Italicum for dummies

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! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIALE PER ESAME IN AULA ! A.C. 3 e abb.-A ! Riforma della legge elettorale: l’Italicum ! ! ! !1


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L’Italicum (in estrema sintesi)…………………………………………………..pag. 3

! L’Italicum (commento e conseguenze pratiche)………………………………... pag. 4 ! Valutazioni sulla sentenza della Corte costituzionale vs. “porcellum”..……………pag. 7 ! Le Questioni pregiudiziali presentate in Aula (di legittimità e di merito)…………………………………………………….pag. 10

! I nostri emendamenti………………………………………………………....pag. 14 ! Lettera alla Presidente della Camera su irregolarità procedurali……………..pag. 15 ! ! ! ! ! ! !

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L’ITALICUM

! ! per i profili critici di legittimità e procedurali si rinvia alle questioni pregiudiziali presentate In estrema sintesi

(pag. 10 e seguenti)

Per la Camera dei Deputati:

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Il modello prevede una distribuzione dei seggi con metodo proporzionale, con l'assegnazione di un premio di maggioranza eventuale e limitato e l'attribuzione dei seggi su base nazionale.

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In particolare, alla lista o alla coalizione di liste che abbiano conseguito il maggior numero di voti viene attribuito un premio di maggioranza pari al 18% del totale dei seggi in palio.

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Tale premio tuttavia viene assegnato esclusivamente se la lista o la coalizione di liste maggiore ha conseguito almeno il 35% dei consensi. (ora, dopo la modifica, il 37%)

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In seguito all'attribuzione del premio di maggioranza una lista o una coalizione di liste non può in ogni modo ottenere un numero di seggi superiore al 55%. L'eventuale parte del premio eccedente viene redistribuita fra le altre liste o coalizioni.

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Qualora nessuna lista o coalizione di liste raggiunga la soglia, si svolge un secondo turno di ballottaggio fra le prime due liste o coalizioni di liste. Fra il primo e il secondo turno non sono possibili apparentamenti.

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Alla lista o coalizione di liste che risulta vincitrice viene attribuito un premio di maggioranza pari al 53% del totale dei seggi in palio. I restanti seggi vengono distribuiti proporzionalmente a tutte le altre liste e coalizioni di liste.

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Le soglie di sbarramento sono pari al 12% per le coalizioni, al 5% per le liste coalizzate e all'8% per le liste non coalizzate.

! Sono introdotti criteri per evitare il fenomeno delle c.d. “liste civetta”. !

I seggi vengono distribuiti su circoscrizioni molto piccole (da 4 a 5 seggi in palio al massimo), in modo che i nominativi dei candidati possano essere stampati direttamente sulla scheda.

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Le liste sono bloccate e corte, per cui vale l'ordine di presentazione in lista ai fini dell'attribuzione dei seggi utilizzando criteri che garantiscano il riequilibrio di genere.

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Per il Senato della Repubblica: Fermo restando l’impegno ad eliminare l’elezione diretta dei membri del Senato, tuttavia, quale “clausola di salvaguardia”, occorre inserire delle disposizioni medio tempore applicabili anche per il Senato.

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Per il Senato sono quindi stabilite le medesime modalità di assegnazione dei seggi, con le stesse percentuali e soglie di sbarramento della Camera.

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Per garantire l'elezione a base regionale prevista dall'articolo 57 della Costituzione è stabilito un !3


metodo che assicuri l'attribuzione dei seggi anche del premio su base interamente regionale.

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PiĂš in generale, l’impianto delle norme per il Senato è analogo a quello per la Camera.

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L’ITALICUM

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Commento e conseguenze pratiche

Tutto come annunciato da Renzi. Risultato: un “Porcellum” con premio abnorme cui sono apportate modifiche peggiorative.

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Le soglie di sbarramento sono innalzate, ma restano diverse per le liste dentro e fuori dalle coalizioni: rispettivamente, 4,5 e 8%.

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Questo induce a coalizioni fittizie: tutti i partiti del centrodestra sono obbligati a coalizzarsi con Berlusconi, perché non possono superare la soglia dell’8%. Questa soglia, peraltro, è del tutto irragionevole. Non ne esiste una simile in Europa (solo in Turchia c’è una soglia del 10% imposta durante un regime militare).

! Il premio per la coalizione più votata è abnorme e incostituzionale: 18% dei seggi. !

Restano tutte le critiche ai sistemi fatti da proporzionale più premio: concentrano l’elezione nazionale, ne concentrano il significato politico sui leader, delegittimano la capacità rappresentativa dei parlamentari, svuotano il Parlamento, favoriscono coalizioni opportunistiche e fenomeni trasformistici appena il sistema si inceppa. Portano non alla democrazia diretta, né a quella partecipativa, ma a quella plebiscitaria (veramente è un processo in corso da tempo, quindi, rectius: la rafforzano).

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Nell’Italicum, in particolare, scatta al primo turno solo se la coalizione più votata supera il 35%, questa è una soglia ridicolmente troppo bassa: incostituzionale.

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Non è vero che la distorsione è però solo del 18%. Un esempio mostra come funziona il sistema: Fi 21%, Ncd 4%, Lega 4%, Fdi 3%, Altri Cdx 3%, Totale Cdx 35%; Pd 30%, Sel 3%, Altri Csx 1, Totale Csx 34%; M5s 31%

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Il premio è vinto al primo turno dal Cdx al quale vanno 326 seggi. Quando si tratta di ripartirli all’interno della coalizione, solo Fi è ammessa. A Fi con il 21% dei voti va il 53% dei seggi al primo turno.

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La distorsione è evidentemente stratosferica, peraltro determina la maggioranza assoluta dei seggi a favore del partito che, nell’esempio di pura fantasia(!), è arrivato terzo. In teoria questo fenomeno consente di attribuire il 53% dei seggi ad un partito che abbia preso anche solo un voto in più del 5%!

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Il sistema è pessimo anche perché continua a indure una moltiplicazione delle liste per prendere il premio ingannando gli elettori. Il sistema può essere ingovernabile oppure può consegnare il Paese ad un solo partito senza voti: tutto dipende da strategie, calcoli ed opportunismi dei partiti.

! Le liste non sono veramente conoscibili agli elettori: !

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1. Nel sistema spagnolo di liste bloccate (lo spagnolo era nella nostra proposta solo per il meccanismo di distribuzione dei seggi, giacché sul punto noi prevedevamo l’ottimo sistema svizzero delle preferenze), che la Corte accetterebbe, i candidati sono conoscibili all’elettore perché la distribuzione dei seggi si conclude in circoscrizione. In questo modo l’elettore spagnolo sa che se la lista che vota prenderà voti sufficienti nella sua circoscrizione per prendere un seggio sarà eletto il primo della lista. Se i voti saranno sufficienti per due seggi, saranno eletti i primi due. E così via… Dunque sa chi sta votando e può decidere di votare o di non votare una lista proprio in virtù delle candidature.

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2. Nell’Italicum, la ripartizione è totalmente nazionale, poi è trasfusa nelle circoscrizioni ed infine nei collegi plurinominali in cui ogni circoscrizione è ulteriormente suddivisa. In questo modo, i voti che l’elettore dà in un collegio, in cui sono presentate le famose liste corte e perciò conoscibili (per tirarci per i fondelli sono anche scritti sulla scheda, sprecando solo carta), in realtà può produrre l’attribuzione del seggio in tutt’altro collegio ed anche in tutt’altra circoscrizione. Sicché l’elettore italiano sa, di nuovo, solamente che sta votando una lista e non può sapere chi siano le persone che vota. Io posso votare nel mio collegio il M5s perché è candidata la Dadone ma poi il mio voto può essere determinante non per eleggere lei ma Toninelli in tutt’altro collegio (orrore!). Quindi non mi si può dire che so chi sto votando. Il sistema, quanto alla distribuzione dei seggi nei collegi è una vera e propria lotteria: può facilmente capitare che un partito grosso non prenda nemmeno un seggio e lo prenda un partito piccolissimo e tutte le bizzarrie sono non solo possibili ma anche frequenti. L’esperienza greca insegna, ma l’Italicum produce alterazioni anche peggiori.

Pertanto il sistema delle liste bloccate così come recepito nell’Italicum viola la sentenza della Corte costituzionale.

! Costruiranno tutta una prosopopea sul fatto che in effetti, questo è vero, questo sistema aumenterà il ! numero delle donne, perché è prevista l’alternanza obbligatoria. Preparate una risposte sul punto. Al Senato il sistema funziona nello stesso modo. ! Qui in più c’è la violazione dell’art 57 che prevede che il Senato sia eletto a base regionale. ! Un esempio basterà a far capire come il principio della regionalità del Senato è completamente calpestato: se il 99% dei sardi votassero tutti il Partito sardo d’Azione, chi dovrebbe rappresentare la comunità sarda a Roma? Tutti i senatori della Sardegna sarebbero assegnati ai partiti che si sono divisi l’1% residuo….

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Quando però in una delle due Camere nessuna coalizione abbia raggiunto il 35%, allora in quella Camera si procede al ballottaggio tra le prime due coalizioni.

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Per conseguenza, il ballottaggio potrebbe esserci anche in una sola, quando nell’altra qualcuno abbia già raggiunto il 35% dei voti e dunque si è già accaparrato la maggioranza dei seggi.

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Potrebbe anche darsi che i due ballottaggi siano tra competitori diversi (potenzialmente – finché c’è libertà gli italiani potranno suddividersi persino in quattro poli! – anche quattro diversi: due alla camera e due al senato).

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Alla faccia del principio (sancito dalla Corte costituzionale) che sono ammissibili alterazioni della rappresentanza solo se esse sono volte ad agevolare (dice proprio così, non assicurare!) la formazione delle maggioranze!

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Infine, il ballottaggio di coalizione – che non esiste in alcuna nazione di democrazia consolidata – è una pura finzione: trasforma la minoranza in maggioranza, ma quella sempre minoranza è. È un sistema assolutamente pericoloso per la democrazia, come può risultare chiaro dall’ipotesi seguente.

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Poniamo che un caudillo abbia la simpatia del Paese; nei sistemi presidenziali si rischia che divenga presidente. Difficilmente però gli elettori, che magari hanno simpatia in lui, daranno al suo partito la maggioranza anche in Parlamento: le elezioni dei due organi sono separate nei sistemi presidenziali. Da noi, per far eleggere quel caudillo, invece, il sistema fa sì che gli si assegni anche la maggioranza in blocco dei parlamentari. Questi, peraltro, eletti grazie alla forza politica del caudillo non sapranno svolgere alcuna forma di controllo…

A questa degenerazione della democrazia ci porta la sfrenata ambizione del nuovo capo del Pd, unto dalle primarie del suo partito, che per vincere le prossime elezioni, in profonda sintonia col suo “rivale”, è disposto a consegnarci un sistema politico-istituzionale da Repubblica delle Banane.

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A questa degenerazione della democrazia ci porta soprattutto, però, una retorica martellante che da anni, ignara di ogni principio sulle forme di governo, sul costituzionalismo e la liberaldemocrazia (che mirano alla limitazione del potere, non alla sua concentrazione), predica di dare il potere a qualcuno per cinque anni e poi giudicare. Si tratta di una parodia della democrazia, quella nella quale, per dirla con Rousseau, i cittadini sarebbero liberi un giorno solo, quello delle elezioni. Ma – aggiungo io modestamente– forse neanche quello…

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Valutazioni sulla sentenza della Corte costituzionale

! Premio di maggioranza e distorsione della rappresentanza !

Alla Corte costituzionale la Corte di Cassazione chiedeva se è ragionevole prevedere un premio senza soglia.

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Chiara la risposta sul punto: no, non è ragionevole un premio senza soglia e dunque il procellum è incostituzionale. Infatti, “una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali”.

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Da ciò discende l’illegittimità di ogni premio che non scatti sulla base di una soglia “ragionevole”. Quale sia una soglia ragionevole non è indicato. Tuttavia, direi che non appare ragionevole cumulare meccanismi distorsivi (collegi uninominali, soglie di sbarramento, premi, ridotta ampiezza delle circoscrizioni). In particolare, mi piano non superare il test di ragionevolezza le proposte di Renzi:

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a) Matterellum corretto con premio: a. Il premio sarebbe di 94 seggi; b. Per ottenere la maggioranza alla Camera servirebbero, dunque, solamente altri 222 seggi nella quota uninominale (su circa 480 collegi); c. Per ottenere tale numero di collegi, in un sistema tripolare come il nostro attualmente basterebbe una soglia di voti assai bassa. Il 30% dovrebbe essere sufficiente (nel 1994 il Polo della libertà al nord ed il Polo del buon governo al sud ottennero ben 301 seggi su 475 con solo 36% dei voti) ma, in caso di più elevata frammentazione anche il 25-20% dei voti potrebbe risultare sufficiente. d. Una distorsione che produce la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera per una forza politica con il 30% dei seggi o anche meno è irragionevole.

! b) Spagnolo corretto con premio: a. Il sistema spagnolo produce un’espansione dei seggi rispetto ai voti che per la forza maggioritaria può raggiungere l’8-10% in più (ma può essere anche superiore in caso di maggior frammentazione); b. Il premio ulteriore previsto dalla proposta Renzi è del 15%; c. Totalmente, la distorsione può diventare del 25% di seggi o ancor più ampia; !8


d. Di nuovo basterebbe il 25% dei voti per ottenere la maggioranza assoluta dei seggi. Ciò non costituisce premio ragionevole.

! c) Sistema dei sindaci: a. Qui il premio è del 60% per chi supera una soglia al primo turno (40%?) o per chi arriva al secondo turno. b. La distorsione è potenzialmente gigantesca: chi magari è arrivato secondo con il 20% dei voti e vince il secondo turno porta a casa il 60% dei seggi: irragionevole. La Corte però aggiunge altro: le disposizioni che introducono il premio “rovesciano la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare. In tal modo, dette norme producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare”. Inoltre, “qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare”.

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Sulla base di tali ulteriori argomentazioni potrebbe sostenersi che oltre ad essere vietato un premio senza soglia, esso è anche del tutto incompatibile con un sistema proporzionale.

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Complessivamente, sarebbero sicuramente accettabili soltanto: a) tutti i sistemi proporzionali anche corretti con soglie di sbarramento (ragionevoli) o anche molto selettivi a causa della dimensione piccola delle circoscrizioni (spagnolo); b) i sistemi maggioritari per collegi uninominali, purché corretti come il mattarellum (non ulteriormente corretto renzianamente); c) il sistema tedesco (sostanzialmente proporzionale) Qualche dubbio potrebbe sorgere per i sistemi maggioritari puri in collegi uninominali in quanto molto distorsivi ma non oggetto della sentenza della Corte costituzionale.

! Preferenze !

La Corte ha poi deciso sulle liste bloccate: incostituzionali se, riguardando tutti i seggi, le circoscrizioni sono grandi. Le liste bloccate, dunque, non sono totalmente escluse: sono ammissibili se riguardano solo una frazione dei seggi o se le circoscrizioni sono piccole.

! Autoapplicatività !

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La Corte ha assicurato che la legge elettorale che resta vigente dopo la sentenza sia operativa: venissero sciolte le Camere domani, esiste una legge elettorale perfettamente operante, con le seguenti caratteristiche: 1. formula elettorale proporzionale Hare su base nazionale; 2. le circoscrizioni restano quelle attuali; 3. gli sbarramenti restano quelli attuali: a. 10% per le coalizioni; b. 4% per le liste singole c. 2% per le liste in coalizione (oltre la migliore sotto il 2% per ciascuna coalizione) 4. Le coalizioni restano al solo scopo di modificare le soglie di sbarramento per le liste che si coalizzano; 5. Gli elettori esprimono una preferenza.

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Irretroattività

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La Corte ha stabilito che la sentenza non ha effetto sull’attuale Parlamento ma solo a partire dalle prossime elezioni. Si tratta del punto più discutibile. Per me è tecnicamente sbagliato: non siamo nel campo dell’opinabile, ma dell’errore.

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La Corte ha infatti ricordato – esattamente – che “il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984)”. Tuttavia – sorprendentemente – ha aggiunto: “Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti”.

! Di conseguenza la sentenza non ha effetto sulla composizione dell’attuale Parlamento. !

Tuttavia è sbagliato ritenere esauriti i rapporti elettorali con la proclamazione degli eletti, operazione effettuata dagli uffici elettorali nell’esercizio di una funzione amministrativa appena terminati gli scrutini. A che serve allora la convalida? Non è più possibile effettuare contestazioni?

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Non si possono più far valere le cause di ineleggibilità e incompatibilità? Gli analoghi rapporti elettorali per le elezioni regionali e locali non sono forse impugnabili di fronte ad un giudice ben dopo la proclamazione (secondo la Corte con la proclamazione degli eletti nella regione Piemonte il rapporto era esaurito e dunque non più pendente con impossibilità di ricorso da parte dei perdenti?)?

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! ! La Camera, premesso che: !

QUESTIONE PREGIUDIZIALE Testo unificato n. 3 e abb.

con la sentenza n. 1 del 13 gennaio u.s. la Corte costituzionale ha operato rimuovendo i due principali vizi della legge elettorale battezzata fin dal suo esordio “porcata” e conosciuta con il nome di “Porcellum”: il premio di maggioranza abnorme, sproporzionato e irragionevole, distorsivo della volontà popolare, nonché le liste bloccate che, rimettendo la scelta esclusiva dei candidati ai partiti ha privato l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, ferendo la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione;

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nella sentenza la Corte costituzionale si è espressa con forza sulla necessità, per un sistema elettorale, di rispettare “la volontà dei cittadini espressa con il voto” che, hanno ricordato i giudici, “costituisce il principale strumento della manifestazione della sovranità popolare secondo l’articolo 1 della Costituzione”; essa ha inteso riferirsi, dunque, ai principi fondamentali, in nome e in applicazione dei quali è stabilita la composizione dell’organo di rappresentanza politica, il Parlamento, “che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione”; tale assunto ha determinato lo sgretolamento della legge cosiddetta “Porcellum” – censurata (non solo) per il premio di maggioranza senza limiti, giudicato irragionevolmente distorsivo della volontà popolare - ma è altresì principio cardine ineludibile, che annulla ogni ipotesi di riforma elettorale di una Camera la cui composizione non si fondi sul mandato popolare;

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nella sentenza è rilevato che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e che sono gli elettori, non i partiti, a rivestire “attribuzioni costituzionali”, che le esigenze della governabilità non possono andare a scapito della rappresentatività del Parlamento; ne discende che occorre trovare un meccanismo che trovi il punto di equilibrio fra due principi: la rappresentanza politica e la governabilità. Il testo unificato in titolo non lo coglie, probabilmente non lo ha mai cercato;

! il sistema elettorale di cui al testo unificato in titolo riproduce i profili critici della legge precedente: !

dalla sentenza della Corte si rileva che non può determinarsi uno squilibrio sugli effetti del voto eccessivo e non necessario alla funzionalità dell’organo parlamentare – si rileva che un partito o una coalizione che raggiunga il 35% dei voti ottiene un premio di maggioranza del 18%, vale a dire che per ogni 10 deputati regolarmente eletti, ne prende oltre 5 di bonus: un premio simile è coerente con quanto prescritto dalla Corte costituzionale nel momento in cui ha dichiarato l’illegittimità della legge cosiddetta “porcellum” in ordine al rapporto tra voti espressi e seggi ottenuti? Nel caso di alta astensione il 35% utile a far scattare il premio corrisponde un quinto del corpo elettorale. E’ indubitabile che persista il problema di sovra-rappresentazione, di grave alterazione della rappresentanza democratica e di meccanismo premiale irragionevole che la Corte ha censurato;

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l’effetto distorsivo creato dal premio di maggioranza è acuito dalle soglie di sbarramento, che hanno l’effetto di agire quale moltiplicatore; da un lato, infatti, sussiste un premio di maggioranza del 18% che scatta al superamento della soglia del 35%, dall’altro una soglia di sbarramento al 5% per le forze politiche che gareggiano in coalizione: i partiti che arrivino anche al 4,9% saranno fuori dal !12


Parlamento, pur avendo fatto guadagnare con i loro voti il premio di maggioranza al partito più grande, con un’evidente esasperazione dell’effetto maggioritario.;

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il testo all’esame provoca ciò che la Consulta ha censurato, cioè la disproporzionalità tra rappresentanza parlamentare e rappresentanza reale: nel dispositivo della sentenza la Consulta censura espressamente “una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica e la volontà dei cittadini” che costituisce e produce nuovamente, un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica nonché del circuito democratico, basato sul principio fondamentale dell’uguaglianza del voto;

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le soglie di sbarramento stabilite appaiono irragionevoli, funzionali a fini esclusivamente politici e risultano esorbitanti rispetto alla soglia massima suggerita dai principi elettorali comuni per le leggi nazionali utili a scegliere i membri del parlamento europeo, fissata al 5%;

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la proposta di riforma non restituisce la scelta agli elettori e le liste bloccate, pur molto ristrette rispetto alle lenzuolate di candidati arruolati in forza della legge precedente, non appaiono soddisfare pienamente i rilievi della Corte che rivendica al cittadino il diritto di conoscere e la libertà di scegliere il candidato;

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un ulteriore elemento di criticità si profila in ordine al sistema delineato per il Senato, con la previsione di un premio al livello nazionale, in violazione dell'art. 57 della Costituzione che richiede che il Senato sia eletto a base regionale: tale interpretazione è stata autorevolmente fatta propria dal Presidente Ciampi che ha fatto sapere che avrebbe giudicato manifestamente incostituzionale la previsione di un premio nazionale al Senato, che viola la garanzia costituzionale di valorizzazione delle comunità regionali minori, nessuna legge elettorale ha mai previsto la dislocazione a livello di circoscrizione sovraregionale dei seggi senatoriali.

! considerato che: !

i rigorosi paletti posti alla discrezionalità del legislatore dalla sentenza della Corte costituzionale ineriscono agli articoli 1, 3 e 48 della nostra Costituzione a cui ci sentiamo di affiancare il principio di proporzionalità, il principio di ragionevolezza (in quanto occorre stabilire mezzi congruenti con i fini perseguiti), nonché la necessità di una coerenza, logicità ed armonia interne, questioni e principi che non appaiono soddisfatti dal testo unificato in titolo;

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la precedente legge elettorale, dalla quale il testo unificato in titolo si discosta poco, ha “intossicato il Parlamento, riempiendolo di nominati” e non di eletti, contribuendo largamente a determinare una crisi di rigetto nella società civile: non si può ignorare che a questo consesso è offerta, in questo momento, la possibilità di ricucire e ricostruire il legame nonché il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni rappresentative e che un segnale minimo è quello di non consegnare al Paese una riforma elettorale che, oltre a perpetuare vizi di legittimità, ignori nuovamente i diritti del suo popolo ed i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della rappresentanza politica nazionale, a sua volta fondata sull’espressione del voto e sulla sovranità popolare;

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il momento risulta delicatissimo, in quanto questo consesso è chiamato ad approvare un valido testo di riforma dei meccanismi elettorali che permetta finalmente ai cittadini italiani di veder sedere in Parlamento i propri rappresentanti scelti attraverso l’applicazione di un sistema di !13


attribuzione dei seggi e di selezione dei candidati che sia democratico e costituzionalmente legittimo,

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considerato che, alla luce del procedimento culminato nella sentenza costituzionale, sarebbe subito possibile porre innanzi alla Corte la questione di costituzionalitĂ , in quanto un nuovo ricorso sul testo unificato in titolo una volta divenuto legge della Repubblica, potrebbe esserle sottoposto direttamente;

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rilevata, una violazione esplicita ed implicita del dettato costituzionale, in riferimento agli articoli 1, 3, 48, 57 e 67 della Costituzione repubblicana, oltrechè del giudicato costituzionale;

! ! delibera ! di non procedere all’esame del testo unificato n. 3 e abb. ! ! !

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QUESTIONE PREGIUDIZIALE di merito (Regolamento Camera) Testo unificato n. 3 e abb.

! ! La Camera, premesso che: ! !

prima ancora del contenuto, i sottoscrittori del presente atto stigmatizzano l’origine e la provenienza del testo unificato sottoposto all’esame di questo consesso nonché le irregolari procedure che ne hanno consentito l’adozione nella sede referente ed il prosieguo del suo esame;

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nella richiamata sede non si è proceduto, a norma dell’articolo 77 comma 3 e nel rispetto della programmazione e della calendarizzazione dei lavori di Commissione stabilite secondo i criteri fissati dall’art. 25, comma 2, del Regolamento della Camera, all’esame preliminare dei numerosi progetti presentati in materia e abbinati fra loro, al fine di addivenire alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato;

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non si è proceduto, in violazione della prassi, alla discussione delle (sole) proposte formalmente depositate e assegnate alla Commissione;

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il pezzo di carta maneggiato in sede referente si è piano piano tramutato in un testo - che non risultava essere passato al vaglio del Servizio testi normativi né formalmente depositato e risultava altresì incompleto, in quanto sprovvisto, oltre che della relazione di accompagnamento, degli allegati citati dallo stesso testo, che avrebbero dovuto indicare dettagli tecnici imprescindibili al fine dell’analisi e della comprensione degli effetti concreti della proposta – che, con diversi passaggi successivi, è assurto man mano da “proposta di testo base” a “proposta di testo unificato”, illegittimamente titolato e con una procedura del tutto irregolare in entrambi i casi;

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il testo unificato in titolo è giunto in questo consesso in palese violazione del Regolamento e delle prassi che disciplinano e preservano le procedure di formazione degli atti e in ordine alle deliberazioni su di essi ed il loro contenuto,

! delibera ! di non procedere all’esame del testo unificato n. 3 e abb. ! ! !

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I NOSTRI EMENDAMENTI

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La gran parte degli emendamenti riproduce la proposta di legge in materia elettorale depositata dal M5S – gli aspetti principali della pdl sono indicati in questa scheda (cfr., in particolare, alle pagine da 19 a 23) -, al contempo provvedendo a sostituire o modificare le parti del testo unificato non condivisibili.

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Il nostro emendamento “numero 1” sopprime l’articolo 1 di questa riforma - ove approvato, ne risulterebbe non la reviviscenza del “mattarellum”, ma il sistema elettorale “uscito” ed approntato dalla sentenza costituzionale (il “porcellum” depurato dalle illegittimità costituzionali, senza le liste bloccate e senza il premio di maggioranza, in sostanza un sistema proporzionale, fermi restando i vecchi sbarramenti alla Camera e al Senato). Riteniamo, infatti, che l’attuale Parlamento abbia una composizione drogata da un premio di maggioranza incostituzionale e non sia legittimato a redigere una nuova legge elettorale e, in più, il c.d. “consultellum” (il sistema “uscito” dalla sentenza) è comunque meglio dell’Italicum.

! In più, sono stati presentati emendamenti del tenore seguente: !

rinvio della data di entrata in vigore della presente riforma della legge elettorale, in modo che sia successiva all’approvazione e all’entrata in vigore delle modifiche costituzionali inerenti al Senato della Repubblica;

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rinvio della data di entrata in vigore della presente riforma della legge elettorale, in modo che sia successiva all’approvazione e all’entrata in vigore della modifica costituzionale inerente alla riduzione del numero dei parlamentari;

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introduzione del quorum per la validità del turno di ballottaggio: i risultati del ballottaggio sono validi solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto; in caso negativo, il ballottaggio è nullo e si procede alla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale secondo i risultati ottenuti al primo turno (anche la Lega ha presentato un emendamento che introduce l’obbligo del raggiungimento del quorum per la validità del turno di ballottaggio);

! introduzione del conflitto d’interessi per i parlamentari; ! limite di due liste collegate per le coalizioni; !

abrogazione del voto per corrispondenza per gli italiani residenti all’estero (voto presso gli uffici consolari);

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introduzione dell’ineleggibilità alla carica di deputato o senatore per i componenti italiani del Comites e del CGIE.

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LETTERA DEL DEPUTATO TONINELLI ALLA PRESIDENTE BOLDRINI SU IRREGOLARITA’ PROCEDURA ESAME IN I COMMISSIONE

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Gentile Presidente, Le scrivo la presente per richiamare la Sua attenzione rispetto a quanto avvenuto nei giorni scorsi in seno alla I Commissione affari costituzionali nel corso dell’esame dei progetti di legge aventi ad oggetto la riforma del sistema elettorale. A partire dalla seduta di lunedì 20 gennaio, terminata la scorsa settimana la fase dei lavori dedicata ad acquisire i pareri degli esperti indicati dai Gruppi, la I Commissione avrebbe dovuto procedere, a norma dell’articolo 77 comma 3 e nel rispetto della programmazione e della calendarizzazione dei lavori di Commissione stabilite secondo i criteri fissati dall’art. 25 comma 2 del Regolamento della Camera, all’esame preliminare dei numerosi progetti presentati in materia e abbinati fra loro, al fine di addivenire alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato. Questo non è avvenuto e, violando la prassi che vuole vengano discusse solo le proposte formalmente depositate e assegnate alla Commissione, si è invece proceduto a discutere astrattamente di non meglio specificate linee guida indicate sommariamente su un pezzo di carta, distribuito ai commissari con l’avvertenza che ivi era indicato lo schema di legge elettorale proposto dalla Segreteria del Partito democratico. Nella giornata di mercoledì 22 gennaio le irregolarità procedurali rispetto all’iter dell’esame referente in questione si sono ulteriormente aggravate, in quanto, a seguito di reiterati rinvii dei lavori della I Commissione, che hanno prodotto un inaccettabile dissipamento di tempo che sarebbe potuto – e anzi avrebbe dovuto – essere impiegato nel rispetto del Regolamento per permettere di analizzare le varie proposte di legge di riforma elettorale formalmente presentate e depositate dalle diverse forze politiche, il Presidente Sisto ha infine cominciato in qualità di relatore a riferire alla Commissione in merito a un testo contenente delle ipotesi di modifica al sistema elettorale vigente ricalcanti la proposta avallata dalla Segreteria del Partito democratico, testo che a detta dello stesso Presidente Sisto avrebbe dovuto costituire la proposta di testo base per il prosieguo dell’esame. Tale testo non solo non risultava essere stato fatto passare al vaglio dell’Ufficio testi normativi della Camera e non essere mai stato nemmeno formalmente depositato, ma risultava addirittura essere incompleto, in quanto sprovvisto, oltre che della relazione di accompagnamento, addirittura degli allegati citati dallo stesso testo, che avrebbero dovuto indicare dei dettagli tecnici imprescindibili al fine dell’analisi e della comprensione degli effetti concreti della proposta. Si può dunque tranquillamente dire, senza possibilità di essere smentiti, che quello presentato non costituiva nemmeno un vero testo di legge, perché, anche al di là degli altri vizi formali indicati, risultava essere privo di parti integranti dello stesso, e cioè dell’indicazione delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali su cui avrebbe dovuto fondarsi il sistema elettorale prospettato, il quale risultava perciò essere inapplicabile poiché privo di un meccanismo elettorale operativo. Esiste peraltro purtroppo un altro elemento che appesantisce la gravità degli avvenimenti appena descritti, in quanto, come risulta dal resoconto stenografico della seduta della I Commissione del 22 gennaio, il Presidente e relatore Sisto è arrivato fino al punto di sostenere che «il contenuto delle tabelle dipenderà dalle proposte che scaturiranno dal dibattito che si svolgerà in Commissione e in Assemblea». Se si considera quanto si è appena avuto modo di evidenziare in merito all’importanza, ed anzi all’imprescindibilità, delle suddette tabelle rispetto alla stessa possibilità di dare un significato – e di considerare dunque esistente – la proposta che si vorrebbe assumere come base per il prosieguo dei lavori, si comprende come la posizione assunta dal Presidente e relatore Sisto sul punto non sia assolutamente accettabile.

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Alla luce di quanto esposto, sembra perfino superfluo rimarcare che un simile testo non poteva e non può in alcun modo essere legittimamente assunto quale testo base per il lavoro della Commissione. Mi permetto di farLe inoltre rilevare che nella tarda serata sempre di mercoledì 22 gennaio è stata fatta pervenire a tutti i membri della I Commissione una versione “aggiornata” del testo in questione, che questa volta non veniva più denominato, come in precedenza, «proposta di testo base», bensì – e non a caso – «proposta di testo unificato». Si è cercato in questo modo di porre in parte rimedio ad almeno una delle irregolarità che avevano portato all’individuazione da parte del Presidente Sisto della proposta di testo base per il prosieguo dell’esame in un documento mai formalmente depositato, cercando di voler questa volta presentare il testo in questione come frutto della mediazione fra i progetti di legge in materia elettorale formalmente depositati e assegnati all’esame della I Commissione. Seppure sia innegabile che quella che si pretende essere – anche se solo a partire da un secondo momento – una reale «proposta di testo unificato» contenga qualche elemento presente in alcune delle proposte di legge elettorale formalmente depositate – ma d’altra parte come potrebbe essere diversamente dato l’elevato numero e l’estrema eterogeneità nel contenuto di queste ultime – non si può allo stesso modo confutare il fatto che molte delle soluzioni prospettate in questo presunto «testo unificato» siano del tutto assenti nei progetti formalmente presentati, e in definitiva non si può negare che esso altro non sia se non la pedissequa copia articolata delle proposte avanzate irritualmente dal Segretario del partito democratico. Presidente, nel rispetto delle Sue prerogative e alla luce di quanto ho avuto modo di esporLe, Le chiedo dunque gentilmente di vigilare da vicino e con particolare attenzione sull’osservanza delle procedure nello svolgimento dei lavori presso la I Commissione affari costituzionali, specialmente in questo delicatissimo momento nel quale questa è chiamata a licenziare per l’Assemblea un valido testo di riforma dei meccanismi elettorali che permetta finalmente ai cittadini italiani di veder sedere in Parlamento i propri rappresentanti scelti attraverso l’applicazione di un sistema di attribuzione dei seggi e di selezione dei candidati che sia democratico e costituzionalmente legittimo. In secondo luogo, rendendosi necessario compiere tutti gli adempimenti procedurali imposti dalle norme regolamentari, compresi quelli fin qui non rispettati, e non essendo comunque appunto in realtà ad ora ancora disponibile neppure una legittima e completa proposta di testo base o di testo unificato, indispensabile perché si possa proseguire nei lavori, Le chiedo cortesemente, qualora ciò si rendesse necessario, di valutare nei prossimi giorni la possibilità di convocare una Conferenza dei Presidenti di Gruppo al fine di procedere ad un’ulteriore eventuale dilazione dei tempi per l’iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea della riforma elettorale, al fine di garantire alla I Commissione tutto il tempo necessario perché questa possa concludere proficuamente il proprio esame referente.

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Cordialmente, Danilo Toninelli

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