza dei 3/4.5.2016 il tribunale di Bologna sospendeva il giudizio innanzi a sé pendente fino alla definizione del giudizio pendente innanzi al tribunale di Locri, iscritto al n. 1124/2014 r.g. e finalizzato alla divisione dell’eredità di C.E. Premetteva il tribunale che la divisione ereditaria “ha natura dichiarativa e non traslativa ed effetto retroattivo con riguardo alla titolarità dei beni e ai rapporti giuridici relativi” (così ordinanza tribunale di Bologna); che “l’effetto retroattivo della divisione comporta che l’alienazione di un determinato bene fatta da un comunista sia condizionata all’assegnazione del bene stesso in sede di divisione” (così ordinanza tribunale di Bologna). Indi evidenziava che il giudizio di divisione ereditaria, pendente dinanzi al tribunale di Locri e nel cui ambito era già stata fissata l’udienza di ammissione dei mezzi istruttori, aveva valenza pregiudiziale rispetto al giudizio innanzi a sé pendente, in cui si dibatteva in ordine “alla divisione ordinaria di un bene, su cui gli eredi hanno già compiuto atti di disposizione prima della formale assegnazione ad essi (...) del-

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le quote permutate” (così ordinanza tribunale di Bologna). Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza F.G.M.; ha chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata e disporsi la prosecuzione del giudizio pendente dinanzi al tribunale di Bologna. F.C. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso per regolamento di competenza con il favore delle spese. F.P., estranea al giudizio pendente innanzi al tribunale di Bologna nel cui ambito è stata pronunciata l’ordinanza impugnata, analogamente ha chiesto, in accoglimento del regolamento esperito da F.G.M., cassarsi l’ordinanza impugnata e disporsi la prosecuzione del giudizio pendente dinanzi al tribunale di Bologna. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte. F.C. ha depositato memoria. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo. Deduce che nell’ambito del giudizio pendente innanzi al tribunale di Locri ed iscritto al n. 1124/2014 r.g. non è stato assunto alcun provvedimento ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 7, né è stata adottata alcuna statuizione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1; che quindi l’ordinanza impugnata è stata pronunciata sulla scorta del presupposto inesistente che il giudizio di divisione ereditaria “avesse già superato lo scoglio delle eccezioni preliminari di rito” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 11). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 295 c.p.c.. Deduce che i coeredi F. avevano già provveduto alla divisione del denaro e dei titoli relitti dalla comune genitrice; che


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