Regolamento-voto-per-corrispondenza-assemblee-bilancio-20214365876778774020417.pdf

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assemblee separate di bilancio 2021 regolamento per il voto per corrispondenza Premessa Coop Alleanza 3.0 ritiene che il momento assembleare costituisca un elemento essenziale della connotazione democratica della società cooperativa e che nella partecipazione dei soci alla sua riunione risieda la migliore modalità di costruzione della genuina volontà collettiva, soprattutto in un’assemblea, come quelle cooperativa, governata dal principio capitario, secondo il quale i soci hanno ciascuno a disposizione un voto, con ogni relativa conseguenza sotto il profilo della formazione delle maggioranze assembleari. In sede di assemblea – e di assemblee separate in particolare, ove la cooperativa operi su un territorio vasto, con molti soci o più scambi mutualistici -, infatti, si realizza l’incontro tra i soci e tra i soci e gli amministratori (o i loro delegati) nel quale la circolazione delle informazioni sulle materie oggetto della delibera vede il socio non solo nella posizione di miglior fruizione delle stesse, ma gli consente il confronto con gli amministratori e la richiesta di approfondimenti. Ulteriormente, l’assemblea consente al socio di confrontare le proprie opinioni con quelle degli altri soci, misurando punti di vista differenti e potendo valutare ogni opinione che emerga dal dibattito, convincendo altri o lasciandosi persuadere che la loro opinione meglio risponde agli interessi collettivi. Questa considerazione, valida in sé, acquista particolare pregnanza nella realtà cooperativa, dove, a differenza di quanto accade nelle società di capitali (dove il voto per “peso” del capitale determina la maggioranza al di fuori dell’assemblea), è ogni assemblea a determinare la sua maggioranza, in base agli esiti del suo svolgimento, con il voto per teste.

regolamento per il voto per corrispondenza di coop alleanza 3.0

Ferme restando tali considerazioni, l’Assemblea del 19 giugno 2021 ha approvato l’introduzione dell’art. 36 bis dello Statuto sociale disciplinante il “voto per corrispondenza”, non quale forma alternativa di “partecipazione” all’assemblea, bensì di mera manifestazione della volontà del socio, che - con modalità e condizioni compatibili con i principi sin qui enunciati - viene espressa prima ed a prescindere da ogni possibilità di confronto con gli amministratori e gli altri soci, sulla base della convinzione che il socio si è formato al di fuori di tale confronto. Come indicato, il voto per corrispondenza non è una modalità di partecipazione all’assemblea e non è, quindi, un diritto che la legge attribuisce al socio: prevederne la possibilità di fruirne deve essere intesa, quindi, come un’opportuna espansione dei diritti del socio – che sin qui non aveva alternative alla partecipazione diretta all’assemblea. Viene, cioè, per la prima volta - ed in via straordinaria – consentita, al socio che non possa recarsi all’assemblea, una modalità extra-assembleare di partecipare alla formazione delle delibere, mantenendo comunque l’assemblea il ruolo centrale che la cooperativa le assegna come momento naturale di assunzione delle decisioni. Per questo motivo, lo Statuto sociale ha deciso di attribuire al voto che i soci esprimono per corrispondenza – e non in assemblea – un limite complessivo, proprio per coerenza con la sua natura di facoltà straordinaria e per evitare che le espressioni di volontà espresse fuori dall’assemblea possano diventare la forma prevalente ed ordinaria di assunzione delle decisioni della cooperativa.

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