Introduzione al pensiero normativo

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Ricostruire una dottrina del pensiero normativo consente di prendere posizione nell’orizzonte teorico e istituzionale, riconoscendo la possibilità del pluralismo etico e, in definitiva, che la più antica (e venerabile) tradizione è la tradizione della critica.

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GIANFRANCESCO ZANETTI

Gianfrancesco Zanetti è docente di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Political Theory all’Hunter College, CUNY, di New York. Tra le sue pubblicazioni: La nozione di giustizia in Aristotele (Il Mulino, 1993); Amicizia, felicità, diritto. Due argomenti sul perfezionismo giuridico (Carocci, 1998); Ragion pratica e diritto. Un percorso aristotelico (Giuffrè, 2001); Political Friendship and the Good Life (Kluwer, 2002). Ha curato Filosofi del diritto contemporanei (Cortina, 1999); Elementi di etica pratica (Carocci, 2003); con M. La Torre: Seminari di Filosofia del diritto. Categorie dal dibattito contemporaneo (Rubbettino, 2000). Associate Editor della rivista giusfilosofica «Ratio Juris», collabora con riviste italiane e internazionali. È direttore della sezione “Etica Giuridica Politica. Percorsi di filosofia pratica” della Biblioteca di cultura civile di Diabasis.

Gianfrancesco Zanetti

INTRODUZIONE AL PENSIERO NORMATIVO

Percorsi di filosofia pratica

INTRODUZIONE AL PENSIERO NORMATIVO

DIABASIS

BIBLIOTECA DI CULTURA CIVILE Etica Giuridica Politica

DIABASIS

La realtà storica contemporanea non può fare a meno della riflessione normativa: comitati di bioetica sorgono all’interno delle strutture ospedaliere; normative regionali e legislazione ordinaria sono chiamate a dirimere casi di pluralismo normativo con riferimento a quella popolazione immigrata che sta modificando l’aspetto demografico, ma anche antropologico, delle nostre città; nuove tecnologie pongono nuove sfide al tradizionale set di valori condivisi; nuove rivendicazioni di diritti soggettivi si appoggiano a differenti tradizioni filosofiche per legittimarsi e imporsi istituzionalmente. La discussione razionale di questi temi non può essere lasciata agli spazi dell’industria dell’intrattenimento ma deve essere riportata alla comunità accademica e scientifica come già avviene in altri paesi. Oggetto di questo volume è proprio un’illustrazione delle forme e dei contenuti del pensiero normativo in forma di elaborazione organica. Comprendere la logica del pensiero normativo significa, da un lato, comprendere le ragioni della sua recente fioritura (soprattutto nell’area anglosassone); dall’altro, avere la possibilità di acquisire strumenti che consentano di fare i conti – sia come cittadini sia come soggetti istituzionali – con i dilemmi, teorici e pratici, delle odierne società pluraliste.


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B I B L I O T E C A D I C U LT U R A C I V I L E Etica Giuridica Politica Percorsi di filosofia pratica 路3路

Sezione diretta da Gianfrancesco Zanetti Comitato di direzione Luca Baccelli, Francesco Belvisi, Thomas Casadei Alessandra Facchi, Marina Lalatta Costerbosa, Massimo La Torre


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Progetto grafico e copertina Studio Bosio, Savigliano (CN)

ISBN

88 8103 273 2

Š 2004 Edizioni Diabasis via Emilia S. Stefano 54 I-42100 Reggio Emilia Italia telefono 0039.0522.432727 fax 0039.0522.434047 info@diabasis.it


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Premessa

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1. Il pensiero normativo

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2. Il principio di rilevanza

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3. Pluralismo e istituzioni

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4. La struttura degli argomenti normativi

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5. Il rapporto tra diritto e morale

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Indice dei nomi


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Premessa

Questo testo articola in cinque “lezioni” relativamente indipendenti la riflessione che ha preceduto l’elaborazione degli argomenti normativi che sono stati prodotti in Elementi di Etica Pratica 1; essa si è svolta per poco più di tre anni, nella forma pubblica dei Seminari di teoria del diritto e filosofia pratica che si tengono regolarmente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e di Reggio Emilia, e si è giovata dei contributi degli studiosi che in quella sede si sono confrontati con questo progetto (ricordo che alcuni, come Gianluca Buonaiuti e Massimo Rosati, hanno contribuito con papers critici di notevole elaborazione formale). Essa si è anche svolta in forma non ufficiale, come sempre avviene, nella quotidiana conversazione civile che impegna chi conserva il gusto, non esente da frustrazioni e ripiegamenti, della ricerca teorica. Le nozioni e le idee qui presentate si sono formate, prevalentemente, in un confronto con alcuni filoni della riflessione filosofico-pratica anglosassone: una sezione del quarto capitolo è stata discussa presso l’Università di California, Berkeley (CA); il quinto capitolo, originariamente apparso nei Seminari di Filosofia del diritto (elaborati insieme a Massimo La Torre) 2, è l’esito di un programma didattico che si è sviluppato seguendo le sollecitazioni dei miei studenti di Hunter College (CUNY, New York); diverse idee guida del primo e del terzo capitolo sono state esposte, e discusse, presso la School of Law della Columbia University. Vorrei ringraziare tutti gli amici e i colleghi che hanno contribuito e sostenuto questa riflessione, ma l’elenco sarebbe troppo lungo. Non posso esimermi però dal ringraziare il concreto aiuto e gli stimoli intellettuali di Albert Ascoli, 9


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Martha Nussbaum, Kenneth S. Sherrill, Kendall Thomas, Joan Tronto, Gianni Vattimo; un ringraziamento particolare rivolgo infine all’amico e collega Francesco Belvisi e a Thomas Casadei, che con valore e spirito di sacrificio ha offerto supporto e intelligenza alle iniziative della Cattedra di Filosofia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Modena, 27 novembre 2003 Note 1. Gf. Zanetti (a cura di), Elementi di filosofia pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto, Carocci, Roma 2003. 2. M. La Torre, Gf. Zanetti, Seminari di filosofia del diritto, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2000.

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4. La struttura degli argomenti normativi

1. Robert Paul Wolff, nella Prefazione alla seconda edizione del suo “scandaloso” libretto , ricorda un’idea di Bertrand Russell: la forma ideale di un’opera filosofica «dovrebbe cominciare con proposizioni che nessuno metterebbe in dubbio e concludersi con posizioni che nessuno accetterebbe» 1. È una situazione, per l’appunto, ideale: si parte da postulati accettati, autoevidenti, non controversi, poi si procede per via deduttiva, rigorosa, controllabile, fino a produrre nuove proposizioni, proposizioni informative e interessanti – il contenuto delle quali (se siamo fortunati) può essere talmente nuovo, originale, da risultare sorprendente. Può andare contro il nostro comune sentire, può infrangere la nostra sfera cristallina di pregiudizi e risultare quindi inaccettabile. Le posizioni che nessuno accetterebbe sono il portato di un processo che si conclude in un dato modo: il punto di partenza adeguato (perché postulato o autoevidente) e il metodo rigoroso sono garanzie sufficienti. La struttura degli argomenti basati sul principio di conclusività ci è ben nota. Qualcosa del genere avviene nella Repubblica di Platone, quando si va a caccia della Giustizia: ci si mette d’accordo su certi principi e poi si procede, adeguandosi a un modello e a dei principi che si sono accettati. Se le conclusioni risultano sorprendenti e bizzarre, tali da offendere il senso comune, e se le posizioni, alle quali si approda, sono tali che nessuno accetterebbe (se ai guardiani verrà prescritta la comunanza dei beni e dei figli, se le donne avranno un trattamento eguale a quello degli uomini, se i filosofi – definitiva aberrazione – dovranno governare), ebbene tanto peggio per il senso comune. Il fine non riorienta la direzione dell’argomento conclusivo, che procede da un punto di parten75


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za, accettato perché autoevidente, o ex ipothesi, o perché precedentemente oggetto di argomento conclusivo, in una direzione (la conclusione che interessa). Al livello del pensiero normativo, il modello costituisce un goal da perseguire, e il fine non riorienta la conclusione normativa che interessa: se, come ritiene Socrate-Platone nella Repubblica, per ottenere la giustizia si deve censurare l’Iliade, tanto peggio per i rapsodi ed Omero. Questa non è, come si è visto, una descrizione fedele della struttura di un argomento normativo. Il pensiero normativo, per via della presenza, nel suo realizzarsi, del principio di rilevanza, si struttura in modo diverso. La complessa (plurale e non necessariamente pacificata) realtà istituzionale che rappresenta il suo luogo di esistenza, in bilico fra rischi costitutivi della reificazione della tecnica da una parte e di una (potenzialmente distruttiva) critica principled dall’altra, comporta che il pensiero normativo funzioni in un modo diverso. Poiché il potenziale di situazione gioca un ruolo nell’azione del principio di rilevanza, la situazione mantiene un’esile presa sull’argomento normativo; l’argomento può riorientarsi, mutando direzione, riflessivamente. Ciò significa che in certi casi, quando le conclusioni di un ragionamento normativo danno luogo a soluzioni estreme, a posizioni che nessuno accetterebbe, la diffidenza verso queste soluzioni è del tutto ragionevole finché si rimane dentro i parametri di razionalità propri del pensiero normativo. La tecnica argomentativa del contro-esempio normativo si basa, in parte, su questo. Se ragioni in questo modo, seguendo lo stesso criterio dovresti argomentare anche in quest’altro caso, con conseguenze normative che non accetteresti volentieri. Per questo motivo, devi riaggiustare il tuo argomento, avendo cura che non siano possibili conseguenze argomentative inaccettabili. Sono in gioco principi alternativi ai tuoi e sia tali principi sia i tuoi possono essere rivisti. Ronald Dworkin ha fornito in certi casi esempi magistrali di argomenti normativi. Sul tema della pena di morte la popolazione americana è divisa, e il principio maggioritario non è conclusivo: anche se suona come un ragionevole risultato, una checkboard strategy risulta inaccettabile. La strategia a scac76


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chiera sarebbe quella di comminare e di dare esecuzione alla pena solo nella metà dei casi, random. Dworkin mette in evidenza che gli accesi sostenitori dell’una e dell’altra parte non considererebbero una simile conclusione un second best. Il più ispirato nemico della pena di morte preferirà, se non è possibile l’abolizione totale, che le esecuzioni avvengano e basta, piuttosto che una simile soluzione. Il più acceso fautore del taglione, se non può ottenere che le esecuzioni avvengano e basta, preferirà l’abolizione totale a una simile soluzione. Ci sono conclusioni che sono così poco attraenti (appealing), che – in casi estremi – possono riorientare la direzione del pensiero normativo. C’è un argomento apagogico non solo per i giuristi, ma anche per i filosofi morali. Per questo motivo l’argomento normativo può avere una struttura riflessiva, onde procede in una direzione verso il fine e da esso poi “rimbalza” cautamente indietro, attuando una revisione dell’argomento stesso a mano a mano che si sviluppa, per riavanzare verso il suo esito normativo. Questa riflessività è un primo aspetto della struttura del pensiero normativo. Essa assume una coloritura caratteristica, perché agisce sullo sfondo del costitutivo pluralismo sancito dal secondo principio dei fatti istituzionali. Si tenga presente che le istituzioni plurali hanno dietro credenze specifiche (beliefs). Si possono immaginare credenze che risalgono a tradizioni culturali diverse o credenze che risalgono a tradizioni filosofiche diverse. Nel primo caso la riflessività del pensiero normativo si eserciterà in un’opera di traduzione 2. Nel secondo caso, la riflessività del pensiero normativo si eserciterà nella ricerca di un equilibrio riflessivo 3. Il controesempio della riflessività è sempre un controesempio principled, cioè latore di un potenziale set di principi differenti, o differentemente sistemati e/o gerarchizzati. In questo senso, l’incontro fra tradizioni normative diverse è uno scontro fra culture, o fra dottrine comprensive, che non solo e non tanto irrobustisce, quanto rende possibile l’elaborazione stessa del pensiero normativo in quanto tale (che emerge costitutivamente plurale) 4. La riflessione, dunque, conserva un “potenziale di riorientamento” della direzione dell’argomento normativo, proprio 77


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per via del “potenziale di situazione” connesso al principio di rilevanza. Questa situazione è infatti caratterizzata in primo luogo dalla sua pluralità: se essa non fosse plurale, non sussisterebbe come tale, perché verrebbe investita di valore normativo diretto (l’errore del giudice White, che affermò il diritto della popolazione di trasformare in diritto le proprie convinzioni morali) e non consentirebbe più l’emersione del pensiero normativo nella sua fase argomentata e critica. La situazione dalla quale si sviluppa il pensiero normativo compiuto, cioè aperto alla critica e legittimato da un’argomentazione basata su principi, è una situazione che va presupposta plurale e non necessariamente armonica, affinché l’argomento normativo possa svilupparsi in quel modo suo caratteristico e riflessivamente riorientarsi. La forma ideale del pensiero normativo avrebbe così caratteristiche interessanti: dovrebbe cominciare con proposizioni che necessariamente qualcuno potrebbe mettere in dubbio e concludersi con posizioni che qualcuno senz’altro potrebbe accettare, e rivendicando tuttavia che ognuno – in certe condizioni, ad esempio quelle habermasiane di comunicazione ideale – dovrebbe farlo. Laddove Russell aveva in mente, come ideale, posizioni che nessuno accetterebbe, qui l’orizzonte ideale è costituito da posizioni che ognuno dovrebbe accettare, ma tali che necessariamente qualcuno potrebbe, argomentando, rifiutarsi di farlo. 2. Un argomento normativo standard, per via della sua stessa struttura, implica necessariamente un paradosso pragmatico. Se esso viene usato per forzare una persuasione, per costringere a credere, per compellere intrare, esso svolge una funzione tecnica: impugnato come un’arma, genera credenze (beliefs), come risultato strategico voluto. Un argomento normativo cessa di essere un argomento normativo se diventa mero strumento dialettico, magari eristico, se persuade come una volpe o minaccia come un leone. Se un argomento viene generato al solo scopo di ottenere determinati risultati (e per il primo principio dei fatti istituzionali non c’è realtà istituzionale e regola costitutiva che non si presti ad un uso tecnico da parte dell’individuo in tal senso orientato), esso asso78


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Organica introduzione al pensiero normativo nell’età del mondo plurale e mutante questo libro è stampato nel carattere Simoncini Garamond su carta Arcoprint delle cartiere Fedrigoni dalla tipografia Sograte di Città di Castello per conto di Diabasis nel febbraio dell’anno duemilaquattro


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BIBLIOTECA DI CULTURA CIVILE

Etica Giuridica Politica. Percorsi di filosofia pratica Sezione diretta da Gianfrancesco Zanetti J. Raz, I valori fra attaccamento e rispetto, a cura di F. Belvisi trad. di M. Goldoni M. C. Nussbaum, Capacità personale e democrazia sociale, a cura di Gf. Zanetti, intr. e trad. di S. Bertea Gf. Zanetti, Introduzione al pensiero normativo DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

K. Thomas (a cura di), Legge, razza e diritti P.W. Kahn, Lo studio culturale del diritto, a cura di Th. Casadei trad. di Gm. Zamagni

Dei doveri e delle libertà Sezione diretta da Maurizio Viroli Lezioni per la repubblica, a cura di M. Viroli G. Calogero, Le regole della democrazia e le ragioni del socialismo con testimonianza di N. Bobbio, a cura di Th. Casadei M. Walzer, Il filo della politica. Democrazia, critica sociale, governo del mondo, a cura di Th. Casadei P. Bagnoli, Il metodo della libertà. Piero Gobetti tra eresia e rivoluzione G. Calogero, La scuola dell’uomo, con testimonianza di A. Visalberghi a cura di P. Bagnoli DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

A. Levi, Riflessioni sul problema della giustizia, a cura di T. Greco J. Tronto, Confini morali. L’etica della cura, a cura di Gf. Zanetti ALTRI VOLUMI PUBBLICATI NELLA SEZIONE

I muri bianchi

La saggezza del vivere, a cura di A. Sinigaglia E. Berti, Soggetti di responsabilità. Questioni di filosofia pratica A. Schlesinger jr., La disunione dell’America, con introduzione di S. Veca F. Mioni, Thomas Jefferson e la scommessa dell’autogoverno. A. Galante Garrone, Piccoli discorsi sulla libertà R. Petrella, Il bene comune. Elogio della solidarietà Emmanuel Mounier. Attualità del personalismo comunitario, a cura di S. Vento


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